|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5414 |
a) imporre al gestore l'obbligo di destinare ogni reddito del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento, all'istruzione e al sostegno di uno o più soggetti portatori di gravi handicap o di discendenti;
b) consentire al gestore di alienare i beni oggetto della destinazione ove l'alienazione sia dal medesimo ritenuta necessaria per le finalità per le quali il patrimonio è stato istituito. Tale previsione risponde all'obiettivo di assicurare un certo grado di flessibilità nella gestione del patrimonio destinato;
c) contenere, ove il disponente non rivesta la qualità di gestore, l'indicazione di uno o più soggetti supervisori, con il diritto di agire per ottenere l'adempimento delle obbligazioni a carico del gestore. La disposizione intende apprestare, soprattutto nei casi in cui la costituzione del patrimonio destinato sia avvenuta mortis causa, un adeguato strumento di controllo sulla gestione del patrimonio.
Per quanto attiene alla durata dei patrimoni destinati, quelli istituiti in favore dei soggetti portatori di handicap gravi hanno durata corrispondente alla vita del beneficiario. Si rimette all'atto costitutivo di stabilire, alla morte degli stessi beneficiari, la restituzione al disponente, ovvero ai suoi eredi, dei beni originari o di quelli esistenti a tale momento, ovvero l'attribuzione di detti beni a un destinatario finale indicato dal disponente.
Nel caso dei patrimoni in favore dei discendenti, l'atto costitutivo deve fissare un termine di durata non superiore a venticinque anni e indicare il destinatario finale, eventualmente diverso dal beneficiario.
a) comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e con correttezza;
b) assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di destinazione;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
Analogamente a quanto previsto dal codice civile per il tutore, si è ritenuto, inoltre, di stabilire l'obbligo del gestore, se diverso dal disponente, di presentare un rendiconto annuale al supervisore.
L'attività del gestore si intende prestata a titolo gratuito salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. Al fine di evitare comportamenti elusivi, si precisa, tuttavia, che, ove il gestore sia il disponente, l'attività deve essere sempre prestata a titolo gratuito.
L'articolo 4 contiene alcune disposizioni di carattere processuale. In particolare, si prevede che il disponente, i beneficiari e chiunque vi abbia interesse possano adire il tribunale per chiedere la revoca del gestore, in caso di inadempimento dei doveri previsti dagli articoli 2 e 3. In tale caso, il tribunale nomina, sentito il disponente, un nuovo gestore.
Gli articoli 5 e 6 concernono il regime fiscale dei patrimoni destinati. Si è ritenuto, peraltro, opportuno precisare, all'articolo 1, comma 2, al fine di garantire la coerenza e la sistematicità dell'ordinamento, che le disposizioni di natura tributaria contenute nella legge entrano in vigore a decorrere dalla data del 1o gennaio 2005, in attesa della attuazione della riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge delega n. 80 del 2003.
L'articolo 5, in particolare, prevede l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale sugli atti negoziali relativi ai beni del patrimonio destinato.
L'articolo 6 disciplina il trattamento dei patrimoni separati ai fini delle imposte sui redditi.
In primo luogo, si assoggettano i redditi prodotti dai patrimoni destinati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'applicazione, ove previste dalla normativa vigente, delle imposte sostitutive.
In secondo luogo si prevede la possibilità a chi accende un'assicurazione sulla vita, il cui destinatario è la persona disabile, di poter detrarre completamente l'importo dei premi.
Si stabilisce, inoltre, che l'attribuzione di beni relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ai patrimoni destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze, qualora il patrimonio:
a) abbia quale scopo esclusivo il sostegno ai soggetti portatori di gravi handicap, ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti;
b) l'atto istitutivo preveda la restituzione di tali beni o di quelli esistenti al termine della destinazione.
L'articolo 7, infine, concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a:
a) favorire l'autosufficienza economica di persona con grave disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
b) favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico di discendenti privi di mezzi adeguati di sostentamento.
2. Le disposizioni di natura tributaria contenute nella presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005, nelle more del completamento dell'attuazione della riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80, e successive modificazioni.
3. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) disponente: il soggetto che destina beni agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) gestore: il soggetto investito della amministrazione di beni finalizzata agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b);
c) beneficiario: il soggetto nel cui interesse è disposta la destinazione di beni per gli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. Il disponente può assumere le funzioni di gestore.
5. Possono essere nominati gestore l'amministratore di sostegno di cui alla
1. La destinazione negoziale di beni in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), mediante la costituzione di patrimoni di cui al comma 6 del medesimo articolo 1, è regolata dalla presente legge.
2. La destinazione negoziale si considera in favore di soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), qualora l'atto:
a) imponga al gestore di destinare ogni reddito del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento, all'istruzione e al sostegno di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
b) risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da testamento;
c) contenga l'accettazione dell'incarico da parte del gestore, ove la destinazione non sia stata disposta con atto a causa di morte;
d) consenta al gestore di alienare i beni oggetto della destinazione ove l'alienazione sia dal medesimo ritenuta necessaria per le finalità di cui alla lettera a);
e) contenga, ove il disponente non rivesta la qualità di gestore, l'indicazione di uno o più soggetti supervisori, ai quali è attribuito il diritto di agire per ottenere l'adempimento delle obbligazioni a carico del gestore;
f) relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), preveda, alla morte degli stessi, la restituzione al disponente, ovvero ai suoi eredi, dei beni originari o di quelli esistenti a tale momento, ovvero l'attribuzione di tali beni a un destinatario finale indicato dal disponente;
g) relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), preveda un termine di durata non superiore a venticinque anni, nonché l'indicazione di un destinatario finale se diverso dal beneficiario.
1. Nello svolgimento dei propri compiti il gestore deve:
a) comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e con correttezza;
b) assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di destinazione;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
2. Il gestore, se diverso dal disponente, è tenuto a presentare un rendiconto annuale al supervisore.
3. Il gestore può rinunciare all'incarico mediante comunicazione, in forma scritta con data certa, al disponente ovvero, in mancanza, al supervisore. Il gestore resta in carica sino alla nomina del nuovo gestore.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il nuovo gestore è nominato dal disponente con atto scritto di data certa. In assenza del disponente, il gestore è nominato dal tribunale su istanza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del supervisore ovvero di chiunque vi abbia interesse.
5. L'attività del gestore è prestata a titolo gratuito salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. Ove il gestore sia il disponente, l'attività deve essere sempre prestata a titolo gratuito.
1. Il tribunale:
a) pronuncia la revoca del gestore, in caso di inadempimento dei doveri previsti dagli articoli 2 e 3;
b) nomina, nel caso di cui alla lettera a), sentito il disponente, un nuovo gestore.
2. Il ricorso può essere proposto dal disponente, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), dal soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), e da chiunque vi abbia interesse.
3. Ai fini di cui al presente articolo, in deroga alle disposizioni del codice di procedura civile, è competente il tribunale del luogo di residenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
1. Dopo l'articolo 9 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - 1. Per gli atti negoziali relativi ai beni del patrimonio destinato allo scopo esclusivo di favorire l'autosufficienza economica delle persone con gravi disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero di favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa».
2. All'articolo 11, comma 1, della tariffa, parte I, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo le parole: «e 11-ter;» sono inserite le seguenti: «atti pubblici e scritture private autenticate in
«2-ter. Per la trascrizione di atti relativi ai beni del patrimonio destinato, nonché per la trascrizione del vincolo, ove la destinazione negoziale dei beni abbia come scopo esclusivo il sostegno ai soggetti disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti, l'imposta è dovuta in misura fissa».
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
« 2-bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati all'articolo 2, comma 2-ter».
1. I redditi, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dai beni oggetto di destinazione nell'interesse dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si considerano conseguiti dal patrimonio destinato. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.
«Art. 5-bis. (Redditi dei patrimoni destinati). - 1. Sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti dai patrimoni destinati il cui scopo esclusivo è garantire il sostegno alle persone con gravi disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti».
3. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, è inserita la seguente:
«e-quater) i premi delle assicurazioni sulla vita i cui benefìci sono volti a favorire l'autosufficienza economica di persona con grave disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;».
4. All'articolo 58 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, l'attribuzione di beni relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ai patrimoni destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze, qualora:
a) abbia quale scopo esclusivo il sostegno alle persone con gravi disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti;
b) l'atto preveda la restituzione dei beni di cui all'alinea o di quelli esistenti al termine della destinazione».
5. All'articolo 67 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quinquies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, il trasferimento di beni a patrimoni destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze, qualora:
a) la destinazione negoziale dei beni abbia quale scopo esclusivo il sostegno alle persone con gravi disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti;
b) l'atto preveda la restituzione dei beni di cui all'alinea o di quelli esistenti al termine della destinazione».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|