PDL 5366
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5366
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato LETTIERI
Riconoscimento dei corsi di studio post universitari
quali periodi lavorativi ai fini previdenziali
Presentata il 20 ottobre 2004
Onorevoli Colleghi! - Il numero di giovani laureati beneficiari di borse di studio o frequentanti corsi universitari per il conseguimento di specifici
master è elevato. Ciò è positivo anche se, purtroppo, non tutti i
master sono di alta qualificazione. Il numero dei giovani laureati, che dopo il conseguimento della laurea, quadriennale o quinquennale, proseguono il loro percorso di studi e di specializzazione è elevato.
Le difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro sono cresciute, per cui i giovani laureati disoccupati non solo per esigenze di migliore qualificazione ma anche per non «impigrire» nell'attesa di una occupazione stabile, scelgono di frequentare corsi per ulteriori specializzazioni (
master, borse di studio, eccetera).
Di fatto il loro impegno si configura come una vera attività di studio-lavoro per cui è opportuno garantire una adeguata copertura previdenziale.
È necessario riconoscere tale periodo assicurativo anche in considerazione del fatto che, purtroppo, l'entrata nel mondo del lavoro avviene sempre in ritardo e quasi sempre non prima del compimento dei trenta anni di età.
Sarebbe ingiusto non riconoscere il periodo in questione come attività lavorativa e, quindi, soggetta a ritenute previdenziali che nel caso suddetto sarebbero figurative e a carico dello Stato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I periodi di frequenza dei corsi di specializzazione post laurea quadriennale o quinquennale, per il conseguimento di master universitari o per il godimento di una borsa di studio, sono considerati periodi lavorativi i cui oneri previdenziali sono coperti figurativamente e posti a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.