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PDL 5434

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5434



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro della salute
(SIRCHIA)

e dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana

Presentato il 20 novembre 2004


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge si pone come intervento assolutamente necessario ed urgente, al fine di procedere alla revisione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, per consentire, mediante una sollecita riforma dello statuto della Croce Rossa italiana (di seguito denominata «C.R.I.»), l'assolvimento dei compiti previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003 concernente la conferma nell'incarico del Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa).
      Il decreto-legge, che non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, si
 

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compone di otto articoli, di seguito illustrati.
      L'articolo 1, aggiunge le lettere d-bis) e d-ter) all'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, individuando quali ulteriori compiti della C.R.I., rispettivamente, quelli di promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione, di organizzare i donatori volontari, nel rispetto delle disposizioni poste dalla normativa vigente e dalle norme statutarie, e di svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della C.R.I. e consentiti dalla legge.
      L'articolo 2, al comma 1, aggiunge all'articolo 8 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, un periodo che, in ossequio alla tendenza normativa a fissare limiti temporali alla durata delle cariche pubbliche, prevede che l'ispettrice nazionale, attualmente in carica senza limiti di tempo, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della Croce Rossa italiana.
      Con il comma 2 viene sostituito l'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, prevedendo i termini di durata e la possibilità di conferma per le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato. Vengono, altresì, stabiliti i requisiti, la durata e la possibilità di conferma delle ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato e vice-ispettrici.
      L'articolo 3 tende a snellire la struttura organizzativa della C.R.I., in modo da assicurare una maggiore capacità decisionale e di intervento ed una più marcata efficienza ed efficacia della sua azione.
      In particolare, la struttura organizzativa viene articolata su quattro livelli (centrale, regionale, provinciale e locale), con espressa previsione di attribuzione, da parte dello statuto, al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione.
      La nuova normativa, uniformandosi alle previsioni ed ai princìpi della Convenzione di Ginevra e delle altre Convenzioni internazionali in materia, tende ad assicurare una effettiva indipendenza della C.R.I. dall'Esecutivo nazionale, senza escludere, tuttavia, il necessario controllo da parte dei Ministeri che finanziano o che risultano interessati all'azione svolta dalla C.R.I.
      Il rafforzamento del controllo è valorizzato dalla previsione di un unico collegio dei revisori dei conti, operante in sede centrale e permanente.
      L'articolo 4 prevede un articolato sistema di incompatibilità delle cariche sociali, al fine di evitare interferenze tra funzioni al cui esercizio potrebbe essere chiamato chi ricopre due o più uffici disciplinati dalla disposizione in esame.
      L'articolo 5, al comma 1, stabilisce l'aggiornamento semestrale del libro dei soci, prevedendo un sistema sanzionatorio nei confronti di chi omette o ritarda l'aggiornamento dei libri ovvero omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti.
      Con il comma 2, viene stabilito che hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi (requisito che si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti).
      L'articolo 6, al comma 1, stabilisce che lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
 

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la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
      Con il comma 2 viene previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge saranno approvate disposizioni di revisione dello statuto vigente e che a seguito dell'entrata in vigore delle norme di revisione si procederà alla immediata ricostituzione di tutti gli organi statutari elettivi. Viene precisato che dalla data di nomina dei nuovi titolari degli organi statutari elettivi decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e che l'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.
      Con il comma 3, viene disposta l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
      L'articolo 7 prevede che dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
      L'articolo 8 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

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Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613

Articolo 2.

        L'ordinamento statutario dell'Associazione italiana della Croce rossa deve conformarsi, ai sensi dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n.    833, ai seguenti criteri:

(Omissis).

        2) Compiti:

            a) contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n.    1739, allo sgombro ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile;

            b) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;

            c) organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali;

            d) diffondere e promuovere i princìpi umanitari ai quali la istituzione della Croce rossa internazionale è informata.

        L'organizzazione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) è determinata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando la competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale.

        3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modulo:

            I) un'organizzazione centrale composta:

                a) dal presidente nazionale, eletto dall'assemblea generale nel proprio seno;

                b) dall'assemblea generale della C.R.I. costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati locali;

                c) dal consiglio direttivo nazionale, composto da membri eletti tra i soci della C.R.I. e da rappresentanti ministeriali designati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della sanità e dal Ministro della difesa.

 

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                Il consiglio nomina nel suo ambito la giunta esecutiva nazionale;

                d) dal collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della difesa e dai relativi membri supplenti;

        II) un'organizzazione periferica costituita:

                a) dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione, formati da componenti eletti tra i soci e rappresentanti della regione e dei comitati provinciali;

                b) dai comitati provinciali, istituiti presso ogni capoluogo di provincia, formati da componenti eletti tra i soci o rappresentanti della provincia;

                b-bis) dai comitati locali;

        4) Gratuità delle cariche. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite e non compatibili con incarichi retribuiti dalla Associazione stessa. È ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive cariche. Spetta ai componenti del collegio dei revisori dei conti il gettone di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

Regio decreto 12 maggio 1942, n. 918.

Articolo 8.

        L'ispettrice nazionale è designata da Sua Maestà la Regina Imperatrice ed è nominata con decreto reale su proposta del Ministro per l'interno d'intesa coi Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Articolo 12.

        Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'Ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando. Durano in carica due anni, e possono essere riconfermate.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

Articolo 3.

        Entro il 1o gennaio 1981 il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa è trasmesso al Ministero della sanità ed è approvato entro il 30 giugno 1981 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità e difesa, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale.
        Con lo stesso procedimento si provvede all'approvazione delle modifiche statutarie.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 2004

Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare
la funzionalità della Croce Rossa italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante disposizione sul riordino della Croce Rossa italiana, di seguito denominata C.R.I.;

        Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n.    208, recante approvazione del nuovo statuto della C.R.I. ed in particolare l'articolo 57;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza dì procedere alla revisione di alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita riforma dello statuto della C.R.I., l'assolvimento dei compiti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Compiti della Croce Rossa italiana).

        1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

 

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            «d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

            d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge».

Articolo 2.
(Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana).

        1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».
        2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:

        «Art. 12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente».

Articolo 3.
(Struttura della Croce Rossa italiana).

        1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:

        «3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

            I) un'organizzazione centrale composta:

                a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

                b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;

                c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di

 

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diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

                d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

            II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

                a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

                b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

                c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;

            III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

                a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

                b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto,

 

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dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

                c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

            IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

                a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

                b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

                c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

            V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione».

Articolo 4.
(Incompatibilità delle cariche sociali).

        1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall'Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale».

 

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Articolo 5.
(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).

        1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

            «Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».

        2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.

Articolo 6.
(Statuto della Croce Rossa italiana).

        1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.
        3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

 

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Articolo 7.
(Disposizioni finali).

        1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 8.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 19 novembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sirchia, Ministro della salute.
Martino, Ministro della difesa.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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