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PDL 5427

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5427



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 17 novembre 2004 (v. stampato Senato n. 3182)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 novembre 2004


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio

 

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1994, n.97, è incrementato per l'anno 2004 della somma di euro 6.750.000.
      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 6.750.000, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

      1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

      «5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali».

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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