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PDL 5398-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5398-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 novembre 2004 (v. stampato Senato n. 3135)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 novembre 2004

(Relatore: BENEDETTI VALENTINI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 5398. La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 17 novembre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda il relativo stampato.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n.5398 e rilevato che:

                esso reca un contenuto eterogeneo, relativo a distinti settori normativi: gli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies investono la materia degli ammortizzatori sociali, con una particolare attenzione al settore del trasporto aereo; l'articolo 2 reca il finanziamento di vari interventi di rilevanza sociale; le disposizioni dell'articolo 1, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, riguardano i lavoratori dipendenti della Regione Valle d'Aosta coinvolti nella crisi occupazionale connessa alla chiusura del traforo del Monte Bianco;

                disciplina, con norme sia di carattere specifico che di carattere ordinamentale (talvolta anche di natura interpretativa), una materia oggetto di numerose stratificazioni normative, nella quale il mero richiamo alle disposizioni esistenti, in assenza di un vero coordinamento, non appare sufficiente a garantire pienamente il soddisfacimento delle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente;

                contiene disposizioni, all'articolo 1-bis, comma 1, ed all'articolo 1-quater, comma 3, inserite nel corso del procedimento di conversione al Senato, che appaiono prive del requisito della «immediata applicabilità», in quanto produttive di effetti solo a partire dal 1o gennaio 2005;

                reca, all'articolo 1-quinquies, comma 1, un generico rinvio alle «normative speciali in deroga alla vigente legislazione», ove sarebbe invece opportuno specificare la normativa richiamata;

                la tecnica della novellazione, all'articolo 1, comma 2, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

 

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        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1-bis, comma 5 - che reca una limitazione all'accesso agli incentivi al posticipo del pensionamento previsti dalla legge 23 agosto 2004, n.243 - andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione come novella alla citata legge n.243, che disciplina in termini generali la materia pensionistica;

                analogamente, all'articolo 1-quater - ove si disciplina il trattamento pensionistico dei lavoratori iscritti al cosiddetto Fondo volo, di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n.164 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni come novella al citato decreto legislativo;

                all'articolo 1-quater, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare l'effettivo carattere di norma di interpretazione autentica della disposizione ivi contenuta;

                all'articolo 1-quinquies - ove viene disposto in termini generali la decadenza del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per il lavoratore che rifiuti forme, dirette o indirette, di avviamento al lavoro - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire tale disposizione nell'ambito della disciplina generale sugli ammortizzatori sociali (in particolare, nella legge 23 luglio 1991, n.223, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro); peraltro, dovrebbe valutarsi anche la soppressione dei periodi settimo, ottavo, nono e decimo del comma 137 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria per il 2004), che dettano una disciplina simile (ma non del tutto identica) a quella ivi prevista;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1-bis, comma 1, ultimo periodo - ove si dispone che, in conseguenza delle misure adottate ai sensi del medesimo articolo, i vettori aerei e le società da questi derivanti devono corrispondere dal 1o gennaio 2005 i contributi previsti per i trattamenti CIGS e di mobilità «ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 della legge 23 luglio 1991, n.223» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare la portata normativa di tale ultimo inciso, atteso che i citati commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge n.223 non prevedono alcun contributo a carico dei datori di lavoro e riguardano invece l'indennità di mobilità;

                all'articolo 1-bis, comma 5 - che detta una disciplina di carattere generale per i lavoratori delle imprese ammesse al trattamento CIGS, ai quali viene temporaneamente preclusa la possibilità di accedere agli incentivi al posticipo del pensionamento - dovrebbe

 

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valutarsi l'opportunità di esplicitare la disciplina da applicare alle domande di posticipo del pensionamento presentate da lavoratori delle imprese ammesse alla CIGS prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

                all'articolo 1-quinquies, comma 1 - ove si dispone la decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito in casi particolari, «anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento all'entrata in vigore della legge di conversione (e non del decreto), al fine di evitare incertezze sull'applicabilità della norma, introdotta in sede di conversione, ai lavoratori ammessi ai trattamenti di sostegno al reddito nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e la data della sua conversione.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il disegno di legge C. 5398, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge, n.249 del 2004, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali;

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili alle materie «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale» la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi, rispettivamente, delle lettere l), m) ed o), del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            richiamato il disposto del secondo e del quarto comma dell'articolo 38 della Costituzione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

            esaminato il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali» (C. 5398);

            rilevato, in particolare, limitatamente ai profili di competenza della Commissione, che gli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater del decreto-legge danno attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto il 6 ottobre 2004 tra il Governo, Alitalia Spa e le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria del trasporto aereo;

            evidenziata l'opportunità, con riferimento alle previsioni dell'articolo 1-quater, di valutare modalità di copertura finanziaria differenti rispetto alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

            delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

            esaminato il decreto-legge n.249 del 2004, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali« (C. 5398, approvato dal Senato);

            delibera di esprimere

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione (Affari sociali),

            esaminato il disegno di legge: C. 5398 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali» (approvato dal Senato);

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.249 del 2004, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali« (c. 5398 Governo, approvato dal Senato);

            rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


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