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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1798-E |
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 1798-D recante delega al Governo in materia ambientale approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dal Senato,
ricordato quanto già espresso in sede di adozione del parere sul disegno di legge n. 1798 il 18 settembre 2002 e del parere relativo al disegno di legge n. 1798-B il 7 ottobre 2003, e ribadita l'osservazione contenuta nel primo dei pareri sopracitati,
rilevato che le disposizioni recate dai commi 37, 38 e 39 appaiono incidere altresì sulla materia «ordinamento penale», la cui disciplina è demandata, dal secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
ricordata la sentenza n. 196 del 2004 della Corte Costituzionale e rilevato che le disposizioni recate dai commi 37, 38 e 39 appaiono disciplinare il condono paesaggistico che, per quanto per taluni aspetti assimilabile al condono edilizio, sembra rientrare nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, attesa la preminente rilevanza dei profili attinenti al profilo sanzionatorio ed a quello della tutela dell'ambiente,
richiamata la sentenza n. 272 del 2004 della Corte Costituzionale e preso atto, in proposito, che l'articolo 1, comma 48, introduce modifiche alla disciplina in materia di servizi pubblici locali, le quali appaiono attenere alla materia «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato, in proposito, che la soppressione della lettera c) del comma 48, da parte del Senato, determina significativi effetti, quali l'esclusione dei soggetti di cui al decreto legislativo n. 158 del 1995 dalle norme, recate dalla legge finanziaria per il 2004, volte alla tutela della concorrenza negli appalti connessi ai servizi pubblici locali;
esprime
La Commissione Difesa,
esaminato il disegno di legge C. 1798-D, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»,
considerato che il riferimento alla previa «convenzione», di cui all'articolo 1, comma 32, non appare formalmente corretto, in quanto le amministrazioni interessate non appartengono ad enti diversi, ma al medesimo ente;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 32, le parole: «previa convenzione» con le seguenti: «previa intesa».
La Commissione Cultura, scienza e istruzione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1798-D, approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale»,
esprime:
con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 34, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire le parole da: «Il Ministero» fino a: «la demolizione,», con le seguenti: «Effettuata la demolizione, la regione Puglia, d'intesa con il comune di Bari e il Ministero per i beni e le attività culturali e sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,».
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