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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5376 |
a) adeguamento delle metodologie dei censimenti all'ottica di genere, non solo con la previsione della disaggregazione per sesso, ma anche della rilevazione di dati concernenti le differenti tipologie di famiglie, per la popolazione sia italiana sia straniera dimorante abitualmente in Italia;
b) realizzazione di indagini annuali su argomenti riguardanti la qualità della vita sociale, di particolare interesse per la conoscenza delle tematiche attinenti alla differenza di genere. Si tratta di indagini che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha già realizzato, sia pure con diversa periodicità. Le grandi aree individuate sono quelle di maggiore rilevanza per lo studio della vita sociale, ad esempio natalità e mortalità, occupazione e disoccupazione, povertà;
c) realizzazione di indagini quinquennali in settori di particolare importanza per le statistiche sociali, che presentano caratteri di relativa stabilità. Si tratta di settori nei quali i mutamenti più rilevanti si verificano nell'arco di diversi anni. Le grandi aree di analisi sono, ad esempio, lo stato di salute, la violenza e i maltrattamenti, l'uso del tempo;
d) ristrutturazione degli archivi contenenti dati relativi alle imprese, con individuazione per sesso degli addetti e dei titolari;
e) individuazione dei dati necessari per comprendere i differenziali di genere,
f) valutazione dei concetti, definizioni e metodi comunemente usati, alla luce delle «questioni di genere»;
g) sviluppo di nuovi concetti, definizioni e metodi, che tengano conto del differenziale di genere;
h) raccolta, elaborazione, presentazione delle statistiche in una forma che renda accessibile e facilmente leggibile la differenza di genere;
i) sviluppo di progetti di diffusione, allo scopo di rendere più conosciute le informazioni statistiche.
Gli indicatori, in particolare, devono essere rivisti alla luce dell'esperienza nazionale e internazionale e rielaborati in modo da coprire un'informazione differenziata secondo il genere.
Il presente progetto di legge, che assume la proposta elaborata dal CNEL, intende inserire la questione di genere all'interno dell'informazione statistica e consentire all'ISTAT di svolgere un ruolo pilota nei confronti di tutte le attività di ricerca e raccolta dati da parte di tutti i soggetti della pubblica amministrazione.
L'ISTAT ha già realizzato le principali azioni di adeguamento per la produzione di statistiche di genere in particolare per ciò che concerne la differenziazione dei dati secondo il sesso e lo svolgimento di indagini specifiche in aree tematiche sensibili. Ciò nonostante è imprescindibile compiere un ulteriore sforzo coinvolgendo tutti i soggetti anche perché, nonostante l'esigenza sempre più pressante di una informazione statistica ufficiale dettagliata sull'ambito territoriale e di genere, trovano priorità e certezza di realizzazione i soli progetti statistici derivanti direttamente o indirettamente da regolamenti o da direttive comunitari (tra cui le rilevazioni statistiche economiche e di contabilità nazionale) e dalla normativa nazionale. Questo costituisce inevitabilmente un freno per l'adozione di nuove metodologie che collocherebbero il nostro Paese all'avanguardia nell'informazione statistica, consentendo inoltre l'adozione di politiche mirate.
La presente proposta di legge mira dunque a realizzare una sorta di «circolo virtuoso» tra statistiche sociali e statistiche di genere e a fare in modo che dal rispettivo rafforzamento derivi un miglioramento complessivo dell'informazione statistica.
L'articolo 1 della proposta di legge evidenzia come insieme alle modalità di raccolta e alla successiva fase di produzione e di elaborazione dei dati derivanti direttamente da documenti amministrativi o da precedenti rilevazioni, sia possibile migliorare anche il livello di qualità della diffusione e della comunicazione delle informazioni statistiche. L'offerta di informazione esistente, infatti, può già essere direttamente prodotta con la differenziazione per genere, attraverso la diffusione di metodi e di standard comuni, l'armonizzazione degli archivi amministrativi e la valorizzazione delle fonti organizzate pubbliche e private (archivi, registri cartacei o informatici, basi di dati), ed eventualmente la modifica o nuova impostazione della modulistica utilizzata.
Nella produzione di informazioni statistiche, infatti, è centrale la raccolta di dati direttamente presso le persone fisiche o attraverso i documenti amministrativi derivanti dall'attività istituzionale delle amministrazioni o mediante fonti organizzate pubbliche e private ove, relativamente alle persone fisiche, il sesso e l'età degli individui quali variabili strutturali delle unità della popolazione, sono nella quasi totalità dei casi già previsti nel questionario o nel documento amministrativo, e consentono perciò un trattamento statistico finalizzato alla produzione di statistiche disaggregate secondo il genere.
L'articolo 2 contiene una lista delle macro aree tematiche con esclusione di quelle aree nelle quali la produzione di statistiche secondo indicatori sensibili al genere è già obbligatoria in base ai regolamenti europei. Tra queste, sono comprese tutte le statistiche riguardanti il lavoro e l'economia, inclusi i dati relativi
1. Gli uffici, enti, organismi e soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:
a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e a uomini;
b) l'uso di indicatori sensibili al genere.
3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.
1. L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza periodica, di indagini sociali ed economiche secondo un approccio di genere nelle seguenti macro aree tematiche:
a) formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale;
b) conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto;
c) partecipazione sociale e politica;
d) presenza di donne e di uomini nei luoghi decisionali;
e) salute e stili di vita;
f) fecondità e natalità;
g) criminalità;
h) reddito e povertà;
i) condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza.
2. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 1 e del comma 1 del presente articolo.
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, il Comitato consultivo per le statistiche di genere, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) formula proposte per l'armonizzazione degli indicatori e delle metodologie sensibili al genere con quelli utilizzati dalle organizzazioni internazionali;
b) favorisce l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e di indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati;
c) favorisce e promuove la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere anche attraverso il censimento di tutte le ricerche e le pubblicazioni di interesse per l'informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte del SISTAN;
d) effettua ricognizioni della normativa vigente finalizzate alla rilevazione di eventuali ostacoli alla produzione delle
e) formula suggerimenti e proposte finalizzati all'individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere.
3. Il Comitato individua gli indicatori all'interno delle macro aree tematiche previste all'articolo 2. Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, che lo presiede; da due rappresentanti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, indicati dalle parti sociali; da due rappresentanti dell'ISTAT; da due esperti individuati sulla base delle specifiche professionalità nel settore legislativo e degli studi di genere.
4. Il Comitato predispone annualmente per il Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto sull'attività svolta e su quella da svolgere nell'anno successivo, ai fini della sua successiva presentazione al Parlamento.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità definisce, con proprio decreto, la composizione, la durata e le modalità organizzative di funzionamento del Comitato.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«2-bis. Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, integra la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche produttive nel quadro del Documento di programmazione economico-finanziaria, con appendici statistiche illustrative dell'analisi di impatto dei provvedimenti di agevolazione sui soggetti
1. In sede di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della medesima legge e di sostenere la realizzazione delle indagini previste dall'articolo 2, il fondo di cui all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è integrato, a decorrere dall'esercizio 2004-2006, di 4,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 in favore dell'ISTAT. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono valutati nella misura massima di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 e il relativo finanziamento è iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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