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PDL 5348

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5348



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANNUNZIATA, CASTAGNETTI, FIORONI,
FISTAROL, FRANCESCHINI, MOSELLA

Misure per il rilancio dei consumi ecocompatibili

Presentata il 13 ottobre 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - Nonostante l'andamento ciclico negativo ed i conseguenti vincoli di liquidità registrati in questi anni di stagnazione economica, le famiglie italiane non sembrano avere rinunciato completamente ai consumi. È per tale ragione che il credito al consumo ha fatto registrare anche recentemente significative percentuali di incremento, con particolare riferimento alla domanda di prestiti per l'acquisto di beni cosiddetti «durevoli» (mezzi di trasporto, apparecchi radio televisivi ed elettrodomestici in genere, strumenti musicali, eccetera).
      Se si tratti di una perdita di prudenza e di lungimiranza imposta dalle necessità economiche oppure di una salutare maggiore propensione a contrarre passività finanziarie, derivante da un mutato atteggiamento culturale più orientato al mercato, è difficile da stabilire.
      Fatto sta, che la crisi dei consumi non ha rallentato il ricorso degli italiani al credito al consumo; il fenomeno ha iniziato ad assumere dimensioni sempre più vaste, grazie anche all'evoluzione del contesto socio-economico, all'innovazione tecnologica e dei sistemi di pagamento.
      Ciò premesso, considerata la sua natura anticiclica, il credito al consumo si configura oggi come un prodotto tipico di economie mature che racchiude straordinarie potenzialità da sfruttare per il rilancio della crescita economica del nostro Paese.
      La crescita del fenomeno agisce, infatti, direttamente sulla propensione al consumo attivando un incremento della domanda interna che non può non incidere positivamente anche su tutta la filiera della produzione e della distribuzione nazionale.
 

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      In questa fase di debolezza della domanda, molti acquisti di beni durevoli, come auto o motocicli, non avrebbero luogo senza il sostegno del credito al consumo, il quale assume sempre più un ruolo fondamentale nelle strategie di marketing delle imprese commerciali.
      Alla luce di tali considerazioni si pone l'esigenza, in particolare in questa fase di stagnazione della domanda, di definire un quadro normativo atto a facilitare un ulteriore sviluppo del settore.
      In questa prospettiva, la presente proposta di legge delinea un intervento di natura fiscale volto a defiscalizzare gli interessi passivi sostenuti per operazioni di credito al consumo meritevoli di sostegno alla luce dei princìpi dello sviluppo sostenibile.
      Si pensi, a titolo di esempio, a un incentivo selettivo a favore dei redditi medio-bassi in forma di detrazione fiscale degli interessi passivi sostenuti per l'acquisto di auto nuove con maggiori performance ambientali in termini di emissioni di gas serra rispetto a quelle già possedute. L'agevolazione in oggetto potrebbe applicarsi, inoltre, ad altri settori merceologici, come gli elettrodomestici ad alto rendimento energetico (classe AAA), per i quali i produttori nazionali sono attualmente leader nel settore. Va peraltro notato come il costo complessivo di una tale agevolazione risulta alquanto contenuto, dato il peso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte dirette che deriverebbero dall'acquisto finanziato, mentre il beneficio in termini di rilancio della domanda e di miglioramento delle performance ambientali sarebbe molto consistente.
      A fronte, ad esempio, di un finanziamento triennale di 10.000 euro per l'acquisto di una vettura ecologica, se si ipotizzasse una agevolazione di durata annuale che prevede una detrazione dall'imposta sul reddito del 50 per cento degli interessi passivi - pari al 5 per cento annuo - per le fasce di reddito medio-basse (sino a 35.000 euro annui), l'erario, a fronte di minori entrate in tre anni di circa 480 euro, incasserebbe subito il gettito dell'IVA - al 20 per cento pari a 2.000 euro - nonché quello delle imposte dirette su banche, produttori e distributori (imposta sul reddito delle società - IRES e imposta regionale sulle attività produttive - IRAP), fruendo altresì il bilancio dello Stato del gettito di altri tributi, quali le tasse automobilistiche (imposta provinciale di trascrizione, eccetera).
      Ipotizzando, pertanto, una percentuale di finanziamenti incentivati (i quali non sarebbero stati attivati senza l'agevolazione) pari al 30 per cento, la misura agevolativa sembrerebbe per il primo anno più che compensata, con evidenti effetti benefici sul piano del rilancio della domanda e dei consumi ecosostenibili.

      Esempio:

        1.  Agevolazione valida per un anno (acquisti con operazioni di credito al consumo selettive effettuati nell'anno 2005) - detrazione ai fini della imposta sul reddito (IRE) del 50 per cento degli interessi passivi;

        2.  Numero finanziamenti 1000 per acquisto vetture ecologiche;

        3. Importo finanziamenti 10.000 euro;

        4.  Tasso fisso agevolabile 5 per cento;

        5.  Durata finanziamento tre anni;

        6.  Percentuale finanziamenti incentivati 30 per cento.

      Totale minori entrate per detrazione 50 per cento interessi nel triennio 2005-2007 per i finanziamenti comunque accesi:

          250.000 euro (2005) + 150.000 euro (2006) + 80.000 euro (2007): totale 480.000 euro.

      Totale maggiori entrate anno 2005 a titolo di IVA per nuovi finanziamenti incentivati:

          300 (30 per cento nuovi finanziamenti) per 2.000 (20 per cento di 10.000): totale 600.000 euro.

      In mancanza di dati sufficienti e in via prudenziale non si provvede alla quantificazione

 

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delle maggiori entrate che deriverebbero dalle imposte dirette su produttori e distributori (IRES/IRAP) e dalle tasse automobilistiche.

      Totale minori entrate per competenza:

          2005: 250.000 euro;

          2006: 150.000 euro;

          2007: 80.000 euro.

      Totale maggiori entrate per competenza:

          2005: 600.000 euro;

          2006; 0 (effetti indotti su gettito IRAP e IRES non quantificati).

          2007: 0.

      Dalle ipotesi formulate si evince chiaramente che per rispettare la compatibilità finanziaria di una agevolazione così configurata si tratterebbe soltanto di compensare le minori entrate per gli esercizi 2006 e 2007, posto che nel primo anno (2005) la misura darebbe luogo, secondo l'ipotesi illustrata, ad un incremento netto di gettito di competenza per l'erario pari a 350.000 euro, mentre l'effetto netto positivo nel triennio considerato ammonta a circa 120.000 euro.
      Si noti che l'effetto favorevole per il primo anno è ancora superiore in termini di cassa se si considera che le minori entrate in termini di cassa concernono il 2006.
      Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno prevedere una copertura finanziaria del provvedimento a valere sul Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di non incorrere in alcuna censura in ordine alla compatibilità finanziaria delle misure agevolative introdotte dalla proposta di legge.
      Le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato in ordine alla quantificazione della percentuale di incremento delle vendite e dei conseguenti effetti indotti potrebbero, infatti, divergere da quanto sopra illustrato, fermo restando che a nostro avviso l'effetto netto delle misure proposte dovrebbe, comunque, essere positivo per il bilancio dello Stato.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per l'anno 2005, le persone fisiche titolari di un reddito annuo non superiore a 35.000 euro possono detrarre, ai fini dell'imposta sul reddito e fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi corrisposti a banche e ad altri intermediari finanziari per finanziamenti di credito al consumo destinati all'acquisto di autoveicoli, di motocicli e di elettrodomestici conformi ai più avanzati standard comunitari in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti.
      2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata complessiva superiore a tre anni e un tasso di interesse passivo superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto praticato nel trimestre precedente l'erogazione del finanziamento.
      3. I criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, comprese l'elencazione e le caratteristiche dei beni il cui acquisto è agevolabile, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive.
      4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 milioni di euro per l'anno 2005, in 150 milioni di euro per l'anno 2006 e in 80 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia

 

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e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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