PDL 5360
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5360
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato RUZZANTE
Modifica dell'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, concernente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
Presentata il 19 ottobre 2004
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prende spunto dalla pesante proliferazione, specialmente nei centri abitati, di antenne per la telefonia mobile, resa pressoché incondizionata dalla (sia pur breve) vigenza del decreto legislativo n. 198 del 2002 (cosiddetto «decreto Gasparri»). Come noto, la Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 2003) ne ha sancito l'illegittimità costituzionale, ma tali norme sono state riproposte nel decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, rendendo in qualche misura vano l'operato della Corte.
Attualmente i poteri delle amministrazioni comunali in tema di installazioni di infrastrutture per comunicazione (antenne) peccano di indeterminatezza, anche se recenti pronunce dei vari tribunali amministrativi regionali sembrano riconoscere poteri di pianificazione in capo all'ente locale. Dopo l'annullamento del decreto Gasparri e nonostante il citato codice delle comunicazioni elettroniche (che non ripropone l'articolo 3 del decreto Gasparri che parlava di possibilità di deroga incondizionata di leggi, regolamenti e strumenti urbanistici per l'installazione di antenne), l'istallazione degli impianti di telefonia mobile da parte dei vari gestori non può prescindere da una preliminare compiuta definizione in via generale della pianificazione della localizzazione, la quale presuppone una collaborativa partecipazione da parte dei gestori. Questa impostazione, seguita anche dal protocollo d'intesa firmato, il 17 dicembre 2003, dal Ministero delle comunicazioni, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dai quattro gestori di telefonia (Tim, Vodafone Omnitel, Wind, H3G) rappresenta la linea guida della presente proposta di legge.
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Il comune, con il suo potere di governo del territorio, può pianificare le istallazioni per la telefonia, senza pregiudicare la possibilità di realizzazione delle reti, ma introducendo criteri di localizzazione.
Solo ripristinando un ruolo determinante dell'ente locale più vicino ai cittadini sarà possibile mettere un pò di ordine alla crescita pressoché incontrollata delle antenne per la telefonia e cercare di dare una risposta concreta alle molte preoccupazioni dei cittadini. Vi sono infatti delle città, come il caso di Padova, che in pochi anni sono passate da alcune decine di antenne a più di 200 installazioni disseminate in maniera disorganica sul territorio, senza tenere in considerazione alcun criterio di localizzazione che possa minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici. Altre città, al contrario, sono riuscite (attraverso protocolli d'intesa e regolamenti) ad evitare crescite così consistenti, ma si tratta comunque di «armi spuntate» che vanno rafforzate.
La presente proposta di legge va a modificare l'articolo 87 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, per quanto attiene al procedimento di rilascio delle autorizzazioni, aumentando i poteri dei comuni sia nella fase di rilascio delle concessioni (non più tramite silenzio assenso) che nella scelta dei siti più idonei, secondo il principio di minimizzazione dell'esposizione dei cittadini. Introduce, inoltre, maggiore trasparenza per quanto attiene alla conoscibilità, da parte dei cittadini, delle caratteristiche degli impianti, dà la possibilità ai comuni di richiedere tutte le integrazioni documentali relative agli impianti, stabilisce la necessità per gli impianti non ancora realizzati od operanti di una loro conformità ai regolamenti comunali sulle installazioni, introduce una disposizione per quanto attiene la necessità di una progressiva riduzione ai livelli minimi di esposizione, stabilisce il principio che i siti di installazione devono essere preferibilmente realizzabili su immobili ad uso non privato e che i relativi canoni devono essere investiti in misure di prevenzione, di monitoraggio nonché in misure volte alla minimizzazione dell'esposizione dei cittadini. Nel caso in cui non siano individuabili siti di tale genere, il gestore dovrà assumersi gli oneri finanziari necessari per un corretto monitoraggio e per una attività di riduzione dei livelli di esposizione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 87. - (Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici). - 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie e alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza allo scopo assegnate, è autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge n. 36 del 2001, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla, indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato n. 13, realizzato al fine della
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sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, è data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
4. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1.
5. Copia dell'istanza è inoltrata contestualmente all'organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, rendendo noti i dati caratteristici dell'impianto.
6. Il comune o il responsabile del procedimento può richiedere in qualsiasi momento il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Dal momento dell'avvenuta integrazione documentale, gli uffici competenti del comune iniziano l'istruttoria dell'istanza presentata.
7. Nel caso un'amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e un rappresentante dell'amministrazione dissenziente.
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8. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni. In ogni caso gli impianti devono conformarsi al regolamento comunale sulle installazioni. Della convocazione e dell'esito della conferenza è tempestivamente informato il Ministero.
9. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
10. Le istanze di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, sono accolte con apposito provvedimento degli uffici comunali competenti, da adottare entra centoventi giorni dalla presentazione del progetto, della relativa domanda e delle eventuali integrazioni di cui al comma 6, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 7. L'emissione di tale provvedimento è subordinata alla conformità dell'impianto al regolamento comunale sulle installazioni. Per le installazioni già concesse ma non ancora realizzate o funzionanti, gli uffici comunali provvedono entro sessanta giorni alla verifica della conformità degli stessi al regolamento comunale sulle installazioni e a gli strumenti urbanistici.
11. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di due mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio.
12. Per i comuni privi di regolamento sulle installazioni e dell'eventuale piano di bonifica concordato con i gestori per le installazioni già concesse, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comune deve
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provvedere ad adottare il citato regolamento e il piano di bonifica concordato con i gestori e valutare la conformità delle installazioni già concesse».
Art. 2.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi calcolati o misurati nelle aree intensamente frequentate devono essere progressivamente ridotti al di sotto dei valori stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'allegato B, tabella 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante rilevazione dei dati. Dette rilevazioni sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano il valore mediano dei limiti suddetti. In caso di discordanza fra valore calcolato e valore rilevato, quest'ultimo è assunto come valore di riferimento.
Art. 3.
1. Nella scelta dei siti oggetto di installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica sono privilegiati, in ogni caso, gli immobili di proprietà pubblica e per i quali le pubbliche amministrazioni richiedono appropriati canoni di locazione.
2. Solo nel caso di una effettiva impossibilità della collocazione delle installazioni di cui al comma 1 su immobili delle pubbliche amministrazioni, il gestore può scegliere un sito diverso nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e urbanistiche assumendosi, al contempo, gli oneri finanziari per il monitoraggio, la bonifica
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e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni della presente legge volte alla progressiva riduzione dei livelli minimi di esposizione ai campi elettromagnetici, nonché per le attività di monitoraggio e di bonifica, le pubbliche amministrazioni interessate provvedono mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dai canoni di locazione di cui all'articolo 3, comma 1.