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PDL 3459-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3459-3816-3944-A



 

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RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

presentata alla Presidenza il 12 novembre 2004

(Relatore: BENVENUTO)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3459, d'iniziativa dei deputati

JANNONE, BENVENUTO, ROSATO

Disposizioni per l'incentivazione del finanziamento privato
degli organismi non lucrativi

Presentata il 5 dicembre 2002

e sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3816, d'iniziativa dei deputati

COSTA, ADDUCE, ALBERTINI, CIRO ALFANO, AMORUSO, ANNUNZIATA, ARRIGHI, EMERENZIO BARBIERI, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BENVENUTO, BERTOLINI, DORINA BIANCHI, GIOVANNI BIANCHI, ENZO BIANCO, BIONDI, BOATO, BORNACIN, BORRIELLO, BOVA, BRUSCO, BUFFO, BUGLIO, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CAMINITI, CAMO, CAMPA, CARBONELLA, CARDIELLO, CARLUCCI, CARRARA, CASTELLANI, CESARO, COLA, COLLAVINI, COLLÈ, COLUCCI, GIULIO CONTI, COSSA, ARMANDO COSSUTTA, CRIMI, CRISCI, CUSUMANO,


NOTA:  Per i testi delle proposte di legge nn. 3816 e 3944, si vedano i relativi stampati.

 

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D'ALIA, DAMIANI, DE BRASI, DE LAURENTIIS, DEGENNARO, DELL'ANNA, DI TEODORO, DI VIRGILIO, DIANA, DIDONÈ, FANFANI, FASANO, FERRO, FIORI, FIORONI, FONTANA, FRANCI, FRIGERIO, DANIELE GALLI, GALLO, GAMBA, GAMBINI, GIUSEPPE GIANNI, GIGLI, GIRONDA VERALDI, GRANDI, GRIGNAFFINI, IANNUZZI, JACINI, JANNONE, LA GRUA, LAVAGNINI, LECCISI, LETTIERI, LEZZA, LISI, LO PRESTI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LOIERO, MACERATINI, RAFFAELLA MARIANI, MAZZOCCHI, MAZZUCA, MEROI, MIGLIORI, MILANESE, MISURACA, MOLINARI, MONDELLO, MORETTI, MURATORI, OSVALDO NAPOLI, NESPOLI, NICOTRA, NUVOLI, ONNIS, ORICCHIO, OSTILLIO, PANIZ, PAOLONE, PAPPATERRA, PARODI, PATRIA, ANTONIO PEPE, LUIGI PEPE, MARIO PEPE, PERLINI, PERROTTA, PETRELLA, PEZZELLA, PIGLIONICA, PINTO, PISAPIA, PISICCHIO, PISTONE, PITTELLI, PORCU, RAMPONI, RANIELI, RICCIUTI, ROCCHI, RODEGHIERO, ROMOLI, ROSSO, ROTUNDO, RUGGERI, ANTONIO RUSSO, RUZZANTE, SANDI, SANTORI, SANTULLI, SARDELLI, SARO, SAVO, SCHERINI, SCHMIDT, SELVA, SERENA, SGARBI, SORO, SQUEGLIA, STRANO, STUCCHI, TARANTINO, TARDITI, TOLOTTI, VILLANI MIGLIETTA, VOLONTÈ, WIDMANN, ZACCHERA, ZAMA, ZANETTA, MILIOTO, GASPERONI

Modifica dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche

Presentata il 20 marzo 2003

n. 3944, d'iniziativa dei deputati

DEGENNARO, VOLONTÈ

Disposizioni per il rilancio del finanziamento privato
degli organismi non lucrativi

Presentata il 6 maggio 2003

 

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Onorevoli Colleghi! - In tutti i Paesi ad economia avanzata il sistema di rapporti tra la fiscalità generale e gli organismi non lucrativi è fondato sul riconoscimento della deducibilità fiscale delle liberalità elargite dai contribuenti in favore di tali organismi. In tal modo si intende incentivare, attraverso la deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni benefiche, le donazioni private nei confronti delle istituzioni solidaristiche, benefiche o etiche in genere.
      Nonostante la forte vocazione della società italiana ad aderire a campagne di raccolta di fondi, nell'ordinamento tributario italiano, che pure contempla riduzioni d'imposta connesse a tali forme di liberalità, manca un generale, adeguato riconoscimento di questa modalità di sostegno, di modo che finora le norme vigenti hanno determinato effetti sostanzialmente marginali, anche in ragione dell'estrema differenziazione dei presupposti soggettivi richiesti per poter fruire dell'agevolazione fiscale.
      Occorre pertanto, pur tenendo conto delle cautele che è sempre necessario mantenere in tale materia, ridisegnare la disciplina tributaria dei finanziamenti privati al cosiddetto Terzo settore, anche alla luce delle caratteristiche dei soggetti che operano in questo campo e della loro qualificazione giuridica, aggiornata non solo alla presenza delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ma anche delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
      Lo scopo generale del provvedimento in discussione è dunque quello di potenziare, attraverso la leva tributaria, le strutture benefiche di utilità collettiva, utilizzando lo strumento della deduzione dal reddito imponibile dell'importo erogato a titolo di liberalità.
      Non sfugge che lo strumento della deduzione risulta particolarmente favorevole, in un sistema di imposizione progressiva quale quello dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i titolari di redditi più alti, in quanto la riduzione di imponibile determina effetti tanto più significativi quanto più alta è l'aliquota marginale che si applicherebbe sulla quota di reddito donato se la deduzione non spettasse.
      Tale effetto appare tuttavia congruente con l'obiettivo di favorire il più largamente possibile il finanziamento degli enti no profit, sulla base della considerazione che il sistema di incentivazione in esame, per ottenere i risultati migliori, deve prioritariamente rivolgersi ai soggetti più dotati economicamente. Il ricorso alla deduzione dal reddito rappresenta inoltre una misura semplice, diretta e facilmente comprensibile dai contribuenti.
      Passando ad illustrare lo svolgimento dell'esame in sede referente, desidero innanzitutto sottolineare come le proposte in esame abbiano l'appoggio di tutti i gruppi politici, e come, in particolare, le proposte di legge n. 3459 e n. 3816 siano entrambe sottoscritte da deputati appartenenti a diversi gruppi. Anche l'esame in Commissione ha confermato la convergenza di tutte le forze politiche sulle finalità dell'intervento legislativo, in un clima di aperta e franca collaborazione che ne ha grandemente facilitato l'esito positivo.
      La Commissione ha svolto un'approfondita istruttoria legislativa sul provvedimento, procedendo alle audizioni informali dei rappresentanti della Fondazione Telethon e dei rappresentanti del Forum del Terzo settore, dalle quali è emersa con particolare evidenza la necessità dell'intervento legislativo, che consente di colmare un vuoto dell'ordinamento tributario italiano e di canalizzare ulteriori, preziose risorse, che rischierebbero altrimenti di risultare sostanzialmente inutilizzate, in favore di numerosi soggetti che svolgono un ruolo fondamentale nel campo delle attività sociali e della ricerca.
      Particolare attenzione è stata dedicata, nel corso dell'esame in sede referente, a
 

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definire in maniera più puntuale l'ambito di applicazione del provvedimento. In tale prospettiva la Commissione ha approvato taluni emendamenti al comma 1 dell'articolo 1, i quali specificano che le associazioni ed altre organizzazioni non lucrative nei cui confronti sono erogate le liberalità devono svolgere servizi non principalmente destinati agli associati, e che la somma deducibile non può essere superiore a 100.000 euro annui.
      Inoltre, al fine di ridurre l'impatto finanziario del provvedimento, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 1, il quale comprendeva, tra le erogazioni deducibili, anche le spese per prestiti al personale e le remunerazioni corrisposte a soggetti che prestano la propria attività in favore delle organizzazioni non lucrative.
      Occorre segnalare altresì come la Commissione abbia sempre tenuto presente l'esigenza di contemperare l'efficacia del provvedimento con quella di determinare impatti finanziari che fossero compatibili con gli equilibri di bilancio: in tale contesto, oltre alle modifiche appena descritte, la Commissione ha costantemente ricercato l'apporto del Governo, al fine di individuare una clausola di copertura degli oneri che fosse congrua ed, al tempo stesso, compatibile con gli indirizzi di politica economica perseguiti dall'Esecutivo. A tale proposito, occorre segnalare come, nonostante il personale, meritorio impegno profuso dal Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Daniele Molgora, l'atteggiamento del Governo in merito sia risultato in alcune occasioni ondivago, in quanto, in occasione dell'esame in sede consultiva del provvedimento da parte della Commissione Bilancio, il rappresentante del Governo ha espresso una valutazione negativa sulle modalità di copertura, che pure erano state definite adeguandosi ai suggerimenti in merito informalmente espressi dal Governo stesso. Tale circostanza ha reso necessario riformulare più volte l'articolo 4 del provvedimento, recante la copertura finanziaria, chiedendo alla Commissione Bilancio di riesaminare la norma, al fine di superare il parere contrario da quest'ultima in precedenza espresso. A questo riguardo desidero sottolineare come la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento sia stata resa possibile anche grazie all'atteggiamento di grande collaborazione che la Commissione Bilancio ha costantemente tenuto, sia nella persona del suo Presidente, onorevole Giancarlo Giorgetti, sia nella persona del relatore sul provvedimento, onorevole Guido Crosetto, sia, infine, grazie all'apporto costruttivo di tutti i gruppi politici.
      Passando quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, come risultante dall'esame in sede referente, il comma i dell'articolo 1, delinea, in termini generali, il novero dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili nelle «associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali».
      Il provvedimento si rivolge pertanto a tutte le iniziative caratterizzate eticamente, ovvero rivolte in qualche modo all'utilità collettiva dei componenti della collettività, riservando attenzione prioritaria ai contesti soggettivi solidaristici e sociali.
      L'articolo 1 introduce alcune opportune cautele, imponendo, al comma 5, la costituzione di un sistema di contabilizzazione che consenta di assicurare trasparenza e credibilità alla gestione dell'ente finanziato con le erogazioni deducibili, richiedendo, al comma 2, che lo statuto stabilisca l'impossibilità di distribuire eventuali residui o disponibilità nette ad associati, promotori o altri partecipanti dell'ente, e stabilendo, al comma 1, che l'ente beneficiario delle donazioni sia residente nel territorio nazionale.
      Tale ultima previsione risponde all'esigenza che il soggetto beneficiario sia soggetto alle verifiche condotte dalle stesse autorità che hanno il potere di verificare la posizione fiscale dei contribuenti eroganti.
      Il comma 3 del medesimo articolo 1 chiarisce che lo scopo deve essere esplicitamente indicato nello statuto, il quale costituisce quindi elemento essenziale del presupposto agevolativo, e che lo stesso
 

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deve essere registrato prima dell'effettuazione dell'erogazione stessa.
      Inoltre, il comma 4 elenca una serie di soggetti per i quali lo scopo solidaristico o sociale è individuato, per ragioni di semplicità interpretativa ed a titolo indicativo, in modo presuntivo. Si tratta delle ONLUS di tipo ordinario, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, delle fondazioni o associazioni riconosciute aventi per finalità od oggetto istituzionale statutario lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, e delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
      L'inclusione, tra i soggetti destinatari delle liberalità, delle persone giuridiche aventi per finalità od oggetto statutario lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, appare appropriata, in quanto lo svolgimento, senza fini di lucro, di tali attività riveste certamente carattere sociale, poiché esse, da un lato, contribuiscono al progresso conoscitivo dell'umanità, e, dall'altro, favoriscono il contenimento del più volte lamentato rischio di «fuga di cervelli» nazionali.
      L'indicazione espressa, di cui al citato comma 4, di alcune tipologie di soggetti, non esclude peraltro che un ente non lucrativo non rientrante in tali categorie possa avvalersi delle previsioni recate dalla proposta, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti.
      In tale ipotesi, peraltro, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, la spettanza o meno dell'agevolazione va valutata in sede giurisdizionale, alla luce delle rigorose sanzioni stabilite per l'indebita fruizione del beneficio.
      Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che la responsabilità solidale dell'ente beneficiano con il donatore, in caso di carenza dei presupposti di deducibilità, si applichi solo qualora la spettanza del regime agevolato sia stata pubblicamente vantata dall'organizzazione, ovvero da essa rappresentata direttamente al donatore, al fine di indurlo all'erogazione.
      Le cautele rispetto alle possibili strumentalizzazioni delle norme agevolative da parte di soggetti privi dei presupposti richiesti dalla legge, seppure condivisibili in astratto, non devono tuttavia costituire un ostacolo generalizzato all'evoluzione dell'ordinamento giuridico, in quanto l'intensità del rischio in parola è più legata all'efficienza e alla efficacia dissuasiva dei controlli condotti dalle autorità competenti che alle norme di principio in sé.
      In ogni modo si è ritenuto di accompagnare l'introduzione della deduzione di cui all'articolo 1 con due misure che aggravano significativamente il regime sanzionatorio, al fine di dissuadere da comportamenti illegittimi.
      In primo luogo il comma 1 dell'articolo 2 prevede una maggiorazione della sanzione per indebita deduzione, posta a carico del donante che ha dedotto indebitamente dal suo reddito imponibile le donazioni effettuate nei confronti di soggetti privi dei requisiti richiesti.
      Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 2 stabilisce la responsabilità solidale dei soggetti che guidano l'organizzazione priva dei caratteri qualificanti, qualora il possesso di tali requisiti sia stata pubblicizzata o anche solo esternata in forma diretta al donante.
      Tale previsione, che riprende una scelta innovativa già realizzata in occasione dell'introduzione delle ONLUS nell'ordinamento (articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 460 del 1997) rappresenta una misura di completamento molto opportuna anche sul piano etico, perché, fermo restando il concetto fondamentale secondo cui ogni soggetto di diritto è responsabile di fronte all'Amministrazione finanziaria per la propria dichiarazione dei redditi, è indubbio che l'ente beneficiario delle liberalità ha l'opportunità di influire sulle erogazioni attraverso rappresentazioni o incentivazioni psicologiche, favorite dall'eticità dell'erogazione, e dunque è ragionevole che sia indirettamente responsabilizzato sui possibili effetti che le sue rappresentazioni possono aver contribuito
 

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ad ingenerare presso terzi, anche alla luce della non sempre agevole verifica dei presupposti, statutari e di fatto, che caratterizzano la configurazione no profit che l'articolo 1 del provvedimento incentiva.
      La deduzione introdotta dal provvedimento non si cumula con altre misure simili, che teoricamente potrebbero invocarsi in base a coesistenti presupposti. In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 chiarisce, al fine di prevenire indebite estensioni, che, se il contribuente beneficia della deduzione dal reddito di una erogazione, non può avvalersi, allo stesso titolo, di nessun'altra norma che preveda altre forme di deduzione o di detrazione d'imposta.
      Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3, invece, rispondono esclusivamente a ragioni di coordinamento formale e realizzano l'abrogazione di norme il cui contenuto è già compreso nella disciplina dell'articolo 1.
      In conclusione, desidero ringraziare ulteriormente tutti i gruppi politici per l'atteggiamento di fattiva collaborazione da essi tenuto durante l'esame in sede referente del provvedimento, che ha consentito di risolvere alcuni nodi problematici emersi nel corso dell'iter. Auspico quindi che tale orientamento costruttivo possa essere mantenuto anche nel corso delle successive fasi del percorso parlamentare, in modo da favorire l'approvazione del provvedimento nei tempi più rapidi possibili, nonché apportare quelle ulteriori modifiche al testo che risultassero opportune. A tale riguardo evidenzio in particolare l'esigenza di chiarire che le agevolazioni recate dal provvedimento devono considerarsi applicabili anche nei confronti di quelle organizzazioni non lucrative attive nel campo della tutela del patrimonio ambientale e culturale, nonché di specificare che i soggetti erogatori delle liberalità, qualora siano soggetti IRPEG, possono comunque avvalersi della disciplina di cui all'articolo 100, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, il quale stabilisce che le erogazioni liberali sono deducibili fino ad un ammontare pari al 2 per cento del reddito d'impresa.
      Segnalo infine come, nel corso dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 5310-bis, legge finanziaria per il 2005, la Commissione Finanze abbia approvato all'unanimità un emendamento volto ad inserire nel testo del disegno di legge finanziaria le norme contenute dal provvedimento in discussione. Sussiste quindi la concreta possibilità che tale disciplina possa entrare in vigore già a partire dal 1o gennaio 2005: ritengo che tale opportunità non debba essere perduta, per venire incontro alle esigenze espresse dall'intero settore dell'associazionismo sociale, molto sentite da vasti settori della società italiana.

Giorgio BENVENUTO, Relatore.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3459 e abbinate recante disposizioni per l'incentivazione del finanziamento privato degli organismi non lucrativi, come risultante dall'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in sede referente,

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile» che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

            preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica trasmessa dal Governo, in base alla quale gli oneri derivanti dal

 

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provvedimento, in termini di minor gettito, sono stimati in 168 milioni di euro per l'anno 2005 e in 96 milioni di euro a decorrere dal 2006;

            tenuto conto che tali stime non coincidono con gli oneri previsti all'articolo 4, pari a 101 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

            rilevato che l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» per l'anno 2004 non reca le necessarie disponibilità;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

            sia riformulato l'articolo 4, stabilendo che agli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 168 milioni di euro per l'anno 2005 e in 96 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provveda con una diversa clausola di copertura finanziaria che attinga, a decorrere dall'anno 2005, a risorse di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.

(parere espresso il 2 marzo 2004).

        La V Commissione,

            sull'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito;

            acquisita la relazione tecnica sul nuovo testo del provvedimento in oggetto, verificata positivamente per quanto concerne la quantificazione degli oneri e negativamente per quanto riguarda la copertura finanziaria;

            considerato che gli oneri derivanti dal provvedimento vengono quantificati dalla relazione tecnica in 113,4 milioni di euro per l'anno 2005 e in 64,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a fronte di maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, di entità pari a 60 milioni di euro su base annua per cui la clausola di copertura di cui al medesimo articolo 4 non appare idonea;

        esprime

PARERE CONTRARIO

(parere espresso il 16 settembre 2004).

        La V Commissione,

        esaminato l'emendamento 4. 2:

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            l'emendamento sia riformulato nei seguenti termini:

                «1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 114 milioni di euro per l'anno 2005 e in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

        2. Con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere assicurate ulteriori maggiori entrate almeno pari a 114 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11-ter, comma 7, e 11, comma 3, lettera i-quater) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»

(parere espresso il 23 settembre 2004).


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

             esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 3459 e C. 3816, recante disposizioni per l'incentivazione del finanziamento privato degli organismi non lucrativi;

            valutato favorevolmente l'intento complessivo del provvedimento, che disciplina la deducibilità dal reddito delle erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni aventi scopi solidaristici o sociali, e in particolare la previsione che tali scopi si ritengono comunque sussistenti per le fondazioni e le associazioni che promuovono la ricerca scientifica;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di chiarire la formulazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 1, meglio specificando il diverso trattamento prefigurato per le erogazioni liberali di importo fino al 20 per cento del reddito e per quelle di importo superiore al 20 per cento del reddito.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

 

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TESTO
della proposta di legge n. 3459

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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Deducibilità delle erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni non lucrative aventi scopi solidaristici o sociali).

Art. 1.
(Deducibilità delle erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni non lucrative aventi scopi solidaristici o sociali).

      1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato.

      1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali che svolgono servizi non principalmente destinati agli associati, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del venti per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.

      2. Sono comprese tra le erogazioni deducibili ai sensi del comma 1 anche le spese per prestiti al personale e le remunerazioni corrisposte a soggetti che prestano attività in favore delle associazioni e organizzazioni di cui al medesimo comma 1.       Soppresso.
      3. La deducibilità di cui ai commi 1 e 2 spetta per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.       2. La deducibilità di cui al comma 1 spetta per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
      4. Lo scopo solidaristico o sociale dell'ente beneficiario delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto registrato e si considera comunque sussistente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive       3. Identico.

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modificazioni, per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
      5. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.       4. Identico.

Art. 2.
(Regime sanzionatorio).

Art. 2.
(Regime sanzionatorio).

      1. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui all'articolo 1 della presente legge, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

      Identico.

      2. Se la deduzione di cui all'articolo 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

Art. 3.
(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni).

Art. 3.
(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni).

      1. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 la deducibilità di cui

      1. Identico.


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al medesimo articolo 1 non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
      2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       2. Identico:

          a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 e la lettera i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis, sono abrogate;

          a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 e la lettera i-quater) del comma 1 dell'articolo 15 sono abrogate;

          b) all'articolo 110, comma 1, le parole: «f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «e f)»;

          b) all'articolo 146, comma 1, le parole: «f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «e f)»;

          c) all'articolo 110-bis, comma 1, le parole: «, i-bis) e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «e i-bis)».

          c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «, i-bis) e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «e i-bis)».

 

Art. 4.
(Copertura finanziaria).
 

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 114 milioni di euro per l'anno 2005 e in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

 

      2. Con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere assicurate ulteriori maggiori entrate almeno pari a 114 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

 

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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