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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5336 |
Sezione I (articoli 1-4):
l'articolo 1 promuove la cooperazione culturale in specifici settori di intervento (educazione, ricerca, patrimonio, gioventù e sport);
l'articolo 2 favorisce l'instaurarsi di rapporti fra associazioni, fondazioni ed enti culturali dei due Paesi;
l'articolo 3 promuove l'organizzazione di attività culturali ed artistiche di mutuo interesse;
l'articolo 4 promuove l'allestimento di mostre, scambio di informazioni, collaborazioni editoriali, attività di formazione artistico-culturale, scambi di artisti ed operatori culturali nel corso di festival ed eventi vari.
Sezione II (articoli 5-10):
l'articolo 5 promuove lo scambio di documentazione in vista del reciproco riconoscimento di titoli accademici;
l'articolo 6 promuove singole iniziative atte a favorire lo scambio nei settori della ricerca e della cooperazione scientifica in generale;
l'articolo 7 prevede specifici settori di intervento per la cooperazione scientifica, quali l'archeologia, il restauro, le scienze matematiche e l'organizzazione sanitaria;
l'articolo 8 promuove iniziative di concreto interscambio culturale, quali seminari scientifici e visite di delegazioni scientifiche di esperti di settore;
l'articolo 9 riserva una particolare attenzione alle iniziative di ricerca archeologica, di conservazione e di restauro dei monumenti;
l'articolo 10 tratta in particolare della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Sezione III (articoli 11-13):
l'articolo 11 promuove lo scambio di informazioni sugli aspetti economici e sociali dei due Paesi;
l'articolo 12 promuove la lotta contro ogni forma di razzismo ed intolleranza;
l'articolo 13 promuove gli scambi nei settori della gioventù e dello sport.
Sezione IV (articolo 14):
l'articolo 14 stabilisce le modalità di ratifica e definisce norme di raccordo per il completamento di progetti ed iniziative in corso.
Scambio di Note integrativo.
L'Accordo è stato completato successivamente da uno Scambio di Note integrativo che ha introdotto un articolo 13-bis, nel quale viene prevista l'istituzione di una Commissione mista, per dare applicazione allo stesso Accordo ed il cui compito sarà quello di redigere i programmi pluriennali e di stabilire i settori prioritari e le modalità pratiche di cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi.
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Giordania in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli.
Articolo 4, commi 1 e 5.
Allo scopo di favorire la collaborazione culturale ed artistica fra i rispettivi Paesi, vengono previste le sotto indicate iniziative, la cui spesa è così quantificabile:
contributo per realizzare in Giordania le manifestazioni e mostre previste nel settore culturale ed artistico; il relativo onere viene quantificato in euro 25.000 = euro 25.000
iniziative previste nei settori della musica, danza, teatro e cinema, nonché per la partecipazione a festival e manifestazioni artistiche; la relativa spesa viene quantificata in euro 25.000 = euro 25.000
Articolo 4, commi 2 e 4, articolo 9.
Per sostenere le iniziative rivolte alla formazione, alla conservazione del patrimonio culturale ed archeologico, alle attività e missioni per il restauro e gli scavi archeologici, nonché per la realizzazione di progetti di ricerca comuni, mediante il soggiorno e l'invio di esperti, si prevede una spesa quantificata in euro 50.000 = euro 50.000
Articolo 4, comma 3.
Per sostenere la traduzione e la pubblicazione del libro italiano in Giordania, si prevede, da parte italiana, un contributo di euro 5.000 = euro 5.000
Articolo 4, comma 6.
Allo scopo di favorire la collaborazione tra gli archivi e le biblio- teche, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi. Per gli scambi suddetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio
soggiorno per un archivista giordano (euro 93 al giorno x 10 giorni) = euro 930
invio in Giordania di un archivista italiano (biglietto aereo A/R Roma/ Amman (euro 700 x 1 persona) = euro 700
soggiorno per un bibliotecario giordano (euro 93 al giorno x 10 giorni) = euro 930
invio in Giordania di un bibliotecario italiano (biglietto aereo A/R Roma/ Amman (euro 700 x 1 persona) = euro 700
Detta spesa è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali: euro 1.630 per il Dipartimento degli archivi ed euro 1.630 per il Dipartimento delle biblioteche.
Totale oneri (articolo 4, commi 1 e 5; articolo 4, commi 2 e 4; articolo 9; articolo 4, commi 3 e 6) = euro 108.260
Articoli 5 e 6, comma 3.
Viene previsto, ogni tre anni, l'invio di funzionari in Giordania per la valutazione dei rispettivi titoli accademici e universitari, nonché per l'esame dei rispettivi sistemi educativi. Per tali finalità e nella ipotesi dell'invio di tre funzionari ad Amman, con una permanenza di sette giorni in detta città, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese missione:
pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 7 giorni) = euro 2.919
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 128, cui si aggiungono euro 38 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 128 viene ridotto di euro 43, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 123 + euro 48 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 171 x 3 persone x 7 giorni) = euro 3.591
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Amman (euro 700 x 3 persone = euro 2.100 + euro 105 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.205
Totale onere (articoli 5 e 6, comma 3) = euro 8.715
Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Articolo 6, commi 1, 2, 4 e 5.
Allo scopo di migliorare la collaborazione tra le Istituzioni accademiche dei rispettivi Paesi, viene previsto lo scambi di docenti e ricercatori, alcune iniziative per la diffusione della lingua italiana, l'invio di libri e materiale didattico, nonché la concessione di borse di studio. Per tali finalità, i relativi oneri sono così suddivisi:
soggiorno in Italia di n. 4 docenti giordani per 10 giorni (euro 93 x 4 persone x 10 giorni) = euro 3.720
Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Giordania n. 4 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:
n. 4 biglietti aerei A/R Roma-Amman (euro 700 x 4 persone) = euro 2.800
Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della istruzione, della università e della ricerca;
contributo alle Istituzioni scolastiche giordane per la costituzione ed il funzionamento di 4 cattedre di lingua italiana (euro 10.500 x n. 4 cattedre) = euro 42.000
sostegno alle Istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di insegnanti locali di italiano = euro 15.000
contributo alle Istituzioni universitarie giordane per la costituzione ed il funzionamento di una cattedra di lingua italiana (euro 12.000 x n. 1 cattedra) = euro 12.000
finanziamento di corsi e seminari, di livello universitario, per la formazione e l'aggiornamento di insegnanti di italiano = euro 5.000
invio di libri, di materiale didattico ed audiovisivo alle università giordane, quale supporto all'insegnamento della lingua italiana = euro 10.000
relativamente alla concessione di borse di studio in favore degli studenti giordani, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno:
n. 80 borse di studio (euro 620 x n. 80 borse) = euro 49.600
tassa di iscrizione (euro 112,5 x n. 80 borse) = euro 9.000
spese di assicurazione (euro 30 x n. 80 borse) = euro 2.400
Totale onere (articolo 6, commi 1, 2, 4 e 5) = euro 151.520
Articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5.
Per promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede lo scambio di esperti, docenti e ricercatori, che partecipano ad appositi seminari scientifici, ai corsi di formazione ed aggiornamento e per la realizzazione di progetti di ricerca congiunta. Viene prevista, altresì, la stipula di specifici Accordi tra le università. La relativa spesa, sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, viene così suddivisa:
soggiorno per n. 10 docenti o ricercatori per 10 giorni. Soggiorni di breve durata (euro 93 al giorno x 10 persone x 10 giorni) = euro 9.300
soggiorno per n. 10 docenti o ricercatori per 1 mese. Soggiorni di lunga durata (euro 1.033 x 10 persone x 1 mese) = euro 10.330
spese di assicurazione (euro 155 a persona x 20 persone) = euro 3.100
Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Giordania n. 10 docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:
n. 10 biglietti aerei A/R Roma-Amman (euro 700 x 10 persone) = euro 7.000
finanziamento per progetti di ricerca nei settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse (euro 10.400 x n. 5 progetti) = euro 52.000
contributi per sostenere gli Accordi di collaborazione tra le Istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi; il relativo onere viene quantificato in euro 52.000 = euro 52.000
Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della istruzione, della università e della ricerca.
Totale onere (articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5) = euro 133.730
Articolo 13.
Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze nel settore della gioventù, si prevedono le seguenti iniziative, la cui spesa viene così suddivisa:
sostegno per le missioni e l'ospitalità delle sottocommissioni miste, incaricate della realizzazione dei programmi degli scambi giovanili = euro 4.000
contributi per realizzare i previsti progetti di scambi giovanili tra le associazioni e gli enti dei rispettivi Paesi = euro 20.000
Totale onere (articolo 13) = euro 24.000
Articolo 13-bis.
A seguito dello Scambio di Note integrativo all'Accordo tra le Parti contraenti, viene prevista la partecipazione alle riunioni della Commissione Mista, incaricata dell'esame e della redazione dei programmi operativi e che si riunirà alternativamente ad Amman ed a Roma.
Nell'ipotesi dell'invio ad Amman di tre funzionari (due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per un periodo di quattro giorni in detta città, sulla base del precedente calcolo indicato agli articoli 5 e 6, la relativa spesa viene così quantificata:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 4 giorni) = euro 1.668
diaria giornaliera per ciascun funzionario (euro 171 x 3 persone x 4 giorni) = euro 2.052
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Amman (euro 700 x 3 persone = euro 2.100 + euro 105 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.205
Totale onere (articolo 13-bis) = euro 5.925
Di detto onere, l'importo di euro 1.975 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato - di euro 423.435 per l'anno 2005, di euro 417.510 per l'anno 2006 e di euro 432.150 annui a decorrere dal 2007, da iscrivere per euro 61.780 per l'anno 2005, per euro 58.520 per l'anno 2006 e per euro 61.780 annui a decorrere dal 2007 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 3.260 a decorrere dal 2005 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e, per la rimanente parte, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - è il seguente:
Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | |
Articolo 4, commi 1 e 5, | 108.260 | 108.260 | 108.260 |
Articolo 4, commi 2 e 4, | |||
Articolo 9, | |||
Articolo 4, comma 3 | |||
Articolo 4, comma 6 | |||
Articoli 5 e 6, comma 3 | - | - | 8.715 |
Articolo 6, commi 1, 2, 4 e 5 | 151.520 | 151.520 | 151.520 |
Articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 | 133.730 | 133.730 | 133.730 |
Articolo 13 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Articolo 13-bis | 5.925 | - | 5.925 |
Totale euro | 423.435 | 417.510 | 432.150 |
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, agli accordi tra le università, alle indennità mensili, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali e artistici, nonché alle attività nel settore della gioventù e del restauro, alle iniziative scientifiche e tecnologiche, per lo sviluppo della lingua italiana, agli interventi nei settori scolastici, della formazione e della ricerca, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
Si fa presente, infine, che in relazione a quanto comunicato dal Ministero degli affari esteri, con Nota del 15 gennaio 2004, non viene prevista alcuna spesa per la visita di personalità della informazione (articolo 11), in quanto il relativo scambio non è stato inserito nel Protocollo esecutivo dell'Accordo.
Inoltre, la disposizione dell'articolo 12, relativa alla tutela dei diritti umani, riveste carattere del tutto eventuale e, pertanto, le eventuali iniziative di convegni e seminari rientrano nelle attività già autorizzate dalla vigente legislazione per la collaborazione multilaterale del Ministero degli affari esteri.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Le disposizioni del presente disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario, atteso che l'articolo 1 del citato Accordo prevede espressamente che le forme e le modalità delle agevolazioni connesse ai giordani devono essere compatibili con gli obblighi che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
B) Impatto costituzionale.
Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il disegno di legge non incide sulla normativa vigente.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali. L'articolo 1 dell'Accordo prevede espressamente che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fornita ai giordani deve essere conforme alla vigente legislazione italiana in materia.
A) Motivazione della necessità dell'intervento.
Le motivazioni che hanno portato alla stipula dell'Accordo sono da ricercare nello sviluppo delle relazioni fra i due Paesi ed in particolare alla volontà da parte italiana di interagire in modo più significativo nei settori della cooperazione scientifica, dell'interscambio di docenti universitari e nel sostegno all'insegnamento della lingua italiana presso le istituzioni scolastiche giordane.
B) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
L'Accordo definisce il quadro di relazioni ed attività di cooperazione culturale fra l'Italia e la Giordania e coinvolge per la parte italiana come soggetti diretti il Ministero degli affari esteri; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero per i beni e le attività culturali e come soggetti indiretti università, istituti di ricerca, associazioni ed enti dei due Paesi.
C) Obiettivi generali e specifici.
Obiettivo generale dell'Accordo è il rafforzamento della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale. Pertanto l'Accordo intende offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra università, centri di ricerca ed istituzioni culturali.
L'Accordo in questione intende rinnovare il precedente Accordo culturale firmato ad Amman il 26 ottobre 1975 il cui Programma esecutivo è stato firmato ad Amman in data 7 gennaio 1997 con scadenza 1999, ma in vigore fino alla firma del successivo Programma esecutivo.
D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa.
L'approvazione del disegno di legge in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'amministrazione pubblica.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 423.435 per l'anno 2005, di euro 417.510 per l'anno 2006 e di euro 432.150 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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