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PDL 5382-C

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5382-C


 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 27 ottobre 2004 (v. stampato Camera n. 5382)

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 3 novembre 2004 (v. stampato Senato n. 3104-B)

NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 4 novembre 2004

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

di concerto con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

con il ministro della difesa
(MARTINO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 novembre 2004

(Relatore: MURATORI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) sul disegno di legge n. 5382-B. La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 4 novembre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 5382-B.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5382-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

            ricordato che il Comitato si era già espresso, in data 28 ottobre, sul testo del disegno di legge n. 5382;

            rilevato, in particolare, che con le modifiche approvate dal Senato si ripristinano le disposizioni contenute all'articolo 1-bis, commi 2 e 6, già introdotte dal medesimo Senato in prima lettura e soppresse dalla Camera dei Deputati;

        il Comitato ribadisce la seguente osservazione:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1-bis, comma 2 - che il comma 6 del medesimo articolo individua (unitamente al comma 3, non oggetto di modifiche) come "norme di principio ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente delle regioni" che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione comprende "porti e aeroporti civili" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di enucleare in modo più chiaro i principi in esso contenuti; il citato comma 2 (unitamente al comma 3) appare infatti avere essenzialmente la finalità di definire la durata e le procedure (nonché, al comma 3, i contenuti) relativamente alla materia delle concessioni, da parte dello Stato, della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5382-B, di conversione in legge del decreto-legge n. 237 del 2004, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato;

            richiamato il parere espresso da questo Comitato il 28 ottobre 2004 sul testo del disegno di legge di conversione C. 5382;

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione

 

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amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione, nonché alla materia «porti e aeroporti civili», la cui disciplina è attribuita alla competenza legislativa dello Stato per quanto concerne la determinazione dei principi fondamentali,

            rilevato inoltre che le disposizioni recate dal disegno di legge di conversione appaiono riconducibili alla materia «ordinamento civile» la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

            tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 303 del 2003,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1-bis, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare quali siano le istanze unitarie che giustificano l'adozione, in deroga al riparto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, di una disciplina statale per l'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale anche con riferimento all'esigenza di esplicitare i criteri generali in base ai quali procedere all'individuazione concreta delle suddette infrastrutture;

            b) con riferimento al medesimo articolo 1-bis, comma 1, valuti la Commissione di merito l'eventualità di prevedere l'introduzione di una procedura che, ai fini dell'individuazione degli aeroporti nazionali, comporti un'effettiva forma di partecipazione da parte delle regioni interessate, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali emersi con la sentenza n. 303 del 2003 della Corte Costituzionale;

            c) ai sensi di quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione che limita la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie rientranti nella sua competenza legislativa esclusiva, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1-bis, comma 2, la natura non regolamentare del decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto.


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