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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5382-C |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5382-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;
ricordato che il Comitato si era già espresso, in data 28 ottobre, sul testo del disegno di legge n. 5382;
rilevato, in particolare, che con le modifiche approvate dal Senato si ripristinano le disposizioni contenute all'articolo 1-bis, commi 2 e 6, già introdotte dal medesimo Senato in prima lettura e soppresse dalla Camera dei Deputati;
il Comitato ribadisce la seguente osservazione:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1-bis, comma 2 - che il comma 6 del medesimo articolo individua (unitamente al comma 3, non oggetto di modifiche) come "norme di principio ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente delle regioni" che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione comprende "porti e aeroporti civili" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di enucleare in modo più chiaro i principi in esso contenuti; il citato comma 2 (unitamente al comma 3) appare infatti avere essenzialmente la finalità di definire la durata e le procedure (nonché, al comma 3, i contenuti) relativamente alla materia delle concessioni, da parte dello Stato, della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5382-B, di conversione in legge del decreto-legge n. 237 del 2004, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato;
richiamato il parere espresso da questo Comitato il 28 ottobre 2004 sul testo del disegno di legge di conversione C. 5382;
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione
rilevato inoltre che le disposizioni recate dal disegno di legge di conversione appaiono riconducibili alla materia «ordinamento civile» la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,
tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 303 del 2003,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1-bis, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare quali siano le istanze unitarie che giustificano l'adozione, in deroga al riparto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, di una disciplina statale per l'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale anche con riferimento all'esigenza di esplicitare i criteri generali in base ai quali procedere all'individuazione concreta delle suddette infrastrutture;
b) con riferimento al medesimo articolo 1-bis, comma 1, valuti la Commissione di merito l'eventualità di prevedere l'introduzione di una procedura che, ai fini dell'individuazione degli aeroporti nazionali, comporti un'effettiva forma di partecipazione da parte delle regioni interessate, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali emersi con la sentenza n. 303 del 2003 della Corte Costituzionale;
c) ai sensi di quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione che limita la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie rientranti nella sua competenza legislativa esclusiva, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1-bis, comma 2, la natura non regolamentare del decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto.
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