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PDL 5382-B

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5382-B



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 27 ottobre 2004 (v. stampato Camera n. 5382)

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 3 novembre 2004 (v. stampato Senato n. 3104-B)

NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 4 novembre 2004

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

di concerto con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

con il ministro della difesa
(MARTINO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 novembre 2004
 

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TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
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TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 8 settembre 2004, n.237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.

Art. 2.

      1. Al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

      Identico.

      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla

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data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali di sposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.
      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi.
      4. I decreti legislativi di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 3 devono conformarsi ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui al comma 5, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.
      5. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) individuazione delle diverse responsabilità e competenze come individuate nei regolamenti (CE) n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004;

          b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

          c) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle


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proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14 ICAO;

          d) fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

          e) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

          f) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

          g) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

          h) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega;

          i) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.

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ALLEGATO
 

Pag. 6-7

Allegato
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2004, N.237
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2004, N.237
        All'articolo 1:         All'articolo 1:

            al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: «svolge,», sono inserite le seguenti: «quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme,», le parole: «Regolamento (CE) n. 549/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e le parole: «,  fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004» sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole: «indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe»;

      identico;

          al comma 2, secondo periodo, le parole: «assicura la conformità» sono sostituite dalle seguenti: «garantisce la conformità».

        identico.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. - (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

        «Art. 1-bis. - (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali). - 1. Identico.

  2. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove del caso, con il Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell'E.N.A.C. che,

 

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  verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall'assegnazione, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonché le modalità di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.         3. Identico.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.         4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 3, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.
4. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.         5. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4.
          6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 costituiscono norme di principio ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente delle regioni.
Art. 1-ter. - (Esercizio della vigilanza). - 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio».

        Art. 1-ter. - (Esercizio della vigilanza). - Identico».

All'articolo 2:

            al comma 1, le parole: «previo raccordo» sono sostituite dalla seguente: «coordinandosi»;

        All'articolo 2:

            identico:

 

Pag. 10-11

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. L'E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale e sentiti ENAV s.p.a., per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione»;

            al comma 4, dopo le parole: «ENAV s.p.a.» sono inserite le seguenti: «, ai vettori» e dopo le parole: «o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea» sono aggiunte le seguenti: «afferenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti»;

        identico;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale)».

        identico.

        Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

        Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis. - (Controllo e divieto di partenza degli aeromobili). - 1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

        «Art. 3-bis. - (Controllo e divieto di partenza degli aeromobili). - Identico».

        "Art. 801. - (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.

        Art. 802. - (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale"».

        All'articolo 4:

        All'articolo 4:

            il comma 1 è soppresso;

        identico;

 

Pag. 12-13

            al comma 2, le parole: «Regolamento (CE) n. 550/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a»;

        identico;

            dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

            dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        «3-bis. Identico.

        3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250, sono apportate le seguenti modificazioni:         3-ter. Identico.
 

            a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

            b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".

        3-quater. Il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo».

        3-quater. Identico».
 

Pag. 14-15


Decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 2004 (*).
Testo del decreto-legge
torna su
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica).

Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 («Regolamento quadro»), entrato in vigore il 20 aprile 2004, recante princìpi generali per la creazione di un cielo unico europeo;

        Visto l'articolo 4 del predetto regolamento, con il quale si dispone, tra l'altro, che ogni Stato membro designi o istituisca una o più autorità nazionali di vigilanza che siano indipendenti dai fornitori dei servizi di navigazione aerea;

        Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di aviazione civile;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire un'amministrazione del trasporto aereo e della navigazione aerea più efficiente ed efficace, nonché coerente con le determinazioni assunte in materia dalla Comunità europea, provvedendo altresì alla separazione dell'attività di vigilanza da quella di fornitura dei servizi di navigazione aerea;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa e dell'economia e delle finanze;


        (*) V. anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004.

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emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea
e di traffico aereo).

Articolo 1.
(Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea
e di traffico aereo).
        1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza, controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe.

        2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.         2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. garantisce la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.
        3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.         3. Identico.
 
Articolo 1-bis.
(Disposizioni sulle gestioni aeroportuali).
 

        1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.


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          2. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove del caso, con il Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell'E.N.A.C. che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall'assegnazione, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.
          3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonché le modalità di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.
          4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 3, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.
          5. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4.
          6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 costituiscono norme di principio ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente delle regioni.
 

Articolo 1-ter.
(Esercizio della vigilanza).
          1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio.

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Articolo 2.
(Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale).

Articolo 2.
(Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo
in ambito aeroportuale).

        1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e previo raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.

        1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.

        2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili.         2. Identico.
        3. L'E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale e sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2.         3. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione.
        4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonchè in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea.         4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a., ai vettori ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonchè in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti.

Articolo 3.
(Soppressioni).

Articolo 3.
(Soppressioni).
        1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono soppresse:         Identico.
            a) alla lettera c) le parole: «, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato»;  
            b) alla lettera e) le parole: «, nonché alla certificazione degli impianti».  
 
Articolo 3-bis.
(Controllo e divieto di partenza degli aeromobili).
          1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
              «Art. 801. - (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi

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  nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.
              Art. 802. - (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale».

Articolo 4.
(Disposizioni attuative e finanziarie).

Articolo 4.
(Disposizioni attuative e finanziarie).

        1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

        Soppresso.

        2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV s.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza.         2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV s.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza, e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a.
        3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. può avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della società medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.         3. Identico.
          3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

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  finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 5, primo periodo, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
              b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
          «5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione».
          3-quater. Il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo.

Articolo 5.
(Entrata in vigore).
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 8 settembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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