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PDL 5311-A 5310-bis-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5311-A
   N. 5310-bis-A



RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 3 novembre 2004

(Relatori: GARNERO SANTANCHÈ, per il disegno di legge n. 5311;
CROSETTO, per il disegno di legge n. 5310-bis)

sul

DISEGNO DI LEGGE
(N.  5311)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

Presentato il 30 settembre 2004
 

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e sul

DISEGNO DI LEGGE
(N.  5310-bis)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

(Testo risultante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 6 ottobre 2004)
 

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INDICE

Relazione al disegno di legge di bilancio 2005-2007 (A.C. 5311) Pag. 5
Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali Pag. 13
Testo del disegno di legge n. 5311 Pag. 17
TABELLE Pag. 55
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI Pag. 65
TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE Pag. 103
Relazione al disegno di legge n. 5310-bis (legge finanziaria) Pag. 105
Testo del disegno di legge n. 5310-bis Pag. 117
Prospetto di copertura Pag. 223
Elenco 1 Pag. 229
Elenco 2 Pag. 233
ALLEGATI Pag. 235
Allegato 1 Pag. 237
Allegato 2 Pag. 240
Allegato 3 Pag. 246
Tabella A Pag. 263
Tabella B Pag. 267
Tabella C Pag. 271
Tabella D Pag. 295
Tabella E Pag. 301
Tabella F Pag. 303
NOTA Pag. 331

 

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RELAZIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 5311
(BILANCIO)
 

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      Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato che il Governo presenta al Parlamento il 30 settembre viene predisposto sulla base della legislazione vigente. Il che significa che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio sono quantificate in base alle norme esistenti al momento in cui il disegno di bilancio è definito.
      Nel bilancio che abbiamo di fronte a noi non troviamo, pertanto, gli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, vale a dire le misure della manovra correttiva posta in essere per assicurare il conseguimento dell'obiettivo dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione pari al 2,7 per cento.
      Tali effetti saranno scontati nelle previsioni di bilancio nel prosieguo dell'esame parlamentare, attraverso le note di variazioni.
      La caratteristica, propria della legge di bilancio, di legge formale che, in sostanza, non consente di operare, tramite essa, modifiche alla legislazione sottostante, può erroneamente indurre a ritenere, come in passato quasi sempre è avvenuto, che il provvedimento non meriti particolare attenzione. In effetti, tradizionalmente il confronto politico si concentra sulla finanziaria che contiene le disposizioni modificative della legislazione esistente.
      Vi sono, tuttavia, fondate ragioni per affermare che quest'anno il Parlamento non possa sfuggire al dovere di un più attento esame del disegno di legge di bilancio, evitando di considerarlo come una sorta di atto dovuto.
      Tali ragioni consistono essenzialmente nel rilievo che assumono, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, le misure per il contenimento della spesa pubblica, destinate a produrre immediati riflessi sul bilancio. Se poi si considera che tali misure fanno seguito ad analoghe disposizioni intervenute negli scorsi anni, a partire dal cosiddetto decreto taglia-spese per proseguire con il decreto-legge n. 168 del 2004, appare evidente che un esame più attento del bilancio sia assolutamente necessario.
      Ricordo che, introducendo in Commissione l'esame sulle linee generali dei disegni di legge di bilancio e finanziaria, sia io che il collega Crosetto, relatore sul disegno di legge finanziaria, abbiamo evidenziato la scarsa utilità di alcune polemiche pregiudizialmente ostili nei confronti della cosiddetta regola del 2 per cento, senza tuttavia mancare di esprimere dubbi e perplessità sulla formulazione delle disposizioni proposte dal Governo.
      Quanto al primo punto, in estrema sintesi, rilevo che il merito della soluzione adottata dal Governo è in primo luogo quello di aver sollecitato il Parlamento e, più in generale, l'opinione pubblica, alla necessità di un più accurato esame del bilancio dello Stato.
      Un secondo merito da attribuire alla soluzione adottata dal Governo è, appunto, riconoscibile nella scelta coraggiosa di superare il luogo comune per cui, poiché il bilancio è una legge formale e non sostanziale, i dati che in esso sono riportati costituirebbero una mera trasposizione, in termini numerici, di decisioni che sono state assunte in altre sedi ed attribuibili o agli effetti della legislazione sottostante ovvero a condizioni fattuali non modificabili.
      Insomma, si è finalmente rimosso il pregiudizio per cui il bilancio va assunto

 

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così come presentato, rinunciando a qualunque pretesa di individuare nelle innumerevoli voci di spesa che lo compongono, gli spazi per intervenire significativamente sulla composizione della stessa spesa e sulla sua qualificazione.
      A me sembra che questo luogo comune discenda da una diffusa ritrosia ad affrontare con coraggio il tema più ampio della qualità delle prestazioni rese dalle pubbliche amministrazioni e della necessità di una maggiore responsabilizzazione delle stesse amministrazioni.
      Il Governo ci ha dimostrato che, in realtà, esistono margini certamente non irrilevanti di intervento sugli stanziamenti allocati nel bilancio senza mettere a repentaglio il livello e la qualità dei servizi resi ai cittadini. Nel corso dei nostri lavori abbiamo acquisito, a seguito di ripetute e condivise sollecitazioni, alcuni importanti elementi di informazione dal Governo che, da ultimo, si sono tradotti nell'approvazione di un elenco allegato al disegno di legge finanziaria, con il quale sono specificati, per ciascun ministero, gli importi delle riduzioni operate con riferimento ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi.
      Possiamo oggi affermare di disporre di un quadro più puntuale sulla misura e sulle voci di spesa inserite nel bilancio dello Stato che sarebbero interessate dalla applicazione della regola del 2 per cento.
      Non abbiamo tuttavia risolto in modo soddisfacente due problemi che proprio le disposizioni inserite dal Governo all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria hanno sollevato.
      La prima questione concerne l'esigenza di capire compiutamente quanta parte degli stanziamenti iscritti possa essere considerata veramente intangibile, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista degli effetti che una eventuale modificazione dei relativi importi comporterebbe per l'attività delle amministrazioni e per i relativi destinatari.
      Un ulteriore approfondimento su questo tema è indispensabile. In sostanza, si tratta di acquisire dati puntuali e non soltanto generiche e approssimative valutazioni:

          sulla quota della spesa iscritta a bilancio effettivamente riconducibile ad esplicite previsioni di leggi preesistenti;

          sulla misura entro la quale le cosiddette spese obbligatorie possono considerarsi vincolate e non riducibili;

          sui criteri che vengono assunti per la quantificazione delle spese discrezionali;

          sul livello di consapevolezza, da parte delle amministrazioni ma anche da parte dei responsabili politici, a cominciare dal Ministero dell'economia e delle finanze, circa le dimensioni degli stanziamenti che vengono assegnati ad alcune voci di spesa e sui fattori che ne determinano l'andamento.

      Su tutti questi aspetti non disponiamo ancora di un quadro soddisfacente di informazioni.
      Ricordo che nel corso dei lavori di approfondimento svolto dal Comitato permanente per il monitoraggio degli interventi di controllo e contenimento della spesa pubblica, istituito presso la Commissione bilancio, tra le altre cose abbiamo convenuto con la Presidenza della Corte dei conti circa la necessità di potenziare lo strumento del controllo di gestione e di indirizzare tali controlli sulla base di priorità che debbono essere individuate in modo da offrire al Legislatore il massimo aiuto di conoscenza e di informazione.
      È evidente che attualmente scontiamo i limiti di una riforma della legislazione contabile realizzata a metà per cui, in realtà, il livello di trasparenza sugli andamenti della spesa e di responsabilità delle strutture dirigenziali delle amministrazioni è ancora troppo basso. Né va trascurato il limite derivante dal fatto che tuttora la nostra legislazione non è strutturata per programmi verificabili in corso d'opera. Ciononostante, credo che non possiamo rinunciare a saperne di più.
      Vorrei peraltro segnalare ai colleghi che questa non è una esigenza della sola maggioranza, connessa all'obiettivo di individuare

 

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mezzi finanziari utili per garantire una adeguata copertura alla realizzazione del secondo modulo della riforma fiscale. Si tratta, a mio giudizio, di un interesse comune del Parlamento e, più in generale delle istituzioni politiche che non possono limitarsi a prendere atto del fatto che oltre il 95 per cento delle risorse disponibili sia praticamente bloccato, sottratto a qualunque possibilità di una accurata verifica e di un eventuale redistribuzione.
      Non è accettabile la visione pessimistica per cui si dà per inevitabile che gli andamenti tendenziali della spesa procedano in modo inerziale, anche in assenza di novità sul versante legislativo, per cui dobbiamo limitarci a prendere atto di quello che ci viene sottoposto.
      Siamo davvero sicuri che i centri di responsabilità effettuano un accurata verifica sulle loro effettive necessità finanziarie e sulla loro reale capacità di spesa? Siamo davvero convinti che nelle pieghe del bilancio non si annidino privilegi e inefficienze che non trovano fondamento in alcuna disposizione di legge né in alcun diritto soggettivo? Siamo certi che non siano i concreti comportamenti tenuti dalle amministrazioni, più che i fattori demografici o altre cause economiche o sociali, a determinare le tendenze di crescita di talune spese?
      Alla luce delle considerazioni svolte, è evidente che anche il Parlamento debba cambiare approccio per cominciare finalmente ad effettuare un attento esame del bilancio, attraverso un confronto serrato con le diverse amministrazioni, per verificare l'effettiva capacità di spendere le risorse ad esse assegnate.
      È innegabile, in effetti, che nell'esperienza italiana prevalga la funzione «autorizzativa» del bilancio, per cui la legge di bilancio risponde soprattutto all'esigenza di dare certezza giuridica alle amministrazioni le quali sono abilitate ad effettuare impegni e pagamenti fino all'importo stabilito, secondo una logica per cui il profilo giuridico-formale della legittimazione alla spesa risulta prevalente rispetto a quella sostanziale del conseguimento effettivo dei risultati attesi.
      Né può ritenersi che le scarne informazioni contenute nella relazione introduttiva del disegno di legge di bilancio siano sufficienti a dare un quadro di come vengono spese le risorse disponibili a bilancio.
      Il punto è che la nostra esperienza è legata indissolubilmente ad un modello di organizzazione amministrativa improntata a profili giuridico-formali.
      Occorre, quindi, progredire nel senso di una responsabilizzazione delle amministrazioni che non si limiti, come in parte è già avvenuto, alla capacità giuridica di impegnare le risorse assegnate, ma che dovrebbe comportare anche l'obbligo di rispondere sugli esiti dell'attività svolta.
      Tornando più in particolare al disegno di legge al nostro esame, si può rilevare che se, per un verso, esso non dà conto della manovra, per l'altro verso, almeno per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, esso rappresenta la base contabile sulla quale la manovra interviene. Non è possibile formarsi una valutazione obiettiva della struttura finanziaria della manovra e degli strumenti di intervento adottati senza considerare l'evoluzione delle entrate e delle spese che il bilancio a legislazione vigente registra.
      A tal fine risulta assai opportuno confrontare il bilancio a legislazione vigente per il 2005 con le previsioni per il 2004, facendo riferimento sia a quelle iniziali, esposte nella legge di bilancio approvata nel dicembre 2003, che a quelle aggiornate, come risultanti dal disegno di legge di assestamento e dalle successive misure correttive adottate con il decreto-legge n. 168.
      Rispetto alle previsioni del 2004, sia quelle iniziali che quelle aggiornate, il bilancio a legislazione vigente per il 2005 evidenzia un peggioramento del saldo netto da finanziare, vale a dire del saldo più significativo del bilancio dello Stato, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali (con esclusione delle entrate e delle spese connesse all'emissione di titoli del debito).
 

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      Il peggioramento del saldo si determina nonostante che le previsioni di entrata del bilancio a legislazione vigente per il 2005 risultano più alte rispetto a quelle per il 2004 (+5,3 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali e +0,6 miliardi di euro rispetto a quelle aggiornate).
      L'incremento delle previsioni di entrata riguarda essenzialmente le entrate tributarie, che nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 risultano superiori di 11,8 miliardi di euro rispetto al bilancio iniziale per il 2004 e di 7,2 miliardi di euro rispetto al bilancio assestato e ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 168.
      Il più alto livello al quale è previsto che si collochino le entrate tributarie nel 2005 rispetto al 2004, dato che si tratta di previsioni elaborate a legislazione vigente, dipende interamente dalla crescita della produzione e del reddito che è attesa per il 2005.
      Nella nota di aggiornamento e nella Relazione previsionale e programmatica, il Governo ha confermato, per il 2005, la previsione di una crescita del PIL reale del 2,1 per cento e del PIL nominale del 4,4 per cento. Si tratta di valori del tutto in linea con quelli indicati dai principali organismi internazionali, come ha sottolineato lo stesso Ministro dell'economia, che ha parlato di un «quadro prudenziale e di consenso».
      In proposito, occorre considerare anche che, per quanto riguarda il 2004, l'assestamento non tiene conto dei risultati positivi dell'autoliquidazione, che, rispetto all'anno precedente, hanno determinato un aumento delle entrate tributarie considerate in termini di competenza pari al 3,7 per cento. Se le entrate sono calcolate al netto del gettito dei condoni l'incremento è stato del 4,6 per cento.
      Alla luce di tutti questi elementi, le stime relative alle entrate tributarie contenute nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 debbono senz'altro ritenersi ispirate a cautela. Ciò nonostante tali stime evidenziano un significativo incremento della consistenza del gettito. Come già i dati effettivi relativi all'anno in corso, sopra richiamati, le previsioni per il 2005 valgono a smentire le previsioni catastrofiste di chi preventivava un tracollo del gettito, attribuendone le cause alla previsione dei condoni fiscali.
      È indubbio che i condoni devono costituire casi eccezionali e non strumento ordinario di politica fiscale. Allo stesso tempo, tuttavia, non si può ignorare che la portata delle continue modifiche intervenute nella disciplina tributaria degli ultimi anni ha determinato obiettive difficoltà ai contribuenti generando confusioni e incertezze. I condoni hanno permesso a molti contribuenti di definire la propria posizione con il fisco; in ogni caso il gettito tributario, sia nel 2004 che, per quanto si può prevedere, con tutte le cautele, per il 2005, non ne ha risentito.
      Rispetto all'andamento complessivo delle entrate, le previsioni favorevoli relative alle entrate tributarie sono parzialmente attenuate dalla notevole riduzione di gettito che si registra con riferimento alle entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali.
      Per questa voce, infatti, il bilancio a legislazione vigente espone per il 2005 una previsione di entrate inferiore di 5,5 miliardi di euro rispetto a quella iscritta nel bilancio per il 2004.
      Sotto questo profilo bisogna tener conto, peraltro, che il disegno di legge finanziaria reca previsioni in materia di dismissioni di beni immobili (articolo 35, comma 19) in relazione alle quali sono previste entrate per 7 miliardi di euro.
      Tali entrate sono inserite nel complesso degli effetti della manovra e, per questa ragione, non risultano dal bilancio a legislazione vigente. Tuttavia, tenendo conto anche di questa voce di entrata, che non discende da specifiche modifiche legislative, si registra rispetto alle previsioni iniziali per il 2004 un incremento delle entrate finali di oltre 12 miliardi di euro.
      Il quadro finanziario relativo alle entrate che risulta dal bilancio a legislazione vigente si può, pertanto, ritenere confortante.
      Diverso, invece, è il giudizio che dobbiamo formulare riguardo all'evoluzione delle spese. Anche quest'anno il bilancio a
 

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legislazione vigente è stato predisposto sulla base della circolare del Ministro dell'economia emanata nello scorso aprile, che conteneva indicazioni molto rigorose; in particolare le amministrazioni erano invitate a formulare, per diverse categorie di spesa, previsioni non superiori a quelle del bilancio iniziale per il 2004.
      Il rigore con cui è stata impostata la lunga procedura di predisposizione del bilancio non sembra tuttavia aver prodotto risultati significativi.
      Il bilancio a legislazione vigente per il 2005, infatti, espone stanziamenti complessivi per spese finali che risultano superiori per 11.755 milioni di euro rispetto alle previsioni del bilancio iniziale per il 2005 e di 3.915 milioni di euro rispetto alle previsioni derivanti dall'assestamento e dagli interventi correttivi del decreto-legge n. 168.
      L'incremento delle spese è ancor più rilevante in quanto bisogna tener conto che le previsioni per il 2005 relative alla spesa per interessi registrano, rispetto all'anno precedente, una riduzione di 2 miliardi di euro.
      Per effetto dell'andamento delle spese, anche il saldo netto da finanziare del bilancio a legislazione vigente, si attesta su livelli più elevati rispetto a quelli dell'anno precedente.
      Infatti, a legislazione vigente, il saldo netto da finanziare per il 2005, risulta peggiore di 6.422 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali per il 2004 e di 3.352 milioni di euro rispetto alle previsioni aggiornate derivanti dall'assestamento e dal decreto-legge n. 168.
      A proposito dei saldi, occorre peraltro segnalare come elemento senza dubbio positivo che il saldo corrente, già a legislazione vigente, risulta migliore per 1.053 milioni di euro rispetto al dato iniziale 2004 e per 2.694 milioni di euro rispetto al dato assestato, comprensivo degli effetti del decreto-legge n. 168.
      Nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio sono stati approvati due emendamenti, di carattere tecnico, che inseriscono nell'articolato del disegno di legge di bilancio disposizioni stralciate dal disegno di legge finanziaria, in quanto strettamente concernenti le modalità di registrazione contabile di alcune poste.
      In particolare, con il primo emendamento si è previsto che le risorse statali da destinare alle agenzie fiscali siano iscritte, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base, in un unico capitolo. Con il secondo emendamento si è stabilito che le somme spettanti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provenienti da contributi versati dai soggetti che esercitano i servizi sottoposti a regolazione, siano versati direttamente ai bilanci delle Autorità medesime. Si tratta, in sostanza, di una opportuna norma di semplificazione procedurale, dal momento che la normativa attualmente vigente, dettata dalla legge n. 481 del 1995, prevede che tali somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito capitolo della spesa.
      Su altre questioni che attengono invece alla diversa allocazione di stanziamenti, che per la loro natura possono essere variati in sede di bilancio, la Commissione ha preferito rinviare la decisione alla fase di Assemblea, in modo da poter effettuare una più approfondita valutazione. A tal fine, è auspicabile che la discussione in Assemblea assicuri tempi adeguati per procedere ad un esame puntuale delle diverse questioni che sono state prospettate e che in Commissione non hanno potuto trovare puntuale risposta.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ, Relatore.

 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 5311 E 5310-bis
 

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        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminati i disegni di legge A.C. 5310, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e A.C.5311, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007,

            richiamato il proprio parere espresso in data 8 ottobre 2003 sui disegni di legge finanziaria e di bilancio per l'anno 2004, anche per quanto concerne la convinzione che la legge finanziaria costituisca la sede per la determinazione, da parte dello Stato, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

            apprezzato che il disegno di legge finanziaria 2005 delinei una manovra coerente con talune delle osservazioni contenute nel citato parere, specie nella parte dove questa Commissione esprimeva preoccupazione per la permanenza del blocco delle addizionali locali e regionali, potendo esso costituire - se reiterato di anno in anno - una misura lesiva delle scelte autonome delle comunità territoriali;

            richiamato altresì il proprio parere espresso in data 3 agosto 2004 sul Documento di programmazione economica e finanziaria, nella parte in cui si soffermava sull'opportunità di realizzare - tra le riforme necessarie al completamento del quadro istituzionale di riferimento per la definizione dei meccanismi del federalismo fiscale - l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali per via legislativa, e ciò fin dalla prossima legge finanziaria;

            ritenuto che resta evidente la necessità di affrontare, quanto prima, la questione della compiuta attuazione del federalismo fiscale, coinvolgendo le autonomie territoriali nell'esame parlamentare, e ciò anche prima di un'eventuale entrata in pieno vigore - nel 2011 - della riforma costituzionale;

            auspicando pertanto l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali per via legislativa, fermo restando l'intervento a livello dei Regolamenti parlamentari per quanto riguarda gli speciali effetti procedurali previsti dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

            tutto ciò premesso, la Commissione esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            sia valutata l'opportunità - per quanto concerne l'impostazione ed il rispetto del Patto di stabilità interno - di differenziare il più

 

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possibile le diverse situazioni degli enti territoriali che si siano dimostrati, rispettivamente, rispettosi e non rispettosi dei vincoli del Patto, rispettando pienamente - nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica spettante allo Stato - le condizioni di autonomia per gli enti territoriali che si siano dimostrati capaci di comportamenti finanziari virtuosi, e promuovendo le misure finanziariamente necessarie da parte di quelle autonomie che - a parità di condizioni - abbiano adottato comportamenti finanziariamente incompatibili con i prescritti vincoli;

            sia allo stesso proposito valutata la disposizione di cui all'articolo 6 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2004 sul patto di stabilità interno, nella parte in cui la Consulta evidenzia il rilievo della transitorietà di misure coercitive dell'autonomia contabile territoriale, ai fini del giudizio di compatibilità costituzionale;

            sia valutata l'opportunità di equiparare il trattamento delle spese per interessi, che attualmente non sono considerate per lo Stato nei vincoli di crescita contabile, mentre lo sono per le Autonomie territoriali, e ciò alla luce del principio che le misure di rigore debbano essere equamente condivise tra le componenti istituzionali della Repubblica;

            sia valutata l'opportunità - attraverso le possibili misure compensative per il rispetto dei saldi complessivi - di costruire i vincoli del patto di stabilità interno escludendo le spese di investimento e dei Comuni di minori dimensioni, in considerazione nel primo caso della natura non ricorrente degli investimenti e nel secondo della ridotto rilievo contabile, potendo accadere, in quel contesto, che vincoli di rilievo - o al contrario, ampiezza di manovra - siano esito di situazioni contabili del tutto contingenti;

            per quanto concerne il concorso dello Stato al fondo sanitario nazionale sia esperito ogni tentativo di quantificare il concorso in relazione alle esigenze del settore, ed alla necessità di sanare le situazioni pregresse, informando ogni sforzo ai principi della responsabilità e del consenso, al fine di impostare un metodo condiviso valevole per il 2005 e per gli anni successivi, a vantaggio della certezza dei diritti dei cittadini, oltreché degli operatori sanitari ed economici del settore;

            sia valutata l'opportunità di modificare l'articolo 6, commi 1 e 3, lettera b), quest'ultimo in relazione all'articolo 22, al fine di:

                riaffermare la posizione differenziata delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome cui si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

                per quanto riguarda il finanziamento della spesa sanitaria, tenere conto delle diverse modalità di finanziamento proprie di talune tra le Autonomie differenziate;

                più in generale, inserire - in linea con quanto affermato nelle leggi finanziarie precedenti - una generale clausola di salvaguardia delle citate specialità.

 

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TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5311
(BILANCIO)
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative).
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative).

      1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2005, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

      Identico.

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all' attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

      1. Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.       2. Identico.

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      3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.       3. Identico.
      4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.       4. Identico.
      5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2005, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.       5. Identico.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.       6. Identico.
      7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 , 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.       7. Identico.

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      8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       8. Identico.
      9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       9. Identico.
      10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       10. Identico.
      11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».       11. Identico.
      12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza       12. Identico.

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dell'anno 2005 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  
      13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.       13. Identico.

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      14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       14. Identico.
      15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.       15. Identico.
      16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.       16. Identico.

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      17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.       17. Identico.
      18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.       18. Identico.
      19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       19. Identico.
      20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e       20. Identico.

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delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.  
      21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       21. Identico.
      22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.       22. Identico.
      23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del       23. Identico.

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Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall' effettuazione delle predette consultazioni elettorali.  
      24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2005 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.       24. Identico.
      25. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di primanomina, per l'anno finanziario 2005, è stabilito in 150.       25. Identico.

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      26. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.       26. Identico.
      27. Per l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).       27. Identico.
      28. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali, nonché in applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in relazione alla trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico.       28. Identico.
      29. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.       29. Identico.
      30. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con       30. Identico.

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propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  
      31. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.       31. Identico.
      32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.       32. Identico.
      33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.       33. Identico.

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      34. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.       34. Identico.
      35. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative agli interventi connessi alle politiche antidroga, in applicazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.       35. Identico.
      36. Per l'anno 2005, una quota delle entrate, nel limite di 270 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.       36. Identico.
        37. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziate su un unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base.

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Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

      Identico.

      2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo investimenti - incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.  
      3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005.  
      4. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.  
      5. Il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  

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nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.  
      6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell' economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.  
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, in attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.  

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

      Identico.

      2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle  

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politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

      Identico.

      2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2005, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).  
      3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (Oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.  
      4. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza  

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del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2005.  

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

 

      Identico.

      2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2005, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).  
      3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2005 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.  
      4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2005.  
      5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non  

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convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2005, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento degli uffici all'estero, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.  
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.  

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,  

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è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  
      3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2005, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.  
       4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.  
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.  
      6. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e  

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relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all' erogazione delle suddette competenze.  

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative).

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

      Identico.

      2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2005 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell' economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.  
      3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel  

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l'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».  
      4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all' anno finanziario 2005, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).  
      5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.  
      6. Il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2005, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.  

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

      Identico.

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno

      Identico.


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finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).  
      2. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.  
      3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.  
      4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2005, è fissato in 150 unità.  
      5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità  

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previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.  
      6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.  
      7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.  
      8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

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Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

      Identico.

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

 

      Identico.

      2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è fissato, in termini di forza media, nell'anno 2005, come segue:  

          a) Esercito n. 10.787;

 

          b) Marina n. 1.600;

 

          c) Aeronautica n. 1.215.

 

      3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

 

          a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

 

              1) Esercito n. 397;

 

              2) Marina n. 725;

 

              3) Aeronautica n. 302;

 

              4) Carabinieri n. 578;

 

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          b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:  

              1) Esercito n. 5;

 

              2) Marina n. 200;

 

              3) Aeronautica n. 92;

 

          c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

 

              1) Esercito n. 74;

 

              2) Marina n. 7;

 

              3) Aeronautica n. 20.

 

      4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2005, in n. 102 unità.

 
      5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2005, in n. 1.330 unità.  
      6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1o luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2005, in n. 965 unità.  
      7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2005, in n. 593 unità.  
      8. Il contingente di carabinieri ausiliari da mantenere in servizio di leva per l'anno finanziario 2005, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è fissato, in termini di forza media, in 4.589 unità.  

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      9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.  
      10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, d'assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.  
      11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».  
      12. Ai fini dell' attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente  

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della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.  

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

      Identico.

      2. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.  
      3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza  

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e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.  
      4. Per l'anno finanziario 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell' unità previsionale di base «Interventi diversi» - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.  
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.  
      6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.  
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale  

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di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.  
      8. Per l'anno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle somme versate in entrata dall' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.  

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

      Identico.

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

      Identico.

      2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del  

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regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.  
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.  
      4. Il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.  
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2005, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.  
      6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione  

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dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005.  
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.  

Art. 16.
(Totale generale della spesa).

Art. 16.
(Totale generale della spesa).

      1. È approvato, in euro 641.054.915.523 in termini di competenza ed in euro 660.304.236.280 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2005.

      Identico.

Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo).

Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo).

      1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2005, con le tabelle allegate.

      Identico.

Art. 18.
(Disposizioni diverse).

Art. 18.
(Disposizioni diverse).

      1. Per l'anno finanziario 2005, le spese considerate nelle unità previsionali di base

      1. Identico.


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dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.  
      2. Per l'anno finanziario 2005, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicati nella tabella B allegata alla presente legge.       2. Identico.
      3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.       3. Identico.
      4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2005, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.       4. Identico.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle       5. Identico.

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finanze per l'anno finanziario 2005, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.  
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.       6. Identico.
      7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'europa centrale ed orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.       7. Identico.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.       8. Identico.
      9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione       9. Identico.

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dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.  
      10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2004 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.       10. Identico.
      11. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.       11. Identico.
      12. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.       12. Identico.

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      13. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2005, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.       13. Identico.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.       14. Identico.
      15. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.       15. Identico.
      16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con       16. Identico.

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propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.  
      17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.       17. Identico.
      18. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.       18. Identico.
      19. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.       19. Identico.

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      20. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.       20. Identico.
      21. Per l'anno finanziario 2005, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.       21. Identico.
      22. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.       22. Identico.
      23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2005, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.       23. Identico.
      24. Per l'anno finanziario 2005, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo       24. Identico.

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sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.  
        25. Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:
 

      «40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti».

Art. 19.
(Bilancio pluriennale).

Art. 19.
(Bilancio pluriennale).

      1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2005-2007, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

      Identico.

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TABELLE
 

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Testo del disegno di legge

TABELLA A

        Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

        Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

            Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263).

            Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi conti di tesoreria» (cap. 3100).

            Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813 ); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015).

            Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).

        Stato di previsione del Ministero della giustizia:

            Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap.7211 e 7212);

            Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303), 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

        Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

            Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani:

Testo della Commissione

TABELLA A

        Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

        Identica.

 

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12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).

            Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (capp. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (capp. 2502 e 2503).

 
 

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TABELLA B

        Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

        Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

            Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

        Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

            Difesa del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8582).

        Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

            Trasporti terrestri: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055).

            Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap.7841);

            Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341);

            Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

        Stato di previsione del Ministero della difesa:

            Segretariato generale: 3.2.3.1. «Ricerca scientifica» (cap. 7101);

            Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca» (cap. 7000).

TABELLA B

        Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

        Identica.

 

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Gli allegati nn. 1 e 2, richiamati dall'articolo 18, comma 24, del disegno di legge di bilancio sono stati approvati dalla Commissione nel testo del Governo. Per essi si rinvia allo stampato A.C. 5311.

 

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QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI (*)

    (*)  Comprensivi delle rettifiche di errori materiali trasmesse dal Governo.

 

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TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Le Tabelle degli stati di previsione sono
state approvate dalla Commissione
nel testo proposto dal Governo.
Per esse si rinvia allo stampato A.C. 5311.
 

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RELAZIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 5310-bis
(LEGGE FINANZIARIA)
 

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      Onorevoli Colleghi! - Come ogni anno, l'esame parlamentare della legge finanziaria costituisce l'occasione più importante a disposizione del Legislatore per affrontare in una logica complessiva ed in termini concreti le diverse problematiche che attengono alle scelte di politica economica e che investono non soltanto la finanza pubblica ma, più in generale, l'intera economia.
      L'ampiezza e la varietà delle questioni che sono oggetto di discussione nel corso della sessione di bilancio ha, peraltro, determinato, anche nel recente passato, la conseguenza di un esame che spesso è risultato poco ordinato, in cui si affastellavano, talora confusamente, temi e problemi di dimensioni ed urgenza assai diversi.
      Ne è scaturita l'idea, largamente diffusa anche nell'opinione pubblica, al punto di diventare una sorta di luogo comune, della sessione di bilancio come una fase dell'attività parlamentare non sufficientemente presidiata, in cui risulterebbe più difficile governare e contemperare le diverse aspettative, con conseguente snaturamento della funzione che alla legge finanziaria è assegnata dalla vigente disciplina contabile.
      In realtà, ad un più attento esame dell'esperienza degli scorsi anni, si può rilevare che la legge finanziaria non è mai uscita dall'esame parlamentare snaturata nelle sue caratteristiche e nelle sue linee generali. In più di una occasione, il Parlamento è addirittura riuscito a migliorare i saldi, rispetto al testo presentato dal Governo. Ciononostante, è indubbio che sulla legge finanziaria si sia scaricato un carico eccessivo di decisioni e, conseguentemente, di tensioni per la ricerca di soluzioni accettabili e condivise.
      Si è, quindi, posto in termini più stringenti il problema di rivedere e aggiornare alcuni dei passaggi dell'esame parlamentare della legge finanziaria, in modo da assicurare un esame più ordinato e meno convulso.
      Va al riguardo osservato che quanto è avvenuto lo scorso anno, per cui il Governo accompagnò al disegno di legge finanziaria un provvedimento di urgenza le cui disposizioni corrispondevano in larga parte al contenuto tipico della legge finanziaria stessa, non si è dimostrato una risposta soddisfacente ai problemi emersi.
      Infatti, per un verso, si è accentuato il livello di confusione per la oggettiva sovrapposizione dell'esame dei due provvedimenti e, per altro verso, si è impedita una adeguata discussione in sede parlamentare sul merito delle questioni trattate.
      Per questo motivo con la risoluzione di approvazione del DPEF il Governo è stato richiamato alla necessità di affidare alla legge finanziaria le determinazioni volte a consentire il rispetto dei saldi di bilancio nonché le regolazioni di carattere quantitativo in materia tributaria e gli interventi necessari per definire il quadro dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, ferma restando la possibilità di adottare, per la definizione della manovra, provvedimenti collegati che dovranno avere carattere omogeneo.
      Il Governo ha correttamente recepito tale indicazione, pur preannunciando l'intenzione di successivi interventi, volti al sostegno dello sviluppo.
      Alla scelta del Governo di concentrare nel disegno di legge finanziaria gli interventi correttivi diretti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della manovra per il prossimo anno si è accompagnata

 

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la consapevole e responsabile decisione, assunta nell'ambito della Commissione bilancio, di applicare compiutamente e coerentemente le regole esistenti, anche rivedendo alcune prassi consolidatesi negli scorsi anni.
      Ciò vale, in particolare, per quanto concerne l'obbligo di corredare tutti gli emendamenti onerosi di puntuale ed esplicita copertura.
      A ciò si è aggiunta l'applicazione di più rigorosi criteri per la verifica del contenuto proprio della legge finanziaria e per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative, sempre con riferimento al loro contenuto.
      È innegabile che il complesso delle novità intervenute in questa sessione, che in parte traggono origine dalla sperimentazione effettuata lo scorso anno, costituisce una chiara testimonianza dell'impegno del Parlamento a qualificare l'esame del disegno di legge finanziaria superando la tendenza alla polverizzazione delle decisioni che troppo spesso caratterizza l'attività legislativa nel nostro Paese.
      Non intendiamo, quindi, sottrarci alla necessità di individuare soluzioni che si collochino entro un quadro coerente, secondo criteri di priorità e nel rispetto di vincoli e compatibilità stringenti.
      È tuttavia innegabile che i criteri che sono stati assunti hanno oggettivamente ridotto i margini di intervento dei parlamentari e della stessa Commissione bilancio, già fortemente ridimensionati a causa della richiesta del Governo di disporre di un tempo più ampio rispetto a quello entro il quale si è svolto l'esame in sede referente presso la Commissione bilancio, per verificare la sostenibilità finanziaria delle sollecitazioni che sono state prospettate.
      È comunque evidente che l'esperienza di quest'anno segna un passaggio importante, anche se non indolore, per i parlamentari in direzione di una valorizzazione della legge finanziaria come momento cruciale per affrontare le questioni di maggiore importanza dal punto di vista economico e finanziario. Nonostante l'approfondita istruttoria di carattere generale svolta nell'ambito della Commissione, anche attraverso le numerose audizioni effettuate, non è stato possibile pervenire a soddisfacenti conclusioni sui diversi temi che pure si intendevano affrontare, è in ogni caso evidente che nel corso dell'esame in Assemblea dovrà essere effettuato, nel pieno rispetto delle regole, un lavoro ulteriore per individuare risposte adeguate ai numerosi e importanti problemi emersi che non hanno potuto trovare soluzione in Commissione.
      Fatta questa premessa di carattere generale, ricordo che nei mesi scorsi da più parti si è affermato che soltanto recentemente sarebbe finalmente stata effettuata un'operazione di chiarezza per quanto concerne l'effettivo andamento dei conti pubblici. Tale interpretazione presuppone che in precedenza vi sia stata una sorta di manipolazione dei dati, il che è del tutto privo di fondamento.
      Su questo tema il Governo ha infatti sempre tenuto un comportamento corretto. Nello scorso maggio, allorché venne riconosciuto in sede europea, con assoluta onestà intellettuale, il rischio di superare il limite del 3 per cento di indebitamento netto della PA, il Governo si assunse anche la responsabilità di porre in essere una consistente manovra correttiva, realizzata con il decreto-legge n. 168. Non vi è stato, quindi, un improvviso cambiamento di atteggiamento ma soltanto, come peraltro era già avvenuto in numerosissime occasioni in passato, la necessità di adottare alcuni interventi volti a riportare gli andamenti tendenziali in linea con quelli programmatici.
      Proprio l'esperienza del passato dimostra che le manovre correttive possono esplicare compiutamente i loro effetti se intervengono al momento più opportuno, a tal fine dovendosi evitare un «effetto annuncio» che potrebbe, oltre che pregiudicare il buon esito degli interventi, innescare processi recessivi. Se, quindi, è del tutto lecito contestare gli interventi che sono stati adottati o che vengono prospettati nel disegno di legge finanziaria, occorrerebbe allo stesso tempo evitare di
 

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mettere in discussione, per ragioni di dialettica politica, l'affidabilità dei risultati che vengono verificati, in termini coerenti con le regole contabili stabilite a livello europeo, da istituzioni serie, indipendenti e di certa autorevolezza, tanto più che quegli stessi risultati vengono attentamente vagliati dalle competenti autorità comunitarie. Non corrisponde alla realtà una rappresentazione delle posizioni rispettivamente della maggioranza e dell'opposizione nei termini di una contrapposizione tra una presunta propensione della prima ad eludere il rispetto dei vincoli di bilancio e un'impostazione maggiormente «rigorista», peraltro tutta da dimostrare, della seconda.
      La prospettiva che ispira l'attuale Governo e la maggioranza che lo sostiene non è quella di alimentare nell'opinione pubblica un ottimismo irragionevole e infondato ma, piuttosto, da un lato, quella di fare il possibile per assumere i vincoli derivanti dall'appartenenza all'UEM senza tuttavia innescare spinte recessive e, dall'altro lato, quella di evitare un catastrofismo che deprimerebbe qualunque aspettativa di ripresa. Infatti, gli interventi correttivi sono stati posti in essere nella misura e nel momento in cui ciò risultava necessario ma sempre con la consapevolezza che non si dovesse deprimere l'andamento dell'economia che si è trovata a lungo in una condizione di oggettiva e strutturale difficoltà. È infatti innegabile che, dopo l'adozione dell'euro, i limiti e i fattori di debolezza strutturale del nostro sistema economico si sono manifestati con una evidenza che non si era mai registrata in precedenza. L'economia italiana si è trovata priva dello strumento, cui in passato si era fatto largo uso, delle svalutazioni competitive, proprio mentre la sfida della concorrenza, spesso sleale, di taluni paesi emergenti si è fatta più pressante. A ciò si aggiunga l'aggravarsi delle difficoltà del gruppo tradizionalmente più rappresentativo del paese, la Fiat, e l'esplosione degli scandali bond, Parmalat, Cirio, Argentina. Non può certo addebitarsi a questo Governo e a questa maggioranza il fatto che, improvvisamente, la gracilità di una parte consistente dell'industria italiana, la persistente debolezza del sistema finanziario, nonostante i progressi compiuti per quanto concerne le dimensioni delle aziende bancarie, le carenze infrastrutturali, la scarsa efficienza di una parte considerevole delle amministrazioni pubbliche, si sono manifestate, con l'adozione dell'euro, con maggiore evidenza.
      Ciò non vuol dire che si intenda contestare la decisione di partecipare all'UEM. L'Italia non disponeva, infatti, né della capacità di attrarre investimenti dall'estero né di una moneta e di un sistema finanziario comparabili a quelli che hanno sino ad ora consentito alla Gran Bretagna di restare fuori dall'euro. Piuttosto, si tratta di ammettere una comune sottovalutazione dell'impatto di un così forte progresso sul terreno dell'integrazione per la nostra economia.
      Le responsabilità dell'attuale situazione risultano, quindi, diffuse, in quanto coinvolgono una parte dell'imprenditoria, che non ha saputo attrezzarsi per tempo, ad esempio approfittando della fase di crescita impetuosa dei mercati borsistici registrata nello scorso decennio, per tentare di sfuggire ai limiti, spesso asfittici, della dimensione familiare, e della politica che, negli anni '90, per perseguire l'obiettivo del risanamento finanziario ha sostanzialmente bloccato gli investimenti pubblici, in primo luogo a scapito di quel potenziamento delle infrastrutture che sarebbe invece stato indispensabile. Nello scorso decennio si è anche compiuto l'errore di illudersi che le privatizzazioni che venivano effettuate sarebbero state sufficienti ad assicurare adeguate prospettive di crescita, soprattutto nei settori più avanzati tecnologicamente, senza che vi fosse bisogno di una politica industriale. L'Italia è perciò chiamata a compiere uno sforzo aggiuntivo rispetto ai maggiori partner europei che pure non si trovano in buone condizioni. Costituiscono, infatti, problemi comuni all'Italia come alla Francia o alla Germania la necessità di ripensare all'assetto del Welfare State per assicurarne la sostenibilità finanziaria, di rendere più
 

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efficiente e flessibile il mercato del lavoro e di investire nella formazione delle giovani generazioni, di mettere un freno ad una spesa pubblica che oscilla intorno al 45 per cento del PIL. Sono invece tutti italiani i limiti di un sistema produttivo che troppo spesso non è riuscito a consolidare, attraverso l'adozione di forme e assetti organizzativi più evoluti e strutturati, la diffusa propensione all'imprenditorialità; che ha preferito avvalersi di forme di sostegno di corto respiro piuttosto che pretendere dalle istituzioni infrastrutture efficienti e servizi adeguati e, dall'apparato della pubblica amministrazione, il raggiungimento di obiettivi di produttività.
      In questa faticosa fase di transizione non mancano tuttavia alcuni segnali incoraggianti, a cominciare dall'allargamento della base occupazionale e dalla ripresa, ancorché timida, delle esportazioni. Sulla base dei dati comunicati alla Commissione dal Presidente dell'Istat, il tasso di crescita tendenziale registratosi dopo il secondo semestre dell'anno in corso costituisce il miglior risultato ottenuto dal 2001 e l'espansione congiunturale sarebbe stata alimentata, oltre che dal contributo positivo della domanda interna, anche da una leggera ma importante ripresa delle esportazioni. In questo quadro che può indurre ad un moderato ottimismo, costituisce, ovviamente, un elemento preoccupante l'incertezza che caratterizza l'andamento dei prezzi delle materie prime, e in particolare del petrolio, che potrebbe innescare una nuova spirale inflazionistica.
      Un ulteriore segnale incoraggiante è rappresentato dalla prosecuzione del processo di ridimensionamento del tasso di disoccupazione e dall'allargamento dell'area degli occupati, con specifico riferimento alla componente femminile. È questo un indice importante perché dimostra che siamo in presenza di un'evoluzione strutturale del mercato del lavoro; una più elevata occupazione femminile potrà infatti risultare decisiva per consentire all'Italia di attestarsi su livelli comparabili con quelli degli altri Paesi europei. È evidente che le misure che sono state poste in essere, con la riforma del mercato del lavoro, per introdurre elementi di flessibilità e far emergere situazioni che in precedenza restavano sommerse, possono aver concorso in misura decisiva alla crescita del tasso di occupazione. Alla luce di tali considerazioni, risulta rafforzata l'esigenza di potenziare le misure di contrasto al sommerso, interrogandosi anche sulle sue motivazioni culturali.
      Perché i segnali di ripresa si rafforzino, è indispensabile proseguire lungo la direzione delineata nel cosiddetto programma di Lisbona, per buona parte tuttora inattuato. È chiaro che per conseguire più marcati tassi di crescita dell'economia europea sarebbe necessario arrivare ad un più stretto coordinamento delle scelte di politica economica, e non soltanto di quelle monetarie, a livello continentale in modo da massimizzare i risultati conseguibili. Le difficoltà che si riscontrano al riguardo non devono, tuttavia, diventare un alibi per ciascuno degli Stati membri, e soprattutto per l'Italia, di fronte all'esigenza di indirizzare le decisioni da assumere secondo una strategia focalizzata sulla crescita che eviti la dispersione delle risorse, attraverso una chiara definizione delle priorità da perseguire.
      Nel caso specifico del nostro Paese, è evidente che il differenziale della crescita che in questi ultimi anni si è registrata rispetto ad alcuni dei nostri partner europei discende evidentemente da quei problemi strutturali della struttura produttiva nazionale, che deve essere pertanto rafforzata, intervenendo nei contempo sulla spesa pubblica. A tale riguardo, le novità intervenute negli ultimi anni ci costringono a rivedere e ad aggiornare le forme e gli strumenti di intervento della politica economica.
      In questa ottica, la politica economica non può limitarsi ad una gestione della finanza pubblica secondo parametri meramente ragionieristici e non deve rinunciare all'ambizione di concorrere a determinare gli andamenti economici.
      È peraltro evidente che, stante la oggettiva limitatezza delle risorse che possono essere utilizzate, rispetto alle grandezze
 

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dell'economia reale e di quella finanziaria, per un verso la politica non deve inseguire l'illusione di decidere tutto e, per altro verso, non deve rinunciare superficialmente a strumenti di manovra che adesso potrebbero risultare decisivi. Valga per tutti, a questo ultimo proposito, il caso delle politiche di privatizzazione. Al riguardo, in questa fase deve essere privilegiato il collocamento di beni appartenenti al patrimonio immobiliare piuttosto che di partecipazioni azionarie, specie se queste riguardano imprese che operano in settori strategici, quali l'energia. Per questa ragione, esprimo una valutazione positiva, fatta salva la possibilità di correzioni parziali, sulle disposizioni di cui all'articolo 35, che, da un lato, agevolano l'alienazione, da parte dell'Agenzia del demanio, di quote di beni e diritti reali su immobili a prezzi di mercato, e, dall'altro, prevedono la prosecuzione del programma di dismissioni da realizzare mediante cartolarizzazioni, ricorso a fondi immobiliari, cessioni dirette e valorizzazione del patrimonio pubblico. Sembra invece opportuna una riformulazione del comma 19 dell'articolo 35, per quanto concerne la previsione della parziale cessione della rete viaria statale, in modo da superare le obiezioni e i dubbi interpretativi sorti.
      Più in generale, è evidente la necessità di non circoscrivere la politica economica al mantenimento di un quadro di finanza pubblica compatibile con i parametri del Patto di stabilità e crescita. Per questo motivo la maggioranza e il Governo accompagneranno alla manovra correttiva delineata nel disegno di legge finanziaria una serie di interventi volti a sostenere la competitività e lo sviluppo. La decisione del Governo di non limitare la propria azione all'ordinaria amministrazione è confermata anche dalla scelta di procedere nel percorso di attuazione della riforma fiscale.
      Da più parti è stato segnalato il dato preoccupante costituito dal progressivo deterioramento dell'avanzo primario determinatosi negli anni più recenti. È evidente che si tratta di un dato che non deve essere sottovalutato. Il Ministro dell'economia ha chiaramente affermato che è intenzione del Governo segnare nei prossimi anni un'inversione di tendenza anche per determinare una più significativa contrazione del debito che tuttora rimane assai ingente nel nostro Paese.
      Un miglioramento dell'avanzo primario si può conseguire tuttavia solo in due modi: o utilizzando più intensamente la leva fiscale o privilegiando lo strumento costituito dal contenimento delle spese. Se si assume che sarebbe inaccettabile e controproducente un ulteriore aggravio della pressione fiscale, ne consegue che l'unico strumento a disposizione è costituito da un serio controllo della spesa, maggiormente incisivo che in passato.
      Un rigoroso controllo della spesa risulta necessario non soltanto per ricondurre l'indebitamento dal livello tendenziale del 4,4 per cento a quello programmatico del 2,7 per cento, ma anche per porre le premesse di un'efficace politica di sostegno allo sviluppo, sulla base della considerazione che all'economia italiana devono essere assicurate le condizioni necessarie per «agganciare» la ripresa, per promuovere una più marcata crescita dei consumi e per liberare risorse da destinare a nuovi investimenti. In questa prospettiva l'obiettivo di una riduzione fiscale, lungi dal costituire una mera promessa elettorale, si rivela come uno degli assi portanti degli indirizzi di politica economica che l'attuale maggioranza di Governo intende perseguire, al fine di delineare nuove e più evolute modalità di raccordo tra economia pubblica ed economia privata.
      A tale proposito, si può rilevare che la legislazione posta in essere in questa legislatura allo scopo di velocizzare la realizzazione di infrastrutture costituisca un valido esempio. Questa legislazione si fonda sulla definizione di nuove forme di partenariato tra le amministrazioni pubbliche e le imprese, al fine di attivare crescenti occasioni di investimento e ripartire più equamente il rischio di impresa che in precedenza, per la realizzazione di opere pubbliche, gravava interamente sulla finanza statale.
 

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      Per procedere ulteriormente nella realizzazione di una politica economica realmente efficace, è necessario incidere nel governo della finanza pubblica, riducendo progressivamente il peso della zavorra costituita dagli andamenti tendenziali. In questo quadro, deve essere fatto tutto il possibile per rispondere adeguatamente alle critiche e alle perplessità diffuse non soltanto tra le opposizioni a proposito dell'intenzione del Governo di procedere sulla strada della progressiva attuazione della riforma fiscale la quale si ispira all'obiettivo di una riduzione del carico tributario gravante sui cittadini e le imprese.
      La risposta dovrà essere data sia sotto il profilo tecnico che sotto quello politico.
      Quanto al primo aspetto, è evidente che il Governo dovrà assicurare una adeguata e congrua copertura alle misure a sostegno dello sviluppo, ivi compresa l'attuazione del secondo modulo della riforma fiscale. D'altra parte, l'esperienza degli ultimi anni ha ampiamente dimostrato che il Governo non intende venire meno all'impegno di rispettare i vincoli relativi ai saldi della finanza pubblica. Sono stati piuttosto altri Paesi, tra cui la Germania, che in passato si era contraddistinta proprio per la rigidità con la quale aveva interpretato il rispetto dei vincoli di Maastricht, ad aver in qualche caso anche significativamente superato il tetto del 3 per cento dell'indebitamento.
      In questa prospettiva debbono essere lette in primo luogo le misure contenute negli articoli 2 e 3. Tali disposizioni prevedono l'applicazione di una regola, pressoché generalizzata, fatte alcune eccezioni esplicitamente nominate, per cui le spese delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e quelle contenute nel bilancio dello Stato possono crescere, nell'anno 2005, entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate dell'anno in corso.
      La formulazione degli articoli 2 e 3 ha suscitato diffusi rilievi, non soltanto nell'ambito della Commissione e più in generale nel Parlamento, ma anche da parte di autorevoli osservatori esterni.
      In effetti, i due articoli presentavano, nella formulazione originaria, evidenti difetti che attengono, in primo luogo, alla scarsa chiarezza per quanto concerne l'individuazione del relativo ambito di applicazione e, in secondo luogo, al rapporto con la vigente disciplina contabile. Per questo motivo la Commissione ha richiesto al Governo l'elaborazione di apposita documentazione che rispondesse alle esigenze di chiarimento avanzate, In risposta a tale sollecitazione, il Governo ha provveduto a fornire una prima simulazione nella quale vengono indicate le UPB e le autorizzazioni di spesa che, in via di fatto, risulterebbero interessate dalla regola del 2 per cento. Tale simulazione si fondava su un'ipotesi di applicazione lineare, per cui il limite verrebbe adottato in maniera indifferenziata. A questi primi dati ha fatto seguito una successiva e più puntuale documentazione del Governo nella quale sono state riportate le misure dell'intervento correttivo concordate con le diverse amministrazioni interessate. Tale ulteriore documentazione ha trovato riscontro in un emendamento approvato dalla Commissione che ha modificato parzialmente la formulazione dell'articolo 3.
      È peraltro evidente che alle decisioni che sono state assunte al riguardo dovrà far seguito la tempestiva trasmissione, da parte del Governo, della nota di variazioni al disegno di legge di bilancio.
      Va in ogni caso osservato che con la collaborazione del Governo è stato recuperato il difetto di informazione che caratterizzava la formulazione degli articoli.
      Sempre in una logica di contenimento della spesa si inseriscono alcune disposizioni approvate nel corso dell'esame in Commissione. Si tratta, per un verso, di riproporre anche per i prossimi esercizi le disposizioni, già inserite nell'ambito del decreto-legge n. 168, con riferimento all'anno 2004, dirette a ridurre gli oneri derivanti dal conferimento di consulenze a soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche. Tale previsione discende dalla constatazione per cui gli incarichi di questa natura costituiscono una fonte non irrilevante
 

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di spesa per le amministrazioni, sia centrali che locali.
      Per altro verso, si tratta di contenere le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio degli autoveicoli in uso presso le amministrazioni pubbliche. Anche tale disposizione, che pure ha suscitato un ampio dibattito presso la Commissione, intende affrontare il problema, che soltanto ad una superficiale valutazione può risultare irrilevante, dell'eccessivo ricorso alle cosiddette auto blu da cui discendono situazioni di vero e proprio abuso, con conseguente notevole aggravio degli oneri per la finanza pubblica.
      Invito quindi i colleghi ad affrontare i profili sostanziali che tali disposizioni evidenziano, al di là degli aspetti formali su cui si è erroneamente concentrata l'attenzione in queste settimane. Occorre considerare che quelle disposizioni richiamano alla nostra attenzione un problema cui il Parlamento non ha finora dedicato sufficiente attenzione, consistente nella modalità attraverso le quali viene annualmente predisposto il bilancio a legislazione vigente. Nella redazione del bilancio sembra prevalere, piuttosto che un'attenta ponderazione delle effettive esigenze finanziarie e della reale capacità di spesa dei diversi centri di responsabilità, una logica inerziale per cui, di anno in anno, si implementa lo stanziamento risultante dall'esercizio precedente con una maggiorazione compatibile con gli obiettivi attesi, senza un'accurata e puntuale analisi delle voci di spesa. Anche i meccanismi che sono stati posti in essere negli ultimi anni, a partire dal cosiddetto decreto «tagliaspese» continuano a difettare nella puntuale analisi delle voci di spesa. Pur tuttavia, molte delle misure di contenimento che sono state effettuate recentemente, con particolare riferimento alle disposizioni adottate con il decreto-legge n. 168 per la correzione degli andamenti della finanza pubblica per l'anno in corso, hanno consentito effettivamente di conseguire i risultati attesi senza mettere a repentaglio l'operatività delle amministrazioni interessate dai tagli operati. Il bilancio dello Stato deve essere pertanto impostato in termini più rispondenti alle effettive esigenze di spesa e alle reali capacità di impegnare e pagare le risorse stanziate.
      In tal senso, il dato dei residui assume particolare rilevanza. Infatti, a fronte di stanziamenti per spese finali, nell'esercizio 2005, pari a 433.522 milioni di euro, di cui 44.884 milioni in conto capitale e 315.936 milioni di spese correnti al netto degli interessi, i residui stimati nel bilancio di previsione per il 2005 ammontano a 72.881 milioni di euro, di cui 46.562 milioni in conto capitale e 25.731 milioni per spese correnti al netto degli interessi. Quindi, nonostante le varie disposizioni introdotte negli ultimi anni per ridurre la permanenza nel bilancio dei residui, oltre il 15 per cento circa delle risorse complessivamente spendibili continua ad essere costituita da residui che si accumulano di anno in anno. Anche questo dato conferma la necessità di assumere una diversa impostazione per la definizione del bilancio e, soprattutto, rende oggettivamente meno credibili i timori da più parti avanzati in ordine alle conseguenze negative che la limitazione degli stanziamenti di competenza e di cassa determinerebbe. Se infatti le amministrazioni continuano a non essere in grado di impegnare una massa così ingente di risorse stanziate, evidentemente, alcuni stanziamenti iscritti in bilancio sono sovrabbondanti.
      Si può inoltre ipotizzare, sempre nella logica di una più attiva gestione del bilancio, una puntuale verifica delle leggi permanenti di spesa attualmente vigenti per accertare se esse rispondano tuttora ad effettive esigenze, provvedendo, in caso di esito negativo, a determinarne l'esaurimento, prendendo a modello la procedura che nel mondo anglosassone è definita sunset legislation o sunset closed.
      Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 22, concernenti, rispettivamente, il patto di stabilità interno e la spesa sanitaria, merita rilevare che si tratta di una parte significativa della manovra correttiva, posto che circa il 60 per cento del contenimento programmato della spesa, pari a complessivi 9,5 miliardi di euro, è affidata agli enti territoriali. In
 

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particolare, 4,25 miliardi di euro di risparmi sono attesi dalle disposizioni relative alla spesa sanitaria. Non va in proposito trascurato che l'errata definizione della capienza del fondo sanitario ha determinato, negli scorsi anni, inevitabili sforamenti e che, per questo motivo, è necessario accompagnare efficaci strumenti di intervento e di monitoraggio alla previsione, concordata con le regioni, dell'ammontare complessivo della spesa.
      In ogni caso, la Commissione bilancio ha inserito alcune disposizioni volte a rafforzare i presidi per il contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella farmaceutica, anche mediante la possibilità di rivedere i formati dei farmaci in vendita.
      In materia di patto di stabilità interno per gli enti locali, occorre segnalare la novità costituita dalla previsione del vincolo all'incremento delle spese correnti e di conto capitale, anziché all'incremento del disavanzo, come avveniva in precedenza.
      In sostanza, si assume un nuovo parametro che appare oggettivamente più incisivo rispetto al precedente nelle scelte di allocazione delle risorse a disposizione degli enti territoriali. Vengono comunque escluse talune tipologie di spese, specificamente individuate.
      Su queste disposizioni si è svolto un approfondito confronto in Commissione bilancio che ha preso le mosse dalla considerazione, ampiamente condivisa, della necessità di evitare, da un lato, un'eccessiva penalizzazione della possibilità degli enti locali di effettuare gli investimenti necessari, e dall'altro, l'opportunità di non costringere tali enti a ricorrere ad un massiccio utilizzo della leva fiscale che, oltretutto, risulterebbe in aperto contrasto con gli obiettivi generali che si prefiggono di realizzare il Governo e la maggioranza.
      Sono state quindi apportate significative modificazioni al testo del Governo. In particolare, si è stabilito di escludere i comuni fino a tremila abitanti dall'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, prevedendo altresì di assumere quale base su cui valutare l'incremento delle spese non soltanto l'anno 2003 ma il triennio 2001-2003. In questo modo si è ottenuto il vantaggio di individuare un valore medio, per cui si evita il rischio derivante dalla assunzione, quale parametro, di un unico esercizio, nel corso del quale potrebbero essersi verificati picchi del tutto eccezionali nella spesa. È stato poi precisato che l'ammontare delle spese correnti da assumere a riferimento debba essere determinato in relazione alla classe dimensionale dei comuni, stante il fatto che, evidentemente, le esigenze degli enti locali sono assai differenti proprio in ragione della relativa popolazione. Si è provveduto inoltre ad escludere dalle spese rilevanti quelle finanziate con proventi derivanti da alienazioni da immobili ovvero da erogazioni a titolo gratuito e di liberalità.
      Alla introduzione di alcuni elementi di flessibilità si è accompagnata la decisione di rendere più stringenti i limiti entro i quali gli enti locali possono indebitarsi. In questo modo si è risposto ad un problema che è emerso negli scorsi anni, per cui il livello complessivo dell'indebitamento degli enti territoriali risulta in crescita e, quindi, in controtendenza con l'obiettivo di un progressivo rientro del debito delle pubbliche amministrazioni. Si è comunque prevista una disciplina transitoria diretta a consentire agli enti che registrino i più alti livelli di indebitamento, di pervenire, entro un arco temporale ampio, a dimensioni del debito più ragionevoli.
      Un ulteriore elemento da segnalare è costituito dalla decisione di ripristinare anche per il prossimo triennio il blocco delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle maggiorazioni dell'IRAP. Tale decisione, oggetto di un vivace confronto, è riconducibile all'obiettivo di evitare che le scelte che possono essere assunte dagli enti territoriali in materia contraddicano l'obiettivo di una graduale riduzione del carico fiscale. In altri termini, si intende escludere che eventuali misure di riduzione della pressione tributaria a favore delle persone fisiche e delle imprese disposte a livello statale siano vanificate da decisioni contraddittorie assunte dagli enti territoriali.
 

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      Con riferimento alle spese di personale, segnalo che il disegno di legge prevede un incremento ragionevole e contenuto, pari al 3,7 per cento, rispetto alle risorse stanziate per l'anno in corso, determinato sulla base del tasso programmato di inflazione con un leggero aumento a titolo di contrattazione integrativa. Per le ragioni già ampiamente esposte, non risulta opportuno ipotizzare un'attenuazione delle regole sul blocco delle assunzioni che, oltre tutto, non hanno impedito che si realizzassero, negli scorsi anni, risultati non perfettamente coerenti con le attese.
      Il disegno di legge finanziaria destina al fondo per le aree sottoutilizzate uno stanziamento aggiuntivo di 8 miliardi, in linea con quello 0,60 per cento del PIL stabilito con le parti economiche e sociali nel «patto per l'Italia» del 2002. Anche quest'anno, la maggior parte delle risorse viene allocata al terzo esercizio e cioè al 2007. Questo sistema, adottato per la prima volta dal precedente Governo nel 2001, e divenuto prassi, fa sì che per il primo anno, la finanziaria goda, di fatto, della quantità di risorse allocate tre anni prima. Peraltro, nel 2005, risultano disponibilità finanziarie nuove per il solo Mezzogiorno per circa 22,7 miliardi di euro, anche considerando il tetto di spesa del fondo di 6,5 miliardi. L'importo è stato determinato, infatti, considerando la quantità delle altre risorse destinate al Mezzogiorno, compresi i fondi strutturali ed il relativo cofinanziamento, che nel 2005 raggiungeranno il livello più alto di tutta Agenda 2000. Ricordo, in proposito, che sino ad oggi il tetto massimo di spesa raggiunto per il Mezzogiorno in un singolo anno, è stato di 21 miliardi e che pertanto, per il Sud, è previsto un aumento di spesa in conto capitale dell'8 per cento circa. Rilevo quindi che il Governo è riuscito a spendere le risorse assegnate.
      Nel corso dell'esame in Commissione sono stati approvati due emendamenti del Governo diretti a introdurre alcuni elementi di flessibilità nella gestione delle risorse confluite nel fondo per le aree sottoutilizzate. In particolare si tratta, da un lato, di disposizioni volte a promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento attraverso l'impiego di risorse pubbliche, in modo da favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno. Dall'altro lato, si autorizza Sviluppo Italia S.p.A. a concedere agevolazioni alle imprese operanti nelle aree sottoutilizzate nella forma di contributi in conto interessi ovvero in conto capitale o, infine, di partecipazioni temporanee al capitale sociale, comunque in misura non superiore al 15 per cento.
      Occorre tuttavia rilevare, anche alla luce del dibattito apertosi ormai da anni su questa materia, che non può ulteriormente differirsi una complessiva revisione degli strumenti di intervento, sulla base di una puntuale verifica degli esiti prodotti da ciascuna delle misure agevolative esistenti, basata su un raffronto tra l'entità delle risorse assegnate e i risultati prodotti, a seconda dei casi, in termini di ampliamento dell'occupazione, di nuovi investimenti ovvero di ampliamento della base produttiva.
      In questa prospettiva, va valutata la possibilità di ripensare ad un riordino generale della normativa vigente attraverso una sorta di «legge obiettivo» per le aree sottoutilizzate, che garantisca tempi certi per le istruttorie per la concessione degli incentivi e per la rapida realizzazione dei programmi e che assegni carattere prioritario all'obiettivo di attrarre investimenti privati, anche provenienti dall'estero.
      Con riferimento alle restanti disposizioni del provvedimento, ricordo che la Commissione ha modificato significativamente il contenuto dell'articolo 26 in materia di assicurazioni a seguito di calamità naturali.
      Dopo un'ampia discussione la Commissione ha ritenuto che non fosse possibile prevedere una generalizzata e obbligatoria copertura assicurativa, la quale comporterebbe oneri aggiuntivi a carico dei cittadini. Si è quindi stabilito di destinare le risorse già stanziate all'istituzione di un apposito fondo che incentivi la creazione di un mercato assicurativo e l'eventuale
 

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riconoscimento di benefici per la stipula di contratti.
      In relazione alle disposizioni di carattere fiscale contenute nel disegno di legge finanziaria e volte ad assicurare un maggior gettito, occorre preliminarmente osservare che la Commissione bilancio non è riuscita ad esaminare gli emendamenti che a tali disposizioni sono stati presentati. È comunque evidente che in occasione dell'esame in Assemblea questi temi dovranno essere attentamente approfonditi, posto che, alla manovra sulle entrate è affidata circa il 60 per cento dell'aggiustamento dei conti, per un importo quantificato in 7.274 milioni di euro a titolo di entrate tributarie, cui si devono aggiungere 7 miliardi di euro attesi dalla dismissione di attivi. Più della metà delle maggiori entrate tributarie dovrebbe essere assicurata dalla revisione degli studi di settore. Più in particolare, l'articolo 34 provvede, anzitutto, a disciplinare l'istituto della pianificazione concordata, attraverso la quale titolari di reddito d'impresa ed esercenti di arti e professioni potranno definire, in via preventiva e per un periodo di tre anni, la base imponibile dei soggetti interessati. Per quanto concerne le restanti disposizioni in materia fiscale, ricordo quelle di cui all'articolo 36, che fanno venir meno alcune agevolazioni fruite dalle società cooperative, e provvedono ad aumentare i proventi assicurati dal gioco del lotto e dell'enalotto. Da ultimo, richiamo l'attenzione dei colleghi sulle disposizioni di cui all'articolo 31, che prevede una rimodulazione del contributo unificato per i procedimenti giurisdizionali, e sul complesso delle misure recate dall'articolo 32, volte ad assicurare l'emersione di redditi immobiliari, con specifico riferimento a quelli derivanti da locazioni.
      In conclusione, se è innegabile che la discussione in Commissione bilancio non ha permesso di risolvere se non una parte assai limitata delle questioni che erano emerse in occasione dell'esame preliminare del provvedimento, è altrettanto evidente che gli elementi di conoscenza che sono stati acquisiti nel corso delle audizioni e le aspettative che l'opinione pubblica ripone nella manovra per il 2005 ci debbono indurre a compiere uno sforzo aggiuntivo, in occasione dell'esame in Assemblea, per dare adeguata risposta ai problemi segnalati. Non possiamo perdere l'occasione che ci viene offerta dal miglioramento degli scenari internazionali. Il relatore, per parte sua, farà tutto il possibile per evitare che la legge finanziaria si riveli inadeguata rispetto alle esigenze che si pongono dinanzi a noi.
      Auspico quindi che da parte del Governo e delle forze politiche vi sia un'ampia disponibilità e un forte impegno a migliorare il testo elaborato dalla Commissione che già reca alcuni sia pur limitati progressi.

Guido CROSETTO, Relatore.

 

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TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5310-bis
(LEGGE FINANZIARIA)
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO

Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio
dello Stato)

Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio
dello Stato)

      1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 5.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.

      Identico.

      2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello  
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.  

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      3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.  
      4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.  

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I
SPESE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Capo I
SPESE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Art. 2.
(Limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)

Art. 2.
(Limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)

      1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il

 

      Identico.


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limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.  
      2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle spese per gli Organi costituzionali, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.  
      3. Le amministrazioni di cui al comma 1, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 1.  

Art. 3.
(Bilancio dello Stato)

Art. 3.
(Bilancio dello Stato)

      1. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 2 dell'articolo 2 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa anche mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.

      1. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 2 dell'articolo 2 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.


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      2. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.       2. Identico.
      3. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.       3. Identico.
 

      3-bis. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dall'articolo 6, comma 4-ter, della presente legge, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

        3-ter. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 90 per cento della spesa

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  sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto. Ai fini di cui al periodo precedente, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.
        3-quater. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 3-ter, non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni ovvero a specifiche tipologie di mezzi di trasporto. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
        3-quinquies. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 3-ter e 3-quater in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

Art. 4.
(Limitazione ai pagamenti)

Art. 4.
(Limitazione ai pagamenti)

      1. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c), è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore

      Identico.


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dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:  

          a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) per complessivi 1.850 milioni di euro;

 

          b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);

 

          c) interventi della legge obiettivo finanziati dalla legge 1o agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).

 

      2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.

 
      3. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 1, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i predetti limiti settoriali possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni  

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centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma.  

Art. 5.
(Disposizioni sulla tesoreria).

Art. 5.
(Disposizioni sulla tesoreria).

      1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società Poste Italiane Spa e Ferrovie Spa, i conti intestati all'Unione europea e quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i conti istituiti nell'anno precedente quello di riferimento, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.
      2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni

      Identico.


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periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.  

Art. 6.
(Patto di stabilità interno
per gli enti territoriali).

Art. 6.
(Patto di stabilità interno
per gli enti territoriali).

      1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

      1. Identico.

        1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.
      2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.       2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo corrispondente all'ammontare medio, stabilito per classi demografiche, delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che nei medesimi anni abbiano registrato una media delle spese correnti non superiore alla media della stessa classe dimensionale individuata con decreto del Ministero dell'economia

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  e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e del 10 per cento per gli altri enti. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.
      3. Il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:       3. Identico:

          a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

          a) identica;

          b) spese per la sanità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono disciplinate dall'articolo 22;

          b) identica;

          c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

          c) identica;

          d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell'articolo 2.

          d) identica;

 

          d-bis) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.

      4. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali. Resta ferma per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di destinare le nuove o maggiori entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.       4. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità. Resta ferma per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di destinare le nuove o maggiori entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

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        4-bis. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito l'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
        4-ter. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione dei conti dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità alle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
        4-quater. Per l'anno 2005, i proventi correlati agli oneri di urbanizzazione di ciascun comune possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento.
      5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il       5. Identico.

Pag. 129
patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.  
 

      5-bis. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

          b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

      6. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 3 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali       6. Identico.

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dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 3, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 7, 8, 9 e 10.  
      7. Per gli enti locali di cui al comma 1, l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.       7. Identico.
      8. Gli enti locali di cui al comma 1 che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:       8. Identico.

          a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

 

          b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

 

          c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

 
      9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a       9. Identico.

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5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.  
      10. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.       10. Identico.
      11. Gli enti di cui al comma 1 di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del presente articolo dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 2.       11. Identico.
      12. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 5, 6 e 7 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).       12. Identico.
      13. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.       13. Identico.
 

      13-bis. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e di investimento nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.


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        13-ter. Per gli enti locali dei rispettivi territori le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente articolo ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.
      14. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dagli articoli 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi, e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge.       14. Identico.
        14-bis. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda».

 

      14-ter. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 14-bis del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

            a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;

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            b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;
            c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.
 

      14-quater. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,56» e «euro 516,46».
      14-quinquies. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

Art. 7.
(Altri enti).

Art. 7.
(Altri enti).

      1. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco n. 1 di cui al comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione delle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si

      1. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco n. 1 di cui al comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione delle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si


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applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente articolo. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Agli enti indicati negli articoli 3, 6 e 22, nonché nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista. applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente articolo. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Agli enti indicati negli articoli 6 e 22 della presente legge, nonché nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

Art. 8.
(Disposizioni in materia di finanza
regionale e locale).

Art. 8.
(Disposizioni in materia di finanza
regionale e locale).

      1. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come, da ultimo, modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      1. Identico.

      2. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 1 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.       2. Identico.

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      3. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.       3. Identico.
      4. Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresì, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.       4. Identico.
      5. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.       5. Identico.
      6. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.       6. Identico.

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      7. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.       7. Identico.
        7-bis. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.
        7-ter. L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo nella forma di provvedimento amministrativo e non a quelli approvati dalle regioni con proprio provvedimento legislativo.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OPERAZIONI FINANZIARIE
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OPERAZIONI FINANZIARIE

Art. 9.
(Aperture di credito).

Art. 9.
(Aperture di credito).

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

      Identico.

          a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

 

              «h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente

 

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in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;  

          b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

 

              «a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

 

              b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al primo luglio seguente o al primo gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al primo luglio dello stesso anno»;

 

          c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:

 

      «Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

 
      2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.  
      3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.  
      4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.  
      5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:  

          a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta

 

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in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;  

          b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal primo gennaio o dal primo luglio successivi alla data dell'erogazione;

 

          c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

 

          d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

 

          e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

 

          f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

      6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento

 

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di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;  

          d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

              «1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso».

 

      2. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 
      3. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dell'accensione».  

Art. 10.
(Rinegoziazione mutui)

Art. 10.
(Rinegoziazione mutui)

      1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con

      1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con


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altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni che non potranno in nessun caso essere comprese nel piano di ammortamento. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale. altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
      2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.       2. Identico.
      3. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2 l'ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 1, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.       3. Identico.
      4. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2003, n. 389.       4. Identico.

Art. 11.
(Contabilizzazione debito e gestione di attivi finanziari).

Art. 11.
(Contabilizzazione debito e gestione di attivi finanziari).

      1. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli

      Identico.


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obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.  
      2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione.  
      3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.  
      4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.  

Art. 12.
(Superamento della tesoreria unica
e altre disposizioni finanziarie).

Art. 12.
(Superamento della tesoreria unica
e altre disposizioni finanziarie).

      1. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica

      1. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica


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il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti. il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dell'indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.
      2. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:       2. Identico.

      «Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) - 1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.

 
      2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.  

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      3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».  

      3. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione della attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.

      3. Identico.

Art. 13.
(Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali).

Art. 13.
(Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali).

      1. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, viene ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

      1. Identico.

      2. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:       2. Identico.

      «3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi

 

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assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».  
      3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di euro 50 milioni.       3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di euro 50 milioni, di cui euro 5 milioni da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
      4. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per il 2005 di 50 milioni di euro.       4. Identico.

Capo III
INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo III
INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14.
(Oneri contrattuali).

Art. 14.
(Oneri contrattuali).

      1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24

      1. Identico.


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dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 56 milioni di euro.  
      2. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.       2. Identico.
      3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.       3. Identico.
      4. Per il personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione l'articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.       4. Identico.
      5. In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni.       5. Identico.
        5-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.

Art. 15.
(Personale a tempo determinato).

Art. 15.
(Personale a tempo determinato).

      1. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,

      1. Identico.


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comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.  
      2. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.       2. Identico.
      3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato       3. Identico.

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stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.  
      4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio del Centro.       4. Identico.
      5. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.       5. Identico.
      6. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.       6. Identico.

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      7. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.       7. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
      8. I comandi del personale delle Poste Italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.       8. Identico.

Art. 16.
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).

Art. 16.
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).

      1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

      1. Identico.

      2. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto, non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005.       2. Identico.

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      3. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti, solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera.       3. Identico.
      4. .........

      Stralciato.
      5. .........

      Stralciato.
      6. .........

      Stralciato.
      7. .........

      Stralciato.
      8. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.       8. Identico.
      9. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.       9. Identico.

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Art. 17.
(Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali).

Art. 17.
(Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali).

      1. Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

      1. Identico.

      2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:       2. Identico.

      «1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile».

 

      3. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

      3. Identico.

      «Art. 63-bis. (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti

 

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dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze».  
        3-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Art. 18.
(Riorganizzazione delle strutture in materia di tutela dall'inquinamento marino e di energie rinnovabili).

      Stralciato.

.........

 

Capo IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Capo IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 19.
(Gestioni previdenziali).

Art. 19.
(Gestioni previdenziali).

      1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:

      Identico.

          a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

 

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          b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.  

      2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

 
      3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.  

Art. 20.
(Trasferimenti all'INPS).

Art. 20.
(Trasferimenti all'INPS).

      1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:

      Identico.

          a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni,

 

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evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;  

          b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;

 

          c) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:

 

              1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;

 

              2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

 

              3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap grave di cui all'articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;

 

              4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

 

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      2. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
      3. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:  

          a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:

 

              1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

 

              2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;

 

              3) i minori oneri accertati nell'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti ed invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;

 

              4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;

 

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          b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:  

              1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

 

              2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;

 

              3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.

 

Art. 21.
(Asili nido aziendali).

Art. 21.
(Asili nido aziendali).

      1. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per l'anno 2005, di 10 milioni di euro.

      1. Identico.

        1-bis. Al comma 1 dell'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi» sono inserire le seguenti: «con gestione interna o esterna».

Capo V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Capo V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 22.
(Interventi nel settore sanitario).

Art. 22.
(Interventi nel settore sanitario).

      1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli

      1. Identico.


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obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.250 milioni di euro per l'anno 2005, 90.014 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.813 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù».  
      2. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute al Direttore dell'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica.       2. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere «confezioni d'avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.
        2-bis. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni,

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  anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.
        2-ter. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime. Con la medesima modalità si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005.
        2-quater. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di

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  spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
      3. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:       3. Identico:

          a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;

          a) identica;

 

          a-bis) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;

          b) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;

          b) identica;

          c) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

          c) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla


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  realizzazione degli interventi volti alla prevenzione, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

          d) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscono che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

          d) identica;

          e) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.

          e) identica.

      4. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in

      4. Identico.


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qualità di commissario ad acta, approva il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento.  
      5. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 3 è precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.       5. Identico.
        5-bis. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui al presente articolo.
      6. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 4 e 5, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 3. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.       6. Identico.
      7. Con riferimento agli importi indicati al comma 1, relativamente alla somma di       7. Con riferimento agli importi indicati al comma 1, relativamente alla somma di

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1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 3, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in particolare, per il 50 per cento dei predetti importi, al rispetto dell'obiettivo da parte della singola regione e per il restante 50 per cento, al rispetto dell'obiettivo da parte delle regioni nel loro complesso. 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 3, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
      8. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:       8. Identico.

          a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 1, al netto di quelle indicate al comma 7, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;

 

          b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

 

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          c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 3 e 7;  

          d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 3, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;

 

          e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

 

Art. 23.
(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime).

Art. 23.
(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime).

      1. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.

      Identico.

      2. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 1, ad appositi capitoli di spesa del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, come  

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pure per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.  
      3. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 1, accertate dagli organi regionali, come tali ad esse direttamente attribuiti.  

Capo VI
FINANZIAMENTO DEGLI
INVESTIMENTI

Capo VI
FINANZIAMENTO DEGLI
INVESTIMENTI

Art. 24.
(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale).

Art. 24.
(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale).

      1. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, manutenzione e gestione.

      Identico.

      2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 1, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.  

Pag. 164
      3. Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 2.  
      4. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 2 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 2, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  
      5. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, possono essere assegnati al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.  
      6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze (buste paga) del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.  
      7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.  

Pag. 165

Art. 25.
(Attività in materia ambientale e culturale).

Art. 25.
(Attività in materia ambientale e culturale).

      1. .........

      Stralciato.

      2. .........
      Stralciato.
      3. .........
      Stralciato.
      4. .........
      Stralciato.
      5. .........
      Stralciato.
      6. .........
      Stralciato.
      7. .........
      Stralciato.
      8. .........
      Stralciato.
      9. Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.       9. Identico.

Pag. 166
        9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.

      10. .........

      Stralciato.

Art. 26.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

Art. 26.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

      1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, rientranti nelle tipologie di cui alla lettera b) del presente comma, con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le

      1. Al fine di favorire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualsiasi uso destinati, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla CONSAP spa. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere vincolante


Pag. 167
condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

          a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l'incendio, nonché graduale estensione dell'obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto, con esclusione dei fabbricati abusivi;

          b) copertura dei rischi derivanti dalle seguenti tipologie di calamità naturali: terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici;

          c) copertura dei danni che presentino le caratteristiche di catastrofalità stabilite per ciascuna delle tipologie di cui alla lettera b) dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle proposte formulate dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte a incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

          d) correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

 

          e) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;

 

          f) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;

 

          g) esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con reddito ai fini IRPEF superiore a soglie da determinare allo scopo;

 

          h) definizione delle modalità per la coriassicurazione dei rischi, prevedendo, in via transitoria, in ragione della particolare rilevanza degli interessi nazionali

 

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coinvolti e della innovatività della disciplina, nonché in considerazione della peculiare natura dei rischi, la costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori aderenti al consorzio e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione;  

          i) previsione delle modalità di intervento del consorzio riassicurativo;

 

          l) previsione delle modalità di intervento dello Stato a garanzia delle attività del consorzio riassicurativo;

 

          m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza del gettito;

 

          n) previsione di un regime applicativo transitorio.

 

      2. Per i fini di cui al comma 1, lettera l), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, la cui gestione è affidata alla CONSAP spa.

      Soppresso.

      3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando il 5 per cento delle risorse complessive alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai       3. Identico.

Pag. 169
sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2005.  
      4. .........

      Stralciato.

Art. 27.
(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad INTERNET e lo sviluppo delle comunicazioni).

Art. 27.
(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad INTERNET e lo sviluppo delle comunicazioni).

      1. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

      1. Identico.

      2. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al relativo decreto attuativo, sono prorogati a tutto l'anno 2005.       2. Identico.
      3. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita       3. Identico.

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selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).  
      4. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007.       4. Identico.
      5. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. La misura del contributo è fissata in euro 120,00.       5. Identico.
      6. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1o dicembre 2004 nella misura di euro 50,00, elevata ad euro 75,00 qualora l'accesso alla rete fissa da parte dell'utente ricada all'interno delle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.       6. Identico.
      7. .........
      Stralciato.
 

Art. 27-bis.
(Strumento flessibile per l'attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate).
        1. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.

Pag. 171
        2. Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula dei contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili nonché; b) un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Il cumulo delle agevolazioni concedibili non può superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto.
        3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti nel presente articolo.
        4. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 1 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 3.
        5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
 

Art. 27-ter.
(Promozione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico nel Mezzogiorno).
 

      1. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie


Pag. 172
  imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.
        2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Capo VII
ALTRI INTERVENTI

Capo VII
ALTRI INTERVENTI

Art. 28.
(Gestioni liquidatorie).

Art. 28.
(Gestioni liquidatorie).

      1. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150

      Identico.


Pag. 173
del 1o luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.  
      2. All'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) al comma 1-bis, lettera c), secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;

 

          b) al comma 1-bis, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».

 

      3. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

 
      4. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni passano definitivamente alle regioni interessate.  

Art. 29.
(Disposizioni varie).

Art. 29.
(Disposizioni varie).

      1. .........

      Stralciato.


Pag. 174
      2. .........
      Stralciato.
      3. .........
      Stralciato.
      4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 8. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.       4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 7. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        4-bis. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dall'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore agricolo».
      5. Le risorse del fondo possono essere utilizzate anche per la formazione, in materia di internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tale fine il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.       5. Identico.
      6. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.       6. Identico.

Pag. 175
      7. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.       7. Identico.
        7-bis. Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        7-ter. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
      8. .........
      Stralciato.
      9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio       9. Identico.

Pag. 176
2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. .........
.........
 

Art. 30.
(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali e Museo della Shoah).

Art. 30.
(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali).

      1. I beni culturali immobili dello Stato, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

      1. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

      2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.       2. Identico.
      3. I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.       3. Identico.

Pag. 177
      4. .........
      Stralciato.

Art. 31.
(Interventi in materia di giustizia).

Art. 31.
(Interventi in materia di giustizia).

      1. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.

      1. Identico.

      2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dal seguente:       2. Identico.

      «1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

 

          a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

 

          b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

 

          c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

 

          d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

 

          e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

 

          f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

 

          g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000».

 
      3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120,00.       3. Identico.
      4. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:       4. Identico.

      «1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

 

      5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti commi sono versate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

      5. Identico.

      6. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui». La disposizione del presente comma si applica anche ai giudici tributari.       6. Identico.
      7. .........
      Stralciato.
      8. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:       8. Identico.

          a) siano ritenute cessate, con provvedimento dell'autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;

 
          b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;  

          c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1o luglio 2002;

 

          d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.

 

      9. La cessione è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o di telaio.

      9. Identico.

      10. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.       10. Identico.
      11. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.       11. Identico.
      12. Il provvedimento di alienazione è comunicato all' autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.       12. Identico.
      13. Il provvedimento è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.       13. Identico.
      14. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:       14. Identico.

          a) euro 6,00 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli ed i ciclomotori;

 
          b) euro 24,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole ed operatrici;  

          c) euro 30,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

 

      15. Gli importi sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

      15. Identico.

      16. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.       16. Identico.
      17. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 8, le disposizioni che precedono.       17. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 8, le disposizioni di cui ai commi da 8 a 16.
      18. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dell'ordine» sono soppresse.       18. Identico.
      19. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:       19. Identico.

      «1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».

 
      20. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.       20. Identico.

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

Art. 32.
(Redditi immobiliari. Lotta al sommerso).

Art. 32.
(Redditi immobiliari. Lotta al sommerso).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) all'articolo 6, primo comma:

 

              1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

 

              «e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori ed ai progettisti dell'opera»;

 

              2) alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas,»;

 

          b) all'articolo 7:

 

              1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6»;

 

Pag. 182
              2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza»;  

              3) il sesto comma è sostituito dal seguente:

 

          «Le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dalla lettera g-quater) del primo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto od effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»;

 

              4) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

 

          «Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»;

 

              5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia delle entrate».

 

      2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 1, a decorrere dal 1o aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i

 

Pag. 183
contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.  
      3. Con provvedimento di concerto dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 9.  
      4. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 8. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.  
      5. I comuni, constatata la presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla  

Pag. 184
iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.  
      6. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 5, producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1o gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.  
      7. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono elevati rispettivamente a euro 258,00 e a euro 2.066,00.  
      8. Con provvedimento del Direttore della Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche ed operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.  
      9. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2005, per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione  

Pag. 185
agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio con i dati forniti dall'Agenzia del territorio, secondo modalità d'interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti di cui all'articolo 63, se intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, al comune, della consistenza di riferimento».  
      10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:  

      «Art. 52-bis. - (Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione) - 1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima».

 

      11. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:

 

      «Art. 41-ter. - (Accertamento dei redditi di fabbricati) - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura

 

Pag. 186
non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.  
      2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.  
      3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».  

      12. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

 
      13. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede,  

Pag. 187
con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.  
      14. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 13 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.  
      15. I contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.  

Art. 33.
(Contrasto all'evasione in materia di IVA).

Art. 33.
(Contrasto all'evasione in materia di IVA).

      1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».

      Identico.


Pag. 188
      2. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

          «4-bis. Entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono state ricevute fatture. Per ciascun soggetto deve essere indicato l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente comma i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi»;

 
          b) il comma 6 è sostituito dal seguente:  

          «6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

 

      3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, come modificato dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 224, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

 

          «1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

 

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modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono attraverso lo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto, il numero identificativo intracomunitario o, in presenza di successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione, il codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli».  

      4. Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 3.

 
      5. Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 3.  
      6. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta».  
      7. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare secondo quanto disposto dall'articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle dichiarazioni, di cui all'articolo  

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1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.  
      8. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:  

          «4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».

 
      9. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 6, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.  
      10. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità della comunicazione di cui al comma 6.  
      11. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:  

      «Art. 60-bis - (Solidarietà nel pagamento dell'imposta). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.

 
      2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.  

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      3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta».  

Art. 34.
(Accertamento e riscossione).

Art. 34.
(Accertamento e riscossione).

      1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata cui possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni. L'adesione alla pianificazione fiscale determina la definizione preventiva, per un triennio, della base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

      Identico.

      2. Non possono aderire alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:  

          a) si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003;

 
          b) non erano in attività al 1o gennaio 2002;  

          c) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003. A tal fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

 

          d) hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003.

 

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      3. L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l'accettazione di importi, proposti ad ogni contribuente dall'Agenzia delle entrate, che definiscono per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.  
      4. La proposta individuale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.  
      5. L'adesione alla proposta è comunicata dal contribuente entro trenta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di:  

          a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;

 
          b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto della definizione.  

      6. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni:

 

          a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

 

          b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quella marginale applicabile ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito

 

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delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito;  

          c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito; resta salva la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

 

      7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

 
      8. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.  
      9. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto dell'accordo nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base dell'accordo, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.  
      10. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 8 non opera qualora sia constatata l'emissione o l'utilizzo di fatture o altri documenti per  

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operazioni inesistenti. Nei confronti dei medesimi soggetti non operano i benefici di cui al comma 6, lettere b) e c).  
      11. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, trova applicazione la pianificazione fiscale concordata, sono definite le modalità di attuazione dei criteri di cui al comma 4 e sono emanate le relative norme di attuazione; con il medesimo regolamento, ai fini della progressiva entrata a regime della pianificazione fiscale concordata, sono altresì individuate le categorie di contribuenti che possono definire i redditi mediante la esclusiva accettazione degli importi proposti per uno o due periodi d'imposta.  
      12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.  
      13. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, sentite le associazioni professionali e di categoria ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 62-bis, entro il quarto anno successivo a quello di entrata in vigore dello studio di settore ovvero dell'ultima revisione del medesimo; in ogni caso le risultanze degli studi di settore sono aggiornate ogni anno, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base delle elaborazioni dell'ISTAT che individuano, in relazione ai dati di contabilità nazionale, indici differenziati per settore, territorio e dimensione dei soggetti interessati. Tali indici sono forniti dall'ISTAT alla Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio di ciascun anno; il provvedimento  

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del Direttore della predetta Agenzia, sentite le associazioni professionali e di categoria, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dello stesso anno e ha effetto con riferimento ai redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente.  
      14. Negli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate, rispettivamente, le seguenti modificazioni:  

          a) al citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al primo comma, numero 5), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «devono essere fornite» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente»; al primo comma, numero 7), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «deve essere inviata» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente»;

 

          b) al citato articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al secondo comma, numero 5), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «devono essere fornite» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente»; al secondo comma, numero 7), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «deve essere inviata» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente».

 
      15. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell'istituto della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla

 

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Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;  

          b) dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,»;

 

          c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

 

      16. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) le parole da: «l'ufficio dell'imposta» fino a: «indirette sugli affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;

 

          b) dopo le parole: «l'esistenza di corrispettivi» sono inserite le seguenti: «o di imposta»;

 
          c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».  

      17. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell'alinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,».

 

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      18. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto»;

 

          b) al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e».

 

      19. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. La disposizione del periodo precedente ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

 
      20. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) al comma 1:

 

              1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i periodi»;

 

              2) le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,»;

 

              3) le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,»;

 

          b) al comma 2:

 

              1) le parole da: «Per il primo periodo d'imposta» fino a: «revisione del medesimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,»;

 

              2) le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

 

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              3) le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale».  

      21. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

 
      22. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1o gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguente parole: «e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione».  

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      23. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:  

      «Art. 10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta».

 

      24. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: «; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

 
      25. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «alla consegna del ruolo ovvero,» sono inserite le seguenti: «per i ruoli straordinari, entro il secondo mese successivo, nonché,»;

 

          b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

 
      26. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:  

          a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;

 

          b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;

 

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          c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario».  

      27. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

 

      «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante»;

 

          b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».

 
      28. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  

      «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione

 

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delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante».  

      29. Le disposizioni del comma 25, lettera a), e del comma 26, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1o gennaio 2005.

 
      30. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto n. 600 del 1973. La disposizione del periodo precedente non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.  
      31. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.  
      32. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 30, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del  

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soggetto per il precedente periodo d'imposta.  
      33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.  
      34. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite la misura dei compensi per la riscossione, nonché le modalità di rendicontazione e di riversamento.  
      35. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:  

      «Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi dell'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».

 
      36. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dall'incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.  
      37. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2005.  

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Art. 35.
(Demanio e patrimonio pubblico).

Art. 35.
(Demanio e patrimonio pubblico).

      1. Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venir meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.

 

      Identico.

      2. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.  
      3. La richiesta di trasferimento di cui al comma 2 è presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento.  
      4. Il corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2 è determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1o gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.  
      5. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 2, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli  

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importi di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 2, e restano compensate fra le parti le spese di lite.  
      6. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore ai 200.000 euro, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito INTERNET della medesima Agenzia.  
      7. Le alienazioni di cui al comma 6 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al periodo precedente le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 500.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall'ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell'Agenzia del demanio.  
      8. Relativamente agli immobili di cui al comma 6 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.  

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      9. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.  
      10. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.  
      11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.  
      12. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:  

      «13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 31 gennaio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.

 
      13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione  

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di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.  
      13-quinquies. Una quota fino al 100 per cento del valore determinato ai sensi del comma 13-quater è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa. A tale fine la Cassa depositi e prestiti concede al Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, e comunque per un importo complessivo non superiore a 954 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.  
      13-sexies. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite di cui al comma 13-quinquies, in relazione al valore degli immobili conferiti all'Agenzia del demanio dal Ministero della difesa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Dicastero su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.  
      13-septies. A valere sulle somme riassegnate al Ministero della difesa a seguito delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili della difesa non  

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più utili ai fini istituzionali, previste dai commi 13-bis e 13-ter, la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 è destinata all'ammodernamento ed alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto».  

      13. Le finalità di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

 
      14. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.  
      15. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:  

          a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;

 

          b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione

 

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da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;  

          c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;

 

          d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle predette finalità.

 

      16. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 15, il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.

 
      17. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 16.  
      18. I piani di investimento immobiliare, deliberati dall'INAIL, sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  
      19. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da  

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realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. In coerenza con quanto previsto dal primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, tratti della rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, suscettibili di assoggettamento a tariffa. Il prezzo è fissato con le modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società interessate. Si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 7, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 138 del 2002.  
      20. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  

Art. 36.
(Regimi speciali e disposizione varie).

Art. 36.
(Regimi speciali e disposizione varie).

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2, e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:

      1. Identico.

          a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

 

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          b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.  

      2. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.

      2. Identico.

      3. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.       3. Identico.
      4. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.       4. Identico.
      5. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.       5. Identico.
      6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente resta ferma l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, esclusivamente con riferimento alla quota di utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo statuto preveda la indivisibilità della predetta riserva.       6. Identico.
      7. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90.       7. Identico.
      8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.       8. Identico.
      9. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta       9. Identico.

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sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro.  
      10. I soggetti di cui al comma 9 hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.       10. Identico.
      11. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del precedente periodo non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.       11. Identico.
      12. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è ridotta al 4 per cento.       12. Identico.
      13. Le riserve e i fondi di cui al comma 11 e i saldi attivi di cui al comma 12, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.       13. Identico.
      14. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 11 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.       14. Identico.

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      15. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.       15. Identico.
      16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.       16. Identico.
      17. Per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro.       17. Identico.
      18. Per il perseguimento di obiettivi di tutela e di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto anche dell'andamento del mercato e delle variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio delle sigarette, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un loro prezzo minimo di vendita al pubblico.       18. Identico.
      19. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 10 per cento.       19. Identico.
      20. È istituita una ulteriore estrazione settimanale del concorso Enalotto, anche non abbinato all'estrazione del Lotto; con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione       20. Identico.

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autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le disposizioni attuative occorrenti per l'eventuale estrazione non abbinata a quella del Lotto.  
      21. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere istituite ulteriori estrazioni settimanali del gioco del Lotto.       21. Identico.
      22. All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.       22. Identico.
      23. All'articolo 39, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e,» sono soppresse.       23. Identico.
      24. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:       24. Identico:

      «7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative ed alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

      «7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative ed alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

      25. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 ed al comma 4 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».

      25. Identico.

      26. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.       26. Identico.
      27. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi       27. Identico.

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3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.  
      28. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005».       28. Identico.
      29. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2003 e per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005».       29. Identico.
      30. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.       30. Identico.
      31. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:       31. Identico.

          a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;

 

          b) al comma 5-bis, le parole: « 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2006».

 

      32. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

      32. Identico.

      33. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».       33. Identico.

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      34. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i cinque periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».       34. Identico.
      35. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005.       35. Identico.
      36. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.       36. Identico.
      37. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:       37. Identico.

          a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

 

          b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

 

          c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

 

Pag. 216
          d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;  

          e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

 

          f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

 

          g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

 

          h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

      38. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

      38. Identico.

      39. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.       39. Identico.
      40. A decorrere dal 1o gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte       40. Identico.

Pag. 217
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la riduzione di aliquota di cui al periodo precedente è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.  
      41. La riduzione prevista al comma 40, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:       41. Identico.

          a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

 

          b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

 

          c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

 

      42. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 40 e 41 presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui

      42. Identico.


Pag. 218
al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  
      43. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:       43. Identico.

      «6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2005 fino al 30 giugno 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, ed i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.

 
      6.1. Entro il 1o settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base  

Pag. 219
delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovra compensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.  
      6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari».  

      44. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 43 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

      44. Identico.

      45. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».       45. Identico.

Titolo IV
NORME FINALI

Titolo IV
NORME FINALI

Art. 37.
(Fondi speciali e tabelle).

Art. 37.
(Fondi speciali e tabelle).

      1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge

      Identico.


Pag. 220
5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.  
      2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.  
      3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.  
      4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.  
      5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.  
      6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi  

Pag. 221
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.  
      7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.  
      8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato n. 2.  

Art. 38.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

Art. 38.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

      1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

      Identico.

      2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.  
      3. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2005.  

Pag. 222

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Pag. 223


PROSPETTO DI COPERTURA
 

Pag. 224

 

Pag. 225

Prospetto di Copertura (*)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

 
2005
2006
2007
 
(importi in milioni di euro)
1)  ONERI DI NATURA CORRENTE

      Nuove o maggiori spese correnti

    
    
    

Articolato:  

7.694
3.536
3.599

    Disposizioni per enti locali  

126
131
135

    Pubblico impiego  

263
79
79

    Eccedenze di spesa  

2.131
242
237

    Missioni di pace  

1.200
0
0

    Sanità

3.279
2.850
2.928

    Altri interventi  

666
154
140

    Effetti indotti  

31
79
79

      Tabella «A»

318
241
260

      Tabella «C»

502
164
154

      Minori entrate correnti

    
    

Articolato:  

897
262
147

    Sgravi fiscali  

897
252
137

    Effetti indotti  

0
10
10
Totale oneri da coprire  
9.411
4.204
4.161


(*) Testo trasmesso dal Governo il 6 ottobre 2004.
 

Pag. 226

Segue: Prospetto di copertura

 
2005
2006
2007
 
(importi in milioni di euro)
2)  MEZZI DI COPERTURA

      Nuove o maggiori entrate     
    
    

Articolato:  

6.327
3.334
3.620

    «Manutenzione» base imponibile  

6.322
3.334
3.620

    Effetti indotti  

6
0
0

      Riduzione spese correnti

    
    
    

Articolato:  

3.274
3.092
3.140

    Pubblico impiego  

90
234
234

    Spese bilancio Stato  

1.130
1.130
1.130

    Ristrutturazione debito  

1.500
1.500
1.500

    Altri interventi  

506
179
228

    Effetti indotti  (effetto netto)

48
48
48
Totale mezzi di copertura  
9.601
6.426
6.761

Differenza  

190
2.222
2.600

Miglioramento risparmio pubblico a LV  

2.694
17.370
29.780

    Margine  

2.884
19.592
32.380
 

Pag. 227

Segue: Prospetto di copertura

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

 
Assestato 2004
Iniziali 2005
2006
2007
 
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa
Competenza
Competenza
Entrate .  .  .
23.663
23.663
24.349
24.349
24.349
24.349

Rimborsi IVA

18.774
18.774
19.900
19.900
19.900
19.900

Anticipo concessionari

4.889
4.889
4.449
4.449
4.449
4.449

Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato

0
0
0
0
0
0

Spesa Corrente .  .  .

36.826
36.526
27.820
27.820
27.820
27.499

Rimborsi IVA (compresi i pregressi)

18.774
18.774
19.900
19.900
19.900
19.900

R.S.O. - perdita gettito accisa benzina

343
343
0
0
0
0

Spese di giustizia

823
523
0
0
0
0

Fondo politiche sociali

103
103
0
0
0
0

Anticipo concessionari

4.889
4.889
4.449
4.449
4.449
4.449

Regolazioni anni pregressi-fondo pen      sioni FS

357
357
0
0
0
0

Ammassi agricoli

2
2
0
0
0
0

FSN-saldo IRAP

903
903
0
0
0
0

Fitto locali Polizia di Stato

171
171
171
171
171
0

Rimborso imposte dirette pregresse

3.150
3.150
3.150
3.150
3.150
3.150

Fondo debiti pregressi ex finanze

100
100
150
150
150
0

Entrate erariali Sicilia e Sardegna

1.454
1.454
0
0
0
0

Rimborsi IVA pregressi compresi inte      ressi

1.115
1.115
0
0
0
0

INPS invalidi civili

933
933
0
0
0
0

INPS perenti

73
73
0
0
0
0

Vincite e commissioni lotto

3.316
3.316
0
0
0
0

IPOST Buonuscita poste

320
320
0
0
0
0

Spese in conto capitale .  .  .

120
120
101
101
101
26

Contributo regione Lazio - ospedale       Umberto I

19
19
0
0
0
0

Profughi istriani e dalmati

26
26
26
26
26
26

Disavanzi pregressi università

75
75
75
75
75
0

Totale spesa .  .  .

36.946
36.646
27.921
27.921
27.921
27.525
 

Pag. 228

Segue: Prospetto di copertura

 
Assestato 2004
Iniziali 2005
2006
2007
 
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa
Competenza
Competenza

Tab. C-FSN - IRAP 2003 (2701/Mef.)

0
0
473
473
0
0

Contributo perdita gettito accisa benzina       (regioni)

0
0
343
343
0
0

Eccedenza di spesa

    
    
    
    
    
    

Spese di giustizia

0
0
365
365
0
0

Buonuscita postali

0
0
52
52
0
0

CONI servizi SPA

0
0
68
68
0
0

Forze armate e di Polizia

0
0
40
40
0
0

Rimborso INAIL

0
0
35
35
0
0

Invalidi civili (2310/Lav)

0
0
546
546
0
0

Totale spesa con legge finanziaria .  .  .

36.946
36.646
29.843
29.843
27.921
27.525
 

Pag. 229

Elenco 1
(Articolo 2, comma 1)

ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA
DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Ministeri e Presidenza del Consiglio.

Organi di rilievo costituzionale.

Enti di regolazione dell'attività economica:

        Ente nazionale per le strade (ANAS);

        Agenzia autonoma gestione Albo segretari comunali e provinciali;

        Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

        Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANAV);

        Agenzia per i servizi sanitari regionali;

        Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

        Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

        Comitato nazionale italiano Organizzazione Nazioni Unite per l'alimentazione e agricoltura (FAO);

        Unioncamere;

        Registro italiano dighe;

        Agenzia italiana del farmaco.

Enti produttori di servizi economici:

        Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

        Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

        Ente nazionale italiano per il turismo;

        Ente nazionale RISI;

        Fondo centrale garanzia autostrade e ferrovie metropolitane;

        Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;

        Fondo innovazione tecnologica;

        Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

        Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

        Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

        Quadrilatero Marche-Umbria Spa;

        Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

 

Pag. 230

Autorità amministrative indipendenti.

Enti a struttura associativa.

Enti produttori di servizi culturali:

        Accademia della Crusca;

        Accademia nazionale dei Lincei;

        Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;

        Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

        Croce Rossa Italiana - Comitato centrale;

        Fondazione esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma;

        Ente teatrale italiano;

        Federazioni sportive;

        Fondazioni festival dei due mondi di Spoleto;

        Fondo edifici di culto;

        Scuola archeologica italiana in Atene;

        Fondazione «C. Monteverdi»;

        Istituti di diritto agrario internazionale e comparato;

        Istituti di studi europei «Alcide de Gasperi»;

        Istituto italiano di studi germanici;

        Istituto per gli studi filosofici di Napoli;

        Istituto storico italiano per il medioevo;

        Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);

        Istituto nazionale del dramma antico;

        Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;

        Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;

        Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ex-Centro europeo dell'educazione;

        Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»;

        Fondazione La Triennale di Milano;

        Lega italiana per la lotta contro i tumori;

        Museo storico della liberazione;

        Fondazione «La Biennale di Venezia»;

        Unione italiana tiro a segno;

        Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);

        Unione nazionale ufficiali in concedo d'Italia.

 

Pag. 231

Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale:

        Agenzia spaziale italiana (ASI);

        Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

        Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

        Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

        Istituto di studi e analisi economica (ISAE);

        Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);

        Istituto italiano di medicina sociale;

        Istituto nazionale agronomico per l'Oltremare;

        Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;

        Istituto nazionale di astrofisica (INAF);

        Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

        Istituto nazionale di fisica nucleare;

        Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

        Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);

        Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);

        Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

        Istituto nazionale per la fauna selvatica «A. Ghigi»;

        Istituto nazionale per la fisica della natura;

        Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN);

        Istituto nazionale della montagna (IMONT);

        Istituto superiore di sanità (ISS);

        Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

        Istituti di sperimentazione agraria e stazioni sperimentali per l'industria;

        Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologica «Leonardo Da Vinci»;

        Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

        Ente nazionale sementi elette.

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca.

Regioni.

Province.

Comuni e città metropolitane.

Unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni.

ASL.

 

Pag. 232

Enti e aziende ospedaliere.

Camere di commercio.

Enti per il turismo.

Autorità portuali.

Comunità montane e isolane.

Enti regionali di sviluppo.

Agenzie regionali del lavoro.

Università ed istituti di istruzione universitaria.

Enti per il diritto allo studio.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Enti parco.

Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente.

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

 

Pag. 233


Elenco 2
(Articolo 35, comma 4)

1. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione primaria(1) (euro/mq)

Classi dimensionali dei comuni Valori unitari delle aree destinate a urbanizzazione primaria (euro/mq)
< 10.000   9,00
10.001-100.000 18,00
100.001-300.000 38,00
> 300.000 58,00

2. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione secondaria(2) (euro/mq)

Classi dimensionali dei comuni Valori unitari delle opere di urbanizzazione secondaria (euro/mq)
< 10.000 12,00
10.001-100.000 24,00
100.001-300.000 48,00
> 300.000 72,00

3. Coefficienti correttivi per zone territoriali omogenee

Zone territoriali omogenee
A B C D E
1,20 0,90 0,70 0,90 0,20


Il valore dell'indennizzo per anno è pari a un terzo del valore al mq, calcolato in base all'applicazione della Tabella A.

(1) Come definite nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.
(2) Come definite nel comma 8 dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.

 

Pag. 234

 

Pag. 235

ALLEGATI
 

Pag. 236

 

Pag. 237


Allegato 1 (*)
(Articolo 37, comma 7)

ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

 
Esigenze anni pregressi
2005 (compresi anni pregressi)
2006
2007
Anno terminale
 
(importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE   2.093.626168.558 163.558  
  1.  Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 8 (3.1.2.29 - cap. 1688) - Buonuscita postali 51.772 127.772 71.000 66.000  
  2.  Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo amministrativo 77.405 77.405 - -  
  3.  Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (4.1.2.18 - cap. 2862) - Federalismo fiscale/Compartecipazione IVA 740.010 740.010 - -  
  4.  Legge 2 dicembre 1975, n. 576 (6.1.1.1 - cap. 3555) - Compensi concessionari 238.477 238.477 - -  
  5.  Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 (6.1.1.1 - cap. 3557) - Rimborso concessionari procedure esecutive 51.600 103.158 51.558 51.558 P
  6.  Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, art. 3, comma 4, lettera b) - (6.1.1.1 - cap. 3565) - Compensi ai concessionari 39.500 39.500 - -  
  7.  Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali 39.504 39.504 - -  
  8.  Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 - cap. 1850) - Agevolazioni tariffarie editoria 80.500 80.500 46.000 46.000 P
  9.  CONI Servizi s.p.a. (3.1.2.48 - cap. 1895) 68.300 68.300 - -  
10.  Immigrati (cap. da istituire) 579.000 579.000 -     -         
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI      580.805 - -  

  1.  Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 5 (3.1.2.21 - cap. 2030) - Rimborso INAIL degli oneri sostenuti per la silicosi

34.805 34.805 - -  
  2.  Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 - cap. 2310) 546.000 546.000 - -  


P onere permanente.
(*) Testo trasmesso dal Governo il 6 ottobre 2004.
 

Pag. 238

(Segue: Allegato 1)

 
Esigenze anni pregressi
2005 (compresi anni pregressi)
2006
2007
Anno terminale
 
(importi in migliaia di euro)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   373.500 0     0    

  1.  Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 64 (2.1.2.1 - cap. 1363) - Spese di giustizia

373.500 373.500 0 0  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO   6.470 240 240  

  1.  Legge 14 febbraio 1994, n. 124, art. 3 (2.1.2.4 - cap. 1618) - Conversione biodiversità (accordi internazionali)

- 6.230 - -  
  2.   Legge 12 aprile 1995, n. 113, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2215) - Finanziamento del PAM (accordi internazionali) - 240 240 240 P
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI   80.700 26.900 26.900  

  1.   Legge 19 maggio 1975, n. 169, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) - Sovvenzioni società di navigazione

53.800 80.700 26.900 26.900 P
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA   30.000 15.000 15.000  

  1.  Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, art. 15 (3.1.1.3 - cap. 1436) -7,5% introiti contravvenzioni (patentino studenti)

30.000 30.000 15.000 15.000  
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE   441 441 441  

  1.  Partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi (2.1.2.2 - cap. 1600)

- 414 414 414  
  2.  Partecipazione al mantenimento dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale (2.1.2.2 - cap. 1601) - 27 27 27  
MINISTERO DELLA DIFESA   60.818 21.027 21.027  

  1.  Legge 30 dicembre 2002, n. 295 (3.1.1.1 - cap. 1207) - Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia

42.375 60.818 21.027 21.027 P
 

Pag. 239

(Segue: Allegato 1)

 
Esigenze anni pregressi
2005 (compresi anni pregressi)
2006
2007
Anno terminale
 
(importi in migliaia di euro)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - 9.484 9.484 9.484  

  1.  Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2. - cap. 2202) - Concessione di un contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo

- 1.350 1.350 1.350 P
  2.  Legge 13 dicembre 1984, n. 972 (9.1.2.2 - cap. 2203) - Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) - 413 413 413 P
  3.  Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 - cap. 2302) - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa - 5.222 5.222 5.222 P
  4.  Legge 9 ottobre 2000, n. 288 (10.1.2.2 - cap. 2740) - Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) - 2.000 2.000 2.000 P
  5.  Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 - cap. 4051) - Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della commissione preparatoria del Consiglio d'Europa - 499 499 499 P
MINISTERO DELL'INTERNO   701 701 701  

  1.  Legge 24 luglio 1978, n. 527 (4.1.2.9 - cap. 2370) - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento

- 74 74 74 P
  2.  Regio decreto 15 aprile 1940, n. 452 (5.1.2.3 - cap. 2851) - Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno - 627 627 627 P

    Totale

3.046.548 3.236.545 242.351 237.351  
 

Pag. 240

Allegato 2
(Articolo 37, comma 8)

FONDO INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI
 
2005
2006
2007
 
(in euro)
Ministero dell'economia e delle finanze

Incentivi alle imprese

125.823.000
25.823.000
25.823.000

    Decreto-legge 19 dicembre 1995, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35

100.000.000
- -

    Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2

25.823.000
25.823.000
25.823.000

Difesa del suolo e tutela ambientale

120.000.000
- -

    Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12

100.000.000
- -

    Legge 31 gennaio 1994, n. 97

20.000.000
- -

Totale

245.823.000
25.823.000
25.823.000

Ministero della giustizia

Edilizia penitenziaria e giudiziaria

137.367.207
137.366.931
116.708.931
 

Pag. 241

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI
 
2005
2006
2007
 
(in euro)
    Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259 20.658.276
20.658.000
-

    Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787

116.708.931
116.708.931
116.708.931

Totale

137.367.207
137.366.931
116.708.931

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Università e ricerca

238.074.622
109.669.622
94.175.915

    Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5

28.405.000
- -

    Legge 10 gennaio 2000, n. 6

10.329.138
10.329.138
10.329.138

    Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104, comma 4

100.000.000
- -

    Legge 21 febbraio 1980, n. 28

34.783.372
34.783.372
34.783.372

    Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lettera e)

15.493.707
15.493.707
-
 

Pag. 242

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI
 
2005
2006
2007
 
(in euro)
    Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, art. 13 49.063.405
49.063.405
49.063.405

Edilizia universitaria

150.000.000
150.000.000
-

    Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8

150.000.000
150.000.000
-

Totale

388.074.622
259.669.622
94.175.915

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Difesa del suolo e tutela ambientale

551.998.772
327.138.772
77.331.772

    Legge 9 dicembre 1998, n. 426

2.065.827
2.065.827
2.065.827

    Legge 28 dicembre 2001, n. 448

100.000.000
- -

    Legge 8 ottobre 1997, n. 344

13.118.005
13.118.005
13.118.005

    Legge 22 febbraio 2001, n. 36

1.032.914
1.032.914
1.032.914
 

Pag. 243

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI
 
2005
2006
2007
 
(in euro)
    Legge 23 marzo 2001, n. 93 1.549.371
1.549.371
1.549.371

    Legge 5 marzo 1963, n. 366

11.568.634
11.568.634
11.568.634

    Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267

100.000.000
- -

    Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523

41.316.552
41.316.552
41.316.552

    Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010

2.006.705
2.006.705
2.006.705

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534

2.220.764
2.220.764
2.220.764

    Legge 18 maggio 1989, 183, e legge 24         dicembre 2003, n. 350 (Tab. D)

200.000.000
200.000.000
-

    Legge 27 dicembre 2002, n. 289

44.860.000
- -

    Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

- 20.000.000
-

    Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, e         legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Tab.         D)

18.807.000
18.807.000
-

    Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4

11.000.000
11.000.000
-

    Legge 31 luglio 2002, n. 179

2.453.000
2.453.000
2.453.000
 

Pag. 244

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI
 
2005
2006
2007
 
(in euro)
Totale
551.998.772
327.138.772
77.331.772

Ministero delle politiche agricole e forestali

Agricoltura, foresta e pesca

347.127.995
347.127.995
13.102.995

    Legge 15 dicembre 1998, n. 441

1.549.371
1.549.371
1.549.371

    Legge 27 luglio 1999, n. 268

1.549.371
1.549.371
1.549.371

    Legge 2 dicembre 1998, n. 423

2.582.285
2.582.285
2.582.285

    Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2

6.870.908
6.870.908
6.870.908

    Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, quarto comma

551.060
551.060
551.060

    Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46

334.025.000
334.025.000
-
 

Pag. 245

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI
 
2005
2006
2007
 
(in euro)
Totale
347.127.995
347.127.995
13.102.995

Ministero per i beni e le attività culturali

Patrimonio culturale

316.624.661
314.042.376
314.042.376

    Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 1

230.686.232
230.686.232
230.686.232

    Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1

5.164.569
5.164.569
5.164.569

    Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1

206.583
206.583
206.583

    Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32

2.582.285
- -

    Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83

77.468.535
77.468.535
77.468.535

    Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127

516.457
516.457
516.457

Totale

316.624.661
314.042.376
314.042.376
 

Pag. 246

 

Pag. 247

 

Pag. 248

 

Pag. 249

 

Pag. 250

 

Pag. 251

 

Pag. 252

 

Pag. 253

 

Pag. 254

 

Pag. 255

 

Pag. 256

 

Pag. 257

 

Pag. 258

 

Pag. 259

 

Pag. 260

 

Pag. 261

TABELLE

Tabella A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

Tabella D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Tabella E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Tabella F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI


NOTA: Nelle tabelle allegate le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto - Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.
 

Pag. 262

 

Pag. 263

TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
 

Pag. 264

 

Pag. 265

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 24.947
13.537
12.947
(24.247)
(13.337)
(13.747)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 777.300
785.500
785.500
Ministero della giustizia 30.600
32.841
32.841
Ministero degli affari esteri 196.757
220.292
226.992
(201.257)
(224.292)
(229.992)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11.500
11.500
11.500
Ministero dell'interno 199.508
114.008
121.008
(214.508)
(119.008)
(126.008)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 2.493
7.693
7.693
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 750
1.000
-
Ministero delle comunicazioni 5.000
5.000
5.000
Ministero della difesa 10.135
10.135
10.135
Ministero delle politiche agricole e forestali 29.800
25.000
25.000
 

Pag. 266

Segue: Tabella A

MINISTERI
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
Ministero per i beni e le attività culturali 1.600
1.100
362
Ministero della salute 92.332
92.723
92.723
Totale Tabella A  .  .  . 1.382.722
1.320.329
1.331.701
(1.396.522)
(1.324.129)
(1.335.501)
Di cui regolazione debitoria  .  .  . -
-
-
Di cui limite d'impegno  .  .  . -
-
-
 

Pag. 267

TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
 

Pag. 268

 

Pag. 269

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze 935.866
805.466
441.448

Ministero delle attività produttive

15.500
-      
-      

Ministero della giustizia

10.000
20.000
20.000

Ministero degli affari esteri

25.000
25.000
25.000

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2.500
-      
-      

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

73.954
9.500
5.000
(64.454)
-      
-      
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -      
25.000
-      
Ministero per i beni e le attività culturali 44.605
44.155
18.000
    (29.605)
Ministero della salute 50.000
-      
-      
Totale Tabella B  .  .  . 1.157.425
929.121
509.448
(1.132.925)
(919.621)
(504.448)
Di cui regolazione debitoria  .  .  . -      
-      
-      
Di cui limite d'impegno  .  .  . -      
-      
-      
 

Pag. 270

 

Pag. 271

TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA


N.B.  -  Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
 

Pag. 272

 

Pag. 273

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIAE DELLE FINANZE

Legge n.195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - cap.  2195)

26.793
26.793
26.793
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192) 15.444
15.444
15.444
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) 27.191
27.191
27.191
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) 10.839
10.839
10.839
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026 ) 50.000
50.000
50.000
 

Pag. 274

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)
320.000
-      
-      

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256)

26.339
26.339
26.339

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)

150.198
150.198
150.198

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)

480.119
480.119
480.119

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)

286
286
286

 

Pag. 275

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)
204.937
204.937
204.937

- Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)

81.217
81.217
81.217

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:

- Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)

46.198
46.198
46.198
- Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) 555.884
555.884
555.884

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
- Art. 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707/p)

18.643
18.643
18.643
 

Pag. 276

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:
- Art. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

232.301
232.301
232.301

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:

- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)

20.504
20.504
20.504

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)

2.166
2.166
2.166

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733)

9.810
9.810
9.810

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:

- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)

9.958
9.958
9.958

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)

23.786
23.786
23.786
 

Pag. 277

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:

- Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701)

473.100
-      
-      

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:

- Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)

4.461
4.461
4.461

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)

240.239
240.239
240.239

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)

1.753
1.753
1.753

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525)

245.213
245.213
245.213
 

Pag. 278

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)

13.706
13.706
13.706

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)

17.366
17.366
17.366

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901)

137.012
135.737
135.737

- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779)

480.575
468.949
468.949

- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781)

563.697
553.342
553.342

- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775)

2.548.520
2.509.683
2.510.683
(2.549.520)
(2.510.683)
 

Pag. 279

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) 327.546
327.546
327.546

Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

- Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170)

162.964
162.964
162.964

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)

10.117
10.117
10.117

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

      - Art. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)

154.937
154.937
154.937

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:

- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p)

5.000
5.000
5.000

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
- Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)

4.017
4.017
4.017

7.702.836
6.847.643
6.848.643
(7.703.836)
(6.848.643)
 

Pag. 280

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275)

24.230
24.230
24.230
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale Italiano per il turismo - cap. 2270) 24.755
24.755
24.755
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) 201.419
201.419
201.419
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)

32.239
32.239
32.239
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

- Art. 8, comma 1, lettera a): Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)

111.784
111.784
111.784

- Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)

73.034
73.034
73.034
467.461
467.461
467.461
 

Pag. 281

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

- Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990)

2.231
2.231
2.231

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395)

2.231
2.231
2.231

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711)

1.276.640
1.276.640
1.276.640
1.281.102
1.281.102
1.281.102

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)

5.678
5.678
5.678
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)

137
137
137
5.815
5.815
5.815

 

Pag. 282

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:

      - Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)

3.132
3.132
3.132
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) 2.508
2.508
2.508
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad enti e altri organismi - cap. 3105)
2.687
2.687
2.687

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)

944
944
944
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) 273
273
273
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) 628.846
628.846
628.846
 

Pag. 283

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)

2.733
2.733
2.733

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)

7.075
7.075
7.075
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) 4.968
4.968
4.968

Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210)

2.582
2.582
2.582
655.748
655.748
655.748
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7291) 4.741
4.741
4.741
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (4.1.2.14 - Altri interventi per le università statali - cap. 1709) 7.986
7.986
7.986
 

Pag. 284

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) 373
373
373
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690) 122.558
122.558
122.558

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692)

124.423
124.423
124.423

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 - Diritto allo studio - cap. 1695)

147.092
147.092
147.092

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:

- Art. 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694)

6.683.900
6.683.900
6.683.900

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.7 - Ricerca scientifica - cap. 1679)

20.370
20.370
20.370
 

Pag. 285

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270/p) 198.732
198.732
198.732
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.3.4 - Ricerca scientifica - cap. 7236) 1.652.600
1.652.600
1.652.600

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7273/p)

31.607
31.607
31.607
8.994.382
8.994.382
8.994.382
MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)

24.842
24.842
24.842
 

Pag. 286

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916)

19.873
19.873
19.873
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)

3.378
3.378
3.378
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)

122
122
122
48.215
48.215
48.215
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646/p) 47.117
47.117
47.117
 

Pag. 287

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389) 248
248
248

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551)

57.851
57.851
57.851

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831)

92.505
92.505
92.505
197.721
197.721
197.721
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661) 4.968
4.968
4.968
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)

913
913
913
 

Pag. 288

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)

397
397
397

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - cap. 2098)

727
727
727

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)

62.119
62.119
62.119

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)

246.010
246.010
246.010

[Decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003: Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

- Art. 12: Registro italiano dighe - RID (1.1.1.3 - Registro italiano dighe - cap. 1050)](*)

[7.812]
[7.812]
[7.812]
315.134
315.134
315.134
(322.946)
(322.946)
(322.946)



(*)  La voce «Decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003» deve intendersi espunta come comunicato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il 6 ottobre 2004.
 

Pag. 289

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto n. 263 del 1928: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253)

45.460
45.460
45.460

- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840)

16.147
16.147
16.147

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)

887
887
887

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145)

14.800
14.800
14.800

Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):

- Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354)

4.482
4.482
4.482

- Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345)

68
68
68
81.844
81.844
81.844
 

Pag. 290

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)

19.231
19.231
19.231

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)

5.923
5.923
5.923

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083)

94.760
94.760
94.760
119.914
119.914
119.914

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941)

2.732
2.732
2.732
 

Pag. 291

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942) 6.056
6.056
6.056

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223)

491.038
491.038
491.038

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363)

967
967
967

Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)

3.119
3.119
3.119

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)

34.880
34.880
34.880
538.792
538.792
538.792

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320)

20.024
20.024
20.024
 

Pag. 292

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453)

35.156
35.156
35.156

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)

210.945
210.945
210.945

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanità - cap. 3443)

95.532
95.532
95.532

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - cap. 3447)

75.000
75.000
75.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412)

6.263
6.263
6.263

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)

4.635
4.635
4.635

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457)

5.711
5.711
5.711
 

Pag. 293

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459; 3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - cap. 7230)

50.988
50.988
50.988
504.254
504.254
504.254
Totale generale
20.913.218
20.058.025
20.059.025
(20.922.030)
(20.066.837)
(20.066.837)
 

Pag. 294

 

Pag. 295


TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE


N.B.  -  Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui si riflettono.
 

Pag. 296

 

Pag. 297

Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

-  Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005)

3.000
3.000
3.000

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

-  Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/P)

-      
1.000.000
4.500.000

Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/P)

-      
-      
50.000

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003)
11.000
-      
-      
 

Pag. 298

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)

400.000
4.000.000
6.300.000

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

-  Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Settore n. 11) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7290)

750.000
-      
-      

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

-  Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)

-      
-      
1.000.000

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

-  Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576)

100.000
100.000
7.800.000

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

-  Art. 4, comma 8: Progetti strategici settore informatico (Settore n. 27) (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7579)

65.000
-      
-      

1.329.000
5.103.000
19.653.000
 

Pag. 299

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

-  Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)

60.000
60.000
60.000

60.000
60.000
60.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Settore n. 17) (6.2.3.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245)

10.000
-      
-      

10.000
-      
-      

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

-  Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304)
4.430
-      
-      
 

Pag. 300

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
 
(migliaia di euro)

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

-  Art. 5, comma 3: Programma nazionale ricerca Antartide (Settore n. 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/P)

570
-      
-      

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

-  Art. 104, comma 4: Ricerca di base (Settore n. 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/P)

2.000
-      
-      

7.000
-      
-      
Totale generale
1.406.000
5.163.000
19.713.000
 

Pag. 301

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.


N.B.  -  Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui si riflettono.
 

Pag. 302

Tabella E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
2005
2006
2007
Definan-
ziamento
 
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090)

-4.500
-4.500
-      
0

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003)

-93.717
-93.717
-      
0
Totale generale         -98.217 -98.217 -      
 

Pag. 303

TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI


N.B.  -  Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente Tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti Tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).
I limiti di impegno figurano nella Tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.
La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la Tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.
Nella colonna «limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

                1) non impegnabili le quote degli anni 2006 ed esercizi successivi;

                2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2006 e successivi;

                3) interamente impegnabili le quote degli anni 2006 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2004 e quelli derivanti da spese di annualità.

 

Pag. 304

 

Pag. 305


INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

  1.  -  Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto

  2.  -  Interventi a favore delle imprese industriali

  3.  -  Interventi per calamità naturali

  4.  -  Interventi nelle aree sottoutilizzate

  5.  -  Credito agevolato al commercio

  6.  -  Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe

  7.  -  Provvidenze per l'editoria

  8.  -  Edilizia residenziale e agevolata

  9.  -  Mediocredito centrale

10.  -  Artigiancassa

11.  -  Interventi nel settore dei trasporti

12.  -  Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine

13.  -  Interventi nel settore della ricerca

14.  -  Interventi a favore dell'industria navalmeccanica

15.  -  Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

16.  -  Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

17.  -  Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio

18.  -  Metropolitana di Napoli

19.  -  Difesa del suolo e tutela ambientale

20.  -  Realizzazione strutture turistiche

21.  -  Interventi in agricoltura

22.  -  Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

23.  -  Università (compresa edilizia)

24.  -  Impiantistica sportiva

25.  -  Sistemazione aree urbane

26.  -  Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali

27.  -  Interventi diversi


N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 26.
 

Pag. 306

 

Pag. 307

Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)
  1.  Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 358 del 2003: Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo:

-  Art. 1: Contributo per interventi nel porto di Termini Imerese (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7148)

6.125
-      
-      
-      

-  Art. 2, comma 1: Autorità portuale di Palermo (4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - cap. 7850)

4.375
-      
-      
-      
10.500
-      
-      
-      
2. Interventi a favore delle imprese industriali.

Economia e finanze

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

-  Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335)

32.817
32.817
32.817
393.804
2019
3

Attività produttive

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

-  Art. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (limite impegno) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)
(a)

50.000
(b)

100.000

100.000
-      
3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

-  Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

100.000
100.000
-      
-      
3


(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(b) Di cui 50.000 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
 

Pag. 308

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001):

-  Art. 144, comma 3: Sviluppo dell'industria a tecnologia avanzata (limite impegno) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7421)

(a)
30.000

30.000

30.000

-      

3
212.817
262.817
162.817
393.804

3. Interventi per calamità naturali.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

-  Art. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)

127.000
100.000
-      
-      
3

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

-  Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7451)

50.000
50.000
-      
-      

3

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

-  Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

(a)
15.000

15.000

15.000

-      


3


(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
 

Pag. 309

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

-  Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

18.076
18.076
18.076
180.760
2017
3

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

-  Art. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

2.066
2.066
2.066
-      

3

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

-  Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

24.273
24.273
24.273
291.283
2019
3

-  Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 - (Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

1.549
1.549
1.549
19.110
2019
3

-  Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

17.043
17.043
17.043
204.517
2019
3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

-  Art. 4, comma 91: Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

10.000
10.000
10.000
20.000
3

-  Art. 4, comma 95: Prosecuzione lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma dal 7 all'11 maggio 1984 (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7445)

1.000
1.000
1.000
-      
3
 

Pag. 310

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative:

-  Art. 20, comma 1: Proroga e completamento degli interventi a favore dei comuni colpiti da eventi sismici e altre calamità (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)
(a)
5.000

5.000

5.000
(b)
5.000

3

-  Art. 20-bis, comma 1, lettera a): Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

12.500
12.500
12.500
12.500
3

Ambiente e territorio

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

-  Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

50.000
50.000
-      
-      
333.507
306.507
106.507
733.170

4. Interventi nelle aree sottoutilizzate.

Economia e finanze

Legge n. 64 del 1986, e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)

474.685
400.000
100.000
-      
3


(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(b) Annualità di un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2006 e slittato al 2008.
 

Pag. 311

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003):

-  Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (a) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p - 5.2.3.19 - Aree sottoutilizzate - cap. 7672)

3.062.116
7.359.900
6.950.000
6.800.000
3

-  Art. 62, comma 1: Incentivi agli investimenti (6.2.3.12 - Crediti di imposta - capp. 7790, 7791, 7793)

1.000.000
1.265.000
-      
-      

-  Art. 94, comma 14: Estensione credito d'imposta investimenti (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)

2.000
-      
-      
-      

Attività produttive

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

-  Art. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

700.000
50.000
-      
-      

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

-  Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

975.702
1.400.000
-      
-      
    
3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

-  Art. 4, comma 86: Trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap.7382)

3.500
3.500
-      
-      


(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.
 

Pag. 312

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Istruzione, università e ricerca

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:

-  Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap. 7254/p - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308/p)

40.000
-      
-      
-      

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003):

-  Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.5 - Ricerca applicata - capp. 7254, 7256 - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308/p)

447.390
100.000
-      
-      

Comunicazioni

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003):

-  Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - cap. 7230) 10.000
34.780
50.000
50.000
6.715.393
10.613.180
7.100.000
6.850.000

6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.

Economia e finanze

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

-  Art. 6, comma 1, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) 5.000
-      
-      
-      

Attività produttive

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

-  Art. 6, comma 1, lettera c): Fondo per Gorizia (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380)

5.000
-      
-      
-      
 

Pag. 313

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)
Infrastrutture e trasporti

Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

-  Art. 3, comma 1, lettera a): Riequilibrio idrogeologico Laguna (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - cap. 7197)

3.000
3.000
-      
-      
3
13.000
3.000
-      
-      

7. Provvidenze per l'editoria.

Beni e attività culturali

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)

2.582
-      
-      
-      
2.582
-      
-      
-      

9. Mediocredito centrale.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

-  Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301)

52.000
50.000
-      
-      
3

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984):

-  Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (a) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005)

3.000
3.000
3.000
-      


(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.
 

Pag. 314

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

-  Art. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p)

100.000
-      
-      
-      

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

-  Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299/p)

38.734
38.734
38.734
-      
3

-  Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p)

25.823
25.823
25.823
180.759
2006
3
219.557
117.557
67.557
180.759

11. Interventi nel settore dei trasporti.

Economia e finanze

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (a) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)

2.982.000
3.257.596
3.600.000
14.700.000
2007
3

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

-  Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

1.808
1.808
1.808
1.808
2008
3


(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.
 

Pag. 315

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

-  Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (a) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7290)

750.000
-      
-      
-      

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livelli sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

-  Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

56.810
56.810
56.810
-      
3

-  Art. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

129.114
129.114
229.114
-      
1

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

-  Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p)

100.709
100.709
100.709
402.837
2011
3

-  Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p)

516
516
516
2.580
2012
3

-  Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164)

25.823
25.823
25.823
36.152
2009
3
4.046.780
3.572.376
4.014.780
15.143.377


(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.
 

Pag. 316

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)
13. Interventi nel settore della ricerca.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

-  Art. 4, comma 10: Fondazione Istituto italiano di tecnologia (3.2.3.50 - Istituto italiano di tecnologia - cap. 7380)

51.000
124.000
125.000
700.000
2014
3

Istruzione, università e ricerca

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

-  Art. 5, comma 3: Programma nazionale ricerca Antartide (a) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/p)

28.975
-      
-      
-      

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001):

-  Art. 104, comma 4: Ricerca di base (a) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/p)

102.000
-      
-      
-      

Salute

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

-  Art. 3, comma 127: Integrazione poli di eccellenza ospedaliera (limite impegno) (3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7212)
(b)
5.500

5.500

5.500

-      

3
187.475
129.500
130.500
700.000


(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.
(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
 

Pag. 317

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.

Economia e finanze

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate:

-  Art. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372)

588.360
500.000
-      
-      
3

Infrastrutture e trasporti

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

-  Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142)

10.329
10.329
10.329
92.963
2016
3

-  Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7143)

10.329
10.329
10.329
92.963
2016
3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

-  Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7144)

38.734
38.734
38.734
451.902
2017
3

Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:

-  Art. 11: Risanamento del sistema idroviario Padano-Veneto (limite impegno) (4.2.3.7 - Sistemi idroviari - cap. 7900)
(a)
20.000

20.000

20.000

-      

3


(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
 

Pag. 318

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):

-  Art. 45, comma 3: Infrastrutture per la mobilità fiera di Verona, Foggia e Padova (limite impegno) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8168)

(a)
2.000

2.000

2.000

-      

3
669.752
581.392
81.392
637.828

17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio.

Economia e finanze

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

-  Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (b) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)

661.119
640.000
700.000
3.100.000
3

-  Art. 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (limite impegno) (4.2.3.15 - Edilizia giudiziaria - cap. 7528)

(a)
7.000

7.000

7.000

-      

3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

-  Art. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7560)

60.000
60.000
15.000
-      
3

Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali:

-  Art. 5-ter: Sicurezza edifici istituzionali (4.2.3.33 - Sicurezza edifici istituzionali - cap. 7588)

55.000
45.000
-      
-      
3


(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.
 

Pag. 319

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Affari esteri

    

Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (a) (6.2.3.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245)

10.000
-      
-      
-      

Infrastrutture e trasporti

    

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):

-  Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473)

150.000
50.000
-      
-      
3
943.119
802.000
722.000
3.100.000

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Economia e finanze

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo:

-   Art. 12: Piani di bacino di difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p)

100.000
-      
-      
-      



(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.
 

Pag. 320

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (a) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p)

31.000
-      
-      
-      

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

- Art. 4, comma 97: Riassetto idrogeologico (limite impegno) (5.2.3.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7658)

2.000
2.000
2.000
-      
3

Ambiente e territorio

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:

-  Art. 7: Difesa del mare (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

10.500
-      
-      
-      

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

200.000
200.000
-      
-      
3

Legge n. 36 del 1994: Disposizioni in materia di risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.4 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7645)  

(b)
20.000

20.000

20.000

-      

3

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

-  Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (c) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

47.667
14.307
-      
-      
3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

100.000
-      
-      
-      
    


(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.
(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(c) L'autorizzazione di spesa è definanziata in base alla precedente Tabella E.
 

Pag. 321

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Politiche agricole

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

-  Art. 4, comma 31: Recupero risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7453)
(a)
50.000

50.000

50.000
(b)
50.000

3
561.167
286.307
72.000
50.000

21. Interventi in agricoltura.

Economia e finanze

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

-  Art. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)

100.000
100.000
-      
-      
3

Politiche agricole

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

-  Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)

100.000
-      
-      
-      

200.000
100.000
-      
-      


(a)    Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(b)    Annualità di un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2006 e slittato al 2008.
 

Pag. 322

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

23. Università (compresa edilizia).

Istruzione, università e ricerca

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):

-  Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (a) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304)
154.430
150.000
-      
-      
3
154.430
150.000
-      
-      

24. Impiantistica sportiva.

Economia e finanze

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):
-  Art. 3, comma 128: Prosecuzione interventi giochi olimpici «Torino 2006» (limite impegno) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7366)
(b)
3.500

3.500

3.500

-      

3
3.500
3.500
3.500
-      

25. Sistemazione aree urbane.

Economia e finanze

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):

-  Art. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione per le opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (5.2.3.17 - Fondo progettazione opere pubbliche - cap. 7719)

15.000
-      
-      
3
Infrastrutture e trasporti

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (limite impegno) (3.2.3.3 - Interventi nelle grandi città - cap. 7374)  
(b)
7.500

7.500

7.500

-      

3


(a)    L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.
(b)    Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
 

Pag. 323

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:

-  Art. 1: Finanziamento per interventi per opere pubbliche (2.2.3.5 - Opere varie cap. 7162 - 3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7512 - 4.2.3.15 - Opere varie - cap. 7980 - 5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8220)  
71.327
-      
-      
-      

Decreto-legge n. 113 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2004: Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare:

-  Art. 1, comma 1: Limite di impegno a favore del comune di Parma (limite impegno) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7480)   6.450
6.450
6.450
-      
3

Salute

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

-  Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111)  

100.000
160.000
-      
-      
3
200.277
173.950
13.950
-      

27. Interventi diversi.

Economia e finanze

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415)

20.000
-      
-      
-      

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

-  Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (a) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)

4.189.300
4.300.000
4.400.000
5.600.000
3


(a)    L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.
 

Pag. 324

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988):

-  Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7646)

13.000
-      
-      
-      

Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (a) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)

50.000
50.000
50.000
-      
3

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:

-  Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (3.2.4.1 - Sace - cap. 7400)

-      
-      
-      
-      

Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:

-  Art. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (3.2.3.9. - Edilizia scolastica - cap. 7080)

(b)
30.987

30.987

30.987

-      

3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

-  Art. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151)

5.165
5.165
5.165
10.328
2009
3

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):

-  Art. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (5.2.3.18 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7720)

50.000
-      
-      
-      


(a)    L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.
(b)    Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
 

Pag. 325

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:

-  Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7561)  

1.000
-      
-      
-      

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

-  Art. 4, comma 8: Progetti strategici settore informatico (a) (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7579)   130.000
65.000
-      
-      
3

Attività produttive

Legge n. 239 del 2004: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:

-  Art. 1, comma 119: Riordino del settore energetico (4.2.10.2 - Fondo riordino settore energetico - cap. 7810)   10.000
10.000
-      
-      

Lavoro e politiche sociali

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (2.2.3.2 - Formazione professionale - capp. 7111, 7112)

12.746
-      
-      
-      

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

-  Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (a) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)

530.999
110.000
60.000
-      
3


(a)    L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.
 

Pag. 326

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Affari esteri

Legge n. 182 del 2002: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles:

-  Art. 1, comma 1: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles (6.2.3.4 - Altri investimenti - cap. 7247)  

4.442
4.442
1.160
1.026
2008
3

Istruzione, università e ricerca

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:

-  Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8971)  

2.150
-      
-      
-      

Interno

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232)  

116.203
116.203
-      
-      
3

Legge n. 174 del 2002: Norme per il finanziamento di lavori destinati all'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi:

-  Art. 2, comma 1: Completamento della diga foranea di Molfetta (limite impegno) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7253)  
(a)
2.500

2.500

2.500

-      

3


(a)    Prima annualità di un limite di impegno ventennale.
 

Pag. 327

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:

-  Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7254)

5.500
-      
-      
-      

Infrastrutture e trasporti:

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7156)

15.494
15.494
15.494
170.430
2018
1

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

- Art. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060)

(a)
182.480
(b)
421.695

421.695

-      

3

Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali:

-  Art. 2, comma 2: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (limite impegno) (1.2.3.8 - Registro italiano dighe - cap. 7030)
(a)
1.570
(c)
2.355

2.355

-      

3

Difesa

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001):

- Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - capp. 7130, 7132, 7140)

103.292
103.292
103.292
103.292
  
3


(a)    Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(b)    Di cui 239.215 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
(c)    Di cui 785 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
 

Pag. 328

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Politiche agricole

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):

- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (a) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p)

227.308
227.308
26.000
-      
  
3

Beni e attività culturali

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:

-  Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (2.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7300 - 3.2.3.1 - Informatica di servizio - cap. 7404 - 3.2.3.12 - Patrimonio librario e archivistico statale - cap. 7466 - 3.2.3.13 - Patrimonio librario e archivistico non statale - cap. 7595 - 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - capp. 7832, 7840, 7845, 7848, 7849, 7850, 7852, 7853 - 4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 7894 - 5.2.3.12 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8248 - 5.2.3.14 - Impianti sportivi - cap. 8202)

42.479
-      
-      
-      

Decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004: Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo:

-  Art. 4, comma 2: Contributo a Cinecittà Holding Spa (5.2.3.11 - Enti ed attività culturali - cap. 8241)

3.500
-      
-      
-      

-  Art. 4, comma 3: Contributo alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (5.2.3.11 - Enti ed attività culturali - cap. 8242)

500

-      

-      
-      
  


(a)    L'autorizzazione di spesa è definanziata in base alla precedente Tabella E.
 

Pag. 329

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE
2005
2006
2007
2008
e successivi
Anno
terminale
Limite
impeg.
 
(migliaia di euro)

Salute

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:

-  Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7214)  

500 -       -       -          
5.751.115 5.464.441 5.118.648 5.885.076    
Totale generale  .  .  .  
20.224.971 22.566.527 17.593.651 33.674.014    
 

Pag. 330

    
 

Pag. 331

    

NOTA

Alla relazione generale della V Commissione sono allegate, in appositi stampati, le relazioni delle Commissioni (A.C. 5311/5310-bis-A, Allegato n. 1), le relazioni di minoranza presentate nelle Commissioni (A.C. 5311/5310-bis-A, Allegato n. 2) e gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalle Commissioni (A.C. 5311/5310-bis-A, Allegato n. 3).


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