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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5311-A
N. 5310-bis-A |
Relazione al disegno di legge di bilancio 2005-2007 (A.C. 5311) | Pag. 5 |
Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali | Pag. 13 |
Testo del disegno di legge n. 5311 | Pag. 17
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TABELLE | Pag. 55
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QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI | Pag. 65
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TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE | Pag. 103
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Relazione al disegno di legge n. 5310-bis (legge finanziaria) | Pag. 105
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Testo del disegno di legge n. 5310-bis | Pag. 117
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Prospetto di copertura | Pag. 223
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Elenco 1 | Pag. 229
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Elenco 2 | Pag. 233
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ALLEGATI | Pag. 235
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Allegato 1 | Pag. 237
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Allegato 2 | Pag. 240
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Allegato 3 | Pag. 246
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Tabella A | Pag. 263
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Tabella B | Pag. 267
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Tabella C | Pag. 271
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Tabella D | Pag. 295
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Tabella E | Pag. 301
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Tabella F | Pag. 303
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NOTA | Pag. 331 |
Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato che il Governo presenta al Parlamento il 30 settembre viene predisposto sulla base della legislazione vigente. Il che significa che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio sono quantificate in base alle norme esistenti al momento in cui il disegno di bilancio è definito.
Nel bilancio che abbiamo di fronte a noi non troviamo, pertanto, gli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, vale a dire le misure della manovra correttiva posta in essere per assicurare il conseguimento dell'obiettivo dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione pari al 2,7 per cento.
Tali effetti saranno scontati nelle previsioni di bilancio nel prosieguo dell'esame parlamentare, attraverso le note di variazioni.
La caratteristica, propria della legge di bilancio, di legge formale che, in sostanza, non consente di operare, tramite essa, modifiche alla legislazione sottostante, può erroneamente indurre a ritenere, come in passato quasi sempre è avvenuto, che il provvedimento non meriti particolare attenzione. In effetti, tradizionalmente il confronto politico si concentra sulla finanziaria che contiene le disposizioni modificative della legislazione esistente.
Vi sono, tuttavia, fondate ragioni per affermare che quest'anno il Parlamento non possa sfuggire al dovere di un più attento esame del disegno di legge di bilancio, evitando di considerarlo come una sorta di atto dovuto.
Tali ragioni consistono essenzialmente nel rilievo che assumono, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, le misure per il contenimento della spesa pubblica, destinate a produrre immediati riflessi sul bilancio. Se poi si considera che tali misure fanno seguito ad analoghe disposizioni intervenute negli scorsi anni, a partire dal cosiddetto decreto taglia-spese per proseguire con il decreto-legge n. 168 del 2004, appare evidente che un esame più attento del bilancio sia assolutamente necessario.
Ricordo che, introducendo in Commissione l'esame sulle linee generali dei disegni di legge di bilancio e finanziaria, sia io che il collega Crosetto, relatore sul disegno di legge finanziaria, abbiamo evidenziato la scarsa utilità di alcune polemiche pregiudizialmente ostili nei confronti della cosiddetta regola del 2 per cento, senza tuttavia mancare di esprimere dubbi e perplessità sulla formulazione delle disposizioni proposte dal Governo.
Quanto al primo punto, in estrema sintesi, rilevo che il merito della soluzione adottata dal Governo è in primo luogo quello di aver sollecitato il Parlamento e, più in generale, l'opinione pubblica, alla necessità di un più accurato esame del bilancio dello Stato.
Un secondo merito da attribuire alla soluzione adottata dal Governo è, appunto, riconoscibile nella scelta coraggiosa di superare il luogo comune per cui, poiché il bilancio è una legge formale e non sostanziale, i dati che in esso sono riportati costituirebbero una mera trasposizione, in termini numerici, di decisioni che sono state assunte in altre sedi ed attribuibili o agli effetti della legislazione sottostante ovvero a condizioni fattuali non modificabili.
Insomma, si è finalmente rimosso il pregiudizio per cui il bilancio va assunto
sulla quota della spesa iscritta a bilancio effettivamente riconducibile ad esplicite previsioni di leggi preesistenti;
sulla misura entro la quale le cosiddette spese obbligatorie possono considerarsi vincolate e non riducibili;
sui criteri che vengono assunti per la quantificazione delle spese discrezionali;
sul livello di consapevolezza, da parte delle amministrazioni ma anche da parte dei responsabili politici, a cominciare dal Ministero dell'economia e delle finanze, circa le dimensioni degli stanziamenti che vengono assegnati ad alcune voci di spesa e sui fattori che ne determinano l'andamento.
Su tutti questi aspetti non disponiamo ancora di un quadro soddisfacente di informazioni.
Ricordo che nel corso dei lavori di approfondimento svolto dal Comitato permanente per il monitoraggio degli interventi di controllo e contenimento della spesa pubblica, istituito presso la Commissione bilancio, tra le altre cose abbiamo convenuto con la Presidenza della Corte dei conti circa la necessità di potenziare lo strumento del controllo di gestione e di indirizzare tali controlli sulla base di priorità che debbono essere individuate in modo da offrire al Legislatore il massimo aiuto di conoscenza e di informazione.
È evidente che attualmente scontiamo i limiti di una riforma della legislazione contabile realizzata a metà per cui, in realtà, il livello di trasparenza sugli andamenti della spesa e di responsabilità delle strutture dirigenziali delle amministrazioni è ancora troppo basso. Né va trascurato il limite derivante dal fatto che tuttora la nostra legislazione non è strutturata per programmi verificabili in corso d'opera. Ciononostante, credo che non possiamo rinunciare a saperne di più.
Vorrei peraltro segnalare ai colleghi che questa non è una esigenza della sola maggioranza, connessa all'obiettivo di individuare
Daniela GARNERO SANTANCHÈ, Relatore.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati i disegni di legge A.C. 5310, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e A.C.5311, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007,
richiamato il proprio parere espresso in data 8 ottobre 2003 sui disegni di legge finanziaria e di bilancio per l'anno 2004, anche per quanto concerne la convinzione che la legge finanziaria costituisca la sede per la determinazione, da parte dello Stato, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
apprezzato che il disegno di legge finanziaria 2005 delinei una manovra coerente con talune delle osservazioni contenute nel citato parere, specie nella parte dove questa Commissione esprimeva preoccupazione per la permanenza del blocco delle addizionali locali e regionali, potendo esso costituire - se reiterato di anno in anno - una misura lesiva delle scelte autonome delle comunità territoriali;
richiamato altresì il proprio parere espresso in data 3 agosto 2004 sul Documento di programmazione economica e finanziaria, nella parte in cui si soffermava sull'opportunità di realizzare - tra le riforme necessarie al completamento del quadro istituzionale di riferimento per la definizione dei meccanismi del federalismo fiscale - l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali per via legislativa, e ciò fin dalla prossima legge finanziaria;
ritenuto che resta evidente la necessità di affrontare, quanto prima, la questione della compiuta attuazione del federalismo fiscale, coinvolgendo le autonomie territoriali nell'esame parlamentare, e ciò anche prima di un'eventuale entrata in pieno vigore - nel 2011 - della riforma costituzionale;
auspicando pertanto l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali per via legislativa, fermo restando l'intervento a livello dei Regolamenti parlamentari per quanto riguarda gli speciali effetti procedurali previsti dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
tutto ciò premesso, la Commissione esprime
con le seguenti osservazioni:
sia valutata l'opportunità - per quanto concerne l'impostazione ed il rispetto del Patto di stabilità interno - di differenziare il più
sia allo stesso proposito valutata la disposizione di cui all'articolo 6 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2004 sul patto di stabilità interno, nella parte in cui la Consulta evidenzia il rilievo della transitorietà di misure coercitive dell'autonomia contabile territoriale, ai fini del giudizio di compatibilità costituzionale;
sia valutata l'opportunità di equiparare il trattamento delle spese per interessi, che attualmente non sono considerate per lo Stato nei vincoli di crescita contabile, mentre lo sono per le Autonomie territoriali, e ciò alla luce del principio che le misure di rigore debbano essere equamente condivise tra le componenti istituzionali della Repubblica;
sia valutata l'opportunità - attraverso le possibili misure compensative per il rispetto dei saldi complessivi - di costruire i vincoli del patto di stabilità interno escludendo le spese di investimento e dei Comuni di minori dimensioni, in considerazione nel primo caso della natura non ricorrente degli investimenti e nel secondo della ridotto rilievo contabile, potendo accadere, in quel contesto, che vincoli di rilievo - o al contrario, ampiezza di manovra - siano esito di situazioni contabili del tutto contingenti;
per quanto concerne il concorso dello Stato al fondo sanitario nazionale sia esperito ogni tentativo di quantificare il concorso in relazione alle esigenze del settore, ed alla necessità di sanare le situazioni pregresse, informando ogni sforzo ai principi della responsabilità e del consenso, al fine di impostare un metodo condiviso valevole per il 2005 e per gli anni successivi, a vantaggio della certezza dei diritti dei cittadini, oltreché degli operatori sanitari ed economici del settore;
sia valutata l'opportunità di modificare l'articolo 6, commi 1 e 3, lettera b), quest'ultimo in relazione all'articolo 22, al fine di:
riaffermare la posizione differenziata delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome cui si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
per quanto riguarda il finanziamento della spesa sanitaria, tenere conto delle diverse modalità di finanziamento proprie di talune tra le Autonomie differenziate;
più in generale, inserire - in linea con quanto affermato nelle leggi finanziarie precedenti - una generale clausola di salvaguardia delle citate specialità.
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2005, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1). |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all' attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. |
1. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro. | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. | 4. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2005, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4. | 5. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. | 6. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 , 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni di euro. | 7. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | 8. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | 9. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | 10. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia». | 11. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza | 12. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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dell'anno 2005 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi. | 13. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 14. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992. | 15. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994. | 16. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. | 17. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. | 18. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | 19. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e | 20. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | 21. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. | 22. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del | 23. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall' effettuazione delle predette consultazioni elettorali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2005 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. | 24. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di primanomina, per l'anno finanziario 2005, è stabilito in 150. | 25. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione. | 26. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Per l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1). | 27. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali, nonché in applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in relazione alla trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico. | 28. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. | 29. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con | 30. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. | 31. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative. | 32. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. | 33. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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34. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. | 34. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative agli interventi connessi alle politiche antidroga, in applicazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | 35. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. Per l'anno 2005, una quota delle entrate, nel limite di 270 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. | 36. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziate su un unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo investimenti - incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell' economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, in attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2005, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (Oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2005, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2005 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2005, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento degli uffici all'estero, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2005, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all' erogazione delle suddette competenze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2005 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell' economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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l'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all' anno finanziario 2005, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2005, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2005, è fissato in 150 unità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è fissato, in termini di forza media, nell'anno 2005, come segue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Esercito n. 10.787; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Marina n. 1.600; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Aeronautica n. 1.215. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Esercito n. 397; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Marina n. 725; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Aeronautica n. 302; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Carabinieri n. 578; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Esercito n. 5; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Marina n. 200; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Aeronautica n. 92; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Esercito n. 74; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Marina n. 7; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Aeronautica n. 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2005, in n. 102 unità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2005, in n. 1.330 unità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1o luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2005, in n. 965 unità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2005, in n. 593 unità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Il contingente di carabinieri ausiliari da mantenere in servizio di leva per l'anno finanziario 2005, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è fissato, in termini di forza media, in 4.589 unità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, d'assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Ai fini dell' attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Per l'anno finanziario 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell' unità previsionale di base «Interventi diversi» - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Per l'anno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle somme versate in entrata dall' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
| Identico.
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| 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
| Identico. 2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del
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| Pag. 46 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
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| 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
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| 4. Il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
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| 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2005, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
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| 6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione
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| Pag. 47 dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005.
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| 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
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| 1. È approvato, in euro 641.054.915.523 in termini di competenza ed in euro 660.304.236.280 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2005.
| Identico.
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| 1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2005, con le tabelle allegate.
| Identico.
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| 1. Per l'anno finanziario 2005, le spese considerate nelle unità previsionali di base
| 1. Identico. Pag. 48 dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
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| 2. Per l'anno finanziario 2005, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
| 2. Identico.
| 3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
| 3. Identico.
| 4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2005, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
| 4. Identico.
| 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
| 5. Identico.
| Pag. 49 finanze per l'anno finanziario 2005, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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| 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
| 6. Identico.
| 7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'europa centrale ed orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
| 7. Identico.
| 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
| 8. Identico.
| 9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione
| 9. Identico.
| Pag. 50 dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.
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| 10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2004 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.
| 10. Identico.
| 11. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
| 11. Identico.
| 12. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
| 12. Identico.
| Pag. 51 13. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2005, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
| 13. Identico.
| 14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
| 14. Identico.
| 15. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
| 15. Identico.
| 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
| 16. Identico.
| Pag. 52 propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
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| 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
| 17. Identico.
| 18. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
| 18. Identico.
| 19. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
| 19. Identico.
| Pag. 53 20. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.
| 20. Identico.
| 21. Per l'anno finanziario 2005, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
| 21. Identico.
| 22. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
| 22. Identico.
| 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2005, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
| 23. Identico.
| 24. Per l'anno finanziario 2005, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo
| 24. Identico.
| Pag. 54 sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
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| 25. Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:
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| «40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti».
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| 1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2005-2007, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
| Identico. |
TABELLA A Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263). Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi conti di tesoreria» (cap. 3100). Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813 ); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015). Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016). Stato di previsione del Ministero della giustizia: Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap.7211 e 7212); Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303), 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422). Stato di previsione del Ministero degli affari esteri: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: | TABELLA A Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative. Identica. |
12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).
Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (capp. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (capp. 2502 e 2503). |
TABELLA B
Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415). Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Difesa del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8582). Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Trasporti terrestri: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055). Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap.7841); Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341); Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527). Stato di previsione del Ministero della difesa: Segretariato generale: 3.2.3.1. «Ricerca scientifica» (cap. 7101); Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca» (cap. 7000). | TABELLA B
Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Identica. |
(*) Comprensivi delle rettifiche di errori materiali trasmesse dal Governo.
Onorevoli Colleghi! - Come ogni anno, l'esame parlamentare della legge finanziaria costituisce l'occasione più importante a disposizione del Legislatore per affrontare in una logica complessiva ed in termini concreti le diverse problematiche che attengono alle scelte di politica economica e che investono non soltanto la finanza pubblica ma, più in generale, l'intera economia.
L'ampiezza e la varietà delle questioni che sono oggetto di discussione nel corso della sessione di bilancio ha, peraltro, determinato, anche nel recente passato, la conseguenza di un esame che spesso è risultato poco ordinato, in cui si affastellavano, talora confusamente, temi e problemi di dimensioni ed urgenza assai diversi.
Ne è scaturita l'idea, largamente diffusa anche nell'opinione pubblica, al punto di diventare una sorta di luogo comune, della sessione di bilancio come una fase dell'attività parlamentare non sufficientemente presidiata, in cui risulterebbe più difficile governare e contemperare le diverse aspettative, con conseguente snaturamento della funzione che alla legge finanziaria è assegnata dalla vigente disciplina contabile.
In realtà, ad un più attento esame dell'esperienza degli scorsi anni, si può rilevare che la legge finanziaria non è mai uscita dall'esame parlamentare snaturata nelle sue caratteristiche e nelle sue linee generali. In più di una occasione, il Parlamento è addirittura riuscito a migliorare i saldi, rispetto al testo presentato dal Governo. Ciononostante, è indubbio che sulla legge finanziaria si sia scaricato un carico eccessivo di decisioni e, conseguentemente, di tensioni per la ricerca di soluzioni accettabili e condivise.
Si è, quindi, posto in termini più stringenti il problema di rivedere e aggiornare alcuni dei passaggi dell'esame parlamentare della legge finanziaria, in modo da assicurare un esame più ordinato e meno convulso.
Va al riguardo osservato che quanto è avvenuto lo scorso anno, per cui il Governo accompagnò al disegno di legge finanziaria un provvedimento di urgenza le cui disposizioni corrispondevano in larga parte al contenuto tipico della legge finanziaria stessa, non si è dimostrato una risposta soddisfacente ai problemi emersi.
Infatti, per un verso, si è accentuato il livello di confusione per la oggettiva sovrapposizione dell'esame dei due provvedimenti e, per altro verso, si è impedita una adeguata discussione in sede parlamentare sul merito delle questioni trattate.
Per questo motivo con la risoluzione di approvazione del DPEF il Governo è stato richiamato alla necessità di affidare alla legge finanziaria le determinazioni volte a consentire il rispetto dei saldi di bilancio nonché le regolazioni di carattere quantitativo in materia tributaria e gli interventi necessari per definire il quadro dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, ferma restando la possibilità di adottare, per la definizione della manovra, provvedimenti collegati che dovranno avere carattere omogeneo.
Il Governo ha correttamente recepito tale indicazione, pur preannunciando l'intenzione di successivi interventi, volti al sostegno dello sviluppo.
Alla scelta del Governo di concentrare nel disegno di legge finanziaria gli interventi correttivi diretti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della manovra per il prossimo anno si è accompagnata
Guido CROSETTO, Relatore.
TESTO |
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1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 5.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005. |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle spese per gli Organi costituzionali, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 2 dell'articolo 2 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa anche mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa. |
1. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 2 dell'articolo 2 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo. | 3. Identico.
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3-bis. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dall'articolo 6, comma 4-ter, della presente legge, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
1. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c), è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore
Identico.
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);
c) interventi della legge obiettivo finanziati dalla legge 1o agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società Poste Italiane Spa e Ferrovie Spa, i conti intestati all'Unione europea e quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i conti istituiti nell'anno precedente quello di riferimento, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.
Identico.
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
1. Identico.
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
a) identica;
b) spese per la sanità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono disciplinate dall'articolo 22;
b) identica;
c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
c) identica;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell'articolo 2.
d) identica;
d-bis) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.
5-bis. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
13-bis. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e di investimento nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda».
14-ter. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 14-bis del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:
14-quater. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,56» e «euro 516,46».
1. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco n. 1 di cui al comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione delle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si
1. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco n. 1 di cui al comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione delle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si
1. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come, da ultimo, modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Identico.
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente
b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al primo luglio seguente o al primo gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al primo luglio dello stesso anno»;
c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal primo gennaio o dal primo luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento
d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso».
2. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con
1. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli
Identico.
1. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica
1. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) - 1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
3. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione della attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.
3. Identico.
1. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, viene ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
1. Identico.
«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24
1. Identico.
1. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
1. Identico.
1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.
1. Identico.
1. Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
1. Identico.
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile».
3. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
3. Identico.
«Art. 63-bis. (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti
Stralciato.
.........
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:
Identico.
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
Identico.
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni,
b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;
c) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap grave di cui all'articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.
a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i minori oneri accertati nell'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti ed invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;
4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;
1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;
3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
1. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per l'anno 2005, di 10 milioni di euro.
1. Identico.
1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
1. Identico.
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
a) identica;
a-bis) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
b) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
b) identica;
c) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
c) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla
d) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscono che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
d) identica;
e) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.
e) identica.
4. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in
4. Identico.
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 1, al netto di quelle indicate al comma 7, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 3, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
1. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.
Identico.
1. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, manutenzione e gestione.
Identico.
1. .........
Stralciato.
10. .........
Stralciato.
1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, rientranti nelle tipologie di cui alla lettera b) del presente comma, con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le
1. Al fine di favorire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualsiasi uso destinati, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla CONSAP spa. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere vincolante
a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l'incendio, nonché graduale estensione dell'obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto, con esclusione dei fabbricati abusivi;
b) copertura dei rischi derivanti dalle seguenti tipologie di calamità naturali: terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici;
c) copertura dei danni che presentino le caratteristiche di catastrofalità stabilite per ciascuna delle tipologie di cui alla lettera b) dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle proposte formulate dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
d) correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;
e) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;
f) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;
g) esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con reddito ai fini IRPEF superiore a soglie da determinare allo scopo;
h) definizione delle modalità per la coriassicurazione dei rischi, prevedendo, in via transitoria, in ragione della particolare rilevanza degli interessi nazionali
i) previsione delle modalità di intervento del consorzio riassicurativo;
l) previsione delle modalità di intervento dello Stato a garanzia delle attività del consorzio riassicurativo;
m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza del gettito;
n) previsione di un regime applicativo transitorio.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettera l), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, la cui gestione è affidata alla CONSAP spa.
Soppresso.
Stralciato.
1. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1. Identico.
1. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie
1. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
Identico.
a) al comma 1-bis, lettera c), secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;
b) al comma 1-bis, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».
3. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
1. .........
Stralciato.
1. I beni culturali immobili dello Stato, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
1. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
1. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
1. Identico.
«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000».
«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti commi sono versate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
5. Identico.
a) siano ritenute cessate, con provvedimento dell'autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1o luglio 2002;
d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.
9. La cessione è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o di telaio.
9. Identico.
a) euro 6,00 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli ed i ciclomotori;
c) euro 30,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
15. Gli importi sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
15. Identico.
«1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) all'articolo 6, primo comma:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori ed ai progettisti dell'opera»;
2) alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas,»;
b) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dalla lettera g-quater) del primo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto od effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»;
4) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»;
5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia delle entrate».
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 1, a decorrere dal 1o aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i
«Art. 52-bis. - (Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione) - 1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima».
11. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:
«Art. 41-ter. - (Accertamento dei redditi di fabbricati) - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura
12. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».
Identico.
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono state ricevute fatture. Per ciascun soggetto deve essere indicato l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente comma i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi»;
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, come modificato dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 224, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
4. Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 3.
«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
«Art. 60-bis - (Solidarietà nel pagamento dell'imposta). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata cui possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni. L'adesione alla pianificazione fiscale determina la definizione preventiva, per un triennio, della base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.
Identico.
a) si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003;
c) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003. A tal fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
d) hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003.
a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
6. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quella marginale applicabile ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito
c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito; resta salva la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.
7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
a) al citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al primo comma, numero 5), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «devono essere fornite» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente»; al primo comma, numero 7), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «deve essere inviata» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente»;
b) al citato articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al secondo comma, numero 5), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «devono essere fornite» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente»; al secondo comma, numero 7), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «deve essere inviata» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente».
a) le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla
b) dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
16. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «l'ufficio dell'imposta» fino a: «indirette sugli affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo le parole: «l'esistenza di corrispettivi» sono inserite le seguenti: «o di imposta»;
17. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell'alinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,».
a) al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto»;
b) al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e».
19. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. La disposizione del periodo precedente ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.
a) al comma 1:
1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i periodi»;
2) le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,»;
3) le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,»;
b) al comma 2:
1) le parole da: «Per il primo periodo d'imposta» fino a: «revisione del medesimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,»;
2) le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
21. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.
«Art. 10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta».
24. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: «; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «alla consegna del ruolo ovvero,» sono inserite le seguenti: «per i ruoli straordinari, entro il secondo mese successivo, nonché,»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;
b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;
27. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante»;
b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione
29. Le disposizioni del comma 25, lettera a), e del comma 26, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1o gennaio 2005.
«Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi dell'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».
1. Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venir meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
Identico.
«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 31 gennaio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.
13. Le finalità di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;
b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione
c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;
d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle predette finalità.
16. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 15, il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2, e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
1. Identico.
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
2. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.
2. Identico.
«7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative ed alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
«7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative ed alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
25. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 ed al comma 4 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».
25. Identico.
a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;
b) al comma 5-bis, le parole: « 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2006».
32. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
32. Identico.
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
38. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
38. Identico.
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
42. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 40 e 41 presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui
42. Identico.
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2005 fino al 30 giugno 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, ed i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.
44. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 43 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
44. Identico.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge
Identico.
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
Identico.
|
Prospetto di Copertura (*)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuove o maggiori spese correnti Articolato: Disposizioni per enti locali Pubblico impiego Eccedenze di spesa Missioni di pace Sanità Altri interventi Effetti indotti Tabella «A» Tabella «C» Minori entrate correnti Articolato: Sgravi fiscali Effetti indotti |
Segue: Prospetto di copertura
2) MEZZI DI COPERTURA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuove o maggiori entrate
|
|
|
| Articolato: «Manutenzione» base imponibile Effetti indotti Riduzione spese correnti Articolato: Pubblico impiego Spese bilancio Stato Ristrutturazione debito Altri interventi Effetti indotti (effetto netto) Differenza Miglioramento risparmio pubblico a LV
Margine |
Segue: Prospetto di copertura
| Entrate . . .
| 23.663
| 23.663
| 24.349
| 24.349
| 24.349
| 24.349
|
| Rimborsi IVA Anticipo concessionari Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato Spesa Corrente . . .
Rimborsi IVA (compresi i pregressi) R.S.O. - perdita gettito accisa benzina Spese di giustizia Fondo politiche sociali Anticipo concessionari Regolazioni anni pregressi-fondo pen sioni FS Ammassi agricoli FSN-saldo IRAP Fitto locali Polizia di Stato Rimborso imposte dirette pregresse Fondo debiti pregressi ex finanze Entrate erariali Sicilia e Sardegna Rimborsi IVA pregressi compresi inte ressi INPS invalidi civili INPS perenti Vincite e commissioni lotto IPOST Buonuscita poste Spese in conto capitale . . .
Contributo regione Lazio - ospedale Umberto I Profughi istriani e dalmati Disavanzi pregressi università Totale spesa . . .
|
Segue: Prospetto di copertura
|
| Tab. C-FSN - IRAP 2003 (2701/Mef.) Contributo perdita gettito accisa benzina (regioni) Eccedenza di spesa
Spese di giustizia Buonuscita postali CONI servizi SPA Forze armate e di Polizia Rimborso INAIL Invalidi civili (2310/Lav) Totale spesa con legge finanziaria . . .
|
Elenco 1
(Articolo 2, comma 1)
Ministeri e Presidenza del Consiglio.
Organi di rilievo costituzionale.
Enti di regolazione dell'attività economica:
Ente nazionale per le strade (ANAS);
Agenzia autonoma gestione Albo segretari comunali e provinciali;
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANAV);
Agenzia per i servizi sanitari regionali;
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);
Comitato nazionale italiano Organizzazione Nazioni Unite per l'alimentazione e agricoltura (FAO);
Unioncamere;
Registro italiano dighe;
Agenzia italiana del farmaco.
Enti produttori di servizi economici:
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Ente nazionale italiano per il turismo;
Ente nazionale RISI;
Fondo centrale garanzia autostrade e ferrovie metropolitane;
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
Fondo innovazione tecnologica;
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
Quadrilatero Marche-Umbria Spa;
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
Autorità amministrative indipendenti.
Enti a struttura associativa.
Enti produttori di servizi culturali:
Accademia della Crusca;
Accademia nazionale dei Lincei;
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
Croce Rossa Italiana - Comitato centrale;
Fondazione esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma;
Ente teatrale italiano;
Federazioni sportive;
Fondazioni festival dei due mondi di Spoleto;
Fondo edifici di culto;
Scuola archeologica italiana in Atene;
Fondazione «C. Monteverdi»;
Istituti di diritto agrario internazionale e comparato;
Istituti di studi europei «Alcide de Gasperi»;
Istituto italiano di studi germanici;
Istituto per gli studi filosofici di Napoli;
Istituto storico italiano per il medioevo;
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);
Istituto nazionale del dramma antico;
Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ex-Centro europeo dell'educazione;
Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»;
Fondazione La Triennale di Milano;
Lega italiana per la lotta contro i tumori;
Museo storico della liberazione;
Fondazione «La Biennale di Venezia»;
Unione italiana tiro a segno;
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);
Unione nazionale ufficiali in concedo d'Italia.
Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale:
Agenzia spaziale italiana (ASI);
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);
Istituto di studi e analisi economica (ISAE);
Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
Istituto italiano di medicina sociale;
Istituto nazionale agronomico per l'Oltremare;
Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;
Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
Istituto nazionale di fisica nucleare;
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Istituto nazionale per la fauna selvatica «A. Ghigi»;
Istituto nazionale per la fisica della natura;
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN);
Istituto nazionale della montagna (IMONT);
Istituto superiore di sanità (ISS);
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Istituti di sperimentazione agraria e stazioni sperimentali per l'industria;
Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologica «Leonardo Da Vinci»;
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
Ente nazionale sementi elette.
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca.
Regioni.
Province.
Comuni e città metropolitane.
Unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni.
ASL.
Enti e aziende ospedaliere.
Camere di commercio.
Enti per il turismo.
Autorità portuali.
Comunità montane e isolane.
Enti regionali di sviluppo.
Agenzie regionali del lavoro.
Università ed istituti di istruzione universitaria.
Enti per il diritto allo studio.
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Enti parco.
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente.
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
Elenco 2
(Articolo 35, comma 4)
1. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione primaria(1) (euro/mq)
Classi dimensionali dei comuni | Valori unitari delle aree destinate a urbanizzazione primaria (euro/mq) |
< 10.000 | 9,00 |
10.001-100.000 | 18,00 |
100.001-300.000 | 38,00 |
> 300.000 | 58,00 |
2. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione secondaria(2) (euro/mq)
Classi dimensionali dei comuni | Valori unitari delle opere di urbanizzazione secondaria (euro/mq) |
< 10.000 | 12,00 |
10.001-100.000 | 24,00 |
100.001-300.000 | 48,00 |
> 300.000 | 72,00 |
3. Coefficienti correttivi per zone territoriali omogenee
A | B | C | D | E |
1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,90 | 0,20 |
(1) Come definite nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.
(2) Come definite nel comma 8 dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.
Allegato 1 (*)
(Articolo 37, comma 7)
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
|
| 2.093.626 | 168.558
| 163.558
|
| 1. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 8 (3.1.2.29 - cap. 1688) - Buonuscita postali | 51.772
| 127.772
| 71.000
| 66.000
|
| 2. Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo amministrativo | 77.405
| 77.405
| -
| -
|
| 3. Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (4.1.2.18 - cap. 2862) - Federalismo fiscale/Compartecipazione IVA | 740.010
| 740.010
| -
| -
|
| 4. Legge 2 dicembre 1975, n. 576 (6.1.1.1 - cap. 3555) - Compensi concessionari
| 238.477
| 238.477
| -
| -
|
| 5. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 (6.1.1.1 - cap. 3557) - Rimborso concessionari procedure esecutive | 51.600
| 103.158
| 51.558
| 51.558
| P
| 6. Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, art. 3, comma 4, lettera b) - (6.1.1.1 - cap. 3565) - Compensi ai concessionari | 39.500
| 39.500
| -
| -
|
| 7. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali | 39.504
| 39.504
| -
| -
|
| 8. Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 - cap. 1850) - Agevolazioni tariffarie editoria | 80.500
| 80.500
| 46.000
| 46.000
| P
| 9. CONI Servizi s.p.a. (3.1.2.48 - cap. 1895) | 68.300
| 68.300
| -
| -
|
| 10. Immigrati (cap. da istituire) | 579.000
| 579.000
| -
| -
|
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
| 580.805
| -
| -
|
|
| 1. Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 5 (3.1.2.21 - cap. 2030) - Rimborso INAIL degli oneri sostenuti per la silicosi |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
| 373.500
| 0
| 0
|
| 1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 64 (2.1.2.1 - cap. 1363) - Spese di giustizia 373.500
| 373.500
| 0
| 0
|
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
| 6.470
| 240
| 240
|
|
| 1. Legge 14 febbraio 1994, n. 124, art. 3 (2.1.2.4 - cap. 1618) - Conversione biodiversità (accordi internazionali) 1. Legge 19 maggio 1975, n. 169, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) - Sovvenzioni società di navigazione 1. Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, art. 15 (3.1.1.3 - cap. 1436) -7,5% introiti contravvenzioni (patentino studenti) 1. Partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi (2.1.2.2 - cap. 1600) 1. Legge 30 dicembre 2002, n. 295 (3.1.1.1 - cap. 1207) - Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | -
| 9.484
| 9.484
| 9.484
|
|
| 1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2. - cap. 2202) - Concessione di un contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo 1. Legge 24 luglio 1978, n. 527 (4.1.2.9 - cap. 2370) - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento Totale |
Allegato 2
(Articolo 37, comma 8)
|
| Ministero dell'economia e delle finanze
|
| Incentivi alle imprese Decreto-legge 19 dicembre 1995, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 Difesa del suolo e tutela ambientale Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 Legge 31 gennaio 1994, n. 97 Totale
Ministero della giustizia
Edilizia penitenziaria e giudiziaria |
(segue: Allegato 2)
|
| Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259 | 20.658.276
| 20.658.000
| -
|
| Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 Totale
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Università e ricerca Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 Legge 10 gennaio 2000, n. 6 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104, comma 4 Legge 21 febbraio 1980, n. 28 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lettera e) |
(segue: Allegato 2)
|
| Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, art. 13 | 49.063.405
| 49.063.405
| 49.063.405
|
| Edilizia universitaria Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 Totale
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Difesa del suolo e tutela ambientale Legge 9 dicembre 1998, n. 426 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Legge 8 ottobre 1997, n. 344 Legge 22 febbraio 2001, n. 36 |
(segue: Allegato 2)
|
| Legge 23 marzo 2001, n. 93 | 1.549.371
| 1.549.371
| 1.549.371
|
| Legge 5 marzo 1963, n. 366 Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 Legge 18 maggio 1989, 183, e legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Tab. D) Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, e legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Tab. D) Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 Legge 31 luglio 2002, n. 179 |
(segue: Allegato 2)
|
| Totale
| 551.998.772
| 327.138.772
| 77.331.772
|
| Ministero delle politiche agricole e forestali
| Agricoltura, foresta e pesca Legge 15 dicembre 1998, n. 441 Legge 27 luglio 1999, n. 268 Legge 2 dicembre 1998, n. 423 Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, quarto comma Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46
|
(segue: Allegato 2)
|
| Totale
| 347.127.995
| 347.127.995
| 13.102.995
|
| Ministero per i beni e le attività culturali
| Patrimonio culturale Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 1 Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32 Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 Totale
|
Tabella A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
Tabella B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
Tabella C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
Tabella D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
Tabella E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Tabella F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
| |
| Ministero dell'economia e delle finanze | 24.947
| 13.537
| 12.947
|
| (24.247)
| (13.337)
| (13.747)
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 777.300
| 785.500
| 785.500
| Ministero della giustizia | 30.600
| 32.841
| 32.841
| Ministero degli affari esteri | 196.757
| 220.292
| 226.992
|
| (201.257)
| (224.292)
| (229.992)
| Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | 11.500
| 11.500
| 11.500
| Ministero dell'interno | 199.508
| 114.008
| 121.008
|
| (214.508)
| (119.008) | (126.008)
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio | 2.493
| 7.693
| 7.693
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 750
| 1.000
| -
| Ministero delle comunicazioni | 5.000
| 5.000
| 5.000
| Ministero della difesa | 10.135
| 10.135
| 10.135
| Ministero delle politiche agricole e forestali | 29.800
| 25.000
| 25.000
| |
Segue: Tabella A
| |
| Ministero per i beni e le attività culturali | 1.600
| 1.100
| 362
| Ministero della salute | 92.332
| 92.723
| 92.723
| Totale Tabella A . . .
| 1.382.722
| 1.320.329
| 1.331.701
|
| (1.396.522)
| (1.324.129)
| (1.335.501)
| Di cui regolazione debitoria . . .
| -
| -
| -
| Di cui limite d'impegno . . .
| -
| -
| -
| |
| |
| Ministero dell'economia e delle finanze | 935.866
| 805.466
| 441.448
|
| Ministero delle attività produttive Ministero della giustizia Ministero degli affari esteri Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
Tabella C
| |
|
| Legge n.195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - cap. 2195) |
Segue: Tabella C
| |
| Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
| - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) 320.000
| -
| -
|
|
|
|
| Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)
|
Segue: Tabella C
| |
| Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
| - Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 204.937
| 204.937
| 204.937
|
| - Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:
- Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
|
Segue: Tabella C
| |
|
| Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733) Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:
- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) |
Segue: Tabella C
| |
|
| Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:
| - Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:
- Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) |
Segue: Tabella C
| |
|
|
|
|
|
|
| Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935) Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779) - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781) - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) |
Segue: Tabella C
| |
| Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) | 327.546
| 327.546
| 327.546
|
| Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:
| - Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170) Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- Art. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156) Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:
- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p) Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
|
Segue: Tabella C
| |
|
|
|
|
| MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
|
| Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
|
| - Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) - Art. 8, comma 1, lettera a): Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) - Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) |
Segue: Tabella C
| |
|
|
| Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:
| - Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768) - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160) |
Segue: Tabella C
| |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
|
| Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:
| - Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) |
Segue: Tabella C
| |
|
| Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063) Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210) |
Segue: Tabella C
| |
| Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) | 373
| 373
| 373
| Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690) | 122.558
| 122.558
| 122.558
|
| Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692) Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 - Diritto allo studio - cap. 1695) Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
- Art. 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694) Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.7 - Ricerca scientifica - cap. 1679) |
Segue: Tabella C
| |
| Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270/p) | 198.732
| 198.732
| 198.732
| 1.652.600
| 1.652.600
| 1.652.600
|
| Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:
| - Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7273/p) Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) |
Segue: Tabella C
| |
|
|
|
|
| Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) - Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)
|
Segue: Tabella C
| |
| Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389) | 248
| 248
| 248
|
|
| Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
| - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551) Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831) - Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) |
Segue: Tabella C
| |
|
| Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
| - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032) Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - cap. 2098) Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161) Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) [Decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003: Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
- Art. 12: Registro italiano dighe - RID (1.1.1.3 - Registro italiano dighe - cap. 1050)](*) |
Segue: Tabella C
| |
| MINISTERO DELLA DIFESA
| Regio decreto n. 263 del 1928: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
|
| - Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253) - Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840)
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)
- Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145) Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):
- Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354) - Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345) |
Segue: Tabella C
| |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
| Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
|
| - Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083) Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) |
Segue: Tabella C
| |
| Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942) | 6.056
| 6.056
| 6.056
|
| Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223) Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363) Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052) Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320) |
Segue: Tabella C
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| Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453) Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392) Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanità - cap. 3443) Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - cap. 3447) Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340) Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) |
Segue: Tabella C
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|
| Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
| - Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459; 3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - cap. 7230) |
Tabella D
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| Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
| - Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/P) Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/P) |
Segue: Tabella D
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| Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
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| - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
- Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Settore n. 11) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7290) Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
- Art. 4, comma 8: Progetti strategici settore informatico (Settore n. 27) (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7579)
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Segue: Tabella D
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| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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| Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
| - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Settore n. 17) (6.2.3.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245)
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
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Segue: Tabella D
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| Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
| - Art. 5, comma 3: Programma nazionale ricerca Antartide (Settore n. 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/P) Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
- Art. 104, comma 4: Ricerca di base (Settore n. 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/P)
|
Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.
Tabella E
| ziamento
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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| Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: - Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003) |
1) non impegnabili le quote degli anni 2006 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2006 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2006 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2004 e quelli derivanti da spese di annualità.
1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi
Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.
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| Infrastrutture e trasporti
| Legge n. 358 del 2003: Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo:
| - Art. 1: Contributo per interventi nel porto di Termini Imerese (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7148) - Art. 2, comma 1: Autorità portuale di Palermo (4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - cap. 7850) Economia e finanze
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335) Attività produttive
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
100.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001):
|
| - Art. 144, comma 3: Sviluppo dell'industria a tecnologia avanzata (limite impegno) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7421) 3. Interventi per calamità naturali.
Economia e finanze
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- Art. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:
- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7451) Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
- Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:
- Art. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:
- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) - Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 - (Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) - Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):
- Art. 4, comma 91: Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) - Art. 4, comma 95: Prosecuzione lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma dal 7 all'11 maggio 1984 (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7445) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative:
| (a)
| 5.000 5.000 5.000 (b)
| 5.000
| 3
| - Art. 20-bis, comma 1, lettera a): Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) Ambiente e territorio
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:
- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 4. Interventi nelle aree sottoutilizzate.
Economia e finanze
Legge n. 64 del 1986, e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003):
|
| - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (a) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p - 5.2.3.19 - Aree sottoutilizzate - cap. 7672) - Art. 62, comma 1: Incentivi agli investimenti (6.2.3.12 - Crediti di imposta - capp. 7790, 7791, 7793) - Art. 94, comma 14: Estensione credito d'imposta investimenti (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p) Attività produttive
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:
- Art. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p) Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p) Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):
- Art. 4, comma 86: Trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap.7382) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istruzione, università e ricerca
| Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:
| - Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap. 7254/p - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308/p) Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003):
- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.5 - Ricerca applicata - capp. 7254, 7256 - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308/p) Comunicazioni
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003):
6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.
Economia e finanze
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
Attività produttive
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
- Art. 6, comma 1, lettera c): Fondo per Gorizia (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastrutture e trasporti
|
| Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:
| - Art. 3, comma 1, lettera a): Riequilibrio idrogeologico Laguna (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - cap. 7197) 7. Provvidenze per l'editoria.
Beni e attività culturali
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) 9. Mediocredito centrale.
Economia e finanze
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:
- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301) Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984):
- Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (a) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:
|
| - Art. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
- Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299/p) - Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) 11. Interventi nel settore dei trasporti.
Economia e finanze
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (a) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:
- Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
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| - Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (a) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7290) Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livelli sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:
- Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) - Art. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) Infrastrutture e trasporti
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p) - Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p) - Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Interventi nel settore della ricerca.
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| Economia e finanze
| Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:
| - Art. 4, comma 10: Fondazione Istituto italiano di tecnologia (3.2.3.50 - Istituto italiano di tecnologia - cap. 7380) Istruzione, università e ricerca
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
- Art. 5, comma 3: Programma nazionale ricerca Antartide (a) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/p) Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001):
- Art. 104, comma 4: Ricerca di base (a) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/p) Salute
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):
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Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.
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| Economia e finanze
| Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate:
| - Art. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372) Infrastrutture e trasporti
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142) - Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7143) Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7144) Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:
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Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):
| - Art. 45, comma 3: Infrastrutture per la mobilità fiera di Verona, Foggia e Padova (limite impegno) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8168) 17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio.
Economia e finanze
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (b) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) - Art. 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (limite impegno) (4.2.3.15 - Edilizia giudiziaria - cap. 7528) Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):
- Art. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7560) Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali:
- Art. 5-ter: Sicurezza edifici istituzionali (4.2.3.33 - Sicurezza edifici istituzionali - cap. 7588) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affari esteri
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| Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (a) (6.2.3.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245) Infrastrutture e trasporti
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473) 19. Difesa del suolo e tutela ambientale.
Economia e finanze
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo:
- Art. 12: Piani di bacino di difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (a) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p) Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):
- Art. 4, comma 97: Riassetto idrogeologico (limite impegno) (5.2.3.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7658) Ambiente e territorio
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:
- Art. 7: Difesa del mare (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) Legge n. 36 del 1994: Disposizioni in materia di risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.4 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7645) Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (c) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politiche agricole
| Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):
| (a)
| 50.000 50.000 (b)
| 50.000
| 3
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| 561.167
| 286.307
| 72.000
| 50.000
|
|
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| 21. Interventi in agricoltura. Economia e finanze
| Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.
| - Art. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) Politiche agricole
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.
- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Università (compresa edilizia). Istruzione, università e ricerca
| Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (a) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304) | 154.430
| 150.000
| -
| -
|
| 3
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| 154.430
| 150.000
| -
| -
|
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| 24. Impiantistica sportiva. Economia e finanze
| - Art. 3, comma 128: Prosecuzione interventi giochi olimpici «Torino 2006» (limite impegno) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7366) | (b)
| 3.500 3.500 3.500 -
| 3
| 3.500
| 3.500
| 3.500
| -
|
|
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| 25. Sistemazione aree urbane. Economia e finanze
| Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):
| - Art. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione per le opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (5.2.3.17 - Fondo progettazione opere pubbliche - cap. 7719) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:
- Art. 1: Finanziamento per interventi per opere pubbliche (2.2.3.5 - Opere varie cap. 7162 - 3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7512 - 4.2.3.15 - Opere varie - cap. 7980 - 5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8220) | 71.327
| -
| -
| -
|
|
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| Decreto-legge n. 113 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2004: Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare:
- Art. 1, comma 1: Limite di impegno a favore del comune di Parma (limite impegno) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7480) | 6.450
| 6.450
| 6.450
| -
|
| 3
|
| Salute
| Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
| - Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111) 27. Interventi diversi.
Economia e finanze
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415) Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (a) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988):
| - Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7646) Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (a) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p) Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:
- Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (3.2.4.1 - Sace - cap. 7400) Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:
- Art. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (3.2.3.9. - Edilizia scolastica - cap. 7080) Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- Art. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151) Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):
- Art. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (5.2.3.18 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7720) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:
| - Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7561) Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):
Attività produttive
Legge n. 239 del 2004: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:
Lavoro e politiche sociali
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:
- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (2.2.3.2 - Formazione professionale - capp. 7111, 7112) Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (a) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affari esteri
| Legge n. 182 del 2002: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles:
| - Art. 1, comma 1: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles (6.2.3.4 - Altri investimenti - cap. 7247) Istruzione, università e ricerca
Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:
- Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8971) Interno
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232) Legge n. 174 del 2002: Norme per il finanziamento di lavori destinati all'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi:
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Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:
| - Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7254) Infrastrutture e trasporti:
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7156) Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:
- Art. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060) Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali:
Difesa
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001):
- Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - capp. 7130, 7132, 7140) |
Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politiche agricole
| Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):
| - Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (a) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p) Beni e attività culturali
Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:
- Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (2.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7300 - 3.2.3.1 - Informatica di servizio - cap. 7404 - 3.2.3.12 - Patrimonio librario e archivistico statale - cap. 7466 - 3.2.3.13 - Patrimonio librario e archivistico non statale - cap. 7595 - 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - capp. 7832, 7840, 7845, 7848, 7849, 7850, 7852, 7853 - 4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 7894 - 5.2.3.12 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8248 - 5.2.3.14 - Impianti sportivi - cap. 8202) Decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004: Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo:
- Art. 4, comma 2: Contributo a Cinecittà Holding Spa (5.2.3.11 - Enti ed attività culturali - cap. 8241) - Art. 4, comma 3: Contributo alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (5.2.3.11 - Enti ed attività culturali - cap. 8242) -
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Segue: Tabella F
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE | e successivi | terminale | impeg. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salute
| Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:
| - Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7214) |
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