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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5311-A
N. 5310-bis-A |
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) | Pag. 5 |
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) | Pag. 7 |
Tabella n. 8 (Interno) | Pag. 9 |
II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia) | Pag. 11 |
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) | Pag. 13 |
Tabella n. 5 (Giustizia) | Pag. 14 |
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) | Pag. 16 |
III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri) | Pag. 19 |
Tabella n. 6 (Affari esteri) | Pag. 21 |
IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa) | Pag. 25 |
Tabella n. 12 (Difesa) | Pag. 27 |
VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze) | Pag. 33 |
Tabella n. 1 (Entrata) | Pag. 35 |
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) | Pag. 41 |
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione) | Pag. 45 |
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) | Pag. 47 |
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca) | Pag. 48 |
Tabella n. 14 (Beni e attività culturali) | Pag. 49 |
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici) | Pag. 51 |
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) | Pag. 53 |
Tabella n. 9 (Ambiente e tutela del territorio) | Pag. 55 |
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) | Pag. 57 |
IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni) | Pag. 61 |
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) | Pag. 63 |
Tabella n. 11 (Comunicazioni) | Pag. 65 |
X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo) | Pag. 71 |
Tabella n. 3 (Attività produttive) | Pag. 73 |
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca, limitatamente alle parti di competenza) | Pag. 76 |
XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato) | Pag. 79 |
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali) | Pag. 81 |
XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali) | Pag. 85 |
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) | Pag. 87 |
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza) | Pag. 87 |
XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura) | Pag. 95 |
Tabella n. 13 (Politiche agricole e forestali) | Pag. 97 |
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea) | Pag. 105 |
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) | Pag. 107 |
La I Commissione,
esaminata la tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2005, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2005,
tenuto conto che le disposizioni recate dall'articolo 6 del disegno di legge finanziaria 2005, concernenti il patto di stabilità interna per gli enti territoriali sono dettate ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione,
considerato che tali disposizioni costituzionali si riferiscono alle regioni a statuto ordinario e che trovano applicazione nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
con la seguente condizione:
a) all'articolo 6, commi 1, 3, lettera b), 4, 5 e 13, preveda la V Commissione (Bilancio), che le Regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità perseguite dall'articolo in esame nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, analogamente a quanto disposto dall'articolo 24, comma 14, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) e che, sino alla adozione di specifiche norme di attuazione in materia, il rispetto del patto di stabilità interno con riferimento ai predetti enti ad autonomia speciale sia assicurato mediante l'applicazione di procedure concertate, conformemente a quanto disposto dall'articolo 29, comma 18, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003).
La I Commissione,
esaminata la tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2005 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
tenuto conto che l'articolo 3 del disegno di legge finanziaria per il 2005, dispone, al comma 1, che gli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 2005 possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio;
considerata la rilevanza delle funzioni espletate dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ai fini della tutela e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione della criminalità,
con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione del limite di incremento del 2 per cento di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2005, gli stanziamenti di competenza e di cassa riferiti al comparto della «pubblica sicurezza», recati dalle unità previsionali di base ricomprese nell'ambito del Centro di responsabilità n. 5 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno, individuando conseguentemente le compensazioni necessarie al fine di assicurare comunque il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 2 del disegno di legge medesimo.
La II Commissione,
esaminata la tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 con riferimento all'edilizia giudiziaria,
considerato che, nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria (4.2.3.15), risultano stanziati 47 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa per il 2005,
La II Commissione,
esaminata la tabella n. 5, relativa alla stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2005 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
considerato che rispetto ai 7.726,5 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 351), le previsioni per il 2005 evidenziano una diminuzione dell'8,6 per cento (615,3 milioni di euro) mentre rispetto alle previsioni assestate (7.828,9 milioni di euro) la diminuzione è pari al 10,1 per cento (717,7 milioni di euro), a cui bisogna aggiungere gli effetti della regola in base alla quale si stabilisce il tetto del 2 per cento per l'incremento degli stanziamenti di bilancio,
preso atto tuttavia che tale diminuzione deriva, in particolare, dalla soppressione del capitolo 1361 (Somme dovute per estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane s.p.a.) ed all'eliminazione del relativo stanziamento per la cessazione dell'autorizzazione
sottolineata l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione dell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia e delle relative modalità di gestione della spesa, in quanto il raggiungimento di tale obiettivo appare essere condizione imprenscindibile affinché il servizio giustizia acquisti quel livello di sufficiente efficacia, che lo Stato ha l'obbligo di garantire ad ogni cittadino,
sottolineata altresì l'esigenza di destinare maggiori risorse al Fondo unico per gli interventi relativi all'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile, al fine di porre rimedio alle situazioni più urgenti e precarie presenti in numerose realtà regionali,
rilevato che vengono destinati alla sanità penitenziaria circa 13 milioni di euro in meno, rispetto alle previsioni assestate per il 2004, nonostante le attuali difficoltà di assicurare i livelli essenziali di prevenzione, assistenza e cura a favore dei detenuti e degli internati,
considerato che la realizzazione di strutture cliniche specialistiche adeguate all'interno degli istituti, oltre a porre rimedio alla difficoltà di realizzare il ricovero esterno ospedaliero dei detenuti, ridurrebbe i costi connessi al personale impegnato nei servizi di vigilanza e piantonamento dei detenuti degenti,
ritenuto che l'incentivazione del lavoro dei detenuti, laddove possibile, anche per la ristrutturazione e manutenzione degli istituti penitenziari, oltre alle positive ricadute sul piano finanziario in termini di risparmio rispetto all'appalto a ditte esterne, potrebbe contribuire notevolmente al recupero e al reinserimento sociale degli stessi detenuti,
Con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di incrementare le spese volte ad assicurare il razionale funzionamento degli uffici giudiziari, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie info-telematiche, e delle spese dirette ad assicurare effettività all'esercizio di difesa dei cittadini non abbienti;
b) nel contempo si valuti l'opportunità di adottare misure normative e organizzative per razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate alle spese di giustizia, con particolare riferimento alle perizie e alle intercettazioni telefoniche;
c) si valuti l'opportunità di destinare maggiori risorse al Fondo unico per gli interventi relativi all'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile;
d) si valuti l'opportunità di destinare risorse adeguate all'assistenza sanitaria dei detenuti ed internati, in modo da assicurare ai soggetti ristretti prestazioni possibilmente uniformi a quelle garantite dal servizio sanitario nazionale sul territorio alla generalità dei cittadini;
e) si valuti l'opportunità di destinare maggiori risorse per il lavoro e la formazione dei detenuti.
La II Commissione,
esaminata la tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2005 relativamente all'edilizia giudiziaria,
considerato che sono stanziati 200 milioni di euro in conto competenza e 200,6 milioni di euro in termini di cassa per l'anno finanziario 2005 nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria (3.2.3.7), che è presente tra le spese per investimenti gestite dal centro di responsabilità Opere pubbliche e edilizia e che la totalità della spesa è destinata alla costruzione, completamento, adattamento, permuta, manutenzione straordinaria e progettazione degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena,
La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5311:
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 1.1.1.0 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - spese correnti - funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
Conseguentemente al medesimo stato di previsione, U.P.B. 1.2.3.3 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese in conto capitale - Investimenti - Fondo unico da ripartire investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 4.1.2.1 - Amministrazione penitenziaria - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. 2.1.1.0 Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5310-bis:
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2 - Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 60.000;
2006: - 60.000;
2007: - 60.000.
Alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.500;
2006: - 1.500 ;
2007: - 1.500.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero della giustizia, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza - articolo 135 (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.500;
2006: + 1.500;
2007: + 1.500.
Alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo
2005: - 1.500;
2006: - 1.500;
2007: - 1.500.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero della giustizia, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza - articolo 135 (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.500;
2006: + 1.500;
2007: + 1.500.
La III Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, tabella n. 6, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
rilevato che:
la cooperazione allo sviluppo rappresenta una voce essenziale della politica estera dell'Italia, che in diversi fori internazionali ha assunto impegni rilevanti - ed estremamente apprezzati - in particolare in materia di riduzione del debito dei paesi più poveri, lotta contro la fame, lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, finanziamento del piano G8 per l'Africa;
nel Vertice europeo di Barcellona del 2003 l'Italia si è impegnata a raggiungere nel 2006 un rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo e PIL pari allo 0,33 per cento;
nel DPEF 2003-2006 si era previsto un percorso di avvicinamento a tale obiettivo in base al quale si prevedeva di aumentare il rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo e PIL allo 0,23-0,24 per cento nel 2004, allo 0,27-0,28 per cento nel 2005 ed allo 0,33 per cento nel 2006;
sulla base di quanto risulta dalla nota preliminare alla tabella n. 6, tale indicazione non appare rispettata, con particolare riferimento agli obiettivi per il 2005 ed il 2006. Allo stato tale rapporto risulta attestato allo 0,17 per cento ed in assenza di interventi correttivi nel 2005 esso è destinato a ridursi ancora. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo - salvo l'incremento di 12,3 milioni di euro previsto dalla tabella C della legge finanziaria e destinato ad organizzazioni internazionali, banche e fondi di sviluppo - non si discostano infatti da quelli del 2004, pari a 616 milioni di euro. A ciò si deve aggiungere che la legge n. 209 del 2000 sulla ristrutturazione del debito ha ormai esplicato i suoi effetti più significativi e che la consistenza del Fondo rotativo per la concessione dei crediti d'aiuto si sta sensibilmente riducendo;
attualmente per rispettare gli impegni internazionali già assunti occorrerebbe disporre di uno stanziamento complessivo per l'aiuto pubblico allo sviluppo pari a 1,4 miliardi di euro;
ne consegue il rischio concreto che - in mancanza - la capacità dell'Italia di fare fronte ai propri impegni assunti in sede internazionale sia messa in discussione proprio in una fase in cui la nostra diplomazia è fortemente impegnata a far valere la posizione italiana nell'ambito del processo di riforma delle Nazioni Unite, ed in particolare del Consiglio di sicurezza;
dall'ultimo rapporto dell'OCSE, dove risulta che l'Italia è uno dei donatori più attivi in materia di alleggerimento del debito dei Paesi in via di sviluppo, sono inoltre contenute alcune raccomandazioni rivolte al nostro Paese affinché siano opportunamente eliminati gli ostacoli strutturali che impediscono un efficiente funzionamento della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; a tal fine si dovrebbe prevedere una pianificazione pluriennale dei finanziamenti destinati alla cooperazione, al fine di programmare iniziative efficaci anche nel lungo periodo ed un serio meccanismo di monitoraggio della politica di cooperazione, che consenta di individuare le reali necessità e gli impieghi effettivi delle risorse assegnate, anche se si valuta positivamente l'integrazione del supporto tecnico negli strumenti della cooperazione (a condizione che il relativo utilizzo sia finalizzato a scopi specifici e ben individuati); al riguardo pare comunque opportuno migliorare la qualità dei cooperanti, potenziando la trasparenza e la funzionalità delle ONG coinvolte in progetti della cooperazione;
più in generale occorre considerare la necessità che si acceleri il processo di ristrutturazione interna del Ministero degli affari esteri, che veda l'attenuazione del rigido riparto di competenze tra le varie direzioni generali ed un incremento degli organici soprattutto nelle sedi diplomatiche maggiormente impegnate in adempimenti amministrativi, quali in particolare le sedi consolari (si ricordano, ad esempio, Kiev, San Paolo e Bucarest);
con le seguenti osservazioni:
si raccomanda di rispettare le indicazioni del DPEF 2003-2006, in particolare per quanto concerne la previsione di un rapporto tra aiuto allo sviluppo e PIL pari allo 0,28 per cento nel 2005 ed allo 0,33 per cento nel 2006, verificando le modalità per incrementare in modo corrispondente la dotazione complessiva dei
siano adottate misure che consentano la massima efficienza della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, a tal fine considerando l'opportunità di accelerare l'iter delle iniziative legislative all'esame del Parlamento in materia;
siano adottate misure per incrementare la dotazione degli organici del Ministero degli affari esteri, al fine di far fronte ai crescenti impegni delle sedi diplomatiche e consolari fuori dell'Unione europea;
sia garantito nel corso dell'anno 2005 l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Italia a sostegno delle iniziative Global Fund.
La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 5311:
Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:
Alla tabella n. 6, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
U.P.B. 9.1.2.3. (contributi obbligatori ad organismi internazionali):
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
U.P.B. 1.1.1.1:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
La IV Commissione:
esaminata la tabella n. 12, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2005, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
rilevato, in particolare, per quanto di propria competenza, che:
gli interventi correttivi di finanza pubblica recati dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, hanno determinato una incisiva flessione dei consumi intermedi, relativamente alle spese aventi natura discrezionale, e degli investimenti fissi lordi dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e comporteranno riflessi negativi anche nei successivi esercizi finanziari;
la riassegnazione al Ministero della difesa della somma di 954 milioni di euro, prevista dall'articolo 35, comma 12, del disegno di legge finanziaria, da un lato, non costituisce un intervento di carattere
l'attuazione dei programmi di ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica, infrastrutturale, di rinnovamento tecnologico e di assunzione di personale tecnico qualificato concernenti gli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto, appare indifferibile, anche in considerazione degli effetti positivi che ne deriverebbero sull'economia locale;
tuttavia, gli oneri derivanti dall'attuazione dei citati programmi, non possono essere imputati alle risorse riassegnate al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 35, comma 12, del disegno di legge finanziaria, in quanto queste ultime, come detto, non consentono neppure l'integrale compensazione degli effetti di contenimento della spesa, derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria;
l'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assolti dalla componente civile del Ministero della difesa, conseguenti alla incisiva riforma strutturale del Ministero stesso, non sono stati compensati da un corrispondente aumento del fondo di produttività del personale civile;
la proroga dei programmi di utilizzazione dei contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (operazione 'Domino'), di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, comporta per l'Esercito un notevole impiego di risorse finanziarie non programmate tra le funzioni proprie della Difesa, sia per oneri logistici che per l'impiego del personale;
il personale delle Forze armate non può accedere al programma di edilizia residenziale previsto per le sole Forze di polizia dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
la disciplina del regime transitorio per l'avanzamento dei capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate, prevista fino all'anno 2005 dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, deve essere prorogata fino all'anno 2009 allo scopo di assicurare un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di avanzamento;
il personale militare impiegato in operazioni fuori area che abbia contratto patologie letali o invalidanti in maniera permanente non è adeguatamente tutelato sotto il profilo assistenziale e previdenziale;
al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia esposto all'amianto non viene riconosciuta alcuna maggiorazione di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, in analogia a quanto già previsto per i lavoratori del settore privato;
lo stanziamento destinato al Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 2005 per la corresponsione del contributo statale agli enti, istituti, associazioni combattentistiche e d'arma, appare esiguo;
appare necessario riconoscere adeguate provvidenze economiche per i militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il servizio;
l'onere derivante dall'attuazione della legge 30 dicembre 2002, n. 295, recante «disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia», poiché concernente il riconoscimento di diritti soggettivi, non è configurabile quale limite massimo di spesa, ma in termini mera previsione;
pertanto, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, appare necessario introdurre nella citata legge una clausola di salvaguardia per la compensazione degli oneri che eccedano le previsioni di spesa;
con le seguenti condizioni:
1) l'articolo 35, comma 12, del disegno di legge finanziaria, sia modificato nel senso di prevedere che:
le risorse riassegnate al Ministero della difesa siano pari al 100 per cento del valore degli immobili dismessi e comunque non inferiori, nell'anno 2005, alla somma di 954 milioni di euro;
ai fini della formulazione delle previsioni di spesa per gli esercizi successivi al 2005, le risorse riassegnate nell'anno 2005 siano considerate parte integrante degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2005;
gli immobili dismessi siano stimati a cura dell'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio, secondo criteri e valori di mercato;
la somma di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009, destinata all'ammodernamento degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto, sia aggiuntiva rispetto alle citate risorse riassegnate al Ministero della difesa;
2) siano stanziate adeguate risorse, anche mediante un'apposita finalizzazione di spesa da iscrivere nella tabella A, per assumere, in deroga ad un eventuale blocco delle assunzioni, complessive 68 unità di personale civile necessarie al funzionamento degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto, la cui operatività è strettamente correlata con la funzionalità delle unità navali;
3) siano stanziate adeguate risorse da destinare alla incentivazione della produttività del personale civile delle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa;
4) nell'ambito dei programmi di utilizzazione di contingenti delle Forze armate da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, siano stanziate ulteriori risorse, pari a 34.286 migliaia di euro a decorrere dal 2005, per far fronte ai maggiori oneri logistici e per il pagamento delle ore di lavoro straordinario del personale militare;
5) il personale delle Forze armate venga ricompreso tra i beneficiari del programma straordinario di edilizia residenziale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
6) siano stanziati 300 mila euro per l'anno 2005, 800 mila euro per l'anno 2006, e 900 mila euro per l'anno 2007, al fine di prorogare, fino all'anno 2009, la disciplina del regime transitorio per l'avanzamento dei capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate, prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
7) siano stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2005, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per interventi a favore del personale militare impiegato in operazioni fuori area che contragga patologie letali o invalidanti in maniera permanente;
8) siano stanziati 25 milioni di euro a decorrere dal 2005, anche mediante un'apposita finalizzazione di spesa da iscrivere nella tabella A, al fine di concedere benefici previdenziali al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia esposto all'amianto;
9) si preveda un'apposita finalizzazione di spesa da iscrivere nella tabella A, pari a 2.590 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2007, per il riadeguamento delle somme assegnate alle associazioni combattentistiche e d'arma, in considerazione della funzione fondamentale
10) si preveda un'apposita finalizzazione di spesa da iscrivere nella tabella A, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005, 7 milioni di euro per l'anno 2006 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 da destinare alla copertura delle proposte di legge recanti norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio;
11) all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2002, n. 295, siano soppresse le parole: «e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4», e, conseguentemente, all'articolo 4 della medesima legge sia aggiunta una clausola di salvaguardia per la compensazione degli oneri che eccedano le previsioni di spesa. Quest'ultima, da un lato, dovrà affidare al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della predetta legge e, dall'altro lato, qualora si verifichino eccedenze di spesa, dovrà prevedere la possibilità di attingere al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine - con contestuale trasmissione alle Camere dei relativi decreti di prelevamento - in attesa dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui agli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5310-bis:
Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Al comma 12, capoverso 13-quinquies, le parole: una quota fino al 100 per cento sono sostituite dalle seguenti: una quota pari al 100 per cento.
Conseguentemente, le parole: non superiore a 954 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 954 milioni di euro.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è rideteminata in 41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 34.286,1;
2006: - 34.286,1;
2007: - 34.286,1.
Alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 100.000;
2006: + 7.000;
2007: + 9.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 7.000;
2007: - 9.000.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000.
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 2.590;
2007: + 2.590.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 2.590;
2007: - 2.590.
Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 300;
2006: + 800;
2007: + 900.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2005: - 300;
2006: - 800;
2007: - 900.
La VI Commissione,
esaminate, per le parti di competenza, la tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2005 del disegno di legge C. 5311, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007», e le connesse parti del disegno di legge C. 5310-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2005)»;
rilevato come il disegno di legge finanziaria consideri contestualmente le esigenze di rilancio dello sviluppo economico con quelle di controllo dei conti pubblici, secondo gli obiettivi di stabilità e di sviluppo indicati nel Documento di programmazione economica-finanziaria per gli anni 2005-2008 e nella successiva Nota di aggiornamento;
evidenziato come, nonostante il perdurare di una fase economica avversa, che contraddistingue lo scenario economico dei paesi europei compresi nell'area dell'Euro, la manovra di finanza pubblica consenta il rispetto degli obiettivi di bilancio fissati nel Patto di Stabilità, senza
sottolineato come gli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria prevedano un meccanismo automatico di controllo della crescita della spesa, analogo a quello in uso, con successo, in altri importanti Paesi europei, che può rappresentare un efficace strumento di razionalizzazione della finanza pubblica;
sottolineato come le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 31, 33, 34 e 35, relative alla disciplina fiscale del settore agricolo, introducano alcuni strumenti di sostegno in favore di tale comparto;
ravvisata la necessità, già segnalata nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria, approvato il 12 maggio 2004 dalla Commissione finanze, di affrontare il tema relativo alla riforma del sistema nazionale della riscossione dei tributi, verificando attentamente i riflessi finanziari che deriverebbero per il bilancio dello Stato sia dal mantenimento dell'assetto attuale dei servizi di riscossione, sia dal passaggio ad un diretto coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni nell'attività di riscossione coattiva, rispettando in ogni caso l'esigenza di coinvolgere le associazioni rappresentative dei contribuenti e di migliorare ulteriormente la qualità dei rapporti fra fisco e contribuente;
rilevata la necessità di adottare urgenti misure normative volte a risolvere per l'anno corrente e per quelli successivi la questione concernente la definizione dei canoni demaniali marittimi;
con le seguenti condizioni:
1. provveda la Commissione di merito, anche alla luce del disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, la quale ha sancito che il presupposto per l'assoggettamento all'imposta regionale sulle attività produttive è costituito dalla presenza di elementi di organizzazione del capitale o del lavoro altrui, ad inserire nel disegno di legge finanziaria specifiche disposizioni volte a chiarire in via definitiva i requisiti organizzativi sulla base dei quali i lavoratori autonomi possono essere assoggettati all'imposta regionale sulle attività produttive, superando le attuali incertezze interpretative ed eliminando il notevole contenzioso già insorto in materia, nel quale l'Amministrazione finanziaria risulta prevalentemente soccombente;
2. provveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 6, comma 2, recante introduzione di un tetto massimo del 4,8 per cento all'incremento delle spese correnti ed alle spese in conto capitale degli enti territoriali, a rivedere il meccanismo di applicazione della disposizione, evitando di far riferimento all'andamento storico delle spese, stabilendo invece parametri oggettivi che tengano conto delle peculiarità delle singole realtà locali;
3. con riferimento all'articolo 32, comma 1, provveda la Commissione di merito a sopprimere dall'articolo 6, primo comma, lettera g-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, il riferimento ai servizi telefonici, in quanto, per ragioni di riservatezza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, si limiterebbe la libertà del cliente finale di scegliere l'operatore di telecomunicazione di sua preferenza, ponendosi inoltre detta normativa in contrasto con altre normative nazionali (articolo 4 del codice delle comunicazioni) ed europee (articolo 8 della direttiva quadro 2002/21/CE);
4. con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 ad 8 dell'articolo 32, recanti parziale revisione del classamento delle unità immobiliari, provveda la Commissione di merito a specificare che tale operazione non deve necessariamente risolversi in una rivalutazione del valore catastale dell'immobile, ma deve applicarsi anche
5. con riferimento al comma 9 dell'articolo 32, il quale stabilisce che la superficie di riferimento ai fini del calcolo della TARSU non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, provveda la Commissione di merito a specificare che restano salve le agevolazioni ed esclusioni dalla tassa previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel rispetto del disposto dell'articolo 65 di tale decreto legislativo, specificando che tale meccanismo si applica anche per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e chiarendo inequivocabilmente la natura tributaria di tale tariffa;
6. con riferimento all'articolo 32, comma 11, il quale esclude l'applicazione di alcuni poteri di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria relativamente ai redditi di fabbricati derivanti da locazione, provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione della disposizione, sostituendo il riferimento al valore catastale dell'immobile con quello all'effettivo reddito derivante dai canoni di locazione;
7. provveda la Commissione di merito a sopprimere il comma 15 dell'articolo 32, il quale prevede la nullità dei contratti di locazione di unità immobiliari non registrate, in quanto tale previsione appare in contrasto con le previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché con le disposizioni del codice civile in materia di nullità;
8. provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo 33, comma 2, del disegno di legge finanziaria, che introduce il comma 4-bis all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, il quale prevede che, entro il mese di febbraio, il contribuente presenti l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, nonché l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono state ricevute fatture, in quanto tale previsione rischia di ripristinare una serie di oneri burocratici, già eliminati in passato, che potrebbero risultare eccessivamente gravosi per i contribuenti senza fornire ulteriori elementi informativi utili all'Amministrazione finanziaria; in subordine, provveda la Commissione a circoscrivere l'ambito di applicazione di tale disposizione a talune categorie di contribuenti, individuate sulla base della tipologia di attività esercitata (in via esemplificativa, fornitori degli esportatori abituali, qualora si ritenga che lo richiedano le esigenze di controllo di cui al punto precedente), ovvero del volume di affari. La disposizione dovrebbe, altresì, essere coordinata con quella di cui all'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 33 del decreto legge n. 269 del 2003, il quale impone che, a partire dai prossimi modelli di dichiarazione IVA, sia richiesta ai contribuenti la distinta evidenziazione delle operazioni nei confronti di titolari di partita IVA e di quelle nei confronti dei privati consumatori: sarebbe preferibile precisare meglio, in connessione alle finalità sottese all'acquisizione dei dati in parola, le modalità di fornitura degli stessi, demandandone la fissazione non già al decreto dirigenziale con il quale si approvano i modelli di dichiarazione annuale, ma, eventualmente, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui specificare i criteri definitori di distinzione tra privati e soggetti passivi, nonché le formalità contabili da osservare in vista della successiva distinta annotazione in dichiarazione annuale (non essendosi preavvertiti i contribuenti, le contabilità attuali non consentono di norma di distinguere tra acquirenti privati ed acquirenti soggetti passivi);
9. provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione dei commi da 3 a 5 dell'articolo 33, i quali, allo scopo di contrastare le frodi relative all'IVA sui veicoli provenienti dagli Stati dell'Unione europea, prevedono che i soggetti di imposta che effettuano acquisti intracomunitari di autoveicoli trasmettano attraverso lo sportello telematico dell'automobilista, entro il termine di 15 giorni dall'acquisto, il numero identificativo intracomunitario o il
10. provveda la Commissione di merito a rivedere le disposizioni di cui all'articolo 33, commi da 6 a 10, che introducono obblighi a carico dei soggetti che pongono in essere operazioni senza addebito di IVA nei confronti dei cosiddetti esportatori abituali, sulla base delle dichiarazioni d'intento da questi ultimi emesse. In particolare il controllo dovrebbe essere incentrato - rafforzandolo - più sulla corretta utilizzazione del plafond spendibile per acquisti senza addebito di IVA da parte degli esportatori abituali che sugli adempimenti dei fornitori di questi ultimi, spesso già in condizioni di disagio per la strutturale posizione creditoria che deriva dall'effettuazione di operazioni senza IVA;
11. provveda la Commissione di merito a rivedere la disposizione contenuta nel comma 11 dello stesso articolo 33, la quale pone in capo al cessionario, in caso di mancato versamento dell'IVA, l'obbligo al pagamento dell'imposta da parte del cedente, relativamente alle cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, al fine di renderla compatibile con i principi della normativa comunitaria in materia di IVA, la quale prevede che, salvo casi speciali, il riferimento per il calcolo dell'imposta sia costituito dal valore contrattuale della cessione, e non dal valore normale dei beni o servizi ceduti;
12. provveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 34, comma 2, lettera b), a modificare tale previsione, procedendo all'esclusione dalla pianificazione fiscale concordata dei soggetti che non erano in attività al 1o gennaio 2004, così da ampliare la platea dei soggetti interessati al nuovo istituto, atteso che escludere contribuenti non in attività al 1o gennaio 2002 può rappresentare una considerevole limitazione alla fruizione della pianificazione da parte di soggetti in attività, al periodo d'imposta 2005, primo tra quelli relativi al triennio oggetto di adesione, già da quattro anni;
13. provveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 34, comma 5, ad ampliare il termine di trenta giorni entro il quale il contribuente deve comunicare la propria adesione alla proposta di pianificazione fiscale dell'Amministrazione, portandolo ad almeno novanta giorni. Provveda, inoltre, la Commissione di merito ad individuare con maggiore precisione i criteri per individuare la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, soprattutto nei casi in cui il contribuente svolga più attività diverse, o svolga anche attività non imprenditoriali;
14. provveda la Commissione di merito, sempre con riferimento al comma 5 dell'articolo 34, comma 5, a prevedere, nei casi di contraddittorio avviato per documentare l'infondatezza della proposta inviata al contribuente, l'asseverazione a cura di un professionista abilitato circa l'effettiva sussistenza delle cause che legittimano la revisione della stessa, così da permettere agli uffici dell'Agenzia delle entrate la rapida disamina degli elementi fondanti la proposta di adesione e la relativa riformulazione;
15. provveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 34, comma 6, ad implementare l'inibizione dei poteri di accertamento ordinariamente attribuiti all'Amministrazione finanziaria anche con riferimento a quelli esercitabili in base all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 - cosiddetti «accertamenti parziali» - salvo i casi in cui dai processi verbali di constatazione redatti e dalle segnalazioni
16. provveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 34, comma 10, a prevedere l'ampliamento dell'inoperabilità dell'inibizione dei poteri di accertamento e dei benefici in materia di aliquote fiscali agevolate ed esenzione dalla contribuzione previdenziale di cui al comma 6 del medesimo articolo 34, nei casi in cui vengano constatate condotte del contribuente che integrano i requisiti per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000;
17. provveda la Commissione di merito, sempre con riferimento all'articolo 34, a prevedere cause di revoca dell'accordo e dei relativi effetti per l'intero triennio nei casi in cui dall'esecuzione di un controllo risulti che il contribuente ha comunicato, per i periodi d'imposta interessati dalla pianificazione fiscale concordata, dati relativi agli studi di settore difformi da quelli reali, anche al fine di ottenere l'artificioso raggiungimento dei livelli di congruità e coerenza;
18. provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione del comma 13 dell'articolo 34, il quale prevede l'introduzione di un meccanismo di revisione automatico, sulla base degli indici ISTAT, delle risultanze degli studi di settore, che snaturerebbe il carattere degli studi stessi, prevedendo invece l'aggiornamento di tali studi, anche al fine di tenere conto delle effettive variazioni di redditività, in aumento o in diminuzione che possono essersi verificate nei vari settori di attività;
19. provveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 34, commi 17 e 18, ad eliminare le previsioni secondo cui si renderebbe possibile l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, per le medesime categorie reddituali d'impresa e di lavoro autonomo, nei casi in cui al contribuente sia stato in precedenza notificato un avviso di accertamento fondato sulle presunzioni da studi di settore o da parametri accertativi, anche oggetto di definizione tramite l'accertamento con adesione ovvero l'omessa impugnazione previsti dal decreto legislativo n. 218 del 1997;
20. con riferimento al comma 19 dell'articolo 34, provveda la Commissione di merito ad escludere che gli accertamenti sulla base degli studi di settore possano essere effettuati anche nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, senza subordinare tale possibilità ad alcuna condizione;
21. con riferimento al comma 20 dell'articolo 34, là dove modifica il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, prevedendo l'indicazione nella dichiarazione annuale IVA dell'adeguamento agli studi di settore con riferimento a tale imposta, provveda la Commissione di merito a dare uniformità di trattamento rispetto ai parametri, e quindi a sopprimere la disposizione, ovvero ad introdurla nell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica anche per i parametri medesimi. Qualora l'indicazione permanga per i soli studi di settore, provveda comunque la Commissione di merito a specificare che l'indicazione andrà operata nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel quale è effettuato il versamento dell'IVA risultante dall'adeguamento;
22. con riferimento al comma 34 dell'articolo 34, il quale prevede che il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il modello F24, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione, nel senso di mantenere la possibilità di effettuare il versamento anche con gli strumenti già attualmente previsti, onde evitare che la previsione, oltre a diminuire il volume dei ricavi per le società concessionarie della riscossione di tale tributo, introduca un ulteriore vincolo ai comuni nell'esercizio della propria autorità impositiva, causando altresì gravi problemi in ordine alla corretta imputazione ai singoli comuni di versamenti
23. provveda la Commissione di merito a modificare il comma 37 dell'articolo 34, nel senso di prevedere che la proroga delle concessioni del servizio nazionale della riscossione attualmente in essere abbia effetto fino al 31 dicembre 2006 e non già solo fino al 31 dicembre 2005, garantendo altresì che gli investimenti, i livelli occupazionali ed il trattamento economico dei lavoratori non subiscano riduzioni, in attesa di un'ampia riforma del settore che appare non più a lungo procrastinabile;
24. provveda la Commissione di merito a riesaminare le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 36, che intende revocare, per i soggetti che pongono in essere servizi di telecomunicazione, erogazione di acqua, gas, energia elettrica, ecc., la possibilità di effettuare le liquidazioni periodiche IVA ed i relativi versamenti su base trimestrale, senza corresponsione di interessi, in considerazione del fatto che il motivo per cui tali soggetti eseguono le liquidazioni e, quindi, i versamenti trimestralmente è, come è noto, storicamente dato dall'impossibilità, per tali soggetti, di effettuare tali adempimenti con cadenza mensile, attesi i numerosissimi documenti di addebito (bollette) emessi, che per taluni di essi ammontano annualmente a centinaia di milioni di bollette. Sarebbe quindi opportuno sopprimere le disposizioni ovvero modificarne la formulazione, correggendo i riferimenti normativi di cui al comma 10 e mantenendo ferma per tali contribuenti la cadenza trimestrale, senza obbligarli a processare in termini non operativamente gestibili i documenti di addebito, realizzandosi invece la mera anticipazione di cassa che la norma si propone di ottenere con un incremento, per i contribuenti in parola, della misura dell'acconto. Aumentando la misura dell'acconto IVA, per i contribuenti in parola, al 96 per cento si otterrebbe infatti, in buona approssimazione, il versamento da parte degli stessi, nel corso dell'anno, del 100 per cento dell'IVA dei primi 11 mesi e dell'88 per cento dell'IVA di dicembre (come avviene per i contribuenti mensili);
25. provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione del comma 17 dell'articolo 36, recante l'incremento dell'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati, ripristinando la possibilità la possibilità di realizzare il maggior gettito previsto attraverso un aumento del prezzo di vendita, al fine di evitare di ridurre i volumi di vendita sul mercato legale, favorendo indirettamente il contrabbando, e conseguentemente, le attività della criminalità organizzata, e di compromettere pertanto gli obiettivi di maggiori entrate attesi;
26. provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione del comma 19 dell'articolo 36, il quale incrementa dal 3 al 10 per cento la misura del prelievo erariale sulle vincite del Lotto, in quanto tale previsione rischia di determinare una riduzione del volume delle giocate, che potrebbe pregiudicare l'obiettivo di maggior gettito atteso;
27. provveda la Commissione di merito a modificare la formulazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 36, eliminando la previsione relativa all'introduzione di una terza estrazione settimanale dell'Enalotto, ovvero stabilendo che, in ogni caso, ad ogni estrazione dell'Enalotto si accompagni indefettibilmente l'estrazione del concorso del Lotto;
28. provveda la Commissione di merito a riformulare il comma 31 dell'articolo 36, al fine di rendere permanente il regime speciale IVA per il settore agricolo, la cui vigenza è stata già più volte prorogata negli ultimi anni;
29. con riferimento ai commi 33, 34, 35 e 36 dell'articolo 36, i quali recano la proroga di agevolazioni fiscali in favore del settore agricolo e della pesca, provveda la Commissione di merito a rendere permanenti tali regimi agevolativi, già più volte prorogati nel corso degli ultimi anni.
La VI Commissione,
esaminate, per le parti di competenza, la tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, del disegno di legge C. 5311, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007», e le connesse parti del disegno di legge C. 5310-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2005)»;
sottolineato come le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria, recanti limiti all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni, le quali incidono, secondo la documentazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche sugli stanziamenti relativi all'agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza, non debbano comunque pregiudicare la piena ed efficace operatività di tali organismi, i quali costituiscono strumento essenziale per la
La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 5310-bis:
All'articolo 36, dopo il comma 29 inserire i seguenti:
29-bis. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali, ovvero operanti nel campo della tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, che svolgono servizi non principalmente destinati agli associati, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del venti per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
29-ter. La deducibilità di cui al comma 29-bis spetta per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
29-quater. Lo scopo solidaristico o sociale dell'ente beneficiario delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto registrato e si considera comunque sussistente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
29-quinquies. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 29-bis e 29-ter la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
29-sexies. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
29-septies. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui ai commi 29-bis, 29-ter e 29-quinquies, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
29-octies. Se la deduzione di cui al comma 29-bis risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i
29-novies. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 29-bis la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
29-decies. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 e la lettera i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis, sono abrogate;
b) all'articolo 110, comma 1, le parole: «f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «e f)»;
c) all'articolo 110-bis, comma 1, le parole: «, i-bis) e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «e i-bis)».
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 150.000;
2006: - 75.000;
2007: - 75.000.
La VII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2005 (tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
La VII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il 2005 (tabella n. 7) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
La VII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il 2005 (tabella n. 14) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
rilevato come nell'ambito della manovra finanziaria per il prossimo anno non si rinvengano le risorse necessarie per l'attuazione degli importanti provvedimenti di riordino normativo e sostegno allo sviluppo nei settori della promozione del libro e editoria, dello spettacolo dal vivo e della cinematografia in corso di elaborazione presso la Commissione,
con la seguente osservazione:
si individuino le modalità per incrementare adeguatamente gli accantonamenti di parte corrente e in conto capitale destinati
La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5310-bis:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007»;
b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'organo amministrativo o dall'imprenditore individuale».
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Superalcolici) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.
Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis. 1. Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svolgere i propri compiti istituzionali sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2005.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che le unità previsionali di base relative alla Protezione civile, transitate nel Centro di responsabilità n. 3 Tesoro: U.P.B. 3.1.5.15 (parte corrente) e U.P.B. 3.2.10.3 (parte di conto capitale) denominata Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile, non registrano variazioni di rilievo rispetto alle previsioni per l'anno finanziario 2004;
osservato che i commi 1 e 2 dell'articolo 26 del disegno di legge finanziaria dispongono la copertura assicurativa obbligatoria del rischio di calamità naturali;
preso atto che il comma 3 del citato articolo 26 prevede inoltre una spesa quin
con la seguente condizione:
sia presa in considerazione l'esigenza di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del disegno di legge finanziaria, relative all'assicurazione obbligatoria contro i danni derivanti da calamità naturali, considerato anche che tali disposizioni finirebbero per sostanziare una vera e propria «scommessa» dello Stato sull'incolumità dei cittadini, che non appare condivisibile nel merito e non sembra convincente sotto il profilo del metodo proposto, tanto più che con tali interventi non si produce, secondo la stessa relazione tecnica, alcun effetto sulla finanza pubblica;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, a fronte dell'elevato fabbisogno derivante dagli interventi ex post destinati a fronteggiare il verificarsi di calamità naturali, un rafforzamento degli incentivi ed un incremento dei fondi destinati agli investimenti di pianificazione territoriale di carattere non emergenziale, finalizzati ad una seria ed efficace attività di prevenzione e protezione dai rischi.
La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005 (tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che esso reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 1.155,28 milioni di euro e che la gran parte degli stanziamenti appartiene alla parte capitale, all'U.P.B. 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale, con circa 552 milioni di euro in termini di competenza e di cassa al capitolo 7090;
rilevato altresì che lo stanziamento di competenza di maggior consistenza, pari a 90,92 milioni di euro, è attribuito alle spese di parte corrente, che insistono quasi esclusivamente nell'U.P.B. 4.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali -,
preso atto che l'articolo 36, comma 45, del disegno di legge finanziaria aumenta da 5 a 6 anni la durata massima della fase di transizione entro la quale i comuni, che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento, sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
con le seguenti osservazioni:
1) sia posto in essere ogni possibile sforzo finanziario per incrementare le dotazioni di competenza a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche al fine di rafforzare le strategie di implementazione della qualità ambientale;
2) si valuti, a tal fine, l'istituzione di un apposito fondo per gli investimenti strategici in materia ambientale, con una specifica dotazione finanziaria in favore di interventi preventivi per la difesa del suolo, la valorizzazione delle risorse idriche e la salvaguardia del patrimonio ambientale in genere;
3) nella prospettiva di un progressivo avvicinamento - sia pure nei tempi praticabili - agli obiettivi del Protocollo di Kyoto del 1997, anche in vista dell'ipotesi di una sua entrata in vigore a seguito dell'eventuale ratifica da parte dei prescritto numero di Paesi aderenti, sia altresì considerata con particolare attenzione la possibilità di utilizzare tutti i possibili meccanismi a favore delle imprese che rispettino le condizioni di sviluppo sostenibile, nonché, per evitare più in generale i pericoli di deindustrializzazione, a tutela dell'intero sistema produttivo nazionale, quali misure di salvaguardia, incentivi fiscali e politiche di sostegno alla conversione ambientale;
4) sia infine valutata l'esigenza di garantire un significativo stanziamento di risorse destinate alla bonifica ambientale dei siti inquinati, che consenta di stabilizzare i più rilevanti processi di bonifica, anche mediante l'incentivazione dell'intervento finanziario da parte dei privati, come disciplinato dall'articolo 18 della legge n. 179 del 2002.
La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che esso reca spese per complessivi 7.273,12 milioni di euro e che la maggior parte degli stanziamenti risulta iscritta, in particolare, al centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici», con 1.583,17 milioni di euro;
rilevato che il centro di responsabilità afferente agli Uffici di diretta dipendenza del Ministro, per la competenza registra un incremento di 181,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2004, e per la cassa di 179,51 milioni di euro,
preso atto che, in tale ambito, la quasi totalità degli stanziamenti insiste nell'U.P.B. 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche, nel capitolo 7060, istituito in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per le opere di captazione ed adduzione delle risorse idriche», con 568,90 milioni di euro in termini di cassa;
osservato in proposito che la Tabella F allegata al disegno di legge finanziaria, che determina i limiti di impegno riferiti a leggi di spesa pluriennali, riporta per la citata legge n. 166 del 2002 gli importi di 182,48 milioni di euro per il 2005 e 421,70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2007, di cui 239,21 milioni di euro rappresentano la prima annualità di un limite di impegno quindicennale;
considerato che nell'U.P.B. 3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alla locazione abitativa, lo stanziamento del Capitolo 1690 «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione «, pari a 246,01 milioni di euro, conferma le previsioni di cui alla legge finanziaria per il 2004, e che tale dato va peraltro a sommarsi alle maggiori dotazioni recate dal decreto-legge n. 240 del 2004, in materia di accesso all'edilizia ad uso abitativo, che introduce una serie di importanti novità in materia;
preso atto del contenuto del disegno di legge finanziaria 2005, con particolare riferimento alle disposizioni di cui: all'articolo 32, comma 15, in materia di nullità dei contratti di locazione non registrati; all'articolo 35, comma 11, in tema di trasferimento in proprietà ai comuni, a titolo gratuito, degli alloggi e delle pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a disposizioni speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche; all'articolo 35, comma 19, che autorizza la dismissione a titolo oneroso, in favore di una società controllata dallo Stato, di alcune tratte di strade statali suscettibili di assoggettamento a tariffa;
considerato che occorre porre la necessaria attenzione alla citata disposizione, di cui al comma 19 dell'articolo 35, anche al fine di comprendere quale sia la sua portata effettiva, non soltanto in termini di procedure previste e di finanziamenti da attivare, ma anche sotto il profilo della responsabilità e dei limiti che dovrà assumere la società controllata dallo Stato chiamata ad intervenire su tale operazione, della quale, al momento, non appare chiara l'esatta individuazione;
ritenuto infine indispensabile rafforzare, in una fase recessiva come quella attuale, l'impegno per la crescita della competitività del Paese in tema di ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali e di riqualificazione urbana del territorio, con investimenti che possano anche essere svincolati dal patto di stabilità europeo;
con le seguenti condizioni:
a) sia fatta massima chiarezza in ordine alla portata della disposizione di cui all'articolo 35, comma 19, del disegno di legge finanziaria, valutando in particolare se essa, pur realizzando nell'immediato un incremento nominale in termini di cassa in favore dell'Erario, non finisca comunque per prospettare un indebitamento futuro (anche in ragione della paventata introduzione di ipotesi di «pedaggi ombra»), nonché verificando quali conseguenze produrrebbe la citata disposizione sull'assetto di ANAS SpA, sia in relazione agli effetti dell'uscita di tale società dall'area della finanza pubblica, sia in ordine alla possibile evoluzione dei rapporti tra la figura del concedente e quella del concessionario della rete stradale, peraltro ricadente nel patrimonio indisponibile dello Stato;
b) in relazione alla predetta disposizione di cui all'articolo 35, comma 19, non
e con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento agli interventi in tema di locazioni ad uso abitativo, di cui all'articolo 32 del disegno di legge finanziaria, pur risultando condivisibile l'obiettivo della lotta al «sommerso», siano tuttavia verificati con particolare attenzione gli strumenti utilizzati, soprattutto per gli aspetti discrezionali che essi sembrano comportare, con specifico riguardo al tema del riclassamento degli immobili, che potrebbe addirittura prefigurare, al comma 4 del citato articolo 32, l'introduzione di un'imposta ordinaria sui patrimoni;
2) in tale ambito e coerentemente con quanto previsto in occasione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2005-2008, siano valorizzati - anche mediante l'adozione di ulteriori misure «collegate» alla manovra finanziaria - gli indirizzi programmatici relativi ad una nuova politica per l'abitazione e per il rilancio delle città, articolata in tre settori di intervento: l'infrastrutturazione organica dei centri urbani, l'uso di nuovi strumenti fiscali per la riqualificazione urbana, la messa a sistema di interventi per una politica sociale dell'abitazione;
3) valuti altresì la Commissione di merito l'esigenza di individuare adeguate misure per assecondare la tendenza, tuttora in atto, alla crescita del Mezzogiorno e delle Isole, stimolando maggiori investimenti infrastrutturali, anche di natura privata, al fine di superare le carenze tuttora esistenti;
4) più in generale, si valuti l'opportunità di sostenere ulteriormente il programma di infrastrutturazione dell'intero Paese con adeguate risorse aggiuntive, rispondenti al quadro di esigenze prospettato nel DPEF 2005-2008, coinvolgendo tutti gli attori economici e finanziari e, in questo contesto, favorendo la creazione di un organismo di diritto privato a partecipazione pubblica minoritaria, che coinvolga istituti bancari ed assicurativi, con il compito di prestare le garanzie alle imprese contraenti impegnate nella realizzazione di opere infrastrutturali di rilievo strategico;
5) sia infine verificata, con ogni possibile iniziativa, l'ipotesi di sviluppare le misure dirette alla assunzione di una posizione in sede comunitaria che preveda che gli investimenti di natura infrastrutturale, per lo meno quelli diretti alla realizzazione delle opere che si inseriscono all'interno dei corridoi paneuropei di trasporto, possano essere collocati al di fuori del patto di stabilità europeo, anche al fine di rafforzare le misure destinate alla crescita ed allo sviluppo, con inevitabili conseguenti benefici per il sistema produttivo e per l'occupazione.
La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5310-bis:
Sopprimere i commi 1 e 2.
Al comma 45, sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettere a) e b).
La IX Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
richiamato il parere espresso dalla IX Commissione sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008;
ribadito come, nell'attuale contesto economico, un ruolo decisivo per il rafforzamento della domanda interna e per l'innalzamento del livello di competitività del paese nel contesto europeo ed internazionale potrà essere svolto proseguendo nella direzione di un deciso rilancio degli investimenti destinati alla realizzazione di infrastrutture nel settore trasportistico e logistico;
evidenziata quindi la necessità di promuovere con particolare vigore specifici
con le seguenti condizioni:
a) appare necessario porre una specifica attenzione, nell'ambito della manovra economico-finanziaria, agli interventi volti ad assicurare livelli sempre maggiori per la sicurezza e l'efficienza dei sistema dei trasporti, con particolare riferimento ai trasporti ferroviari ed aerei, anche attraverso l'adozione di specifici interventi infrastrutturali e la previsione di idonei finanziamenti;
b) si segnala l'esigenza di prevedere, in particolare, adeguate forme di finanziamento per gli interventi volti ad assicurare un sempre maggiore livello di sicurezza ed ammodernamento del naviglio, anche alla luce dei più recenti interventi normativi adottati in ambito comunitario, nonché per assicurare la formazione del personale navigante e la previsione, per i lavoratori portuali, di idonee forme di indennità di mobilità ed in materia di cassa integrazione guadagni, oltre a specifici incentivi per la ricerca navale;
c) appare necessario promuovere con particolare incisività, attraverso la previsione di adeguati stanziamenti, la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti nonché la realizzazione di interventi di collegamento delle infrastrutture portuali con la rete stradale e ferroviaria nazionale;
d) si evidenzia la necessità di procedere all'individuazione di un complessivo quadro finanziario - oltre che regolamentare - per il settore del trasporto pubblico locale, alla luce del ruolo strategico che lo stesso assume dal punto di vista dell'economia del paese e della qualità dei servizi offerti ai cittadini;
e) si segnala la necessità di porre una specifica attenzione, individuando le necessarie risorse finanziarie, agli interventi da assumere per assicurare livelli sempre maggiori della sicurezza stradale nel nostro paese;
f) con riferimento alla disposizione dell'articolo 35, comma 19, che autorizza il Ministro dell'economia, di concerto con quello delle infrastrutture, al trasferimento di tratte della rete stradale nazionale a società controllate dallo Stato, appare necessario assicurare che gli interventi previsti non diano luogo all'introduzione di forme di pedaggiamento a carico degli utenti;
g) appare necessario provvedere affinché siano assicurati i necessari stanziamenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui già accesi per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di potenziamento degli aeroporti nazionali.
La IX Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la tabella n. 11, recante lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
rilevata l'opportunità di proseguire lungo la direzione finora intrapresa, provvedendo con urgenza e determinazione, anche alla luce del nuovo quadro normativo definito con la legge n. 112 del 2004, a realizzare un incisivo programma di intervento per lo sviluppo dei settori innovativi - quali la larga banda ed il digitale terrestre - unitamente alla definizione di un efficace sistema infrastrutturale,
La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5310-bis:
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, nonché per la realizzazione di interventi di collegamento delle infrastrutture portuali con la rete stradale e ferroviaria nazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di investimenti sulla base delle segnalazioni delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
2. Per finanziare gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, le autorità portuali sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare analoghe operazioni finanziarie cui lo Stato concorre con un contributo di 7 milioni di euro, quali limiti di impegno quindicennali, a decorrere dall'anno 2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 7.000;
2006: - 7.000;
2007: - 7.000.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
1. Al fine di provvedere al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità, attraverso la realizzazione di una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane, di migliorare il livello di efficacia degli investimenti nel settore del trasporto e di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 166 del 2002 le regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre analoghe operazioni finanziarie per provvedere alla realizzazione di autostazioni, alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre dieci anni, nonché all'acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Lo Stato concorre con un contributo di 5 milioni di euro, quali limiti di impegno quindicennali, a decorrere dall'anno 2005, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a decorrere dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 7 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo. Tale ripartizione è
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 12.000;
2006: - 12.000;
2007: - 12.000.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di
«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 3 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7-bis a 7-bisdecies. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.
La X Commissione,
esaminata la tabella n. 3, relativa allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, del disegno di legge di bilancio (C. 5311 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 5310-bis Governo);
tenuto conto che i disegni di legge finanziaria e di bilancio intervengono in un contesto politico ed economico, anche internazionale, di particolare difficoltà e sono pertanto volti al contenimento dei costi e del deficit, al fine di garantire il rispetto dei vincoli europei e di mantenere in ordine i conti pubblici;
rilevato che alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2007, composta dal disegno di legge finanziaria 2005 e dal disegno di legge di bilancio, si affiancherà un ulteriore disegno di legge del Governo
valutato altresì che alcune misure di preminente interesse per il settore delle attività produttive sono già contenute nel disegno di legge finanziaria e che, sebbene rappresentino disposizioni di dettaglio, danno un segnale circa le priorità del Governo e gli ambiti nei quali ritiene opportuno assicurare interventi di sostegno;
sottolineato, infine, che tali disposizioni si concentrano, in particolare, sulla promozione dell'uso di strumenti informatici da parte dei giovani, sullo sviluppo delle tecnologie in ambito industriale e sul sostegno alla competitività delle imprese nazionali sui mercati esteri ed alla tutela delle produzioni italiane di qualità da fenomeni di concorrenza sleale;
con le seguenti osservazioni:
a) è auspicabile che il limite del 2 per cento all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni disposto dal comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria possa seguire criteri applicativi differenziati, con particolare riferimento al settore della ricerca e degli investimenti in ambito industriale. Appare altresì opportuno che tale limite non operi nei confronti delle Autorità indipendenti il cui finanziamento è attribuito ai soggetti esercenti i servizi e non è a carico del bilancio dello Stato, come nel caso dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
b) al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale, favorendo in particolare la crescita delle aziende di piccole dimensioni, occorre svolgere un'azione più incisiva per l'internazionalizzazione delle imprese, anche mediante il rafforzamento e la razionalizzazione degli strumenti previsti dall'articolo 29, commi 4 e 5, del disegno di legge finanziaria, nonché attraverso un incremento delle risorse finanziarie disponibili per le operazioni di credito all'esportazione;
c) in relazione alla rilevanza che il settore turistico riveste per l'economia nazionale ed alle potenzialità non ancora pienamente sfruttate che l'offerta turistica italiana ha sui mercati internazionali, si rende necessario potenziare e dotare di maggiori risorse le strutture in grado di svolgere attività di sostegno al settore. Appare opportuno, più in generale, definire interventi che privilegino una visione qualitativa più che quantitativa dell'offerta turistica, anche al fine di valorizzare il patrimonio artistico e ambientale del Paese nel suo complesso, evitando una sorta di sfruttamento intensivo di talune mete tradizionali;
d) al fine di salvaguardare il patrimonio industriale e tecnologico del Paese, appare opportuno promuovere sviluppo e innovazione, in particolare laddove vi siano già strutture e risorse produttive di tradizione industriale - è il caso, ad esempio, delle aree nelle quali ha trovato sviluppo il settore dell'automobile e delle tecnologie ad esso connesse - anche attivando le opportune sinergie tra ricerca pubblica e privata;
e) occorre condurre una decisa azione di contrasto ai fenomeni della evasione e della elusione fiscale, che di fatto si traducono, per il mercato, in forme di concorrenza sleale e che penalizzano soprattutto le imprese che svolgono la propria attività con rigore ed onestà. L'adozione di misure di controllo più efficienti - che consentirebbe peraltro di recuperare rilevanti risorse - dovrà comunque armonizzarsi con il necessario processo di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, senza peraltro
f) al fine di assicurare il necessario sostegno alle PMI, che rappresentano uno degli elementi più caratterizzanti del sistema produttivo italiano, occorre assicurare una maggiore dotazione di risorse al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, così da consentire un maggiore ricorso delle stesse ai crediti concessi dagli istituti bancari;
g) nel quadro dei processi di privatizzazione delle imprese del settore energetico, appare opportuno che i poteri di indirizzo su tali imprese - conseguentemente alla cessione alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. delle partecipazioni al loro capitale - siano esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministero delle attività produttive; ciò al fine di assicurare una adeguata attenzione ai profili di politica industriale del settore;
h) occorre favorire la partecipazione delle imprese italiane alla progettazione e alla realizzazione di infrastrutture energetiche in ambito internazionale, anche prevedendo la loro partecipazione a progetti finanziati dalla Commissione europea e promuovendo, in particolare, la cooperazione in campo energetico dell'Italia con i paesi del bacino del Mediterraneo;
i) al fine di garantire un approvvigionamento energetico adeguato alle esigenze del sistema produttivo e degli utenti, appare necessario favorire una diversificazione delle fonti, anche attraverso una razionalizzazione del prelievo fiscale sulle medesime; tale razionalizzazione deve passare, in primo luogo, attraverso una revisione della carbon tax che, oltre a determinare un maggior costo per gli utenti finali, di fatto penalizza i produttori nazionali rispetto ai concorrenti europei;
l) occorre proseguire con decisione sulla strada delle politiche di liberalizzazione e privatizzazione avviate in questi ultimi anni; in particolare, appare necessario superare le rigidità all'esercizio delle professioni, che rappresentano di fatto un ostacolo alla concorrenza nei servizi e finiscono per incidere negativamente sui livelli di efficienza e di innovazione.
La X Commissione,
esaminata la tabella n. 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle U.P.B. concernenti la ricerca applicata e la ricerca aerospaziale), del disegno di legge di bilancio (C. 5311 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 5310-bis Governo),
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alle attività di ricerca e di sviluppo, ed in particolare al ruolo svolto dai centri nazionali preposti alla ricerca, appare necessario realizzare
b) ai fini di un recupero di competenza del sistema produttivo nazionale, occorre promuovere l'impegno delle imprese in ricerca e innovazione, attraverso più idonee misure agevolative ed in particolare mediante un intervento sull'IRAP;
c) occorre promuovere, anche con idonee modifiche normative, lo sviluppo del settore aerospaziale, favorendo il mantenimento ed il consolidamento dei livelli di produzione delle imprese nazionali presenti nelle aree di eccellenza tecnologica nonché difendendo il rilevante indotto, non solo sul piano economico occupazionale, ma anche su quello specifico dello sviluppo tecnologico, che le imprese minori conseguono per effetto del loro collegamento con le grandi imprese del settore.
La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5310-bis:
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, nei limiti delle somme di cui al comma 38 lettera b) dell'articolo 2 della medesima legge.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano altresì al CAI (Club Alpino Italiano) che, per l'anno 2005 può procedere nell'ambito delle proprie autonome scelte ad assunzioni di personale.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2006».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 30.000.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Il relativo riparto inserire le parole: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma precedente il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per le finalità previste dall'articolo 24 comma 4 lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005.
Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella
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Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio - articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - Cap. 3003):
2005: - 10.000.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. L'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 è sostituito dal seguente:
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, da realizzare, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso misure antinflazionistiche ovvero attraverso misure di sostegno alle famiglie meno abbienti, con particolare riferimento ai consumi energetici, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti pubblici ed alle spese per l'assicurazione RC auto.
2. Le entrate di cui al comma 1 affluiscono ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 -Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 41.300.
Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)
2005: + 41.300.
L'XI Commissione,
esaminata la tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2005 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
ricordato che negli ultimi due anni sono state approvate la riforma del mercato del lavoro (legge 14 febbraio 2003, n. 30) e la modifica della disciplina previdenziale (legge 23 agosto 2004, n. 243);
con le seguenti osservazioni:
a) l'annunciato intervento di modifica del sistema fiscale dovrà ispirarsi a principi di efficacia, con particolare attenzione
b) è necessario procedere nella politica di semplificazione degli adempimenti burocratici e fiscali, per facilitare la vita delle imprese e delle persone fisiche;
c) il tetto agli incrementi di spesa, pari al 2 per cento, deve essere applicato con rigore e deve essere considerato un anticipo rispetto ad un più strutturale intervento di revisione degli organici pubblici;
d) è opportuno reintrodurre misure per favorire la famiglia, quali il bonus per i nuovi nati;
e) appare necessario prevedere una misura organica in materia di ammortizzatori sociali, che ne consenta la tempestiva attivazione nelle situazioni di emergenza sociale;
f) appare urgente ampliare e rafforzare l'operatività del Fondo per l'occupazione anche con riferimento alle piccole e medie imprese;
g) appare fondamentale dare un seguito, sia in termini normativi che di predisposizione delle risorse finanziarie, agli obiettivi strategici fissati nella legge di riforma della previdenza, con specifico riferimento alle forme di previdenza complementare;
h) si sottolinea la necessità che siano assicurati idonei mezzi finanziari per sbloccare l'esame delle proposte di legge volte ad eliminare il divieto di cumulo tra rendite INAIL susseguenti ad infortuni sul lavoro e il trattamento di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
i) si ritiene indispensabile un ulteriore finanziamento della legge 27 dicembre 2002, n. 288, che disciplina l'assegno sostitutivo degli accompagnatori militari per i grandi invalidi.
La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5310-bis:
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al comma 1, articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole «datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi» aggiungere le parole «con gestione interna o esterna».
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
1. Al lavoratore che non si avvale o non possa avvalersi di quanto stabilito dall'articolo
Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini ed i tersicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantanovesimo anno di età per gli uomini. L'accesso al pensionamento, su iniziativa del lavoratore, può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età se l'avente diritto comunica tale opzione all'ENPALS sei mesi prima il compimento dell'età pensionabile.
2. La pensione spettante ai ballerini e tersicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1987 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo è liquidata secondo il sistema retributivo.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: 100 milioni sono sostituite dalle seguenti: 70 milioni.
Sopprimerlo.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Al Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'articolo 4, commi 112 e 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) è destinato per l'anno 2005 un finanziamento di 36 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro con le seguenti: è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Nei limiti delle risorse indicate a carico dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2005, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 140.000;
2006: - 105.000;
2007: - 70.000.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996,
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 26, sopprimere i commi 2 e 3 e all'articolo 36, comma 1, lettera a), sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 30 per cento e alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 26, sopprimere i commi 2 e 3 e all'articolo 36, comma 1, lettera a), sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 30 per cento e alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento.
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, al capoverso, lettera a), al terzo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché i contribuenti con volume d'affari non superiore a un milione di euro.
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: non può superare il limite del 2 per cento con le seguenti: non può superare il limite dell'1,5 per cento.
Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: sentite le associazioni professionali con le seguenti: da concordare con le associazioni professionali.
Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma.
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
33-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo», sono sostituite dalle seguenti: «Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo».
La XII Commissione,
esaminati, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge finanziaria per l'anno 2005 (C. 5310-bis Governo) e il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo), in particolare la tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
rilevato che la manovra finanziaria in esame risulta complessivamente in linea con quanto previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008 e che ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento del DPEF, la manovra di finanza pubblica ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale ai valori programmatici;
considerato che il finanziamento per il Fondo sanitario nazionale per l'anno 2005 è stato incrementato di 7 miliardi di euro, passando da 81.287 milioni di euro del 2004 agli 88.250 miliardi di euro per il 2005 e prevedendo che per gli anni successivi il livello di finanziamento sia incrementato applicando la regola generale del 2 per cento;
considerato che il rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL per il 2005 si attesta intorno al 6,25 per cento, al di sopra quindi del 6 per cento stabilito con l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto del 2001 per il triennio 2005-2007 come rapporto compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica e con il patto di stabilità e di crescita sottoscritto in sede europea;
valutato che per quanto concerne l'accesso delle singole regioni al finanziamento integrativo, le relative modalità e gli ulteriori adempimenti vengono rimessi ad una specifica intesa Stato-Regioni al fine di migliorare il monitoraggio ed il contenimento della spesa sanitaria e farmaceutica;
per quanto riguarda in particolare la tabella n. 2: Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza) e sulla tabella n. 15: Ministero della salute, e connesse parti del disegno di legge finanziaria,
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare ulteriori risorse finanziarie per il comparto sanitario, in particolare al fine di sostenere e rafforzare progetti strategici in materia di prevenzione e ricerca;
b) siano definite con maggior chiarezza le risorse a cui attingere per il rinnovo del contratto dei medici del S.S.N. e per il rinnovo della Convenzione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
per quanto riguarda la tabella n. 4: Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) e connesse parti del disegno di legge finanziaria:
con la seguente osservazione:
a) siano previste, nell'ambito delle risorse destinate alle politiche sociali, specifici finanziamenti per far fronte ai problemi legati alla non autosufficienza.
La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5310-bis:
Aggiungere il seguente comma:
9. All'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) le parole: «conseguono il» sono sostituite dalle seguenti: «sono in possesso del».
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
1. Dopo il terzo periodo, del comma 2, dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986,
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1, dell'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, è destinata al relativo Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, una cifra di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.
All'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle Regioni sia raggiunto nel rispetto della garanzia della tutela della salute, fermo restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, sono fissati gli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza, sentita la Conferenza Stato regioni, su proposta del Ministro della salute, che si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 bis, comma 10 del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002 n. 112. Con la medesima procedura sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.
2-ter. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, provvede con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, sentita la Conferenza Stato regioni. Importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005 con decreto del Ministero della salute, di concerto
All'articolo 22, al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) i casi in cui debbano prevedersi modalità di affiancamento di rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare.
All'articolo 22, al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale.
All'articolo 22, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale ed organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui al presente articolo.
All'articolo 22, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Il Ministero della salute, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, in base a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività finalizzate ad assicurare la tutela della salute su tutto il territorio nazionale.
6-ter. Il Ministero della salute esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e attiva, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma della Costituzione, in base alle modalità fissate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo, in caso di perdurante inerzia o inadempienza da parte delle regioni, accertata con modalità fissate con decreto del ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, nell'ambito del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ad assicurare, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali
Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:
1. All'articolo 48, comma 5, lettera f), terzo periodo del decreto-legge 30 settembre, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «che, a livello regionale, presentano una spesa per l'assistenza farmaceutica superiore al 16 per cento».
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
1. Le regioni che al primo gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
1. La Commissione unica sui dispositivi medici istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.
2. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio Sanitario Nazionale, la classificazione dei dispostivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto del ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: a) le modalità di alimentazione e aggiornamento dalla banca dati del Ministero della salute necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; b) le modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono fornire anche al Ministero della salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria.
3. Con la procedura di cui al comma 2 viene stabilita, dopo l'istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.
4. Per l'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento delle attività di valutazione e controllo dei dispositivi medici, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata biennale, rinnovabili, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione,
a) nella misura del 35 per cento, per spese concernenti l'istituzione e la gestione, anche mediante convenzioni, del repertorio dei dispositivi medici previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 289 del 2002;
b) nella misura del 40 per cento, per attività di informazione indipendente sui dispositivi medici e per la realizzazione, di concerto con le regioni di un programma di vigilanza attiva sui dispositivi medici;
c) nella misura del 25 per cento per altre attività previste dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e da successive disposizioni che fanno riferimento al predetto articolo.
7. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.
8. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo o gruppo di dispositivi definiti con decreto del ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per essere rassegnati, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute su appositi capitoli, al fine di essere utilizzati per le attività previste dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e da successive disposizioni.
Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
1. Al fine di consentire alla competente Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità nell'anno 2005, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero.
2. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2005: - 495.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. In attuazione dell'Accordo di programma tra il Ministero della Salute e regione Abruzzo, sottoscritto il 29 luglio 2003, e per l'attività di ricerca, di sorveglianza epidemiologica e di cooperazione in materia di sicurezza degli alimenti con l'area transfrontaliera Adriatica ed i Balcani, già iniziate nell'ambito della legge 21 marzo 2001, n. 84, è concesso all'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. Al fine di raggiungere un maggior livello di efficacia nei confronti delle emergenze sanitarie riconducibili alle zoonosi nonché della rintracciabilità e della sicurezza alimentare tramite la estensione di sistemi di identificazione elettronica agli animali delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina ed in considerazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento 21/2004/CE in tema di istituzione di un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina, fatte salve le risorse già attribuite per il funzionamento della banca dati nazionale, sono riassegnate al Ministero della salute le somme che affluiscono al fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, derivanti dal cofinanziamento da parte dell'Unione Europea dei piani di eradicazione e controllo delle malattie infettive e diffusive del bestiame.
Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro della salute, in collaborazione con le regioni, provvede ad attivare un programma di prevenzione cardiovascolare per l'identificazione dei soggetti a rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle patologie per le quali esistono terapie che ne migliorano la progressione.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il ministro della salute si avvale delle regioni, che, entro tre mesi dall'approvazione del programma, provvedono ad attivare uno screening cardiovascolare, attraverso la realizzazione di un elettrocardiogramma, di tutti i nuovi nati tra la quindicesima e la trentesima giornata di vita.
3. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite annualmente dal Ministero della salute tra le regioni in proporzione al numero annuale delle nascite.
Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 110.000;
2006: + 110.000;
2007: + 110.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 110.000;
2006: - 110.000;
2007: - 110.000.
Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 4.000;
2006: + 4.000;
2007: + 4.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.
La XIII Commissione,
esaminata la tabella n. 13, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e le connesse parti del disegno di legge finanziaria per il 2005 (A.C. 5310-bis Governo);
esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (A.C. 5311 Governo);
con le modificazioni di cui agli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati al disegno di legge finanziaria, trasmessi in allegato;
nonché con le seguenti condizioni:
si provveda a riformulare il comma 31 dell'articolo 36, al fine di rendere permanente
con riferimento ai commi 33, 34, 36 e 37 dell'articolo 36, i quali recano la proroga di agevolazioni in favore del settore agricolo e delle pesca, si provveda a rendere permanenti tali regimi agevolativi, già più volte prorogati nel corso degli ultimi anni;
si provveda a prorogare all'anno 2005 il credito di imposta per gli investimenti in agricoltura, prevedendo la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno;
si provveda a prorogare i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale per le denunce dei pozzi, di cui all'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 1999;
si provveda ad introdurre, a favore delle imprese agricole colpite da eventi calamitosi o da emergenze di carattere sanitario, un sistema di rateizzazione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, mediante la corresponsione di 20 rate annuali di pari importo al tasso di interesse legale vigente al momento della rateizzazione;
si provveda, nell'ambito dell'esercizio della delega previdenziale conferita dalla legge n. 234 del 2004, a mettere a regime le disposizioni dell'articolo 122 della legge n. 388 del 2000, relativamente all'impiego di familiari e affini nelle operazioni di raccolta, riconoscendo inoltre un credito per nuova occupazione agli imprenditori agricoli, a condizione che essi aumentino il numero di giornate lavorative dichiarate rispetto all'anno precedente e che tale incremento venga mantenuto per almeno tre anni;
si provveda a garantire il reperimento di adeguate risorse per il potenziamento della ricerca in agricoltura, alla luce del riordino degli enti operanti nel settore attraverso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
si individuino le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione senza interruzioni degli interventi relativi al piano irriguo nazionale.
La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 5310-bis:
Al comma 1, dopo le parole: del bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , compresi i mutui attivati e da attivare per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999-Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
Al comma 3, dopo le parole: euro 50 milioni, aggiungere le seguenti: di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità richiamati nella lettera b).
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
1. I sostegni nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze ridurre gli importi e i relativi limiti d'impegno in misura corrispondente.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Il progetto sperimentale di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, ha una durata di anni sei, a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di avviare il processo di razionalizzazione e di riconversione delle unità appartenenti alla categoria della pesca costiera locale esercitata con il sistema strascico, nonché dei relativi equipaggi, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a definire singoli regimi di aiuto con una o più regioni interessate, in coerenza con quanto stabilito dalle normative comunitarie.
9-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
9-quater. All'onere derivante dall'attuazione ditale misura, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché negli impianti funzionali all'attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 330 del 1999, articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), modificare gli importi come segue:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È rifinanziato con la somma di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 l'intervento previsto dall'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 13.000;
2006: - 13.000;
2007: - 13.000.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.
9-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
9-quater. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all'annualità 2005 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 8 agosto 2002, n. 178.
Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.
Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:
1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni in legge 27 marzo 2007, n. 77, le parole « 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2006».
2. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l'ulteriore spesa di Euro 260.000,00.
3. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesse a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.
4. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n.302, pervenute al Ministero delle Politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.
5. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis: Le imprese che esercitano attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico».
Dopo il comma 37 è aggiunto il seguente:
37-bis. Le iscrizioni ipotecarie accese da concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali su beni immobili di proprietà si soggetti ammessi ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti, possono essere sostituite con una idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria. In questo caso la garanzia dovrà essere prestata per il periodo della rateizzazione aumentato di un anno. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, se il garante non versa l'importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del servizio di riscossione provvederà a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.
Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. Le iscrizioni ipotecarie accese da concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali su beni immobili di proprietà di soggetti ammessi in forza di legge alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti, possono essere sostituite con una idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria. In questo caso la garanzia dovrà essere prestata per il periodo della rateizzazione aumentato di un anno.
37-ter. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, se il garante non versa l'importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del servizio di riscossione provvederà a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, per tutte le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle Finanze decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 900;
2006: - 900;
2007: - 900.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
33-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «imprenditori ittici, di cui all'articolo 6» sono inserite le seguenti: «e soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura».
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Alle concessioni per i pozzi di acqua ad uso acquacoltura si applica il canone determinato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, se l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese delle camere di commercio.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
33-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato al 31 luglio 2005.
Sostituire il comma 35 con il seguente:
35. Gli atti inerenti alla formazione ed all'arrotondamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1 per cento.
Al comma 36, aggiungere in fine le seguenti parole: , che si intendono applicabili anche ai soggetti che esercitano attività di acquicoltura marina.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia apportare le seguenti modifiche:
2005: - 2.500;
2006: - 2.500;
2007: - 2.500.
Dopo il comma 38 inserire il seguente:
38-bis. Il Fondo Bieticolo Nazionale di cui all'articolo 3 del Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella Legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:
2005: - 25.000.
Dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
45-bis. Lo svolgimento di attività sportive agonistiche e non, in zone agricole, la cui pratica non comporti trasformazioni irreversibili o danni per il territorio, sono equiparate alle attività agricole ai fini delle trasformazioni urbanistiche, edilizie ambientali ed idrogeologiche del territorio. Ai gestori e agli addetti delle predette attività, si applicano le norme previdenziali, assistenziali e fiscali proprie dell'attività agricola.
Conseguentemente alla Tabella A dello stato di previsione del Ministero dell'interno apportare le seguenti modifiche:
2005: - 32 milioni di euro;
2006: - 32 milioni di euro;
2007: - 32 milioni di euro.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 154 del 2004 Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, è autorizzata la spesa di 10.535.000 euro annui dal 2005 al 2007.
Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.535;
2006: - 10.535;
2007: - 10.535.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
45-bis. Gli effetti dell'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estesi alla regione Sicilia.
Dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
45-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al n. 103, dopo le parole: «editoriali e simili» sono inserite le seguenti: «nonché per uso di Consorzi di bonifica e di irrigazione.».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C richiamata, voce Ministero degli Affari Esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - funzionamento - Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - Capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), modificare gli importi nel modo seguente:
2005: - 2.000.
Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 19, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
«2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha una durata di anni sei, a decorrere dal 1o gennaio 2005.».
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del l999 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.500;
2007: - 15.500.
Dopo l'articolo 36 inserire il seguente:
TAB. A.
Alla Tabella A, voce: del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali apportare le seguenti variazioni:
2005: + 40.000;
2006: + 40.000;
2007: + 40 000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 40.000;
2006: - 40.000;
2007: - 40.000.
La XIV Commissione,
esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2005 (C. 5310-bis Governo), il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo) e la tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, limitatamente alle parti di competenza;
rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulta in linea con quanto previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008 e con il secondo Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008, ad esso allegato, recante il Programma infrastrutture strategiche, secondo quanto indicato nelle risoluzioni approvate dal Parlamento;
ribadito anche in questa sede che le previsioni contenute nel DPEF per il 2005-2008, che hanno tenuto conto della difficile congiuntura economica internazionale
considerato, in particolare, che la manovra finanziaria per il 2005 appare coerente con la previsione di un indebitamento delle pubbliche amministrazioni al 2,7 per cento, pari cioè ad un valore ampiamente al di sotto dei parametri del Patto di stabilità, e un avanzo primario pari al 2,3 per cento, conforme all'esigenza della graduale riduzione del rapporto debito/PIL;
apprezzato, in particolare, il fatto che le previsioni finanziarie in esame stabiliscono un deficit esclusivamente destinato a finanziarie le spese in conto capitale in modo da determinare un bilancio corrente in pareggio, come previsto dalla cosiddetta regola d'oro;
apprezzata altresì la previsione della nuova regola di azione per il contenimento della spesa della pubblica amministrazione, recata dall'articolo 2, commi 1 e 2, del disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), con la quale si fissa un limite all'incremento di tale spesa al 2 per cento per ciascun anno del triennio 2005-2007, rispetto alle previsioni aggiornate indicate per l'anno precedente dalla Relazione previsionale programmatica;
rilevato, con particolare riferimento al disegno di legge di bilancio per il 2005 (C. 5311), che la contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia, realizzata attraverso lo strumento finanziario dei Fondi strutturali, risulta complessivamente in aumento del 30,55 per cento;
considerato che il disegno di bilancio dello Stato per il 2005 (C. 5311) reca un aumento dello stanziamento di spesa a favore del Dipartimento per le politiche comunitarie, allo scopo soprattutto di garantire la realizzazione dell'attività di verifica dei risultati scaturiti dalle iniziative governative assunte dai gruppi di lavoro che hanno operato presso la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea, nonché della nuova strategia per la gestione comune dell'informazione e comunicazione comunitaria avviata con la sottoscrizione tra il Governo italiano e l'Unione europea di un Memorandum di intesa, per la promozione di campagne sui temi prioritari;
ricordato che il 14 luglio 2004 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione sul sistema delle risorse proprie delle Comunità europee per il periodo 2007-2013, abbinata ad una proposta di regolamento relativa al sistema generalizzato di correzione a favore degli Stati contribuenti netti del bilancio comunitario, stabilendo che l'importo totale delle risorse proprie attribuite alla comunità per gli stanziamenti di pagamento non può superare l'1,24 per cento del PIL complessivo degli Stati membri (rispetto all'1,27 attuale);
con particolare riferimento al disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), rilevato che l'articolo 33, comma 11, introduce l'articolo 60-bis (che prevede l'obbligo solidale del cessionario nel pagamento dell'IVA) nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (sesta direttiva IVA), in base alla quale gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per il versamento dell'imposta, e alla comunicazione 2004/260 della Commissione europea del 16 aprile 2004 al Consiglio e al Parlamento europeo, sull'utilizzo degli Accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA;
considerato che l'articolo 36, comma 31, del disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), che proroga ulteriormente per l'anno 2005 l'applicazione del regime fiscale speciale per il settore agricolo,
rilevato, altresì, che l'articolo 36, comma 37, del disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), dispone il rinnovo di agevolazioni in materia di accise sui prodotti energetici, in conformità con le disposizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e alla decisione 2001/224 del Consiglio, con cui l'Italia in particolare è stata autorizzata - in deroga alle disposizioni della direttiva 92/82/CEE - ad applicare sino al 31 dicembre 2006, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio domestico e riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento;
tenuto conto altresì che i commi 40 e 42 del medesimo articolo 36, recanti agevolazioni sul gasolio per gli autotrasportatori, risultano altresì conformi alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, con particolare riferimento agli articoli 2, 4, 5, 7, e 18, che rinvia in particolare all'allegato II, punto 8, prevedendo tra le riduzioni delle aliquote di accisa e le esenzioni dall'imposizione per l'Italia, proprio la riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato dagli operatori sul trasporto su strada;
con riferimento invece al disegno di legge di bilancio dello Stato (C. 5311), considerato che lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per l'anno 2005 (UPB 4.2.3.8, Cap. 7493), pari a 4,239 miliardi di euro, sia in riferimento alle spese per il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che per quelle per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, è rifinanziato dalla Tabella D del disegno di legge finanziaria per il 2005 limitatamente agli anni 2006 e 2007 in relazione al Fondo di coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, e per il solo anno 2007, in ordine all'adeguamento interno degli atti normativi;
considerato altresì che la Tabella F del disegno di legge finanziaria per il 2005, all'allegato 6, non solo non opera alcuna rimodulazione per il 2005, ma addirittura per il 2006 e il 2007 sposta il relativo stanziamento complessivo di 5, 6 miliardi di euro al 2008;
con le seguenti osservazioni:
a) sarebbe opportuno prevedere nella manovra finanziaria per il 2005 più incisivi interventi in materia di programmazione, revisione e utilizzo - dal 2007 - dei fondi per le regioni dell'attuale Obiettivo 1, secondo le proposte di riforma della politica europea di coesione presentate dalla Commissione europea il 14 luglio 2004, nonché delle nuove prospettive finanziarie 2007-2013;
b) valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di modificare gli stanziamenti previsti nelle Tabelle D e F del disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), prevedendo, rispettivamente, un rifinanziamento e una rimodulazione per l'anno 2005, in ordine al Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183; un rifinanziamento e una rimodulazione per gli anni 2005 e 2006, relativamente al Fondo per l'adeguamento interno degli atti normativi di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
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