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PDL 5334

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5334



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PATARINO, BELLOTTI, CARUSO, CATANOSO, FRANZ, JACINI, LA GRUA, LOSURDO, MARINELLO, MASINI, MISURACA, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, RICCIUTI, ROMELE, VILLANI MIGLIETTA, CANELLI

Disposizioni in materia di etichettatura dei
prodotti agroalimentari extracomunitari

Presentata il 6 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa comunitaria e la normativa nazionale, al fine di tutelare la salute del consumatore, disciplinano in maniera severa e dettagliata la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari, con particolare riguardo all'utilizzo di prodotti fitofarmaci nella coltivazione dei prodotti agroalimentari.
      I fitofarmaci sono impiegati nelle coltivazioni per proteggere i vegetali da tutti gli organismi nocivi, favorirne il processo vitale, conservare il prodotto vegetale ed eliminare le piante indesiderate, con evidenti vantaggi economici per il coltivatore.
      Gli stessi prodotti possono, però, risultare particolarmente nocivi per la salute del consumatore, soprattutto se lasciati a un utilizzo indiscriminato, dal momento che si tratta di elementi chimici o di loro composti.
      Per questa ragione l'uso dei medesimi viene ridotto al minimo dalla nostra legislazione e, ogni anno, il Ministro della salute, con proprio decreto, aggiorna il limite massimo dei residui delle sostanze attive dei fitofarmaci tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione.
      Una normativa così dettagliata, pur comportando, da un lato, un notevole aggravio, anche di natura economica, per il produttore italiano, dall'altro garantisce un prodotto genuino e di qualità.
      Qualità e genuinità sono infatti caratteristiche indiscutibili della nostra agricoltura; pertanto quando il consumatore dovrà acquistare un prodotto italiano, sarà per lui sufficiente conoscerne l'origine, per
 

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essere certo della sicurezza e della genuinità di ciò che sta comprando; analogo discorso varrà per il prodotto comunitario. Sia la normativa italiana che quella comunitaria riconoscono, infatti, come finalità primaria la tutela della salute del consumatore.
      Nei Paesi terzi, l'utilizzo dei fitofarmaci non è, di contro, sottoposto agli stessi regimi europei, essendo più indiscriminato l'uso dei prodotti chimici, con conseguente detrimento della salute del consumatore. Tuttavia, quando lo stesso si troverà di fronte un prodotto italiano e un prodotto extracomunitario, non avrà alcuno strumento per ricavare le necessarie informazioni circa l'utilizzo più indiscriminato di sostanze chimiche sul prodotto straniero. I parametri che potrà adottare saranno il prezzo, a scapito del prodotto italiano, e il luogo di origine o di provenienza.
      Si evince, pertanto, che nell'acquisto di un prodotto agroalimentare extracomunitario l'indicazione del luogo di origine sull'etichetta non può considerarsi sufficiente a fornire chiarezza al consumatore finale che invece, a fronte di un prezzo conveniente, potrà essere portato a preferire tale criterio di scelta. Soprattutto il consumatore meno abbiente potrà essere vittima di una scelta poco informata, mentre la tutela della salute è un diritto soggettivo della personalità, sancito dalla Costituzione e, come tale, riconosciuto a tutti indistintamente. Nessuno può esserne privato, né tanto meno può rinunciarvi.
      Il consumatore deve allora essere posto nelle condizioni di poter effettuare una scelta più consapevole e più informata quando acquista un prodotto agroalimentare proveniente da un Paese terzo, ovvero deve potersi avvalere di uno strumento che gli fornisca in tempo reale le indicazioni circa le sostanze chimiche utilizzate e la quantità dei residui delle stesse presenti nel prodotto che sta acquistando.
      La presente proposta di legge vuole fornire proprio questo strumento.
      L'articolo 1 fissa le finalità volte a tutelare il consumatore e a garantire la sicurezza alimentare e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo. L'articolo 2 elenca una serie di definizioni necessarie. L'articolo 3 introduce l'obbligo di applicare sui prodotti agroalimentari preconfezionati, destinati alla vendita al consumo e provenienti da Paesi extracomunitari, una etichetta che riporti in maniera chiara e leggibile il nome di ciascun fitofarmaco utilizzato e la sua definizione, in modo che anche il consumatore meno accorto possa comprendere che si tratta di sostanze chimiche, il limite massimo di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerati e la quantità dei medesimi presente nel prodotto in vendita e che il consumatore sta scegliendo. Con tutti questi elementi a sua disposizione il consumatore sarà in grado di scegliere il prodotto finale con consapevolezza.
      Per i prodotti agroalimentari venduti al minuto, l'obbligo di informazione è invece soddisfatto attraverso l'apposizione di un cartello accanto alla merce in cui sono riportate, in maniera chiara e leggibile, le voci richieste per l'etichettatura dei prodotti agroalimentari preconfezionati.
      Una tale previsione avrà un'altra importante conseguenza, ovvero quella di imporre sui prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi terzi un controllo circa i fitofarmaci utilizzati e la quantità di residui dei medesimi nei prodotti agroalimentari, prima ancora che siano immessi sul mercato nazionale.
      Soltanto in questo modo potremo affermare con sicurezza che si è fatto ogni sforzo possibile per tutelare pienamente il diritto alla salute del consumatore italiano.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate:

          a) a tutelare la salute del consumatore finale;

          b) a garantire la sicurezza alimentare e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo;

          c) ad assicurare una corretta e trasparente informazione idonea a consentire una scelta consapevole da parte del consumatore finale.

Art. 2.

      1. Ai fini della presente legge, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si intende per:

          a) prodotti fitosanitari, le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive destinati a:

              1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;

              2) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;

              3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;

              4) eliminare le piante indesiderate;

              5) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento;

          b) residui di prodotto fitosanitario o residui: una o più sostanze, inclusi i loro metabolici e i prodotti derivanti dalla degradazione o dalla reazione, presenti in o su vegetali o prodotti di origine vegetale

 

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destinati al consumo, o presenti altrove nell'ambiente e costituenti residui dell'impiego di un prodotto fitosanitario;

          c) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o sotto forma di prodotti industriali, incluse le impurezze derivanti dal procedimento di fabbricazione;

          d) sostanze attive: le sostanze o i microrganismi, compresi i virus, aventi un' azione generale o specifica sugli organismi nocivi o su vegetali o su prodotti vegetali.

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. (Etichettatura dei prodotti agroalimentari extracomunitari). - 1. Sui prodotti agroalimentari preconfezionati destinati alla vendita al consumo, provenienti dai Paesi extracomunitari, il grossista appone una etichetta in cui sono riportati in maniera chiara e leggibile:

          a) il nome di ciascun prodotto fitosanitario utilizzato nella coltivazione del prodotto agroalimentare;

          b) la definizione di «prodotto fitosanitario» ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

          c) l'indicazione del limite massimo dei residui delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, fissati dal decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, e successive modificazioni, e dai relativi decreti di aggiornamento;

          d) la quantità dei residui delle sostanze attive presenti nel prodotto posto in vendita.

      2. Per i prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi extracomunitari venduti al

 

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pezzo, il venditore al minuto appone sulla merce messa in vendita un cartello sul quale sono riportati in maniera chiara e leggibile i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)».

Art. 4.

      1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e sono stabiliti i sistemi di controllo da predisporre su tutto il territorio nazionale nonché le modalità di applicazione delle sanzioni da comminare in caso di accertata inadempienza.

Art. 5.

      1. È consentita la vendita dei prodotti agroalimentari extracomunitari privi dell'etichetta e del cartello di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, fino al 30 aprile 2005.


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