|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5388 |
Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa si articola in 4 Parti:
1) la prima si compone di 60 articoli e contiene le disposizioni di carattere istituzionale;
2) la seconda comprende i 54 articoli della «Carta dei diritti fondamentali»;
3) la terza si compone di 322 articoli e disciplina nello specifico le singole politiche dell'Unione;
4) la quarta, concernente le disposizioni finali, è composta da 12 articoli.
Ai 448 articoli complessivi che compongono il Trattato costituzionale, si aggiungono 36 Protocolli e 49 Dichiarazioni.
Di seguito, verranno illustrate le innovazioni di maggior rilievo contenute in ciascuna delle quattro Parti del Trattato costituzionale, nonché i contenuti di alcuni dei Protocolli e delle Dichiarazioni più rilevanti.
Il Trattato costituzionale si apre con un preambolo che richiama i principi fondamentali su cui si fonda l'Unione e gli obiettivi che la stessa intende perseguire. Il
Articolo I-1 Istituzione dell'Unione
L'articolo I-1 istituisce l'Unione europea, specificando la doppia legittimazione della stessa, ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati membri di costruire un futuro comune. Si sottolinea che l'articolo 1 del TUE stabilisce che le parti contraenti costituiscono «un'Unione europea», mentre l'articolo 1 del Trattato costituzionale prevede l'istituzione «dell'Unione europea». In tale modo si conferisce all'Unione un carattere più definito. Si osserva che l'articolo 1 conferma la denominazione di Unione europea introdotta dal Trattato di Maastricht ed è stata preferita alle diverse opzioni, quali Stati Uniti d'Europa, Europa Unita, Comunità europea proposte nel corso dei lavori della Convenzione.
Il paragrafo 2 dell'articolo I-1 sancisce, invece, il principio di «apertura» dell'Unione a tutti gli Stati europei che ne rispettano i valori e che si impegnano a promuoverli congiuntamente. L'adesione all'Unione europea rimane, quindi, soggetta ai due criteri essenziali che hanno caratterizzato, sin dalle origini, l'evoluzione del processo d'integrazione europea. Il Paese candidato deve essere, in primo luogo, uno Stato europeo, e deve, al tempo stesso, condividere i valori comuni dell'Unione. Si osserva, in proposito, che la collocazione di tale disposizione nel primo articolo del Trattato, anziché, come previsto dai precedenti Trattati, nelle disposizioni finali, vuole assumere il significato di un messaggio di apertura verso tutti i popoli ed i Paesi europei che potrebbero, in futuro, aderire all'Unione.
Articolo I-2 I valori dell'Unione
L'articolo indica i valori su cui si fonda l'Unione, ovvero, i valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni a tutti gli Stati membri, in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne. Si osserva che la collocazione testuale dell'articolo I-2 tra le prime disposizioni del Trattato assume un significativo valore simbolico, in quanto l'Unione viene definita come una comunità di valori condivisi dai suoi Stati membri.
Articolo I-3 Gli obiettivi dell'Unione
L'articolo I-3 indica gli obiettivi dell'Unione. Molti di questi sono già parte integrante dell'acquis communautaire in quanto enunciati in varie disposizioni dei vigenti Trattati (articolo 2 del Trattato sull'Unione europea - TUE ed articoli 3 e 4 del Trattato che istituisce la Comunità europea - TCE). Il Trattato costituzionale, oltre ad avere il merito di procedere alla sistematizzazione degli stessi in un unico articolo, introduce ex novo alcuni obiettivi al cui perseguimento dovrà essere improntata l'azione dell'Unione europea. Tra questi vanno, in particolare, menzionati il raggiungimento di un elevato livello di occupazione, il progresso scientifico e tecnologico, la lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni, la promozione
Articolo I-4 Libertà fondamentali e non discriminazione
Il paragrafo 1 di tale disposizione conferisce valore costituzionale alle 4 libertà fondamentali sancite dal Trattato: la libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.
Il paragrafo 2 riprende senza modifiche le disposizioni dell'articolo 12 del TCE, e sancisce il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità. L'aspetto innovativo di questa disposizione va ricercato nel fatto che il principio di non discriminazione, in considerazione dell'importanza che assume per il diritto comunitario, viene inserito nella Parte costituzionale del Trattato (Parte I).
Articolo I-5 Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri
L'articolo I-5 disciplina i rapporti tra l'Unione e gli Stati membri. Esso riprende, migliora ed approfondisce molte delle disposizioni che figurano in «ordine sparso» nei Trattati vigenti.
Il paragrafo 1 dell'articolo I-5 stabilisce che l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Essa rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. Si osserva che l'articolo 5, paragrafo 1, introduce per la prima volta un esplicito riferimento al ruolo delle autonomie regionali e locali. Il rispetto dell'identità degli Stati da parte dell'Unione europea è, quindi, garantito anche nei confronti delle diverse articolazioni (regionali e territoriali) riconosciute come elemento portante dell'assetto istituzionale di uno Stato membro.
In sintesi, il paragrafo 1 dell'articolo I-5 descrive, in maniera più dettagliata rispetto ai vigenti Trattati, gli elementi essenziali delle identità nazionali menzionando espressamente, tra le strutture fondamentali politiche e costituzionali, anche le autonomie locali e regionali.
Il paragrafo 2 dello stesso articolo riprende il principio della leale cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.
Articolo I-6 Il diritto dell'Unione
Tale articolo codifica un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee: il principio secondo cui il diritto dell'Unione prevale sul diritto degli Stati membri.
Articolo I-7 La Personalità giuridica
Questa disposizione stabilisce che «l'Unione ha personalità giuridica». La brevità di tale articolo è inversamente proporzionale alla sua importanza ed alle sue implicazioni. Nell'attuale struttura dell'Unione coesistono tre Trattati: il Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE), il Trattato istitutivo della Comunità europea per l'energia nucleare (EURATOM) ed il Trattato sull'Unione europea (TUE). La CE e l'EURATOM dispongono già della personalità giuridica di cui non dispone invece l'Unione. La mancanza della personalità giuridica non consente attualmente all'Unione di stipulare accordi con Stati terzi o con organizzazioni internazionali, di possedere dei beni e di presentarsi in giudizio. Il conferimento della personalità giuridica all'Unione consentirà di superare questi problemi contribuendo, al tempo stesso, a razionalizzare il sistema giuridico europeo. L'EURATOM manterrà peraltro personalità giuridica separata, al Trattato è stata però allegata la seguente Dichiarazione: «La Germania, l'Irlanda e l'Austria prendono atto che le disposizioni essenziali del trattato che adotta la Comunità europea dell'energia atomica non hanno subito modifiche sostanziali dall'entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate. Appoggiano pertanto l'idea di una Conferenza dei rappresentanti degli Stati membri, che dovrebbe essere convocata al più presto».
Articolo I-8 I simboli dell'Unione
La bandiera dell'Unione è costituita da un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu. L'inno dell'Unione è tratto dall'«Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Beethoven. Il motto dell'Unione è: «Unità nella diversità». La moneta dell'Unione è l'euro. La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione. Il disposto dell'articolo I-8 assume un grande valore emblematico che testimonia la fondazione di una identità europea attraverso elementi di riconoscimento tipici di entità costituzionali.
Articolo I-9 Diritti fondamentali
Il paragrafo 1 di tale disposizione integra nella Costituzione la Carta dei diritti fondamentali. La Carta era stata già annessa al Trattato di Nizza senza alcun valore giuridico vincolante. Con il suo inserimento nella Costituzione, l'Unione si dota, invece, di un requisito fondamentale. Con essa infatti, le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri rafforzano i propri meccanismi di tutela dei diritti fondamentali. Il paragrafo 2 prevede, inoltre, l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, elaborata sotto l'egida del Consiglio d'Europa e firmata a Roma nel 1950. Esso stabilisce che tale adesione non modifica le competenze che la Costituzione attribuisce all'Unione. In altri termini, anche a seguito della futura adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i meccanismi di garanzia attivabili non modificheranno le competenze dell'Unione europea, quali definite dal Trattato costituzionale.
Articolo I-10 Cittadinanza dell'Unione
Tale disposizione conferisce ai cittadini di ogni Stato membro la cittadinanza dell'Unione. Non si tratta di una disposizione innovativa, in quanto già contemplata agli articoli 17 e 21 del TCE. L'articolo I-10 sistematizza e chiarisce un certo numero di diritti, già previsti dai vigenti Trattati, spettanti ai cittadini europei. La cittadinanza europea si aggiunge - senza però sostituirsi - alla cittadinanza nazionale.
Articolo I-11 Principi fondamentali
Tale disposizione codifica i tre principi che regolano la delimitazione delle competenze dell'Unione europea.
Articolo I-12 Categorie di competenze
Questo articolo distingue l'attribuzione delle competenze dell'Unione in tre categorie: a) esclusive; b) concorrenti; c) di sostegno, coordinamento o completamento. Nei settori in cui la Costituzione prevede una competenza esclusiva, l'Unione è la sola a poter legiferare. In tali settori, gli Stati membri possono agire autonomamente solo previa autorizzazione dell'Unione o per trasporre nei propri ordinamenti gli atti da essa adottati. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione, in un determinato settore, una competenza concorrente con quella degli Stati membri, entrambi hanno facoltà di legiferare e di adottare atti giuridicamente obbligatori in tale settore.
In tale ambito, tuttavia, gli Stati possono esercitare le proprie competenze soltanto nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria, o ha deciso di cessare di esercitarla.
La terza categoria concerne le competenze di sostegno, coordinamento e complemento. Nei settori per i quali è contemplata questa tipologia di competenze, l'Unione può sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi ad essi.
Articolo I-13 Settori di competenza esclusiva
I settori in cui la Costituzione attribuisce all'Unione delle competenze esclusive sono relativamente poco numerosi: unione doganale, definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, politica monetaria per gli Stati che hanno adottato l'euro, conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, politica commerciale comune. L'elenco di tali settori, fatta eccezione per la politica commerciale comune, nel cui ambito ricevono una particolare disciplina il commercio dei servizi audiovisivi e culturali (cosiddetta «eccezione culturale») consolida il sistema attualmente vigente. Il paragrafo 2 dell'articolo I-13 prevede, infine, la competenza esclusiva per l'Unione a stipulare accordi internazionali, allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o risulta necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o incide su un atto interno dell'Unione.
Articolo I-14 Settori di competenza concorrente
Nei settori a competenza concorrente, l'intervento dell'Unione si sostanzia con l'adozione di leggi e leggi quadro, che hanno il fine principale di armonizzare la legislazione degli Stati membri. A norma dell'articolo I-12, questi ultimi possono legiferare in tali settori fino a quando l'Unione non abbia esercitato la propria competenza normativa o abbia cessato di esercitarla. Dal momento in cui l'Unione decide di legiferare, gli Stati membri perdono la loro competenza normativa per la parte coperta dalla legislazione europea. Quando la legislazione comunitaria copre l'intero settore per il quale è prevista una competenza concorrente, ci si trova, pertanto, in una situazione simile a quella contemplata per le competenze esclusive: gli Stati membri perdono ogni potere normativo. L'unica differenza è che gli Stati possono riacquisire la loro competenza normativa nel momento in cui l'Unione decida di cessare di esercitare la propria, o qualora l'Unione stabilisca di abrogare totalmente o parzialmente la legislazione con cui aveva deciso di regolamentare un dato settore. Tale passaggio può essere sancito con un atto legislativo dell'Unione, e non richiede, pertanto, una revisione della Costituzione, necessaria, invece, qualora l'Unione decidesse di rinunciare ad alcune delle proprie competenze esclusive. L'intensità dell'intervento dell'Unione nei settori a competenza condivisa può, quindi, variare nel tempo ed essere anche caratterizzata da flussi e riflussi nell'esercizio di tali competenze.
Il novero delle competenze concorrenti è molto più ampio di quello delle competenze
Articolo I-15 Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali
Il paragrafo 1 di tale norma dispone che gli Stati coordinino le rispettive politiche economiche in seno all'Unione. A tale fine, il Consiglio può adottare degli indirizzi di massima per il coordinamento di tali politiche. La politica economica non rientra, pertanto, né nel novero delle competenze esclusive, né in quello delle competenze concorrenti. Il paragrafo 1 dell'articolo I-15 prevede, inoltre, l'adozione di specifiche misure per i Paesi che adottano l'euro. Tali misure, indicate negli articoli III-194 e seguenti del Trattato costituzionale, vengono adottate dal Consiglio per consentire di rafforzare il coordinamento della disciplina di bilancio e la sorveglianza sulla medesima, oltre che per elaborare, nei confronti dei Paesi che adottano l'euro, gli orientamenti di politica economica, vigilando affinché questi siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione.
Il paragrafo 3 conferisce all'Unione la facoltà di prendere iniziative volte al coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.
Articolo I-16 Politica estera e di sicurezza comune
La politica estera e di sicurezza comune (PESC) non poteva rientrare, per le sue specifiche connotazioni, nel novero delle competenze esclusive dell'Unione, né in quello delle concorrenti, e neppure nell'alveo dei settori per i quali l'Unione si limita ad una semplice azione di sostegno. In ambito PESC le competenze dell'Unione e degli Stati membri tendono a sovrapporsi ed integrarsi. Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo I-16, la competenza dell'Unione in materia di PESC copre tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione. Al paragrafo 2 vengono indicati gli obblighi degli Stati membri nei confronti dell'Unione. Viene infatti previsto che gli Stati membri sostengano attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano gli atti adottati dall'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia. Tali obblighi riproducono, in parte, quelli già previsti in
Articolo I-17 Settori delle azioni di sostegno, coordinamento o complemento
Tale disposizione indica i settori in cui, non essendo possibile un'armonizzazione legislativa, l'Unione si limita ad un'azione di sostegno, coordinamento o complemento. Si tratta, nello specifico, dei settori concernenti la tutela ed il miglioramento della salute umana, l'industria, la cultura, il turismo, l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù, lo sport, la protezione civile e la cooperazione amministrativa.
Articolo I-18 Clausola di flessibilità
L'articolo I-18 prevede una clausola di flessibilità che completa il quadro costituzionale sulla ripartizione delle competenze.
Tale norma riprende il modello dell'attuale articolo del 308 del TCE. Il funzionamento della clausola come disciplinato dall'articolo I-18 appare, tuttavia, caratterizzato da particolari meccanismi di cautela, volti ad evitare che esso possa costituire uno strumento per ampliare le competenze dell'Unione in settori non contemplati dal Trattato costituzionale. Per tale ragione, ed al fine di conferire un carattere di eccezionalità all'applicazione all'articolo I-18, il paragrafo 1 dello stesso articolo stabilisce, per il ricorso alla clausola di flessibilità, che l'azione dell'Unione debba apparire «necessaria, nel quadro delle politiche definite dalla parte III». In tale ambito è previsto che le disposizioni che consentono all'Unione di intraprendere azioni in settori nei quali la Costituzione non le conferisce alcuna competenza debbano essere approvate dal Consiglio che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. Rispetto all'articolo 308 del TUE che prevedeva la semplice consultazione del Parlamento europeo, l'articolo I-18 conferisce allo stesso un vero e proprio potere vincolante: il Consiglio può adottare le misure soltanto previo parere conforme del Parlamento europeo. Inoltre, ai sensi del paragrafo 2, l'attivazione della clausola di flessibilità implica un coinvolgimento dei Parlamenti nazionali chiamati a verificare il rispetto del principio di sussidiarietà. In altri termini, la Commissione, in ottemperanza al disposto dell'articolo I-11 e nel rispetto dei Protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sul controllo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è tenuta a trasmettere ai Parlamenti nazionali tutte le proprie proposte normative. Di conseguenza, essa dovrà trasmettere ai Parlamenti degli Stati membri anche la proposta relativa all'attivazione della clausola di flessibilità volta a consentire all'Unione di porre in essere un'azione necessaria in un settore per il quale la Costituzione non le ha conferito alcuna competenza.
Un'ulteriore disposizione che limita il ricorso alla clausola di flessibilità è prevista al paragrafo 3 dell'articolo I-18. Quest'ultimo stabilisce che le disposizioni adottate in base all'articolo I-18 non possono comportare l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi esclusi dalla Costituzione.
Articolo I-19 Le istituzioni dell'Unione
Tale articolo elenca le istituzioni dell'Unione. L'elemento innovativo rispetto ai vigenti Trattati è costituito dalla consacrazione del Consiglio europeo come istituzione dell'Unione. Nell'ordine stabilito da tale articolo, il Consiglio europeo figura al secondo posto tra le istituzioni dell'Unione, preceduto dal Parlamento europeo e seguito dal Consiglio dei Ministri dell'Unione, dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo I-20 Il Parlamento europeo
Tale disposizione descrive le funzioni e la composizione del Parlamento europeo (PE).
Il paragrafo 1 dell'articolo I-19 riunisce ed enuncia chiaramente quelle funzioni che il PE già esercita, e che risultano oggi sparse nelle varie norme dei vigenti Trattati: funzione legislativa, di bilancio, di controllo politico e consultiva. Ai sensi del paragrafo 1, il PE elegge, inoltre, il Presidente della Commissione. Tale funzione viene esercitata congiuntamente al Consiglio europeo al quale spetta il compito, deliberando a maggioranza qualificata, di proporre il nominativo del candidato sul quale il PE votando a maggioranza dei suoi membri dovrà pronunciarsi. Il potere che in tale ambito il Trattato costituzionale assegna al PE è più ampio rispetto a quello definito dall'articolo 214 del TCE. Quest'ultimo prevede, infatti, che il PE approvi la nomina del candidato proposto dal Consiglio europeo, laddove l'articolo I-20 stabilisce, in maniera esplicita, che il PE elegge il Presidente della Commissione. Tale disposizione è rafforzata da quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo I-27, laddove è specificato che se il candidato proposto dal Consiglio europeo non ottiene dal PE la maggioranza di voti richiesta, lo stesso Consiglio è tenuto a presentare il nominativo di un nuovo candidato alla Presidenza della Commissione. Il paragrafo 2 dell'articolo I-20 disciplina alcuni aspetti della composizione del PE e specifica il numero minimo e massimo di seggi spettanti a ciascuno Stato membro. La composizione massima del PE passa da 732 deputati, previsti dall'articolo 189 del TCE, come emendato dal Trattato di Nizza, a 750. Tra le novità da segnalare rientra, inoltre, l'introduzione del principio della «degressività» proporzionale che consentirà agli Stati meno popolati di mantenere un numero minimo di deputati europei. A garanzia del principio della proporzionalità degressiva lo stesso articolo I-20 fissa a 6 il numero minimo di seggi spettante a ciascuno Stato. Il numero massimo di deputati sarà, invece, pari a 96. La composizione del PE verrà definita, prima del 2009, da una decisione adottata all'unanimità dal Consiglio europeo, su iniziativa del PE e con l'approvazione dello stesso.
Il paragrafo 4 dell'articolo I-20, mutuando il disposto dell'articolo 197 del TCE, prevede che il PE elegga il proprio Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Articolo I-21 Il Consiglio europeo
Il paragrafo 1 di tale disposizione descrive gli attuali compiti e missioni del Consiglio europeo e puntualizza che ad esso non spetta alcuna funzione legislativa.
Il paragrafo 2 dell'articolo I-21 verte sulla composizione del Consiglio europeo. Esso è composto dai Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione. Il Ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai suoi lavori. Oltre a contemplare la partecipazione della nuova figura del Ministro degli affari esteri dell'Unione ai lavori del Consiglio europeo, l'articolo I-21 introduce un'importante innovazione rispetto al disposto del vigente articolo 4 del TUE, il quale specifica che i Capi di Stato o di Governo siano assistiti dai rispettivi Ministri degli affari esteri. Tale previsione viene meno nella formulazione dell'articolo I-21, laddove, invece, viene stabilito che qualora l'ordine del giorno lo richieda, i membri del Consiglio europeo possono farsi assistere da un Ministro.
Il paragrafo 3 codifica la prassi attuale di quattro riunioni per anno del Consiglio (una sessione per trimestre).
Articolo I-22 Il Presidente del Consiglio europeo
Questo articolo stabilisce le funzioni ed il ruolo del Presidente del Consiglio europeo, figura di nuova creazione che eserciterà il suo mandato per la durata di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta.
Il Presidente è eletto a maggioranza qualificata dai membri del Consiglio europeo. In proposito, si osserva che, ai sensi del paragrafo 2 del successivo articolo I-25, ed in deroga a quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo - vale a dire che la maggioranza qualificata richiede il 55 per cento degli Stati membri che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione europea - la maggioranza qualificata in tale caso, ed in tutti i casi in cui il Consiglio o il Consiglio europeo non deliberano su proposta della Commissione o del Ministro degli affari esteri dell'Unione, è costituita dal 72 per cento dei voti dei membri del Consiglio (in un'Unione a 25 ciò equivale a 18 Stati) che siano rappresentativi del 65 per cento della popolazione dell'Unione.
Il paragrafo 2 dell'articolo I-22 disciplina specificamente le funzioni del Presidente del Consiglio europeo: esso presiede ed anima i lavori del Consiglio europeo, assicurandone l'adeguata preparazione e continuità, in cooperazione con il Presidente della Commissione europea e sulla base dei lavori del Consiglio Affari generali. Più che il ruolo di un Presidente esecutivo esso assume, quindi, le funzioni di un «Chairman».
Il Presidente del Consiglio europeo al termine di ogni riunione è, inoltre, tenuto a presentare al Parlamento europeo una relazione.
Il paragrafo 2 stabilisce inoltre che il Presidente del Consiglio europeo assicura - senza pregiudizio per le attribuzioni del Ministro degli affari esteri dell'Unione - la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie inerenti la politica estera e di sicurezza comune. Il paragrafo 3 indica, infine, che il Presidente del Consiglio europeo non può esercitare alcun mandato nazionale.
Articolo I-23 Il Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri è una delle istituzioni che ha visto maggiormente modificato il proprio assetto. Per ciò che concerne la composizione, il Trattato non apporta, tuttavia, emendamenti sostanziali. Il Consiglio dei Ministri si compone di un rappresentante ministeriale per ciascun Paese membro. Quest'ultimo è il solo a poter assumere impegni per il proprio Governo.
Le modifiche più incisive sono state, invece, apportate alle funzioni del Consiglio dei Ministri. Il Trattato costituzionale prevede che esso, unitamente al Parlamento europeo, eserciti la funzione legislativa e di bilancio, definisca le politiche dell'Unione e le coordini, secondo il dettato della Costituzione. Un'ulteriore novità da segnalare rispetto ai vigenti Trattati è che la Costituzione accosta al termine Consiglio il termine Ministri. Tale nuova dicitura intende esplicitare chiaramente le reali funzioni del Consiglio dei Ministri. Tra le modifiche di rilievo si segnala, infine, la previsione secondo cui il Consiglio dei Ministri delibera, di norma, a maggioranza qualificata. Il ricorso all'unanimità è richiesto solo per alcuni specifici settori, quali, ad esempio, la politica estera e la politica fiscale.
Articolo I-24 Le formazioni del Consiglio dei Ministri
Tale disposizione stabilisce che il Consiglio dei Ministri si riunisce in varie formazioni consiliari. Soltanto due di queste vengono espressamente citate: il Consiglio Affari generali e quello Affari
Articolo I-25 Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio
Il meccanismo della doppia maggioranza quale regola generale per le deliberazioni assunte a maggioranza qualificata dal Consiglio dei Ministri costituisce una delle novità più rilevanti introdotte dal Trattato costituzionale. Tale meccanismo si fonda su di un sistema trasparente, nel quale prende corpo in maniera esplicita il principio della doppia legittimazione di un'Unione basata sulla volontà dei cittadini e degli Stati membri sancito dall'articolo I-1. In tale senso - abbandonando il meccanismo della ponderazione - è previsto che ad ogni Stato corrisponde un voto, e che una decisione è validamente assunta se approvata dal 55 per cento degli Stati membri rappresentativi del 65 per cento della popolazione dell'Unione.
Alla fine del paragrafo 1 dell'articolo I-25 viene altresì indicato che una «minoranza di blocco» deve includere almeno 4 Stati. Tale indicazione va interpretata alla luce del criterio demografico richiesto per la valida assunzione di una decisione. Infatti, poiché una decisione deve essere rappresentativa del 65 per cento della popolazione dell'Unione, in linea teorica, tre Stati grandi, quali la Germania (che rappresenta circa il 17 per cento della popolazione europea), insieme alla Francia, all'Italia o al Regno Unito (che ne rappresentano rispettivamente circa il 12 per cento), unendosi, potrebbero bloccare una decisione. La somma del loro peso demografico arriverebbe, infatti, a circa il 41 per cento della popolazione europea. Onde evitare che tre soli Stati possano bloccare l'assunzione di una decisione il Trattato prevede, quindi, una minoranza di blocco che includa almeno 4 Stati. È stata inoltre prevista una «rete di sicurezza»: al momento della entrata in vigore del Trattato costituzionale, verrà infatti adottata una Decisione (ispirata al «compromesso
Articolo I-26 La Commissione europea
L'articolo I-26 conferma l'esclusivo potere d'iniziativa legislativa spettante alla Commissione europea - salvo casi specifici previsti dal Trattato. La Commissione, inoltre, assicura l'applicazione delle disposizioni della Costituzione e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Sotto il controllo della Corte di giustizia la Commissione vigila, inoltre, sull'applicazione del diritto dell'Unione.
Il paragrafo 5 dell'articolo I-26 prevede che la prima Commissione nominata ai sensi del Trattato costituzionale sarà composta da un Commissario per ciascuno Stato membro inclusi il Presidente ed il Ministro degli affari esteri dell'Unione. La Commissione successiva sarà invece composta di un numero di Commissari equivalente ai 2/3 degli Stati membri. In tale numero andranno computati anche il Presidente della Commissione ed il Ministro degli affari esteri dell'Unione, i quali non sono, pertanto, da considerarsi in soprannumero rispetto alla prevista composizione del Collegio.
La rotazione paritaria dei Commissari verrà definita da una decisione assunta all'unanimità dal Consiglio europeo, che tenga conto dei due criteri enunciati alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell'articolo I-26, volti ad assicurare che ogni Commissione dovrà essere composta in maniera tale da riflettere in modo soddisfacente le caratteristiche demografiche e geografiche degli Stati membri dell'Unione.
La composizione della Commissione ed il meccanismo di rotazione dei Commissari potranno essere modificati con decisione all'unanimità dal Consiglio europeo.
Articolo I-27 Il Presidente della Commissione europea
Il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei suoi membri, su proposta del Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata. Nel caso in cui il candidato proposto dal Consiglio europeo non ottenga la maggioranza dei voti da parte del Parlamento europeo, lo stesso Consiglio europeo dovrà, entro un mese, proporre un nuovo candidato. Il paragrafo 2 conferisce al Presidente della Commissione un rilevante ruolo nella procedura di nomina dei Commissari, scelti da quest'ultimo - di comune accordo con il Consiglio europeo - tenendo anche conto delle elezioni europee e degli esiti di «consultazioni appropriate». Spetta, altresì, al Presidente della Commissione la nomina dei vicepresidenti
Articolo I-28 Il Ministro degli affari esteri dell'Unione
La creazione della figura del Ministro degli affari esteri dell'Unione rappresenta una delle innovazioni istituzionali di maggiore rilievo introdotte dal Trattato costituzionale. Il Ministro raccoglierà in una sorta di «unione personale», secondo la cosiddetta formula del «doppio cappello», le attuali competenze dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e del Commissario europeo per le relazioni esterne. Il Ministro degli affari esteri dell'Unione è nominato con votazione a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo, in accordo con il Presidente della Commissione. Da tale nomina è escluso un coinvolgimento diretto del Parlamento europeo. Tuttavia, poiché il paragrafo 4 dell'articolo I-28 prevede che il Ministro degli affari esteri sia membro e vicepresidente della Commissione e che sia, pertanto, soggetto alle procedure che regolano il funzionamento di quest'ultima, esso dovrà dimettersi insieme all'intera Commissione qualora il Parlamento europeo - ex articolo I-26, paragrafo 8 - voti nei confronti della stessa una mozione di censura.
I paragrafi 2 e 3 dell'articolo I-28 disciplinano le relazioni tra il Consiglio dei Ministri ed il Ministro degli affari esteri («primo cappello»). Il Ministro degli affari esteri presiede il Consiglio Affari esteri, conduce la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di questa politica cui dà esecuzione in qualità di mandatario del Consiglio dei Ministri.
Il paragrafo 4 verte, invece, sul «secondo cappello», ovvero sull'attività del Ministro degli affari esteri in seno alla Commissione. In tale ambito egli è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti inerenti l'azione esterna dell'Unione. Peraltro, a margine della riunione dei Capi di Stato o di Governo del 29 giugno 2004 è stata adottata una «Dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo sulla transizione verso la nomina del futuro Ministro degli affari esteri dell'Unione europea» che prevede la nomina di Javier Solana a Ministro degli affari esteri dell'Unione «il giorno dell'entrata in vigore della Costituzione».
Articolo I-29 La Corte di giustizia dell'Unione europea
Non si segnalano particolari innovazioni rispetto alle modifiche che il Trattato di Nizza ha apportato al sistema giurisdizionale comunitario. I soli aspetti che meritano una specifica menzione riguardano, in primo luogo, l'estensione delle competenze della Corte relativamente al controllo del principio di sussidiarietà ai sensi del Protocollo sul controllo dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà allegato al Trattato costituzionale. In secondo luogo, l'estensione delle competenze della Corte al settore dello spazio unico di libertà sicurezza e giustizia dovuta alla soppressione della struttura a pilastri. Si sottolinea inoltre che nelle procedure d'infrazione che la Commissione può avviare per inadempimento delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione, l'articolo III-361 elimina, rispetto alla disciplina attuale (articolo 228 del TCE), la fase del parere motivato consentendo alla Commissione di adire la Corte per chiedere l'applicazione di una pena pecuniaria nei confronti dello Stato membro inadempiente direttamente dopo la lettera di messa in mora.
Articolo I-30 La Banca centrale europea
L'articolo riprende e chiarisce le disposizioni dei vigenti Trattati sul ruolo e le funzioni della Banca centrale europea (BCE). Essa, unitamente alle Banche centrali nazionali, costituisce il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), il cui compito principale è di mantenere la stabilità dei prezzi nei Paesi che hanno adottato la moneta unica. In proposito, si segnala che il Trattato costituzionale amplia lo spettro degli obiettivi assegnati alla BCE. Il paragrafo 2 dell'articolo I-30 prevede, infatti, che senza pregiudicare il suo obiettivo principale (controllo della stabilità dei prezzi), la BCE fornisce il proprio supporto alle politiche economiche generali al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della stessa Unione.
Si osserva che la BCE ed il SEBC non sono compresi nel quadro istituzionale unico definito all'articolo I-19, in quanto svolgono un ruolo di carattere prevalentemente tecnico piuttosto che politico e di garanzia. La medesima osservazione vale per la Corte dei conti (infra articolo I-30). Da notare, tuttavia, che sebbene BCE e Corte dei conti non vengano annoverate nel quadro istituzionale unico, il Trattato costituzionale riconosce loro, comunque, lo status di istituzioni.
Articolo I-31 La Corte dei conti
L'articolo riprende le vigenti disposizioni. La Corte dei conti è incaricata del controllo dei conti e della sana gestione finanziaria dell'Unione. Essa si compone di un cittadino per ogni Stato membro, con mandato di 6 anni, e di un Presidente designato dai membri della Corte, con un mandato di 3 anni. I membri della Corte, nell'esercizio del loro mandato, sono indipendenti.
Articolo I-32 Gli organi consultivi dell'Unione
Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale svolgono un'azione consultiva ed assistono il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Un'importante novità in materia concerne la possibilità (prevista nella Parte III del Trattato) che la Corte di giustizia dell'Unione si pronunci sui ricorsi presentati dal Comitato delle regioni per la salvaguardia delle proprie prerogative. Tale legittimazione attiva rappresenta un significativo riconoscimento del ruolo dell'organo rappresentativo delle autonomie regionali e locali dei Paesi membri dell'Unione.
Articolo I-33 Atti giuridici dell'Unione
La semplificazione degli strumenti giuridici dell'Unione ha costituito uno dei principali temi affrontati nel corso dei lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa. Gli attuali Trattati prevedono, infatti, circa 15 strumenti giuridici che rendono poco intelligibile, soprattutto ai cittadini, il sistema comunitario. Il Trattato costituzionale procede ad una razionalizzazione degli strumenti normativi dell'Unione, riducendoli a sei: legge europea, legge quadro europea, regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri. Esso introduce, inoltre, una distinzione tra atti legislativi e non legislativi. I primi sono adottati secondo la procedura legislativa ordinaria (proposta della Commissione e procedura di codecisione nel cui alveo il Consiglio dei Ministri decide a maggioranza qualificata). Gli atti non legislativi sono, invece, adottati, per i casi contemplati dal Trattato costituzionale, dal Consiglio dei Ministri, dalla Commissione e dalla BCE.
Nello specifico, l'articolo I-33, dopo l'elencazione dei sei atti normativi dell'Unione, procede ad una puntuale definizione degli stessi.
1. La legge europea è un atto legislativo di portata generale, obbligatoria in
Articolo I-34 Atti legislativi
Gli atti legislativi sono la legge europea e la legge quadro europea. In proposito, il primo elemento di novità è costituito dalla procedura legislativa indicata per la loro adozione. Essi vengono adottati con la cosiddetta «procedura legislativa ordinaria» che pone in posizione di parità i due organi legislativi dell'Unione: Consiglio dei Ministri e Parlamento europeo. Gli atti sono adottati congiuntamente dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento europeo, su proposta della Commissione.
Il paragrafo 2 dell'articolo I-34 contempla le cosiddette «procedure legislative speciali», da adottarsi nei casi specifici previsti dalla Costituzione.
Il paragrafo 3 dell'articolo I-34 copre i casi in cui l'iniziativa normativa non spetta alla Commissione, bensì scaturisce da una proposta legislativa presentata da un quarto degli Stati membri o dal Parlamento europeo, su raccomandazione della BCE o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.
Articolo I-35 Atti non legislativi
L'articolo I-35 individua i casi in cui il Consiglio, la Commissione e la BCE possono adottare atti non legislativi.
Il Consiglio europeo può adottare decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione. Il Consiglio e la Commissione, nei casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, la BCE, nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o decisioni europei.
Le raccomandazioni sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione e nei casi previsti dal Trattato costituzionale. Nei casi previsti dal Trattato costituzionale le raccomandazioni possono essere adottate anche dalla Commissione e dalla BCE.
Articolo I-36 Regolamenti europei delegati
Il regolamento europeo delegato costituisce una nuova tipologia di atto introdotta ex novo dal Trattato costituzionale. L'articolo I-36 stabilisce che le leggi europee
Articolo I-37 Atti esecutivi
L'articolo I-37 contempla l'ipotesi in cui la Commissione e il Consiglio dei Ministri - ai sensi dell'articolo I-40 - possono avere competenze di esecuzione e, pertanto, la facoltà di emanare regolamenti e decisioni europee di esecuzione.
Articolo I-38 Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione
Si tratta di una disposizione in virtù della quale, in assenza di disposizioni specifiche contenute nel Trattato costituzionale, le istituzioni decidono nel rispetto delle procedure applicabili, il tipo di atto da adottare nel singolo caso, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo I-11. Ogni atto deve essere motivato.
Articolo I-39 Pubblicazione ed entrata in vigore
Le leggi e le leggi quadro, i regolamenti europei e le decisioni europee sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita, e in mancanza di data, al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Le decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2 hanno, invece, efficacia dal momento in cui sono notificate ai destinatari.
Articolo I-40 Disposizioni particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune
Gli interessi strategici e gli obiettivi della PESC sono definiti dal Consiglio europeo. Il paragrafo 4 dell'articolo I-40 stabilisce che l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune è affidata al Ministro degli affari esteri dell'Unione ed agli Stati membri che operano utilizzando i mezzi nazionali o dell'Unione, secondo le modalità indicate nella Parte III del Trattato. Il Ministro degli affari esteri dell'Unione assicura l'organizzazione e il coordinamento degli Stati membri nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti i Paesi membri partecipano; quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione e tengono informati gli altri Stati ed il Ministro degli affari esteri dell'Unione in merito ad ogni questione di interesse comune. Inoltre, gli Stati che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e gli interessi dell'Unione, fatte salve le responsabilità che incombono loro in forza della Carta delle Nazioni Unite. Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che ne fanno parte chiedono che il Ministro degli affari esteri dell'Unione sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.
Il paragrafo 5 dell'articolo I-40 rafforza il principio di cooperazione tra gli Stati membri in materia di PESC e sancisce il principio di consultazione tra gli Stati membri in seno al Consiglio europeo prima di intraprendere qualsiasi azione o impegno internazionale. Il Parlamento europeo deve essere regolarmente consultato sulle principali scelte inerenti la PESC ed informato sulla loro evoluzione.
Da segnalare, per quanto riguarda la PESC, anche la creazione di un «Servizio europeo per l'azione esterna» (articolo III-296) - composto da funzionari provenienti
quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo III-293, paragrafo 1;
quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta del Ministro degli affari esteri dell'Unione presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del Ministro;
quando adotta una decisione europea che attua una precedente decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;
quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo III-302 (l'articolo III-302 prevede che il Consiglio può nominare, su proposta del Ministro degli affari esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità del Ministro).
Da segnalare che l'articolo III-300 individua altresì una deroga alla votazione a maggioranza qualificata. Si tratta, in definitiva, di una deroga alla deroga in virtù della quale se un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Ministro degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione europea all'unanimità.
Il paragrafo 7 dell'articolo I-40 introduce nella PESC la cosiddetta «clausola passerella» in virtù della quale il Consiglio europeo, con decisione all'unanimità, può decidere che il Consiglio dei Ministri deliberi a maggioranza qualificata su altre disposizioni in casi diversi da quelli previsti nella Parte III.
Articolo I-41 Disposizioni particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune
La politica di sicurezza e di difesa comune (PESD) costituisce parte integrante della PESC e comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione, che sarà posta in essere con decisione all'unanimità da parte del Consiglio europeo.
Il paragrafo 1 dell'articolo I-41 stabilisce che la PESD deve assicurare all'Unione una propria capacità operativa che, ai sensi del paragrafo 3, deriverà dai mezzi messi a disposizione degli Stati membri. L'Unione può impiegare tali mezzi per
contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;
promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;
proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;
sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;
contribuire ad individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.
L'Agenzia è aperta a tutti gli Stati che desiderino parteciparvi e spetta al Consiglio dei Ministri adottare una decisione, a maggioranza qualificata, con la quale prevedere lo statuto, individuarne la sede e le modalità di funzionamento (l'Agenzia per gli armamenti è stata già anticipatamente attivata con un'Azione comune del Consiglio del 12 luglio 2004).
Il paragrafo 4 dell'articolo I-41 disciplina le modalità di assunzione delle decisioni in ambito PESD: queste vengono sempre adottate all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri dell'Unione o di uno Stato membro. In ambito PESD è esclusa la possibilità di assumere, sia pure per limitati casi, decisioni a maggioranza qualificata. Nello specifico, l'articolo III-300, paragrafo 4, specifica che le deroghe in virtù delle quali in materia di PESC il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata non si applicano alle decisioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa.
Il Trattato costituzionale esclude, come d'altra parte i Trattati vigenti, la possibilità di cooperazioni rafforzate per il settore della difesa. Tuttavia, il paragrafo 6 dell'articolo I-41 introduce una particolare forma di cooperazione, la cooperazione strutturata (alla quale non si applicano le disposizioni relative alle cooperazioni rafforzate di cui al successivo articolo I-44).
Il paragrafo 6 prevede, pertanto, che gli Stati rispondenti a criteri più elevati in termini di capacità militari e che abbiano sottoscritto tra loro impegni più vincolanti in materia, instaurino fra loro una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Le cooperazioni strutturate sono disciplinate in maniera puntuale all' articolo III-312 e nel Protocollo sulle cooperazioni strutturate allegato al Trattato
Articolo I-42 Disposizioni particolari relative allo spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia
Il paragrafo 1 dell'articolo I-42 contiene le disposizioni relative all'istituzione da parte dell'Unione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia è realizzato con l'adozione di leggi e leggi quadro europee che hanno l'obiettivo, se necessario, di procedere anche al ravvicinamento delle legislazioni nazionali nei settori indicati nella Parte III: controllo alle frontiere, asilo e immigrazione, cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, cooperazione di polizia. Tale disposizione comporta l'abbandono degli strumenti tipici dell'attuale terzo pilastro, ovvero posizioni comuni, decisioni quadro, decisioni e convenzioni. L'adozione di tali atti, sulla base dei Trattati vigenti, avviene secondo le modalità indicate all'articolo 34 del TUE, a norma del quale il Consiglio delibera all'unanimità ed al Parlamento europeo spetta un mero potere consultivo. Le disposizioni del Trattato costituzionale procedono, invece, alla «comunitarizzazione» dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ciò implica che l'adozione degli atti (leggi e leggi quadro) avviene su proposta della Commissione e il Consiglio e il Parlamento europeo sono - di regola - posti su di un piede di parità. Si osserva che l'articolo I-42, paragrafo 3, contempla nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale un diritto d'iniziativa legislativa in capo agli Stati membri, che si associa al potere di proposta normativa della Commissione europea. Tuttavia affinché tale potere possa essere esercitato, esso deve promanare da almeno un quarto degli Stati membri (articolo III-264).
Nell'ambito della regolamentazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la regola generale di voto in seno al Consiglio è quella della maggioranza qualificata.
Articolo I-43 Clausola di solidarietà
L'introduzione di una clausola di solidarietà costituisce un'innovazione rispetto ai vigenti Trattati. Essa prevede che l'Unione ed i suoi Stati membri agiscano congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro è oggetto di un attacco terroristico, di una calamità naturale o di una calamità provocata dall'uomo. La clausola di solidarietà si applica a tutti gli Stati membri e si distingue, pertanto, dalla clausola di assistenza militare reciproca di cui all'articolo I-41, paragrafo 7, la quale non ha carattere obbligatorio ed è caratterizzata dalla volontarietà del sostegno che ciascuno Stato membro intende, eventualmente, fornire.
Articolo I-44 Cooperazioni rafforzate
In un'Unione allargata in cui le differenze di approccio alle tematiche comunitarie da parte dei diversi Paesi membri permangono, per molti aspetti, rilevanti, il ricorso allo strumento delle cooperazioni rafforzate, ovvero il diritto per gli Stati che, in assenza di una volontà comune di tutti i partner dell'Unione, intendano procedere per primi all'integrazione di alcuni settori, costituisce uno strumento che, nell'alveo delle disposizioni del Trattato, può garantire l'approfondimento ed il dinamismo del processo d'integrazione.
Il Trattato costituzionale prevede che per instaurare una cooperazione rafforzata nei settori in cui l'Unione non abbia una competenza esclusiva, occorra l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previo parere del Parlamento europeo. L'autorizzazione a procedere alla cooperazione
Articolo I-45 Principio dell'uguaglianza democratica
In tutte le sue attività l'Unione rispetta il principio di uguaglianza dei suoi cittadini, che beneficiano di un'uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi ed organismi.
Articolo I-46 Principio della democrazia rappresentativa
L'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. Si prevede quindi che i cittadini debbano essere rappresentati direttamente nel Parlamento europeo, per mezzo di elezioni a suffragio universale, ed indirettamente per il tramite dei propri Governi, responsabili di fronte ai Parlamenti nazionali, in seno al Consiglio europeo ed al Consiglio dei Ministri dell'Unione. Le decisioni devono, inoltre, essere assunte nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.
Articolo I-47 Principio della democrazia partecipativa
Oltre al principio della democrazia rappresentativa il Trattato costituzionale afferma anche quello della democrazia partecipativa, in base al quale i cittadini e le associazioni rappresentative devono avere la possibilità di partecipare attivamente alla vita dell'Unione facendo conoscere le loro opinioni. Si segnala, in particolare, la novità rappresentata dal diritto di iniziativa popolare che consente ad un numero considerevole di cittadini dell'Unione (pari almeno ad un milione) ed appartenenti ad un numero significativo di Stati membri, di chiedere alla Commissione di presentare una proposta riguardante l'adozione di un atto giuridico necessario ai fini dell'attuazione della Costituzione. La legge europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per tale iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire. Per la prima volta, quindi, un istituto di democrazia diretta compare nel sistema comunitario.
Articolo I-48 Le parti sociali ed il dialogo sociale autonomo
L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al livello europeo, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali e facilita il dialogo tra tali parti nel rispetto della loro autonomia.
Articolo I-49 Il mediatore europeo
Tale disposizione disciplina la figura del mediatore europeo, cui spetta il compito di vigilare sulla qualità dell'attività amministrativa dell'Unione.
Articolo I-50 Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione
L'articolo I-50 prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica residente sul territorio dell'Unione abbia diritto ad accedere ai documenti comunitari. Tale diritto sarà disciplinato da una legge europea. Il principio di trasparenza viene esteso alle riunioni del Consiglio che avverranno in seduta pubblica al momento dell'esame e dell'adozione di una proposta normativa.
Articolo I-51 Protezione dei dati di carattere personale
Tale norma costituzionalizza e rafforza la protezione dei dati personali che verrà regolata da una legge o da una legge quadro europea.
Articolo I-52 Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali
Tale articolo, nel riconoscere espressamente lo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, procede alla costituzionalizzazione del contenuto della Dichiarazione n. 11 annessa al Trattato di Amsterdam, prevedendo che l'Unione rispetti e non pregiudichi lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose. Rispetta altresì le situazioni giuridiche di organizzazioni filosofiche e non confessionali.
Gli articoli da I-53 a I-56 del Trattato costituzionale concernono le finanze dell'Unione
Il Trattato ha introdotto novità di rilievo sugli aspetti finanziari e di bilancio che, nonostante l'inserimento di ulteriori margini di complessità nelle procedure decisionali, rispettano l'equilibrato assetto delineato dalla Convenzione. Tale assetto si fonda su tre strumenti: le risorse proprie, il quadro finanziario pluriennale e la procedura di bilancio.
La prima importante innovazione da segnalare è la soppressione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie che, secondo i vigenti Trattati, incide sui poteri del Parlamento europeo nella procedura di bilancio. I Trattati attuali prevedono, infatti, che l'ultima parola per l'approvazione delle spese non obbligatorie spetti al Parlamento europeo. Per le spese obbligatorie (ovvero quelle previste da un atto normativo comunitario) la decisione finale spetta al Consiglio dei Ministri. Il Trattato costituzionale, abolendo la suddetta distinzione, prevede che per l'approvazione del bilancio venga applicata la procedura legislativa ordinaria che, come noto, pone in posizione di parità Parlamento europeo e Consiglio. In caso di mancato accordo fra Parlamento e Consiglio, viene convocato un comitato di conciliazione composto dai rappresentanti delle due istituzioni. Nel caso il disaccordo permanga, è previsto che la procedura ricominci da zero, con una nuova proposta della Commissione. Il paragrafo 6 dell'articolo I-53 costituzionalizza, inoltre, il principio della sana gestione finanziaria nell'esecuzione del bilancio in base al quale gli stanziamenti di bilancio devono essere utilizzati secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.
L'articolo I-54 - riprendendo il disposto dell'articolo 269 del TCE - stabilisce che il bilancio dell'Unione sia integralmente finanziato con le risorse proprie. Le disposizioni applicabili alle risorse proprie sono fissate da una legge europea approvata all'unanimità dal Consiglio dei Ministri previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore soltanto previa approvazione degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali. Sempre con legge europea votata all'unanimità, il Consiglio dei Ministri, previa consultazione del Parlamento europeo, può definire delle nuove categorie di risorse proprie. Misure di esecuzione del sistema di risorse proprie possono essere adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.
Un'ulteriore novità introdotta dal Trattato è rappresentata dalla costituzionalizzazione - all'articolo I-55 - del quadro finanziario pluriennale. Esso dovrebbe garantire un'evoluzione ordinata e nei limiti delle risorse proprie delle spese dell'Unione. Il quadro finanziario pluriennale è definito con una legge europea votata dal Consiglio dei Ministri all'unanimità. In proposito, si osserva che per il tramite della «norma passerella» contemplata all'ultimo paragrafo dell'articolo I-55 il Consiglio europeo con votazione unanime potrebbe decidere che il Consiglio dei Ministri voti a maggioranza qualificata la legge europea sul quadro finanziario pluriennale.
Articolo I-57 L'Unione e l'ambiente circostante
Tale articolo introduce per la prima volta una disposizione che prevede lo sviluppo di relazioni privilegiate con gli Stati limitrofi al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. A tale fine, l'Unione potrà concludere ed attuare accordi specifici con gli Stati interessati. Da tali accordi possono derivare diritti ed obblighi per le parti contraenti nonché la possibilità di condurre azioni comuni.
I criteri per l'appartenenza degli Stati all'Unione sono disciplinati dagli articoli da I-58 a I-60. L'articolo I-58 prevede le condizioni per l'ammissione e le procedure per l'adesione. Esso, ribadendo quanto già contenuto nell'articolo 49 del TUE, prevede che l'Unione sia aperta a tutti gli Stati europei che ne rispettano i valori e che si impegnano a promuoverli congiuntamente. Il paragrafo 2 dell'articolo I-58 stabilisce che gli Stati che intendano aderire all'Unione debbano presentare la richiesta al Consiglio dei Ministri. Di tale richiesta devono essere informati sia il Parlamento europeo sia i Parlamenti nazionali. In proposito, il Consiglio dei Ministri decide votando all'unanimità dopo avere consultato la Commissione e dopo che il Parlamento europeo abbia approvato a maggioranza dei suo membri la suddetta richiesta di adesione.
All'articolo I-59 è, invece, disciplinata la sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione nei confronti di uno Stato membro. Tale articolo riprende le disposizioni introdotte dal Trattato di Nizza. Il paragrafo 1 prevede che il Consiglio, su iniziativa motivata da un terzo dei Paesi membri o su proposta della Commissione, possa adottare una decisione che constati un grave rischio di violazione dei valori di cui all'articolo I-2 da parte di uno Stato membro. Il Consiglio, dopo l'approvazione del Parlamento europeo, decide con una maggioranza «rafforzata» di 4/5 degli Stati membri.
Qualora venga effettivamente constatata la violazione dei valori di cui all'articolo I-2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione che sospenda alcuni dei diritti spettanti allo Stato membro in virtù della sua appartenenza all'Unione. La decisione del Consiglio può essere modificata o abrogata da una decisione successiva adottata a maggioranza qualificata. Anche per la sospensione dei diritti dello Stato membro e per la modifica o l'abrogazione della decisione con cui tali diritti vengono sospesi, si richiede un quorum di voti più elevato rispetto a quello generalmente necessario per le votazioni a maggioranza qualificata che avvengono sulla base del principio della doppia maggioranza. In altri termini la decisione deve essere approvata dal 72 per cento degli Stati membri e non dal 55 per cento.
L'articolo I-60, che costituisce la norma di chiusura della Parte I del Trattato costituzionale, prevede, infine, la possibilità che uno Stato si ritiri volontariamente dall'Unione europea. Si tratta di una disposizione innovativa non contemplata dalle previsioni dei Trattati vigenti. Lo Stato che intende ritirarsi dall'Unione deve notificare la propria intenzione al Consiglio europeo. Sulla base delle valutazioni e degli orientamenti di quest'ultimo, l'Unione negozia e conclude con lo Stato interessato l'accordo volto a definire le modalità del ritiro. L'accordo è concluso, a nome dell'Unione dal Consiglio che, previa approvazione del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata. Il Trattato costituzionale cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso o, in mancanza di un accordo, due anni dopo che lo Stato ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di ritiro. Il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato interessato, può anche decidere di prorogare tale termine. Nell'eventualità in cui lo Stato ritiratosi dall'Unione intenda, in futuro, aderirvi nuovamente, si applicherà la normale procedura di adesione di cui all'articolo I-58.
La Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 settembre 2000, è stata inserita come Parte II del Trattato costituzionale e, con l'entrata in vigore dello stesso, assumerà valore giuridico vincolante per le istituzioni e gli Stati membri
Titolo I - articoli da II-61 a II-65: Dignità;
Titolo II - articoli da II-66 a II-79: Libertà;
Titolo III - articoli da II-80 a II-86: Uguaglianza;
Titolo IV - articoli da II-87 a II-98: Solidarietà;
Titolo V - articoli da II-99 a II-106: Cittadinanza;
Titolo VI - articoli da II-107 a II-110: Giustizia;
Titolo VII - articoli da II-111 a II-114: Disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta.
La Carta cerca di superare la tradizionale distinzione tra diritti civili e diritti politici e per talune categorie di diritti riprende lo schema della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU), ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848.
L'articolo II-61 statuisce che la dignità umana è inviolabile e che essa deve essere rispettata e tutelata. Si tratta di un riconoscimento solennemente sancito dalla stessa Corte di giustizia delle Comunità europee che ha definito il diritto fondamentale alla dignità umana come parte integrante del diritto dell'Unione europea.
L'articolo II-62 afferma che ogni persona ha diritto alla vita e che nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 2 della CEDU che prende decisamente posizione contro la pena di morte. L'articolo II-63 riconosce ad ogni persona il diritto all'integrità fisica e psichica, stabilendo, in particolare, che nell'ambito della medicina e della biologia devono essere rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. Si tratta di un principio e di criteri già enunciati dalla giurisprudenza comunitaria e menzionati nella Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa. L'articolo II-64 stabilisce che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. L'articolo II-65 proibisce la schiavitù ed il lavoro forzato, in conformità con la definizione che a quest'ultimo è attribuita dalla CEDU.
L'articolo II-66 riconosce il diritto di ogni persona alla libertà e alla sicurezza. Nelle spiegazioni alla Carta si richiamano le limitazioni che possono essere legittimamente apportate al diritto alla libertà così come definito all'articolo 5 della CEDU.
Gli articoli II-67 e II-68 costituzionalizzano a livello europeo il cosiddetto «diritto alla privacy». L'articolo II-67 garantisce il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. L'articolo II-68 garantisce anche la protezione dei dati di carattere personale stabilendo che questi ultimi devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ad ogni persona deve inoltre essere riconosciuto il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la
L'articolo II-80 afferma il principio generale di uguaglianza riconosciuto da tutte le Costituzioni europee e più volte sancito dalla Corte di giustizia.
L'articolo II-81 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale. Tale norma ribadisce inoltre il divieto di discriminazione sulla base della cittadinanza nell'ambito di applicazione della Costituzione europea.
L'articolo II-82 prevede che l'Unione rispetti la diversità culturale, religiosa e linguistica. In particolare, a tutela della diversità culturale, la Costituzione stabilisce all'articolo III-280 che «L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune».
L'articolo II-83 garantisce la parità tra uomo e donna in tutti i campi e specificatamente in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
L'articolo II-84, in linea con le disposizioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176), tutela i diritti dei minori e prevede che questi ultimi abbiano diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. Il paragrafo 2 prevede che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore venga essere considerato preminente. Il paragrafo 3 garantisce il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Oltre ai diritti dei minori la Costituzione europea tutela anche quelli degli anziani e prevede all'articolo II-85 che l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
L'articolo II-86 tutela l'inserimento delle persone con disabilità e prevede che l'Unione riconosca e rispetti il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Tale principio è ispirato all'articolo 23 della Carta sociale europea e alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989.
Il Titolo in esame riprende alcuni diritti sanciti in particolare dalla Carta sociale europea e dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nonché da altre disposizioni del Trattato costituzionale, da direttive vigenti e sentenze comunitarie.
L'articolo II-87 prevede che ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
L'articolo II-88 riconosce ai lavoratori e ai datori di lavoro, o alle rispettive organizzazioni, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
L'articolo II-89 riconosce ad ogni persona il diritto di accedere ad un servizio di collocamento gratuito.
Il successivo articolo II-90 tutela il lavoratore contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
L'articolo II-91 garantisce al lavoratore condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, garantendo il diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
L'articolo II-92 vieta il lavoro minorile e stabilisce che l'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. La norma prevede inoltre che i giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
L'articolo II-93 riguarda la vita familiare e la vita professionale e garantisce la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. Inoltre al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, la norma in esame riconosce ad ogni persona il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
L'articolo II-94 stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Il paragrafo 3 stabilisce che al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
L'articolo II-95 tutela la protezione della salute ed assicura ad ogni persona il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
L'articolo II-96 prevede che al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta
La cittadinanza europea non si sostituisce a quella nazionale ma si aggiunge ad essa. Gli articoli sulla cittadinanza enunciano i diritti che spettano al cittadino europeo e che sono disciplinati più nel dettaglio in altre parti della Costituzione.
L'articolo II-107 ribadisce ed estende - nei limiti di quanto già previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e indipendente. È inoltre garantita la concessione a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti del patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Il Titolo VII (articoli II-111 a II-114) contiene, invece, le disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta. Quanto a quest'ultimo aspetto, è previsto che le disposizioni della Carta si applichino alle istituzioni,
La Parte III del Trattato costituzionale descrive e disciplina le politiche ed il funzionamento dell'Unione. Essa, fatta eccezione per la parte inerente le relazioni esterne, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e le cooperazioni rafforzate, riprende in larga parte i contenuti dei Trattati vigenti.
Gli articoli da III-115 a III-122 contengono le clausole di applicazione generale ai sensi delle quali l'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche tenendo conto degli obiettivi prefissati e coerentemente con il principio di attribuzione di competenze. L'azione dell'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne. Essa mira, inoltre, a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale. Una puntuale menzione è riservata anche alla protezione ambientale laddove è specificato che le esigenze legate alla tutela ambientale devono essere tenute in conto nell'attuazione delle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere uno sviluppo sostenibile. Pari attenzione deve essere conferita alla protezione dei consumatori, nonché alla promozione della coesione sociale e territoriale. Infine, trasformando il Protocollo al Trattato di Amsterdam sulla protezione ed il benessere degli animali in un articolo del Trattato costituzionale, è stata inserita una norma dalla portata generale sulla protezione degli animali (articolo III-121).
Gli articoli da III-123 a III-129 contemplano le disposizioni relative alla non discriminazione e cittadinanza. In proposito, è previsto che il Consiglio, deliberando all'unanimità, possa adottare una legge o una legge quadro volta ad impedire la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale. La legge o la legge quadro europea può, inoltre, stabilire i principi di base delle misure all'incentivazione dell'Unione e definire le misure destinate ad appoggiare le azioni degli
Il Capo I contiene le disposizioni inerenti le «quattro libertà» (libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali). In proposito, l'innovazione di maggior rilievo apportata dal Trattato costituzionale concerne la modifica delle relative basi giuridiche che vengono tutte unificate nella procedura legislativa ordinaria. Il voto all'unanimità permane, invece, nel settore della fiscalità (articolo III-171) per l'approvazione di una legge o una legge quadro volta ad armonizzare le legislazioni nazionali relative alle imposte sulle cifre d'affari, alle imposte di consumo e alle altre imposte indirette e per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno (articolo III-173). Anche per le misure fiscali in altri ambiti (ad esempio energia) resta fermo il principio del voto all'unanimità.
L'articolo III-177 prevede che l'adozione di una politica economica è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri sul mercato interno e sulla definizione degli obiettivi comuni conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Tale azione comprende una moneta unica e la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche che abbiano come obiettivo prioritario la stabilità dei prezzi conformemente al principio di un'economia di mercato aperta ed in libera concorrenza. Nel perseguire tali azioni gli Stati membri e l'Unione rispettano i seguenti principi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.
Gli Stati membri attuano le loro politiche economiche allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo I-3 del Trattato costituzionale (economia sociale e di mercato), nel contesto dei grandi orientamenti di politica economica elaborati dal Consiglio dei Ministri su raccomandazione della Commissione, e nel rispetto del principio di un'economia di mercato aperta e di libera concorrenza.
L'articolo III-184 stabilisce che gli Stati devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. Le disposizioni di tale articolo devono essere lette congiuntamente al correlato Protocollo allegato al Trattato costituzionale relativo alla procedura concernente i disavanzi eccessivi. La vigilanza sull'evoluzione del bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri spetta alla Commissione. Essa esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di due criteri:
a) il rapporto tra disavanzo pubblico previsto ed effettivo ed il prodotto interno lordo non deve superare un valore di riferimento. L'articolo 1 del suddetto Protocollo fissa al 3 per cento il rapporto deficit - PIL;
b) il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo non deve superare un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e si stia avvicinando con ritmo adeguato al valore di riferimento. Il Protocollo individua nei limiti del 60 per cento il rapporto tra debito pubblico e PIL.
Se la Commissione ritiene che in uno Stato esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un proprio parere (cosiddetto «early warning») al Consiglio ed allo Stato interessato (l'invio a quest'ultimo è una novità rispetto ai vigenti Trattati). Il Consiglio, su proposta della Commissione, tenuto conto delle osservazioni dello Stato interessato e dopo una valutazione globale, decide se esista un deficit eccessivo. In caso affermativo, esso rivolge allo Stato interessato le proprie raccomandazioni al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. In tale ambito il Consiglio - senza ritardi ingiustificati - delibera a maggioranza qualificata. Dal voto è escluso lo Stato interessato. Nel caso in cui lo Stato disattenda le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato di intraprendere, entro un dato termine, le azioni volte a ridurre il disavanzo. Fino a quando lo Stato non ha ottemperato al disposto della decisione, il Consiglio dei Ministri può decidere di applicare una serie di misure quali la richiesta allo Stato di pubblicare informazioni supplementari prima dell'emissione di titolo o di obbligazioni o infliggere ammende di adeguata entità. Qualora il Consiglio ritenga che il deficit eccessivo sia stato corretto, può abrogare, in parte o completamente, le misure adottate nei confronti dello Stato in questione.
Le quattro sezioni elencate riguardano tutte la politica monetaria e verranno, per organicità, trattate congiuntamente.
a) Con riferimento alla sezione 2 (politica monetaria) si segnala che il Trattato costituzionale all'articolo III-185, paragrafo 6, introduce una novità rispetto agli attuali Trattati. Esso prevede, infatti, che una legge europea possa conferire alla BCE dei compiti specifici aventi ad oggetto la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Tale legge è adottata con procedura legislativa ordinaria previa consultazione della stessa BCE. I Trattati vigenti prevedono, invece, che il Consiglio deliberi all'unanimità, previo parere conforme del Parlamento europeo.
b) L'articolo III-187, paragrafo 3, prevede che lo Statuto della BCE e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) possa essere modificato con legge europea. Per l'adozione di tale legge si applica la procedura legislativa ordinaria, laddove i vigenti Trattati contemplano la votazione all'unanimità da parte del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme del Parlamento europeo.
c) La sezione 3 (disposizioni istituzionali), non introduce modifiche di sostanza. Essa riprende le disposizioni del capo III, articoli da 112 a 115, del TCE.
d) Di rilievo appaiono, invece, le disposizioni della sezione 4 relativa ai Paesi che adottano l'euro. L'articolo III-194 riconosce a questi ultimi, nel campo della politica economica e monetaria, una specificità derivante dall'appartenenza all'Unione monetaria e prevede che in tali settori essi possano condurre azioni volte a rafforzare il coordinamento in materia di disciplina di bilancio ed elaborare orientamenti di politica economica che siano compatibili con quelli adottati dall'Unione. Alla votazione (a maggioranza qualificata) di tali misure in Consiglio partecipano solamente i Paesi che hanno adottato la moneta unica.
e) L'articolo III-196 concerne, invece, la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale. A tale proposito, il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere della BCE, può adottare una decisione europea che definisca le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un particolare interesse per l'Unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze internazionali. In tale contesto il Consiglio delibera con voto a maggioranza qualificata al quale partecipano solo i Paesi che adottano la moneta unica. La suddetta decisione è volta a garantire una rappresentanza esterna unica per i Paesi che adottano l'euro.
Si segnala, infine, un rafforzamento dell'Eurogruppo grazie ad un Protocollo allegato al Trattato. Il Protocollo formalizza, infatti, il Consiglio dei Ministri delle finanze dell'area euro e ha, inoltre, ampliato l'elenco delle materie sulle quali, all'interno dell'Ecofin, solo i Paesi che adottano l'euro esprimeranno il loro voto. Questi ultimi saranno, altresì, chiamati ad esprimersi sull'ingresso di nuovi Stati membri nell'Unione economica e monetaria. L'articolo 2 del Protocollo sull'Eurogruppo prevede la designazione di un Presidente per un periodo di due anni e mezzo (l'attuazione di tale previsione è stata peraltro già anticipata con la recente nomina a tale ruolo del Primo ministro e
La sezione 5 (disposizioni transitorie) disciplina la posizione dei cosiddetti «Stati membri con deroga», ovvero di quegli Stati che secondo il Consiglio dei Ministri non soddisfano ancora i criteri per aderire alla moneta unica. Tale sezione assume una particolare rilevanza alla luce delle possibili domande di adesione all'euro che nei prossimi anni potrebbero provenire da parte dei nuovi Stati membri dell'Unione.
Le politiche disciplinate al Capo III sono:
occupazione;
politica sociale;
coesione economica, sociale e territoriale;
agricoltura e pesca;
ambiente;
protezione dei consumatori;
trasporti;
reti transeuropee;
ricerca e sviluppo tecnologico e spazio;
energia.
Relativamente alle suddette politiche, la cui disciplina rimane per molti aspetti invariata rispetto ai vigenti Trattati, verranno segnalate soltanto le innovazioni di maggior rilievo introdotte dal Trattato costituzionale.
In materia di occupazione si applica la procedura legislativa ordinaria. Non vengono in proposito introdotte innovazioni rispetto alla procedura di codecisione contemplata in materia dal titolo VIII del TCE.
a) Relativamente alla politica sociale, l'applicazione della procedura legislativa
miglioramento dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza dei lavoratori;
condizioni di lavoro;
integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro;
parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
lotta contro l'esclusione sociale;
modernizzazione dei regimi di protezione sociale;
informazione e consultazione dei lavoratori.
La votazione all'unanimità è invece richiesta per le seguenti materie:
sicurezza sociale e protezione dei lavoratori;
protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori;
condizioni di impiego per i cittadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione.
Per alcune delle materie che richiedono il voto all'unanimità è, tuttavia, prevista una clausola passerella in virtù della quale il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione che instauri la procedura legislativa ordinaria. Le materie per le quali è contemplata la clausola passerella sono:
protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
condizioni di impiego per i cittadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione;
rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori.
Si osserva, infine, per connessione di argomento, che la legge o la legge quadro europea (articolo III-136) stabilisce le misure necessarie in materia di sicurezza sociale per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;
il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
A tali disposizioni si applica la procedura normativa ordinaria. Tuttavia, il paragrafo 2 del medesimo articolo consente la possibilità per uno Stato membro di attivare il In materia di coesione economica, sociale e territoriale la principale novità da segnalare concerne l'articolo III-220 che annovera tra le zone cui prestare particolare attenzione le aree rurali e le aree che soffrono di gravi e permanenti svantaggi naturali come le isole, le zone transfrontaliere
La novità di rilievo rispetto alla politica agricola e alla pesca è che si estende all'intero settore la procedura legislativa ordinaria con un coinvolgimento del Parlamento europeo nella definizione delle leggi e delle leggi quadro che disciplineranno le organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli. La fissazione dei prezzi - in quanto oggetto di regolamenti o decisioni esecutive - sarà invece adottata dal solo Consiglio su proposta della Commissione (come nella prassi attuale).
In materia di politica ambientale la procedura legislativa ordinaria si applica alle leggi e alle leggi quadro europee che stabiliscono le azioni da intraprendere per realizzare i seguenti obiettivi:
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
protezione della salute umana;
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
Il Consiglio delibera, invece, all'unanimità per l'adozione delle leggi o leggi quadro europee che prevedono:
disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
misure aventi incidenza sull'assetto territoriale; sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse; sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.
Per tali casi è, tuttavia, contemplata una norma passerella per il passaggio eventuale alla votazione a maggioranza qualificata. Viene inoltre esplicitato il principio del «chi inquina paga » e consolidato il criterio vigente degli oneri a carico degli Stati membri nell'attuazione delle politiche ambientali (fatto salvo l'eventuale ricorso a deroghe o alle risorse del Fondo di coesione per gli Stati che ne beneficiano).
Tutto il settore inerente la protezione dei consumatori è coperto dalla procedura legislativa ordinaria. Non si segnalano, pertanto, innovazioni rispetto a quanto attualmente disposto dal titolo XIV, articolo 153, del TCE.
La procedura legislativa ordinaria si applica all'intero settore della politica
norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
ogni altra misura utile.
L'articolo III-240 vieta ogni forma di discriminazione consistente nell'applicazione da parte di un vettore di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e le stesse relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati. Al fine di evitare tali discriminazioni il Consiglio - su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale - può adottare regolamenti o decisioni europee volte ad impedire tali forme di discriminazione.
Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130 e III-220, ovvero al funzionamento del mercato interno e allo sviluppo armonioso dell'Unione e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Inoltre, nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali e l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari e le regioni prive di sbocchi al mare e periferiche. Per il conseguimento di tali obiettivi, l'Unione intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche. Essa può, inoltre, sostenere progetti di interesse comune condotti dagli Stati membri e può, altresì, contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti. Tali misure sono disciplinate da leggi e leggi quadro europee cui si applica la procedura normativa ordinaria.
La prima innovazione da segnalare concerne il riferimento alla ricerca spaziale, assente nel titolo XVIII del TCE laddove vengono contemplati esclusivamente la ricerca e lo sviluppo tecnologico.
Il Trattato costituzionale introduce una nuova base giuridica e prevede la procedura legislativa ordinaria nel settore dell'energia. Fino ad oggi, in assenza di una specifica base giuridica, la legislazione comunitaria in tale settore è stata adottata sulla base dell'articolo 308 del TCE ai sensi del quale il Consiglio vota all'unanimità su proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo. La nuova base giuridica non consente comunque all'Unione di incidere sul diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo e di scelta delle varie fonti energetiche, nonché la struttura generale dell'approvvigionamento.
La sezione 1 attinente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, enuncia alcuni principi generali quali il rispetto che in tale ambito l'Unione deve garantire alle diverse tradizioni e ai diversi ordinamenti giuridici nazionali, la garanzia che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne, la garanzia di un elevato livello di sicurezza attraverso misure di prevenzione e contrasto alla criminalità, al razzismo e alla xenofobia. L'Unione si impegna, inoltre, a facilitare l'accesso alla giustizia attraverso il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie.
L'articolo III-265 prevede che l'Unione sviluppi una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo sulle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra gli Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi. Le misure previste in tali settori vengono disciplinate da leggi e leggi quadro con votazione a maggioranza qualificata. È questa l'innovazione più importante introdotta in tale settore. Entrando nel merito delle disposizioni dei principali articoli inerenti le politiche sul controllo delle frontiere, l'asilo e l'immigrazione,
L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali, fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a riavvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri. A tale fine la legge o la legge quadro europea stabilisce misure volte a garantire in particolare:
il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
un accesso effettivo alla giustizia;
la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza.
In tale ambito il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, con l'eccezione delle misure inerenti il diritto di famiglia che devono essere assunte all'unanimità. In proposito, al paragrafo 3 è tuttavia previsto che il Consiglio dei Ministri, deliberando all'unanimità e su proposta della Commissione, possa adottare una decisione europea per determinare gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero essere oggetto di atti adottati con la procedura legislativa ordinaria (ovvero con voto a maggioranza qualificata del Consiglio).
L'articolo III-270 specifica le competenze dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. Esso stabilisce che l'Unione adotta norme e procedure volte al reciproco riconoscimento delle sentenze e al ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari da parte degli Stati membri. Il paragrafo 2 prevede che, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme minime. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e riguardano, in particolare: l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; i diritti della persona nella procedura penale; i diritti delle vittime della criminalità, nonché altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione europea per la cui adozione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
L'articolo III-275 prevede lo sviluppo da parte dell'Unione di una cooperazione di polizia che associ le autorità competenti di tutti gli Stati membri, compresi i servizi di polizia, di dogana ed altri servizi specializzati nel settore della prevenzione o nell'individuazione dei reati e nelle relative indagini. L'articolo III-275 prevede, inoltre, che nell'ambito della cooperazione di polizia venga seguita la procedura legislativa ordinaria, con voto all'unanimità nel caso di misure che riguardino la cooperazione operativa tra autorità di polizia. L'articolo III-276 definisce i compiti e le modalità di controllo dell'attività di Europol (cui sono associati i Parlamenti nazionali). La convenzione istitutiva di Europol verrà quindi sostituita da una legge europea.
Il Capo V disciplina nel dettaglio i settori in cui, ai sensi dell'articolo I-17, l'Unione può decidere di esplicare un'azione di sostegno,
Questi articoli riprendono sostanzialmente le disposizioni attualmente previste nel TCE relative ad alcuni Paesi e territori non europei che però mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari.
Le disposizioni sull'azione esterna dell'Unione sono contenute in diversi Titoli della Parte I e della Parte III del Trattato costituzionale e disciplinano non solo la politica estera e di sicurezza ma anche la politica di sicurezza e difesa. Per la dettagliata analisi degli aspetti relativi a tali politiche si rinvia alla trattazione svolta nel commento alla Parte I ove, per ragioni di organicità, sono state esaminate anche le correlate disposizioni della Parte III ed i relativi Protocolli.
L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale, contribuisce nell'interesse
La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si integrano e si rafforzano reciprocamente. L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui Paesi in via di sviluppo. Si osserva che sulla base delle disposizioni del Trattato, l'Unione conduce una politica di sviluppo autonoma. Ciò costituisce un'innovazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 177, paragrafo 1, del TCE, laddove la politica di sviluppo dell'Unione risulta complementare rispetto a quella condotta dagli Stati. L'impegno a favorire l'eliminazione della povertà, la promozione del commercio libero ed equo e il principio della solidarietà tra i popoli vengono, infatti, annoverati - ex articolo I-3 - tra gli obiettivi
Anche in tale ambito il Trattato costituzionale prevede che le misure volte a favorire le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi siano stabilite con leggi o leggi quadro europee. La base giuridica è quindi la procedura normativa ordinaria.
I vigenti Trattati inseriscono le politiche di aiuto umanitario, per assimilazione, nel quadro della cooperazione allo sviluppo di cui al titolo XX, parte terza, del TCE. Il Trattato costituzionale, invece, conferisce a tali politiche una disciplina autonoma. Il paragrafo 3 dell'articolo III-321 prevede, infatti, che le misure volte a definire il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione siano stabilite con una legge o con una legge quadro europea. La base giuridica è, quindi, la procedura normativa ordinaria. Il paragrafo 5 istituisce un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione, il cui statuto (e le relative modalità di funzionamento) è definito con legge europea. Il paragrafo 7 sottolinea l'obiettivo di coerenza e coordinamento tra le azioni di aiuto umanitario dell'Unione e le competenti organizzazioni delle Nazioni Unite.
L'articolo III-322 contempla l'eventualità che l'Unione interrompa o riduca le relazioni economiche e finanziarie con Paesi terzi. In tali casi, il Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta della Commissione e del Ministro degli affari esteri dell'Unione, previa informativa al Parlamento europeo, adotta, con votazione a maggioranza qualificata, le decisioni o i regolamenti europei necessari.
Il Trattato costituzionale raggruppa in un unico Capo le disposizioni relative alla conclusione di accordi internazionali. Tali disposizioni sono oggi contenute in diverse parti dei vigenti Trattati. Tale sforzo di sistematizzazione del Trattato costituzionale non modifica in modo rilevante l'attuale distinzione di competenze tra Unione e Stati membri riguardo alla conclusione di accordi internazionali, ma accresce il ruolo del Parlamento europeo. È possibile, infatti, distinguere le tipologie di accordi in base alle procedure che devono essere seguite per la loro conclusione, nelle quali rilevano due elementi fondamentali:
1. la modalità di voto in seno al Consiglio dei Ministri;
2. il ruolo riservato al Parlamento europeo.
In particolare, per gli accordi in materia di politica commerciale il Trattato costituzionale modifica l'attuale procedura prevista dai Trattati vigenti. L'innovazione non va, però, ricercata nel meccanismo di votazione, in quanto, sia pure con alcune eccezione, tanto il TCE quanto il Trattato costituzionale prevedono che per tale tipologia di accordi il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata. La vera innovazione consta, invece, nel ruolo riconosciuto in tale ambito al Parlamento europeo. Per gli accordi commerciali il Trattato costituzionale prevede, infatti, il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo, laddove il TCE ne escludeva la partecipazione sia nella fase di negoziazione, sia nella conclusione.
L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite nonché il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. Essa assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali. Il Ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati di dare attuazione a tali forme di cooperazione. Le delegazioni dell'Unione nei Paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione. Esse sono poste sotto l'autorità del Ministro degli affari esteri dell'Unione e agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.
Si tratta di un articolo introdotto ex novo dal Trattato costituzionale. Esso prevede che se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tale fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo I-43 da parte dell'Unione saranno definite da una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e del Ministro degli affari esteri dell'Unione. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo III-300, paragrafo 1. Il Parlamento europeo è informato.
Il primo Capo del Titolo VI della Parte III del Trattato costituzionale descrive nella sezione 1 il funzionamento delle istituzioni europee le cui principali innovazioni sono state esaminate nella relazione alla Parte I. Si tratta prevalentemente di disposizioni riguardanti l'organizzazione interna delle singole istituzioni nonché di disposizioni di carattere procedurale che non presentano significativi elementi novatori rispetto ai Trattati vigenti.
La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Prima lettura
Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio, e il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo; l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Seconda lettura
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;
b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono,
Entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può approvare tutti gli emendamenti e l'atto in questione si considera adottato oppure non approva tutti gli emendamenti. In tale caso il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
Conciliazione
Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento e del Consiglio in seconda lettura.
Terza lettura
Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato. I termini di tre mesi e di sei settimane sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Disposizioni particolari
Quando, nei casi previsti dalla Costituzione, una legge o una legge quadro è soggetta alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea, o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase, e il paragrafo 9 dell'articolo III-396 non sono applicabili. In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, può anche partecipare al comitato di conciliazione.
L'articolo III-402 completa le disposizioni sul quadro finanziario pluriennale. Il quadro finanziario pluriennale è fissato per un periodo di almeno 5 anni e stabilito con legge europea dal Consiglio dei Ministri, con la procedura prevista dal già descritto articolo I-55.
La procedura annuale di bilancio è stata rivista e modificata per tenere conto della intervenuta soppressione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie. Il bilancio annuale è stabilito con legge europea. La base giuridica è la procedura legislativa ordinaria La nuova procedura di bilancio si articola come segue.
L'esecuzione del bilancio spetta alla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri e conformemente alla relativa legge europea. Ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio dei Ministri e al Parlamento europeo i conti del trascorso esercizio concernenti le operazioni di bilancio e comunica, inoltre, un bilancio finanziario che riporta l'attivo ed il passivo dell'Unione.
Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono fissati in euro. Ai sensi dell'articolo III-412, una legge europea, adottata previa consultazione della Corte dei conti, definisce le regole finanziarie
La disposizione riprende l'articolo 280 del TCE e prevede l'azione congiunta di Unione e Stati membri contro la frode e tutte le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Il paragrafo 3 dell'articolo III-415 contempla, inoltre, un'attività di coordinamento tra gli Stati membri finalizzata alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Le misure necessarie per la prevenzione della lotta alla frode contro gli interessi finanziari dell'Unione sono stabilite con legge o legge quadro, adottata dal Consiglio previa consultazione della Corte dei conti.
Il Capo III definisce, in maniera articolata, il funzionamento delle cooperazioni rafforzate. Una prima trattazione di tal argomento è stata svolta nel commento all'articolo I-44, cui si rinvia per la definizione del concetto di cooperazione rafforzata e per l'analisi delle innovazioni introdotte rispetto ai vigenti Trattati. Per quanto attiene alla disciplina prevista nella Parte III, la norma di apertura del relativo Capo (articolo III-416) puntualizza, in primo luogo, che le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione e che le stesse non possono pregiudicare il mercato interno, la coesione economica, sociale e territoriale, ostacolare o creare discriminazione agli scambi, né causare una distorsione alle regole della concorrenza. Il fine di tale articolo è, pertanto, quello di porre un primo limite all'esercizio delle cooperazioni rafforzate, ovvero il rispetto delle disposizioni costituzionali e del diritto derivato dell'Unione.
L'articolo III-424 prevede che, in considerazione della particolare situazione economica strutturale, sociale, insulare, climatica e topografica dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, il Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, adotta regolamenti e decisioni europee volti a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione europea e delle politiche dell'Unione a tali regioni.
Articolo IV-437 Abrogazione dei precedenti Trattati
Secondo tale articolo alla data dell'entrata in vigore del Trattato costituzionale sono abrogati il Trattato che istituisce la Comunità europea, il Trattato sull'Unione europea, nonché gli atti ed i Trattati che li hanno completati o modificati.
Articolo IV-438 Successione e continuità giuridica
L'Unione europea succede alla Comunità europea in tutti i suoi diritti ed obblighi e in tutti gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione. La giurisprudenza della Corte di giustizia è mantenuta in quanto fonte di interpretazione del diritto dell'Unione.
Articolo IV-439 Disposizioni transitorie relative a talune istituzioni
Tale articolo rinvia agli allegati Protocolli per le disposizioni transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo, alla definizione di maggioranza qualificata per il Consiglio europeo e dei Ministri, per la composizione della Commissione, e per il Ministro degli affari esteri. Si tratta di misure transitorie volte a disciplinare le situazioni che potrebbero prodursi tra l'entrata in vigore del Trattato costituzionale e la scadenza naturale del mandato del Parlamento europeo e della Commissione (2009).
Articolo IV-440 Campo di applicazione territoriale.
Esso individua nei territori dei Paesi membri, nei rispettivi territori d'oltremare e nelle zone che rientrano sotto la loro sovranità il campo di applicazione del Trattato costituzionale.
Articolo IV-441 Unioni regionali
Esso stabilisce che il Trattato costituzionale non osta all'esistenza o al perfezionamento di unioni regionali tra Belgio e Lussemburgo, così come tra Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi, nella misura in cui i loro obiettivi non sono raggiunti in applicazione del Trattato stesso.
Articolo IV-442 Protocolli e allegati
I Protocolli e gli allegati al Trattato sono da considerarsi come parte integrante dello stesso. Essi, al pari del Trattato, assumeranno, quindi, valore giuridico vincolante.
Articolo IV-443 Procedura di revisione ordinaria.
Il Trattato costituzionale individua due distinte procedure di revisione dei Trattati. Quella ordinaria prevista per modifiche alle Parti I, II e IV del Trattato costituzionale, quella semplificata impiegata per le disposizioni della Parte III.
Articolo IV-444 Procedura di revisione semplificata («clausola-passerella»)
Esso stabilisce che quando la Parte III del Trattato costituzionale prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un dato settore, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che autorizzi il Consiglio a votare a maggioranza qualificata. Tale disposizione non si applica alle decisioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa. Inoltre, quando la Parte III del Trattato prevede che le leggi o le leggi quadro europee siano adottate con una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che l'adozione di tali leggi o leggi quadro avvenga con la procedura legislativa ordinaria. Ogni iniziativa presa in tale senso dal Consiglio europeo deve, però, essere trasmessa ai Parlamenti nazionali degli Stati membri. In caso di opposizione di un Parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione europea non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione
Articolo IV-445 Procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell'Unione
Tale disposizione prevede un tipo di procedura di revisione del Trattato limitata alle politiche interne dell'Unione. Il Governo di ogni Stato membro, il Parlamento europeo e la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo un progetto di revisione di una parte o dell'intero Titolo III della Parte III (politiche e azioni interne dell'Unione). Il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo
Articolo IV-446 Durata
Il Trattato costituzionale ha durata illimitata.
Articolo IV-447 Ratifica e entrata in vigore
Tale disposizione prevede che il Trattato costituzionale debba essere ratificato da tutte le parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo italiano.
Articolo IV-448 Testi autentici e traduzioni
Il Trattato è redatto in un unico esemplare nelle 21 lingue ufficiali dell'Unione, i cui testi faranno tutti ugualmente fede.
Protocolli e Allegati I e II al Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
Si tratta di atti aventi lo stesso carattere vincolante delle disposizioni del Trattato costituzionale. Il contenuto dei Protocolli che contengono innovazioni rispetto ai Trattati attuali è stato illustrato nelle parti relative ai singoli settori disciplinati. Gli altri Protocolli riproducono quelli attualmente allegati ai vigenti Trattati.
Dichiarazioni da allegare all'atto finale della Conferenza intergovernativa
Le Dichiarazioni hanno invece una valenza politica. Il contenuto di Dichiarazioni relative all'attuazione di alcuni articoli della Costituzione europea è stato esaminato nelle parti concernenti tali norme.
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato per cui non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tutte le spese dell'Unione sono infatti finanziate sul bilancio comunitario che dispone di risorse proprie o di trasferimenti di risorse nazionali. Questi ultimi vengono decisi nell'ambito di un quadro finanziario pluriennale approvato all'unanimità dagli Stati membri (articolo I-55). Inoltre, anche l'istituzione di nuove categorie di risorse proprie è decisa all'unanimità dal Consiglio ed è soggetta alla previa approvazione da parte del Parlamento europeo e dei singoli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali (articolo I-54).
A) Necessità dell'intervento normativo.
La ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa è dovuta per permettere all'Italia di assolvere gli impegni assunti in esito al negoziato svoltosi dapprima nell'ambito della Convenzione europea (febbraio 2002-luglio 2003) e quindi della Conferenza intergovernativa (ottobre 2003-giugno 2004) ed alla firma del 29 ottobre 2004.
B) Analisi del quadro normativo.
Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga e sostituisce sia il Trattato che istituisce la Comunità europea sia il Trattato sull'Unione europea.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Non vi è alcun impatto diretto su leggi e su regolamenti. Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga tutti i precedenti Trattati comunitari ma assicura la successione e la continuità giuridica grazie ad alcune disposizioni orizzontali (articoli IV-437 e seguenti). Viene così mantenuto l'esistente corpus giuridico, prevedendo altresì la conservazione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee quale fonte privilegiata d'interpretazione del diritto dell'Unione (articolo IV-438, paragrafo 4).
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Trattandosi di un atto redatto in sede comunitaria, esso è naturalmente in linea con le disposizioni dell'Unione europea.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale.
Nessuna norma del Trattato, inoltre, modifica le competenze attribuite dalla Costituzione italiana alle regioni a statuto ordinario o alle autonomie speciali.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo IV-447 del Trattato stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Gli articoli II-99 e II-100 riguardano i cosiddetti «diritti politici» di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali.
L'articolo II-101 garantisce il diritto ad una buona amministrazione.
L'articolo II-102 tutela il diritto di accesso ai documenti e stabilisce che ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto. Agli stessi soggetti l'articolo II-103 garantisce il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni
L'articolo II-104 riconosce il diritto di petizione al Parlamento europeo.
Il successivo articolo II-105 ribadisce la tutela della libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, già sancita nella prima Parte della Costituzione europea.
Infine l'articolo II-106 prevede che ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
L'articolo II-108 riconosce la presunzione di innocenza per ogni imputato fino a quando la colpevolezza non sia stata provata. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
L'articolo II-109 garantisce il principio della irretroattività delle leggi e delle pene in materia penale e quello della retroattività della legge penale più mite nonché il principio di proporzionalità della pena.
Il successivo articolo II-110 afferma il principio del ne bis in idem e prevede che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
Pag. 31
Per quanto attiene alla portata ed alla interpretazione dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta, l'articolo II-112 specifica che laddove la Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni. Il medesimo articolo prevede che si debba tener conto delle legislazioni e prassi nazionali. Si segnala che le disposizioni dell'articolo II-112 devono essere lette congiuntamente alla «Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali» allegata al Trattato costituzionale. I contenuti della Dichiarazione chiariscono le modalità interpretative dei singoli articoli della Carta.
In proposito, una particolare menzione merita l'articolo della Dichiarazione esplicativo dell'articolo II-111 sull'ambito di applicazione della Carta. Esso, nel citare un'ampia giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ribadisce che gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi sanciti dalla Carta solamente quando agiscono in applicazione del diritto dell'Unione.
Pag. 32
Una legge o legge quadro dell'Unione può essere adottata, qualora risulti necessaria, per garantire il diritto di libera circolazione e libero soggiorno per i cittadini dell'Unione.
È prevista la possibilità che venga adottata una legge o una legge quadro al fine di disciplinare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza essere cittadino di tale Stato. In tale caso, il Consiglio dei Ministri delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
L'articolo III-128 prevede che un cittadino dell'Unione possa scrivere alle istituzioni dell'Unione in una delle 21 lingue ufficiali e ricevere una risposta nella medesima lingua. L'articolo III-129, norma di chiusura del Titolo II, prevede che ogni tre anni la Commissione debba presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale in merito all'applicazione del Titolo II e dell'articolo I-10 (cittadinanza dell'Unione).
Pag. 33
Il Consiglio, al fine di garantire il migliore coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri, svolge un compito di sorveglianza sull'evoluzione economica in ciascuno Stato membro e ne verifica la conformità con i grandi orientamenti di politica economica.
In proposito, qualora il Consiglio constati che le politiche economiche degli Stati membri non risultino conformi ai «grandi orientamenti», esso, su raccomandazione della Commissione, può indirizzare una raccomandazione allo Stato membro interessato. In tale caso il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Dal voto è escluso lo Stato interessato. Si osserva che le raccomandazioni non sono atti vincolanti e che gli Stati non sono, pertanto, obbligati a conformarsi alle stesse.
Nel caso specifico dello scostamento di uno Stato dai grandi orientamenti di politica economica, un fattore che potrebbe indurlo a conformarsi alla raccomandazione del Consiglio è dato dalla possibilità che il Consiglio, su proposta della Commissione, decida di rendere pubblica la suddetta raccomandazione. Tale eventualità potrebbe costituire un incentivo per lo Stato a riallinearsi ai grandi orientamenti di politica economica.
Pag. 34
Le disposizioni inerenti la politica monetaria riprendono, in larga parte, i contenuti dei Trattati vigenti. Tuttavia, a differenza di questi ultimi, il Trattato costituzionale contempla una sezione specifica per i Paesi che adottano la moneta unica e prevede, altresì, un Protocollo riferito a tali Paesi divenuti numericamente minoranza nell'Unione dopo l'ultimo ampliamento.
Pag. 35
L'articolo III-197 specifica quali disposizioni della Costituzione attinenti l'Unione monetaria non si applicano a tali Paesi.
L'articolo III-198 prevede che almeno una volta ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione o la BCE riferiscono al Consiglio dei Ministri sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria.
L'articolo III-201 prevede che in caso di difficoltà o minaccia di grave difficoltà per la bilancia dei pagamenti di uno Stato con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, suscettibili di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione analizzi la situazione dello Stato interessato, raccomandando eventuali azioni da intraprendere. Se le azioni intraprese dallo Stato e le misure raccomandate dalla Commissione non risultano sufficienti, la stessa Commissione può raccomandare al Consiglio il cosiddetto «concorso reciproco». Il Consiglio adotta i regolamenti o le decisioni che fissano le modalità e le condizioni del concorso reciproco che può sostanziarsi in un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, in misure che consentano allo Stato di mantenere o stabilire restrizioni quantitative nei confronti di Stati terzi o in concessioni di crediti limitati da parte di altri Stati. Se il Consiglio non accorda il concorso reciproco, la Commissione può autorizzare lo Stato con deroga ad adottare misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.
Pag. 36
Pag. 37
Pag. 38
L'articolo III-248 stabilisce che l'azione dell'Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione. A tale scopo, l'Unione incoraggia le imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura
Pag. 39
L'articolo III-254 si occupa nello specifico della ricerca spaziale. Esso stabilisce che per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tale fine, essa può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio. In tale ambito, l'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea (ESA). Le misure necessarie che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo sono stabilite da una legge o da una legge quadro europea.
Pag. 40
L'articolo III-267, con riferimento alla politica di immigrazione, prevede la creazione di un sistema uniforme relativamente alle condizioni di ingresso, soggiorno, concessione dei visti e contrasto all'immigrazione clandestina. Tale settore è disciplinato attraverso leggi e leggi quadro europee. Il Consiglio delibera, pertanto, a maggioranza qualificata. La competenza dell'Unione in tale settore non incide sul diritto degli Stati membri di fissare il volume d'ingresso sul proprio territorio di cittadini provenienti da Paesi terzi per motivi di lavoro.
Il paragrafo 3 del medesimo articolo introduce, inoltre, il già descritto meccanismo del «freno di emergenza» attivabile
Pag. 41
L'articolo III-271 specifica che una legge quadro europea può individuare i criteri minimi per la definizione delle infrazioni penali e delle sanzioni penali in settori particolarmente gravi quali terrorismo, sfruttamento sessuale delle donne e dei bambini, traffico illecito di droga e di armi, riciclaggio di denaro, contraffazione degli strumenti di pagamento, criminalità informatica ed organizzata. La suddetta legge quadro è adottata con votazione a maggioranza qualificata. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che quando il ravvicinamento delle norme di diritto penale si riveli indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea possa stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Tuttavia, qualora il Consiglio ritenga necessario identificare gli altri settori, diversi dai suddetti, al fine di individuare i criteri minimi per la definizione delle infrazioni penali e delle sanzioni penali, esso dovrà adottare una decisone assunta con voto all'unanimità.
Il paragrafo 3 prevede, infine, la possibilità fare ricorso al meccanismo del «freno di emergenza» da parte di uno Stato membro che ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui ai paragrafi 1 e 2 del suddetto articolo incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale.
L'articolo III-272 è dedicato alla prevenzione della criminalità. In tale ambito le leggi e le leggi quadro dell'Unione possono incoraggiare e sostenere l'azione degli Stati. È esclusa, tuttavia, qualunque forma di armonizzazione delle legislazioni nazionali.
L'articolo III-273 è consacrato ad Eurojust, di cui determina la trasformazione da unità europea di cooperazione giudiziaria in organismo con funzioni di coordinamento e cooperazione in materia di criminalità grave e transfrontaliera. I compiti di Eurojust vengono ampliati soprattutto per quanto concerne la possibilità di attribuirle, con legge europea, il compito di intraprendere azioni penali. I compiti e l'attività di Eurojust verranno definiti con legge europea.
L'articolo III-274 concerne la Procura europea. A partire da Eurojust, il Consiglio dei Ministri, deliberando all'unanimità, può istituire con legge una Procura europea. Quest'ultima ha il compito di ricercare, perseguire e trarre in giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, i responsabili di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Con decisione europea, da adottare all'unanimità, le attribuzioni della Procura potranno essere estese alla lotta contro la grave criminalità transnazionale.
Pag. 42
In tale contesto una novità è costituita dall'inclusione del turismo. L'articolo III-281 stabilisce che l'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese in tale settore. A tale fine l'azione dell'Unione incoraggia la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore e favorisce la cooperazione tra Stati membri, segnatamente attraverso lo scambio delle buone pratiche. Le misure destinate a completare l'azione degli Stati membri nel settore del turismo sono stabilite con leggi e leggi quadro europee. È esclusa qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in tale settore.
Nel novero dei settori in cui l'Unione svolge un'azione di coordinamento e sostegno figura anche lo sport, a seguito di una richiesta avanzata da numerosi Governi (tra i quali il nostro) nel corso dei lavori della Convenzione, al fine di garantire a tale settore un trattamento particolare. Tale richiesta ha trovato una concreta attuazione, oltre che nel riferimento inserito all'articolo I-17, anche nelle disposizioni dell'articolo III-282, laddove è previsto che «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa».
Si osserva, infine, che l'inserimento della protezione civile e della cooperazione amministrativa nell'alveo dei settori in cui l'Unione svolge un'azione di sostegno porrà termine alla prassi attuale in virtù della quale, in assenza di basi giuridiche per la regolamentazione di tali settori, la legislazione europea in materia ha fatto leva sul disposto dell'articolo 308 del TCE ai sensi del quale è richiesto il voto all'unanimità da parte del Consiglio.
Pag. 43
La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti rimangono, invece, soggette alle disposizioni della sezione 7 (Trasporti) del Capo III del Titolo III e dell'articolo III-325 (procedura di conclusione degli accordi internazionali).
L'unanimità è richiesta anche per la negoziazione e la conclusione di accordi nel settore del commercio di servizi sociali, relativi all'educazione e alla salute, che rischiano di perturbare gravemente l'organizzazione di tali servizi a livello nazionale (articolo III-315, paragrafo 4, lettera b).
Pag. 44
Un'importante innovazione introdotta dall'articolo III-322 rispetto alle disposizioni del TCE riguarda la possibilità che il Consiglio adotti misure restrittive anche nei confronti di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non statali. In attuazione di decisioni adottate nel campo della politica estera e di sicurezza comune l'Unione può adottare anche misure restrittive nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.
Pag. 45
Il Trattato costituzionale prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione (cosiddetto «principio del parallelismo delle forme»), nonché per gli accordi di associazione e gli accordi con gli Stati candidati all'adesione.
Anche per gli accordi conclusi nell'ambito della cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale, il Trattato costituzionale applica il principio del parallelismo delle forme. Poiché gli atti legislativi in materia vengono assunti con la procedura legislativa ordinaria - nel cui ambito il Consiglio decide a maggioranza qualificata - anche la base giuridica per la conclusione di accordi in tale settore è data dalla procedura legislativa ordinaria. In tale contesto il Parlamento europeo acquista un ruolo determinante in quanto la sua approvazione è necessaria per la conclusione dell'accordo.
Non muta invece, salvo per l'aspetto relativo al coinvolgimento del Parlamento europeo, il quadro normativo sulla conclusione di accordi nel settore della PESC. La base giuridica prevede il voto all'unanimità.
Pag. 46
Si ribadisce che la clausola di solidarietà si applica a tutti gli Stati membri e si distingue, pertanto, dalla clausola di assistenza militare reciproca di cui all'articolo I-41, paragrafo 7, la quale non ha carattere obbligatorio ed è caratterizzata dalla volontarietà del sostegno che ciascuno Stato membro intende, eventualmente, fornire.
Situazione analoga per quanto attiene la sezione 2 che disciplina l'organizzazione interna degli organi consultivi dell'Unione ovvero del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale e la sezione 3 che si occupa della Banca europea per gli investimenti.
La sezione 4 contiene le disposizioni comuni alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione. Particolarmente rilevante risulta in tale ambito l'articolo III-396 nel quale è puntualmente disciplinata la procedura legislativa ordinaria. Esso prevede che quando, in virtù della Costituzione, le leggi o le leggi quadro europee sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, si applicano le seguenti disposizioni.
Pag. 47
La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.
In sintesi, la procedura legislativa ordinaria riproduce, con alcuni aggiustamenti tecnici, la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del TCE.
Pag. 48
Annualmente, anteriormente al 1o luglio, ciascuna istituzione presenta la propria previsione di spesa per l'esercizio di bilancio dell'anno seguente. La Commissione raggruppa tali previsioni di spesa ed entro il 1o settembre presenta al Consiglio un progetto di bilancio. Quest'ultimo, entro il 1o ottobre, informa il Parlamento europeo della posizione adottata sul bilancio. Il Parlamento ha 42 giorni per approvare il progetto. Se entro tale termine non si pronuncia, il progetto si ritiene approvato. Se, invece, entro il suddetto termine, propone, a maggioranza dei suoi membri, emendamenti alla posizione del Consiglio, il Presidente del Parlamento europeo e il Presidente del Consiglio convocano un comitato di conciliazione composto dai rappresentanti delle due istituzioni. Il comitato ha il compito di trovare entro 21 giorni un accordo su di un progetto comune. L'accordo dovrà essere approvato a maggioranza qualificata dai rappresentanti del Consiglio ed a maggioranza da quelli del Parlamento europeo. Se entro 21 giorni il comitato raggiunge un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di quattordici giorni per approvare tale progetto comune. Se entrambi lo approvano, o se una delle due istituzioni lo approva e l'altra non si pronuncia, il progetto di bilancio viene adottato con una legge europea. Se entrambe le istituzioni lo rigettano, se una non lo approva e l'altra non si pronuncia o se il Parlamento europeo lo rigetta a maggioranza dei suoi membri mentre il Consiglio lo approva, la Commissione europea è tenuta a presentare un nuovo progetto di bilancio. Se il Parlamento lo approva ed il Consiglio lo rigetta, lo stesso Parlamento europeo può, deliberando a maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei voti espressi, confermare gli emendamenti originariamente apportati al progetto di bilancio presentato dal Consiglio e il bilancio si considera definitivamente adottato su tale base (mantenendo la posizione del comitato di conciliazione sulle linee di bilancio che hanno fatto oggetto di emendamenti). Se un emendamento non è confermato, la posizione del comitato di conciliazione sulla corrispondente voce di bilancio si considera adottata. Infine, se entro 21 giorni il comitato di conciliazione non perviene ad un accordo su di una posizione comune, la Commissione è tenuta a presentare un nuovo progetto.
Da tale procedura si evince il rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo relativamente all'approvazione del bilancio.
Pag. 49
L'articolo III-413, inserito ex novo nel Trattato costituzionale, prevede che il Parlamento europeo, il Consiglio dei Ministri e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi. Tale articolo merita una particolare attenzione in quanto introduce il concetto di spese giuridicamente obbligatorie nei confronti dei terzi, in coerenza con la già segnalata soppressione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie. La nozione di obbligo giuridico nei confronti dei terzi consente, per esempio, di tenere conto degli impegni finanziari del quadro delle politiche comuni e, in particolare, nel quadro della Politica agricola comune.
L'articolo III-414, anch'esso nuovo rispetto ai vigenti Trattati - al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni finanziarie - introduce una procedura che contempla incontri periodici e regolari tra Parlamento europeo, Consiglio dei Ministri e Commissione, al fine di promuovere la concertazione e il ravvicinamento delle posizioni delle istituzioni. Questa procedura, non contemplata dai vigenti Trattati, si è svolta, fino ad oggi, nel quadro di accordi interistituzionali. Il Trattato costituzionale procede ad istituzionalizzarla.
Pag. 50
L'articolo III-418 sancisce un ulteriore principio cardine a regolamentazione della materia: le cooperazioni rafforzate devono essere aperte a tutti gli Stati membri che intendano prendervi parte anche in un momento successivo all'instaurazione delle stesse. Unica condizione per l'adesione ad una cooperazione rafforzata è che lo Stato interessato rispetti le eventuali condizioni previste dalla decisione europea di autorizzazione all'instaurazione della stessa cooperazione rafforzata. L'articolo III-418 sancisce il principio «dell'inclusività»: la Commissione e gli Stati che partecipano ad una cooperazione rafforzata devono promuovere la partecipazione alla stessa del più ampio numero possibile di Paesi membri.
L'articolo III-419 stabilisce le modalità di instaurazione di una cooperazione rafforzata. Il paragrafo 1 si occupa delle cooperazioni rafforzate in tutti i settori previsti dalla Costituzione con l'eccezione della PESC. Il paragrafo 2 disciplina, nello specifico, i casi in cui si instauri una cooperazione rafforzata in ambito PESC. Per quanto attiene alla cooperazione rafforzata nei settori previsti dalla Costituzione, la domanda di instaurazione della stessa deve essere trasmessa dagli Stati interessati alla Commissione. Essi devono indicare il campo di applicazione e gli obiettivi perseguiti con la cooperazione rafforzata che intendono instaurare. La Commissione sottopone, quindi, al Consiglio la proposta relativa all'instaurazione della suddetta cooperazione rafforzata. La Commissione dovrà, eventualmente, motivare le ragioni per le quali non ha presentato la proposta al Consiglio. L'autorizzazione a procedere ad una cooperazione rafforzata viene data con decisione europea votata a maggioranza qualificata dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
Nel caso di una cooperazione rafforzata in ambito PESC, la domanda degli Stati interessati deve essere indirizzata al Consiglio dei Ministri. Essa viene, quindi, trasmessa al Ministro degli affari esteri dell'Unione che formula il proprio parere sulla coerenza della stessa con la politica estera e di sicurezza dell'Unione. Anche la Commissione è tenuta a fornire il proprio parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata con le altre politiche dell'Unione. Il Parlamento europeo deve essere informato. L'autorizzazione alla cooperazione rafforzata in materia di PESC viene data con decisione adottata all'unanimità dal Consiglio dei Ministri.
L'articolo III-420 disciplina le modalità con cui uno Stato membro può aderire ad una cooperazione rafforzata già in corso. Tale intenzione deve essere notificata alla Commissione che, entro 4 mesi, può confermare la partecipazione alla cooperazione rafforzata da parte dello Stato richiedente. La Commissione deve, tuttavia, preventivamente verificare che le parti richiedenti soddisfino i requisiti richiesti e sanciti nella decisione istitutiva della cooperazione rafforzata. Qualora venga constatato che tali condizioni non siano pienamente soddisfatte, la Commissione fissa un termine per riesaminare la suddetta richiesta. Se in fase di riesame la Commissione constata nuovamente che le condizioni richieste non sono state ancora soddisfatte, lo Stato interessato può sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri che delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo I-44, ovvero con un voto cui partecipano solo gli Stati che hanno già instaurato la cooperazione rafforzata.
Ogni Stato che intenda, invece, aderire ad una cooperazione rafforzata già avviata nel quadro della PESC, deve notificare tale intento al Consiglio dei Ministri, al Ministro degli affari esteri dell'Unione e alla Commissione. Il Consiglio dei Ministri, previa consultazione del Ministro degli affari esteri dell'Unione, può confermare la partecipazione dello Stato richiedente. Il Consiglio dei Ministri può anche verificare che gli Stati richiedenti soddisfino le condizioni prescritte dalla decisione istitutiva della cooperazione rafforzata. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il Consiglio dei Ministri indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.
Pag. 51
Ai sensi dell'articolo III-421 le spese per l'attuazione di una cooperazione rafforzata, fatta eccezione per le spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, non gravano sul bilancio comunitario, ma sono a carico degli Stati partecipanti. Il Consiglio dei Ministri, con votazione all'unanimità e previa consultazione del Parlamento, può, tuttavia, disporre altrimenti.
Come già segnalato, l'articolo III-422 prevede una «doppia norma passerella». La prima prevede che qualora una disposizione della Costituzione applicabile nel quadro di una cooperazione rafforzata richieda una votazione all'unanimità da parte del Consiglio, quest'ultimo deliberando all'unanimità - ex articolo I-44 - può decidere, di propria iniziativa, di deliberare a maggioranza qualificata.
La seconda clausola passerella stabilisce, invece, che nei casi in cui una disposizione della Costituzione applicata nell'ambito di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio dei Ministri adotti leggi o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, quest'ultimo, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all'unanimità - ex articolo I-44 - può decidere di propria iniziativa il passaggio alla procedura legislativa ordinaria.
Le disposizioni di cui all'articolo III-422 non si applicano alle decisioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa.
L'articolo III-423 affida al Consiglio dei Ministri e alla Commissione il compito di assicurare la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di tali azioni con le politiche dell'Unione.
L'articolo III-425 stabilisce espressamente che la Costituzione lascia impregiudicato il regime della proprietà come disciplinato negli Stati membri.
L'articolo III-426 prevede che l'Unione abbia la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali da cui deriva, in particolare, il diritto ad acquistare o alienare beni immobili ed a stare in giudizio. A tali fini, l'Unione è rappresentata dalla Commissione. Essa è, invece, rappresentata dalle singole istituzioni, sulla base della rispettiva autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento delle istituzioni stesse.
Ai sensi dell'articolo III-427 lo statuto dei funzionari dell'Unione ed i regimi applicabili agli altri agenti sono stabiliti con legge europea.
Ai sensi dell'articolo III-431 la responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dal diritto applicabile al contratto. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Unione è tenuta a risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni. L'articolo III-432 prevede che la sede delle istituzioni dell'Unione sia fissata di comune intesa con gli Stati membri. Si segnalano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo III-433 in virtù delle quali il regime linguistico dell'Unione, fatto salvo lo statuto della Corte di giustizia, è fissato con un regolamento adottato all'unanimità dal Consiglio
L'articolo III-436, norma di chiusura della Parte III del Trattato costituzionale, stabilisce, infine, che la Costituzione non obbliga gli Stati a fornire informazioni la cui divulgazione può risultare contraria alla sua sicurezza nazionale. È, inoltre, fatta salva la possibilità che ogni Stato
Pag. 52
Sono abrogati anche i Trattati di adesione di Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Finlandia, Svezia e quelli relativi all'adesione dei nuovi 10 Stati membri. Restano, tuttavia, in vigore alcune disposizioni dei suddetti Trattati di adesione, che vengono riprese in Protocolli e allegati.
Si osserva che l'articolo in parola specifica che l'Unione succede alla Comunità europea e non alle Comunità europee. Si tratta di una modifica apportata per consentire all'EURATOM di conservare una personalità giuridica autonoma rispetto a quella dell'Unione.
Pag. 53
La procedura di revisione ordinaria è prevista dall'articolo IV-443, che introduce delle sostanziali novità rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 48 del TUE. L'articolo IV-443 attribuisce agli Stati, al Parlamento europeo e alla Commissione il potere di presentare al Consiglio dei Ministri progetti di emendamento al Trattato costituzionale. Tali progetti di modifica devono essere trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e agli Stati membri. Si osserva che il coinvolgimento del Consiglio europeo diventa obbligatorio, laddove l'articolo 48 del TUE lo considera facoltativo.
Il paragrafo 2 dell'articolo IV-443 istituzionalizza il metodo della Convenzione. Infatti, se il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta a maggioranza semplice una decisone favorevole agli emendamenti proposti, il suo Presidente convoca una convenzione incaricata di esaminare il progetto di revisione e di adottare per consenso una raccomandazione alla conferenza dei rappresentanti dei Governi dei Stati membri. Quest'ultima è convocata dal Presidente del Consiglio europeo allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al Trattato costituzionale.
Ai sensi del paragrafo 3, il Consiglio europeo può anche decidere di non convocare una convenzione nel caso in cui le modifiche da apportare al Trattato non giustifichino tale procedura. In tale caso, esso può direttamente convocare una conferenza intergovernativa incaricata di trovare un accordo comune sulle modifiche da apportare al Trattato. Gli emendamenti entrano in vigore a seguito della ratifica da parte degli Stati membri. Tuttavia, se entro due anni dalla firma del Trattato che modifica il Trattato costituzionale i quattro quinti abbiano ratificato detto Trattato e uno o più Paesi membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo
Pag. 54
Il paragrafo 2 di tale disposizione fissa, al 1o novembre 2006, l'entrata in vigore del Trattato, a condizione che entro tale data siano stati depositati tutti gli strumenti di ratifica. In caso contrario, il Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
Il Trattato sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che ne depositerà una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
Pag. 55
L'entrata in vigore a seguito delle ratifiche nazionali renderà effettivo il nuovo assetto istituzionale e normativo necessario per fare fronte alle esigenze dell'Unione ampliata consentendole di assumere nuove responsabilità nella gestione della globalizzazione, anche al fine di rafforzare il ruolo di un'Europa democratica e impegnata alla promozione dei suoi valori su scala mondiale.
L'unica forma di recepimento possibile nell'ordinamento interno del Trattato in parola è la ratifica parlamentare a norma dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto si tratta di una modifica di legge, nonché di un atto internazionale a forte valenza politico-istituzionale.
Il Trattato che istituisce la Comunità europea è stato firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed è stato ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Il Trattato è stato successivamente modificato dall'Atto unico europeo, dal Trattato di Maastricht, con il quale oltre a modificare il Trattato che istituisce la Comunità europea è stato anche istituito il Trattato sull'Unione europea, dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza. L'Italia ha ratificato l'Atto unico europeo (firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1996) con legge 23 dicembre 1986, n. 909. Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992, è stato ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454. Il Trattato di Amsterdam è stato firmato il 2 ottobre 1997 e ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209. L'ultima modifica di carattere generale dei Trattati comunitari è avvenuta con il Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001 e ratificato con legge 11 maggio 2002, n. 102.
Il Trattato che istituisce la Comunità europea e il Trattato sull'Unione europea hanno subìto modifiche e aggiustamenti anche a seguito dei Trattati di adesione. Il Trattato di Bruxelles relativo all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda, della Norvegia e della Gran
Pag. 56
Pag. 57
Pag. 58
Pag. 59
Pag. 60
Pag. 61
Pag. 62
Pag. 63
Pag. 64
Pag. 65
Pag. 66
Pag. 67
Pag. 68
Pag. 69
Pag. 70
Pag. 71
Pag. 72
Pag. 73
Pag. 74
Pag. 75
Pag. 76
Pag. 77
Pag. 78
Pag. 79
Pag. 80
Pag. 81
Pag. 82
Pag. 83
Pag. 84
Pag. 85
Pag. 86
Pag. 87
Pag. 88
Pag. 89
Pag. 90
Pag. 91
Pag. 92
Pag. 93
Pag. 94
Pag. 95
Pag. 96
Pag. 97
Pag. 98
Pag. 99
Pag. 100
Pag. 101
Pag. 102
Pag. 103
Pag. 104
Pag. 105
Pag. 106
Pag. 107
Pag. 108
Pag. 109
Pag. 110
Pag. 111
Pag. 112
Pag. 113
Pag. 114
Pag. 115
Pag. 116
Pag. 117
Pag. 118
Pag. 119
Pag. 120
Pag. 121
Pag. 122
Pag. 123
Pag. 124
Pag. 125
Pag. 126
Pag. 127
Pag. 128
Pag. 129
Pag. 130
Pag. 131
Pag. 132
Pag. 133
Pag. 134
Pag. 135
Pag. 136
Pag. 137
Pag. 138
Pag. 139
Pag. 140
Pag. 141
Pag. 142
Pag. 143
Pag. 144
Pag. 145
Pag. 146
Pag. 147
Pag. 148
Pag. 149
Pag. 150
Pag. 151
Pag. 152
Pag. 153
Pag. 154
Pag. 155
Pag. 156
Pag. 157
Pag. 158
Pag. 159
Pag. 160
Pag. 161
Pag. 162
Pag. 163
Pag. 164
Pag. 165
Pag. 166
Pag. 167
Pag. 168
Pag. 169
Pag. 170
Pag. 171
Pag. 172
Pag. 173
Pag. 174
Pag. 175
Pag. 176
Pag. 177
Pag. 178
Pag. 179
Pag. 180
Pag. 181
Pag. 182
Pag. 183
Pag. 184
Pag. 185
Pag. 186
Pag. 187
Pag. 188
Pag. 189
Pag. 190
Pag. 191
Pag. 192
Pag. 193
Pag. 194
Pag. 195
Pag. 196
Pag. 197
Pag. 198
Pag. 199
Pag. 200
Pag. 201
Pag. 202
Pag. 203
Pag. 204
Pag. 205
Pag. 206
Pag. 207
Pag. 208
Pag. 209
Pag. 210
Pag. 211
Pag. 212
Pag. 213
Pag. 214
Pag. 215
Pag. 216
Pag. 217
Pag. 218
Pag. 219
Pag. 220
Pag. 221
Pag. 222
Pag. 223
Pag. 224
Pag. 225
Pag. 226
Pag. 227
Pag. 228
Pag. 229
Pag. 230
Pag. 231
Pag. 232
Pag. 233
Pag. 234
Pag. 235
Pag. 236
Pag. 237
Pag. 238
Pag. 239
Pag. 240
Pag. 241
Pag. 242
Pag. 243
Pag. 244
Pag. 245
Pag. 246
Pag. 247
Pag. 248
Pag. 249
Pag. 250
Pag. 251
Pag. 252
Pag. 253
Pag. 254
Pag. 255
Pag. 256
Pag. 257
Pag. 258
Pag. 259
Pag. 260
Pag. 261
Pag. 262
Pag. 263
Pag. 264
Pag. 265
Pag. 266
Pag. 267
Pag. 268
Pag. 269
Pag. 270
Pag. 271
Pag. 272
Pag. 273
Pag. 274
Pag. 275
Pag. 276
Pag. 277
Pag. 278
Pag. 279
Pag. 280
Pag. 281
Pag. 282
Pag. 283
Pag. 284
Pag. 285
Pag. 286
Pag. 287
Pag. 288
Pag. 289
Pag. 290
Pag. 291
Pag. 292
Pag. 293
Pag. 294
Pag. 295
Pag. 296
Pag. 297
Pag. 298
Pag. 299
Pag. 300
Pag. 301
Pag. 302
Pag. 303
Pag. 304
Pag. 305
Pag. 306
Pag. 307
Pag. 308
Pag. 309
Pag. 310
Pag. 311
Pag. 312
Pag. 313
Pag. 314
Pag. 315
Pag. 316
Pag. 317
Pag. 318
Pag. 319
Pag. 320
Pag. 321
Pag. 322
Pag. 323
Pag. 324
Pag. 325
Pag. 326
Pag. 327
Pag. 328
Pag. 329
Pag. 330
Pag. 331
Pag. 332
Pag. 333
Pag. 334
Pag. 335
Pag. 336
Pag. 337
Pag. 338
Pag. 339
Pag. 340
Pag. 341
Pag. 342
Pag. 343
Pag. 344
Pag. 345
Pag. 346
Pag. 347
Pag. 348
Pag. 349
Pag. 350
Pag. 351
Pag. 352
Pag. 353
Pag. 354
Pag. 355
Pag. 356
Pag. 357
Pag. 358
Pag. 359
Pag. 360
Pag. 361
Pag. 362
Pag. 363
Pag. 364
Pag. 365
Pag. 366
Pag. 367
Pag. 368
Pag. 369
Pag. 370
Pag. 371
Pag. 372
Pag. 373
Pag. 374
Pag. 375
Pag. 376
Pag. 377
Pag. 378
Pag. 379
Pag. 380
Pag. 381
Pag. 382
Pag. 383
Pag. 384
Pag. 385
Pag. 386
Pag. 387
Pag. 388
Pag. 389
Pag. 390
Pag. 391
Pag. 392
Pag. 393
Pag. 394
Pag. 395
Pag. 396
Pag. 397
Pag. 398
Pag. 399
Pag. 400
Pag. 401
Pag. 402
Pag. 403
Pag. 404
Pag. 405
Pag. 406
Pag. 407
Pag. 408
Pag. 409
Pag. 410
Pag. 411
Pag. 412
Pag. 413
Pag. 414
Pag. 415
Pag. 416
Pag. 417
Pag. 418
Pag. 419
Pag. 420
Pag. 421
Pag. 422
Pag. 423
Pag. 424
Pag. 425
Pag. 426
Pag. 427
Pag. 428
Pag. 429
Pag. 430
Pag. 431
Pag. 432
Pag. 433
Pag. 434
Pag. 435
Pag. 436
Pag. 437
Pag. 438
Pag. 439
Pag. 440
Pag. 441
Pag. 442
Pag. 443
Pag. 444
Pag. 445
Pag. 446
Pag. 447
Pag. 448
Pag. 449
Pag. 450
Pag. 451
Pag. 452
Pag. 453
Pag. 454
Pag. 455
Pag. 456
Pag. 457
Pag. 458
Pag. 459
Pag. 460
Pag. 461
Pag. 462
Pag. 463
Pag. 464
Pag. 465
Pag. 466
Pag. 467
Pag. 468
Pag. 469
Pag. 470
Pag. 471
Pag. 472
Pag. 473
Pag. 474
Pag. 475
Pag. 476
Pag. 477
Pag. 478
Pag. 479
Pag. 480
Pag. 481
Pag. 482
Pag. 483
Pag. 484
Pag. 485
Pag. 486
Pag. 487
Pag. 488
Pag. 489
Pag. 490
Pag. 491
Pag. 492
Pag. 493
Pag. 494
Pag. 495
Pag. 496
Pag. 497
Pag. 498
Pag. 499
Pag. 500
Pag. 501
Pag. 502
Pag. 503
Pag. 504
Pag. 505
Pag. 506
Pag. 507
Pag. 508
Pag. 509
Pag. 510
Pag. 511
Pag. 512
Pag. 513
Pag. 514
Pag. 515
Pag. 516
Pag. 517
Pag. 518
Pag. 519
Pag. 520
Pag. 521
Pag. 522
Pag. 523
Pag. 524
Pag. 525
Pag. 526
Pag. 527
Pag. 528
Pag. 529
Pag. 530
Pag. 531
Pag. 532
Pag. 533
Pag. 534
Pag. 535
Pag. 536
Pag. 537
Pag. 538
Pag. 539
Pag. 540
Pag. 541
Pag. 542
Pag. 543
Pag. 544
Pag. 545
Pag. 546
Pag. 547
Pag. 548
Pag. 549
Pag. 550
Pag. 551
Pag. 552
Pag. 553
Pag. 554
Pag. 555
Pag. 556
Pag. 557
Pag. 558
Pag. 559
Pag. 560
Pag. 561
Pag. 562
Pag. 563
Pag. 564
Pag. 565
Pag. 566
Pag. 567
Pag. 568
Pag. 569
Pag. 570
Pag. 571
Pag. 572
Pag. 573
Pag. 574
Pag. 575
Pag. 576
Pag. 577
Pag. 578
Pag. 579
Pag. 580
Pag. 581
Pag. 582
Pag. 583
Pag. 584
Pag. 585
Pag. 586
Pag. 587
Pag. 588
Pag. 589
Pag. 590
Pag. 591
Pag. 592
Pag. 593
Pag. 594
Pag. 595
Pag. 596
Pag. 597
Pag. 598
Pag. 599
Pag. 600
Pag. 601
Pag. 602
Pag. 603
Pag. 604
Pag. 605
Pag. 606
Pag. 607
Pag. 608
Pag. 609
Pag. 610
Pag. 611
Pag. 612
Pag. 613
Pag. 614
Pag. 615
Pag. 616
Pag. 617
Pag. 618
Pag. 619
Pag. 620
Pag. 621
Pag. 622
Pag. 623
Pag. 624
Pag. 625
Pag. 626
Pag. 627
Pag. 628
Pag. 629
Pag. 630
Pag. 631
Pag. 632
Pag. 633
Pag. 634
Pag. 635
Pag. 636
Pag. 637
Pag. 638
Pag. 639
Pag. 640
Pag. 641
Pag. 642
Pag. 643
Pag. 644
Pag. 645
Pag. 646
Pag. 647
Pag. 648
Pag. 649
Pag. 650
Pag. 651
Pag. 652
Pag. 653
Pag. 654
Pag. 655
Pag. 656
Pag. 657
Pag. 658
Pag. 659
Pag. 660
Pag. 661
Pag. 662
Pag. 663
Pag. 664
Pag. 665
Pag. 666
Pag. 667
Pag. 668
Pag. 669
Pag. 670
Pag. 671
Pag. 672
Pag. 673
Pag. 674
Pag. 675
Pag. 676
Pag. 677
Pag. 678
Pag. 679
Pag. 680
Pag. 681
Pag. 682
Pag. 683
Pag. 684
Pag. 685
Pag. 686
Pag. 687
Pag. 688
Pag. 689
Pag. 690
Pag. 691
Pag. 692
Pag. 693
Pag. 694
Pag. 695
Pag. 696
Pag. 697
Pag. 698
Pag. 699
Pag. 700
Pag. 701
Pag. 702
Pag. 703
Pag. 704
Pag. 705
Pag. 706
Pag. 707
Pag. 708
Pag. 709
Pag. 710
Pag. 711
Pag. 712
Pag. 713
Pag. 714
Pag. 715
Pag. 716
Pag. 717
Pag. 718
Pag. 719
Pag. 720
Pag. 721
Pag. 722
Pag. 723
Pag. 724
Pag. 725
Pag. 726
Pag. 727
Pag. 728
Pag. 729
Pag. 730
Pag. 731
Pag. 732
Pag. 733
Pag. 734
Pag. 735
Pag. 736
Pag. 737
Pag. 738
Pag. 739
Pag. 740
Pag. 741
Pag. 742
Pag. 743
Pag. 744
Pag. 745
Pag. 746
Pag. 747
Pag. 748
Pag. 749
Pag. 750
Pag. 751
Pag. 752
Pag. 753
Pag. 754
Pag. 755
Pag. 756
Pag. 757
Pag. 758
Pag. 759
Pag. 760
Pag. 761
Pag. 762
Pag. 763
Pag. 764
Pag. 765
Pag. 766
Pag. 767
Pag. 768
Pag. 769
Pag. 770
Pag. 771
Pag. 772
Pag. 773
Pag. 774
Pag. 775
Pag. 776
Pag. 777
Pag. 778
Pag. 779
Pag. 780
Pag. 781
Pag. 782
Pag. 783
Pag. 784
Pag. 785
Pag. 786
Pag. 787
Pag. 788
Pag. 789
Pag. 790
Pag. 791
Pag. 792
Pag. 793
Pag. 794
Pag. 795
Pag. 796
Pag. 797
Pag. 798
Pag. 799
Pag. 800
Pag. 801
Pag. 802
Pag. 803
Pag. 804
Pag. 805
Pag. 806
Pag. 807
Pag. 808
Pag. 809
Pag. 810
Pag. 811
Pag. 812
Pag. 813
Pag. 814
Pag. 815
Pag. 816
Pag. 817
Pag. 818
Pag. 819
Pag. 820
Pag. 821
Pag. 822
Pag. 823
Pag. 824
Pag. 825
Pag. 826
Pag. 827
Pag. 828
Pag. 829
Pag. 830
Pag. 831
Pag. 832
Pag. 833
Pag. 834
Pag. 835
Pag. 836
Pag. 837
Pag. 838
Pag. 839
Pag. 840
Pag. 841
Pag. 842
Pag. 843
Pag. 844
Pag. 845
Pag. 846
Pag. 847
Pag. 848
Pag. 849
Pag. 850
Pag. 851
Pag. 852
Pag. 853
Pag. 854
Pag. 855
Pag. 856
Pag. 857
Pag. 858
Pag. 859
Pag. 860
Pag. 861
Pag. 862
Pag. 863
Pag. 864
Pag. 865
Pag. 866
Pag. 867
Pag. 868
Pag. 869
Pag. 870
Pag. 871
Pag. 872
Pag. 873
Pag. 874
Pag. 875
Pag. 876
Pag. 877
Pag. 878
Pag. 879
Pag. 880
Pag. 881
Pag. 882
Pag. 883
Pag. 884
Pag. 885
Pag. 886
Pag. 887
Pag. 888
Pag. 889
Pag. 890
Pag. 891
Pag. 892
Pag. 893
Pag. 894
Pag. 895
Pag. 896
Pag. 897
Pag. 898
Pag. 899
Pag. 900
Pag. 901
Pag. 902
Pag. 903
Pag. 904
Pag. 905
Pag. 906
Pag. 907
Pag. 908
Pag. 909
Pag. 910
Pag. 911
Pag. 912
Pag. 913
Pag. 914
Pag. 915
Pag. 916
Pag. 917
Pag. 918
Pag. 919
Pag. 920
Pag. 921
Pag. 922
Pag. 923
Pag. 924
Pag. 925
Pag. 926
Pag. 927
Pag. 928
Frontespizio
Relazione
Analisi tecnico-normativa
Progetto di Legge
Allegato