Frontespizio Pareri

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5382-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5382-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 ottobre 2004 (v. stampato Senato n. 3104)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

di concerto con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

con il ministro della difesa
(MARTINO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 ottobre 2004

(Relatore: MURATORI)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 5382. La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 28 ottobre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 5382.
 

Pag. 2


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5382 e rilevato che:

                esso reca un contenuto sostanzialmente omogeneo volto a ridefinire, peraltro con disposizioni di natura prettamente ordinamentale, funzioni, competenze, organi di vertice e personale dei soggetti pubblici e privati che operano in aeroporto, con particolare riguardo all'ENAC;

                nel disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, è presente una norma di carattere «sostanziale» volta a conferire al Governo una delega per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione, il cui inserimento in un disegno di legge di conversione, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;

                la tecnica della novellazione - all'articolo 3 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

        sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            si sopprima l'articolo 2 del disegno di legge di conversione, in quanto l'inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni di carattere sostanziale non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;

        il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 4, comma 2, - ove si attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il potere di

 

Pag. 3

approvare ovvero di definire aspetti dell'attività dell'ENAC - dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare la tipologia dei provvedimenti cui si fa riferimento ed i termini per la loro adozione;

            all'articolo 1-bis, commi 2 e 3 - che il comma 6 del medesimo articolo individua come «norme di principio ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente delle regioni» che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione comprende «porti e aeroporti civili» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di enucleare in modo più chiaro i principi in essi contenuti, che non appaiono immediatamente desumibili dal tenore letterale dei citati commi 2 e 3; questi ultimi infatti appaiono avere essenzialmente la finalità di definire contenuti, durata e procedure relativi alla materia delle concessioni, da parte dello Stato, della gestione degli «aeroporti di rilevanza nazionale»;

        il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

        sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente con le proprie caratteristiche, sia considerata l'esigenza di assicurare il corretto impiego dello strumento normativo del decreto legge, con specifico riferimento al rispetto delle norme ordinamentali che ne definiscono i limiti di contenuto, ed in particolare del limite di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

            esaminato il disegno di legge C. 5382, di conversione in legge del decreto-legge, n. 237 del 2004, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile,

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione, nonché alla materia «porti e aeroporti civili», la cui disciplina è attribuita alla competenza legislativa dello Stato per quanto concerne la determinazione dei principi fondamentali,

            rilevato inoltre che le disposizioni recate dal disegno di legge di conversione appaiono riconducibili alla materia «ordinamento civile»

 

Pag. 4

la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

            tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 303 del 2003,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1-bis, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare quali siano le istanze unitarie che giustificano l'adozione, in deroga al riparto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, di una disciplina statale per l'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale anche con riferimento all'esigenza di esplicitare i criteri generali in base ai quali procedere all'individuazione concreta delle suddette infrastrutture;

            b) con riferimento al medesimo articolo 1-bis, comma 1, valuti la Commissione di merito l'eventualità di prevedere l'introduzione di una procedura che, ai fini dell'individuazione degli aeroporti nazionali, comporti un'effettiva forma di partecipazione da parte delle regioni interessate, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali emersi con la sentenza n. 303 del 2003 della Corte Costituzionale;

            c) ai sensi di quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 117 del9.26 30/10/2004la Costituzione che limita la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie rientranti nella sua competenza legislativa esclusiva, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1-bis, comma 2, la natura non regolamentare del decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

            esaminato l'A.C. 5382, disegno di legge di conversione del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, recante «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile»;

            rilevato che il provvedimento è volto a ridefinire alcune rilevanti competenze dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), dell'ENAV (Ente nazionale assistenza al volo Spa) e dei gestori aeroportuali, sulla base dei regolamenti comunitari sul Cielo unico europeo (entrati in vigore, nel loro complesso, il 20 aprile 2004) e del

 

Pag. 5

principio generale della separazione tra ente di regolazione e soggetto fornitore del servizio;

            evidenziato, in particolare, come il decreto-legge intenda ottemperare al disposto del regolamento CE n. 549/2004 («regolamento quadro»), il quale - come esplicitato dall'articolo 1 - mira ad istituire un quadro normativo armonizzato per la creazione del Cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004;

            ricordato che l'articolo 4 di tale regolamento stabilisce l'obbligo per ogni Stato membro di designare o istituire al proprio interno un'autorità nazionale di vigilanza indipendente e separata, quanto meno a livello funzionale, dai fornitori dei servizi di navigazione aerea, con l'obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza ed efficienza globale del traffico aereo;

            rilevato che l'articolo 1 del decreto-legge in esame attribuisce all'ENAC le funzioni di unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme e, in particolare, del citato articolo 4 del regolamento 549 del 2004;

            segnalato, peraltro, che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge in oggetto mantiene in capo all'ENAV il compito di assicurare la conformità di sistemi ed apparati, nonostante il citato articolo 4 del regolamento quadro abbia introdotto il principio di separazione tra ente preposto al controllo ed alla certificazione ed ente fornitore di servizi;

            sottolineato altresì che l'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame rimette l'effettivo svolgimento dei compiti dell'ENAC, quale autorità di vigilanza, ad un successivo provvedimento del Ministro delle infrastrutture e trasporti;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge, in relazione al principio di separazione tra ente preposto al controllo ed alla certificazione ed ente fornitore di servizi, introdotto dall'articolo 4 del regolamento quadro n. 549/2004;

            b) valuti, altresì, la Commissione di merito la compatibilità dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge - laddove subordina l'effettivo svolgimento dei compiti dell'ENAC, quale autorità di vigilanza, ad un successivo provvedimento del Ministro delle infrastrutture e trasporti - con l'istituzione di un quadro normativo armonizzato per la creazione del Cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004, di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento quadro.




Frontespizio Pareri
torna su