Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

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PDL 5335

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5335



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003

Presentato il 7 ottobre 2004


      

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Sud Africa costituisce, congiuntamente all'Allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore
 

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conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.
      L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefìci accordati nella Repubblica italiana e nella Repubblica del Sud Africa ai rispettivi film nazionali. A tal fine, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefìci.
      L'articolo 1 definisce il termine «coproduzione audiovisiva» e ne specifica l'utilizzazione.
      L'articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali.
      L'articolo 3 individua le Autorità competenti nei due Paesi.
      L'articolo 4 stabilisce che i coproduttori debbano disporre di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di una qualificata esperienza professionale.
      L'articolo 5 estende la possibilità di partecipare alla realizzazione delle produzioni a registi, interpreti e tecnici degli altri Paesi dell'Unione europea nonché degli Stati membri dell'Unione africana inclusa la Southern African Development Community Region (SADC).
      L'articolo 6 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.
      L'articolo 7 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni tripartite, cioè con Paesi già vincolati alla Repubblica italiana o alla Repubblica del Sud Africa da un Accordo di coproduzione, e per tali casi, stabilisce una partecipazione minoritaria non inferiore al 20 per cento del costo.
      L'articolo 8 specifica il diritto di proprietà e di utilizzo da parte di ciascun coproduttore del negativo originale di un film e ne stabilisce le versioni linguistiche.
      L'articolo 9 riguarda le facilitazioni per l'importazione temporanea dell'attrezzatura cinematografica e per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'altro Paese contraente.
      L'articolo 10 stabilisce i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario.
      L'articolo 11 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni gemellate, anche solo finanziarie.
      L'articolo 12 riguarda la ripartizione dei proventi e dei mercati.
      L'articolo 13 riguarda gli oneri finanziari contrattuali tra i coproduttori.
      L'articolo 14 stabilisce che l'approvazione di un progetto non implica automaticamente la concessione del benestare di proiezione in pubblico.
      L'articolo 15 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.
      L'articolo 16 specifica l'uso della dizione «coproduzione italo - sud africana» e «coproduzione sud africano - italiana».
      L'articolo 17 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali.
      L'articolo 18 fa riferimento alle norme di procedura della coproduzione, fissa i termini di presentazione delle istanze e fornisce indicazioni circa i termini per le notifiche tra i due Paesi.
      L'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista per vigilare sull'applicazione dell'Accordo, elencandone le funzioni.
      L'articolo 20 ribadisce il rispetto delle norme nazionali e, per la Repubblica italiana, anche dell'Unione europea, per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni.
      L'articolo 21 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo.
      L'articolo 22 prevede la possibilità di modificare l'Accordo con il mutuo consenso delle Parti con uno scambio di note, attraverso il canale diplomatico.
      L'articolo 23 stabilisce la risoluzione amichevole di eventuali controversie nell'applicazione dell'Accordo.
      Le norme di procedura contenute nell'Allegato definiscono i termini e le modalità per l'ammissione ai benefici della coproduzione.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        L'attuazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Sud Africa, comporta i seguenti oneri.

        Articolo 19.

        Al fine di esaminare le disposizioni operative dell'Accordo, viene prevista la costituzione di una Commissione mista, che si riunirà ogni due anni alternativamente a Città del Capo ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio di 5 funzionari, per un periodo di cinque giorni nella indicata città, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 5 persone per 5 giorni euro 3.475

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 116,34 cui si aggiungono euro 35 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 116,34 viene ridotto di euro 39, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 112,34 + euro 44 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = (euro 156,34 per 5 persone per 5 giorni) = euro 3.909

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Città del Capo (euro 5.824 x 5 persone = euro 29.120 + euro 1.456 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 30.576

            Totale onere (articolo 19) euro 37.960

        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, a decorrere dal 2005 e per ciascuno dei quadrienni successivi, ammonta ad euro 37.960.
        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A)    Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo

        Quanto all'analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente, si fa presente che l'Accordo in oggetto non richiede l'adozione di atti normativi oltre alla legge di ratifica. L'Accordo, peraltro, non innova la legislazione vigente, tenuto conto che la legge 4 novembre 1965, n. 1213, (legge «Cinema») e il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» prevedono espressamente la stipula di Accordi di coproduzione cinematografica.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

        Nel negoziare il testo dell'Accordo, è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica e il conseguente assorbimento dell'Accordo nel diritto interno siano compatibili con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento regionale. In particolare nell'articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea nonché l'equiparazione dei cittadini dell'Unione europea ai cittadini italiani.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, ricorso alla tecnica della novella legislativa, individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo.

        Non sono state introdotte dal testo dell'Accordo nuove definizioni normative, così come non figurano riferimenti normativi, modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, né impliciti effetti abrogativi di disposizioni dell'atto normativo.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento.

        L'Accordo sulla collaborazione nel settore della coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa pone le condizioni per l'accesso ai benefìci previsti dalle rispettive leggi nazionali di film coprodotti con l'apporto finanziario, tecnico e artistico delle figure professionali attive nel settore cinematografico dei due Paesi.

B) Destinatari diretti e indiretti.

        Destinatari: l'Accordo si rivolge al settore della produzione cinematografica nella sua totalità nei due Paesi, consentendo a produzioni congiunte italo-sud africane di accedere agli aiuti nazionali e liberando così una serie dl complementari potenzialità finanziarie, tecniche e creativo-artistiche di cui entrambi i Paesi sono portatori.

        Soggetti coinvolti: responsabili della cooperazione prevista dall'Accordo sono i Ministeri degli affari culturali dei due Paesi, che adotteranno le decisioni sulla coproduzione di film italo-sud africani e sul sostegno finanziario che potrà essere loro conferito.

C) Obiettivi e risultati attesi.

        Analisi costi-benefìci: dall'esecuzione dell'Accordo sono attesi benefìci nel settore delle relazioni culturali ed in particolare la possibilità di sfruttare alcune complementarietà esistenti tra i potenziali produttori ed i potenziali realizzatori, questi ultimi in grado di condividere il bagaglio di esperienza di primissimo piano a livello internazionale. Le coproduzioni italo-sud africane hanno ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all'attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 37.960 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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