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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5335 |
L'attuazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Sud Africa, comporta i seguenti oneri.
Articolo 19.
Al fine di esaminare le disposizioni operative dell'Accordo, viene prevista la costituzione di una Commissione mista, che si riunirà ogni due anni alternativamente a Città del Capo ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio di 5 funzionari, per un periodo di cinque giorni nella indicata città, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno x 5 persone per 5 giorni euro 3.475
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 116,34 cui si aggiungono euro 35 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 116,34 viene ridotto di euro 39, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 112,34 + euro 44 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = (euro 156,34 per 5 persone per 5 giorni) = euro 3.909
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Città del Capo (euro 5.824 x 5 persone = euro 29.120 + euro 1.456 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 30.576
Totale onere (articolo 19) euro 37.960
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, a decorrere dal 2005 e per ciascuno dei quadrienni successivi, ammonta ad euro 37.960.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo
Quanto all'analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente, si fa presente che l'Accordo in oggetto non richiede l'adozione di atti normativi oltre alla legge di ratifica. L'Accordo, peraltro, non innova la legislazione vigente, tenuto conto che la legge 4 novembre 1965, n. 1213, (legge «Cinema») e il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» prevedono espressamente la stipula di Accordi di coproduzione cinematografica.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale
Nel negoziare il testo dell'Accordo, è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica e il conseguente assorbimento dell'Accordo nel diritto interno siano compatibili con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento regionale. In particolare nell'articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea nonché l'equiparazione dei cittadini dell'Unione europea ai cittadini italiani.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, ricorso alla tecnica della novella legislativa, individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo.
Non sono state introdotte dal testo dell'Accordo nuove definizioni normative, così come non figurano riferimenti normativi, modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, né impliciti effetti abrogativi di disposizioni dell'atto normativo.
A) Ambito dell'intervento.
L'Accordo sulla collaborazione nel settore della coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa pone le condizioni per l'accesso ai benefìci previsti dalle rispettive leggi nazionali di film coprodotti con l'apporto finanziario, tecnico e artistico delle figure professionali attive nel settore cinematografico dei due Paesi.
B) Destinatari diretti e indiretti.
Destinatari: l'Accordo si rivolge al settore della produzione cinematografica nella sua totalità nei due Paesi, consentendo a produzioni congiunte italo-sud africane di accedere agli aiuti nazionali e liberando così una serie dl complementari potenzialità finanziarie, tecniche e creativo-artistiche di cui entrambi i Paesi sono portatori.
Soggetti coinvolti: responsabili della cooperazione prevista dall'Accordo sono i Ministeri degli affari culturali dei due Paesi, che adotteranno le decisioni sulla coproduzione di film italo-sud africani e sul sostegno finanziario che potrà essere loro conferito.
C) Obiettivi e risultati attesi.
Analisi costi-benefìci: dall'esecuzione dell'Accordo sono attesi benefìci nel settore delle relazioni culturali ed in particolare la possibilità di sfruttare alcune complementarietà esistenti tra i potenziali produttori ed i potenziali realizzatori, questi ultimi in grado di condividere il bagaglio di esperienza di primissimo piano a livello internazionale. Le coproduzioni italo-sud africane hanno ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all'attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 37.960 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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