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PDL 5369</B>-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5369-A


 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 ottobre 2004 (v. stampato Senato n. 3107)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(FINI)

dal ministro dell'interno
(PISANU)

dal ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
(CALDEROLI)

e dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 21 ottobre 2004

(Relatore: BERTOLINI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione) sul disegno di legge n. 5369. La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 28 ottobre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 5369.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 5369 e rilevato che:

              reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a disciplinare le materie della prevenzione e del contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché altre disposizioni, principalmente introdotte dal Senato, non immediatamente inquadrabili in tale ambito ma pur sempre volte a regolare aspetti connessi alle politiche migratorie interne ed estere;

              concerne una materia già oggetto, in tempi recenti, di numerosi interventi normativi (il decreto-legge n. 51 del 2002; il decreto-legge n. 195 del 2002, la legge n. 189 del 2002);

              la tecnica della novellazione - all'articolo 1, commi 2, 2-ter, lettera a), 3, 4, 6-bis, 7, lettera c), 7-bis, articolo 1-ter, comma 1, lettere a), b), c) e d); articolo 1-quater, commi 1 e 2 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

              non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

              non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

      alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c) - ove si sostituisce il comma 13-ter dell'articolo 13 del testo unico, al fine di prevedere che nel caso in cui lo straniero espulso abbia fatto reingresso illegale nel territorio dello Stato «è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la portata normativa dell'ultimo inciso, in considerazione del fatto che la fattispecie in oggetto (ovvero il reingresso nel territorio dello Stato di uno straniero che sia stato espulso) appare sussumibile nella nozione di reato permanente di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale, secondo cui «nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza»;

 

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              all'articolo 1, comma 2-bis, al primo periodo - ove si dispone che «rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del testo unico sull'immigrazione» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un'eventuale riformulazione della norma come novella degli articoli 30 e 31 del testo unico, attesa la natura meramente ricognitiva della disposizione; andrebbe peraltro valutata la possibilità di un maggiore coordinamento con il secondo periodo del medesimo comma, che contiene un rinvio alle materie sopra citate, mentre il primo periodo non indica materie specifiche ma si limita a rinviare agli articoli 30 e 31 del testo unico.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

      La II Commissione,

          esaminato il disegno di legge n. 5369,

          rilevato che:

              il provvedimento in questione trae origine, secondo la relazione governativa, dall'urgente necessità di colmare il vuoto normativo creato dalle sentenze nn. 222 e 223 del 2004 della Corte costituzionale, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 13, comma 5-bis, del testo unico in materia di immigrazione, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida dell'espulsione si svolga in contraddittorio e con le garanzie della difesa e 14, comma 5-quinquies, del medesimo testo unico nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà dell'arresto previsto dall'articolo 5-ter del medesimo articolo 14;

              in realtà il provvedimento, più che ottemperare alle esigenze richiamate dalla Corte Costituzionale, sembra volerne eludere le pronunce, ridisegnando parte della materia e modificando la ripartizione di competenze degli organi giurisdizionali, con scelte di politica legislativa fortemente discutibili e, comunque, sicuramente nè necessarie nè urgenti, in considerazione del loro carattere strutturale e non emergenziale, non rispondendo così ai requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

              la scelta di affidare ai giudici di pace la convalida dei provvedimenti di espulsione sembra inoltre contraddire un'opzione finora affermatasi in ordine ai limiti delle loro funzioni, come si evince dallo stesso decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 che reca disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, laddove

 

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all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), esplicitamente esclude dal procedimento davanti a tale giudice le disposizioni del codice di rito relative all'arresto in flagranza ed al fermo di indiziato di delitto, nonché alle misure cautelari personali;

              tale deroga all'equilibrio generale delle competenze giurisdizionali è resa ancor più palese dalla modificazione introdotta dal Senato che trasforma reati contravvenzionali di inosservanza di un provvedimento dell'autorità - fattispecie per la quale l'articolo 650 del codice penale prevede una pena fino a tre mesi di arresto - in delitti di particolare gravità puniti con pene edittali superiori, per fare un solo esempio, a quella prevista dall'articolo 624 del codice penale per il furto. In tal modo il giudice di pace è chiamato a convalidare un provvedimento già di per sè limitativo della libertà personale, che costituisce presupposto necessario alla consumazione di delitto considerato di particolare gravità;

              in tal modo, una sola categoria di persone, gli stranieri extracomunitari, vede ricadere sotto la giurisdizione del giudice di pace pronunce che incidono sul loro status libertatis, in evidente contraddizione con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione e senza che, per i tempi e per i modi previsti, sia effettivamente garantito quel nucleo incomprimibile del diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione e richiamato dalla citata sentenza n. 222 della Corte costituzionale;

              le altre modificazioni introdotte dal Senato confermano e aggravano la natura ordinamentale del provvedimento,

          esprime

PARERE CONTRARIO


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

      La III Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge C. 5369: «DL n. 241 del 2004 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione»,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La VII Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge C. 5369, di conversione del decreto-legge n. 241 del 2004, recante misure urgenti in materia di immigrazione,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


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