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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2802-3342-B |
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: | Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «32o anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «34o anno di età»; b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), è inserito il seguente: «4-bis) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 34o anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), le parole: «che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito» sono sostituite dalle seguenti: «che siano preposti al comando di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale»;
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b) al comma 3, lettera c), le parole: «o di Capo del Corpo degli ingegneri» sono soppresse e le parole: «ove non compreso nei 3 suddetti» sono sostituite dalle seguenti: «ove non compreso nei 2 suddetti».
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| 1. All'articolo 30, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le lettere a) e b) sono sostituite delle seguenti:
| 1. Identico.
| «a) un'età non superiore a 41 anni; b) conseguito il diploma di laurea specialistica».
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| 2. All'articolo 21, comma 3, alinea, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «nel numero massimo di cinque posti» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di dieci posti».
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| 1. All'articolo 58, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, le parole: «in servizio di prima nomina» sono soppresse.
1. L'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:
Identico.
«Art. 34. - 1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971,
1. All'articolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2005,» sono soppresse.
1. Identico.
6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali».
5. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale».
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:
«2-ter. Le disposizioni transitorie di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 e di cui al comma 2-bis, limitatamente all'avanzamento dei tenenti colonnelli, si applicano fino al 31 dicembre 2009».
«Art. 60-bis. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009».
1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n.79, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 1, se comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio è esonerato, indipendentemente dal grado rivestito, dall'obbligo di apposizione sul certificato di viaggio dei visti di arrivo e di partenza.
1. All'articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
Identico.
«4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato.
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla colonna «Esercito» sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico.
a) prima delle parole: «Tenente generale» sono inserite le seguenti: «Generale di corpo d'armata»;
b) prima delle parole: «Maggiore generale» sono inserite le seguenti: «Generale di divisione»;
c) prima delle parole: «Brigadier generale» sono inserite le seguenti: «Generale di brigata».
2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «Maggior Generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di divisione» e le parole: «Brigadier Generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di brigata».
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato A alla presente legge.
Identico.
(Per le modifiche apportate ai quadri VI, VII e IX v. pagg. 37-39).
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato B alla presente legge.
Identico.
1. I quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato C alla presente legge.
Identico.
(Per le modifiche apportate al quadro I v. pag. 41).
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