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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5328 |
1. Gli apparecchi utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile, ed i relativi impianti di alimentazione, installati in modo permanente negli edifici civili, devono essere eseguiti a regola d'arte in conformità a quanto previsto dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1083, e 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, e dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
1. Al fine di conferire ulteriore protezione dai rischi di esplosione agli edifici civili in cui sono installati apparecchi utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile, devono essere adottate misure atte a evitare che si formino nell'ambiente miscele esplosive e che tali miscele possano essere innescate.
1. Le imprese installatrici di apparecchi utilizzatori di tipo domestico alimentati a gas combustibile, nella esecuzione dei relativi impianti, devono adottare le misure di protezione di cui all'articolo 2. Il committente o il proprietario è responsabile del mantenimento in efficienza delle misure di protezione.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'interno, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al Ministero delle attività produttive.
1. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le misure di protezione di cui all'articolo 2, distinte per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti alla medesima data di entrata in vigore, per i quali devono essere individuati i relativi tempi di adeguamento.
1. I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da 2.000 euro a 5.000 euro o con l'arresto fino a due anni.
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