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PDL 5294

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5294



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRANDI, BENVENUTO, TOLOTTI, CRISCI, LETTIERI,
NANNICINI, BELLINI, CENNAMO, OTTONE

Disposizioni per favorire il risarcimento dei risparmiatori
vittime di grandi crisi finanziarie

Presentata il 23 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli scandali finanziari che hanno colpito cittadini che hanno acquistato i bond argentini e le obbligazioni come nei casi Parmalat e Cirio, hanno gravemente colpito il risparmio italiano. Sia dal lato dei risparmiatori che delle imprese che utilizzano questa forma di finanziamento.
      Va ricordato che, secondo dati della Banca d'Italia, le obbligazioni in Italia sono diventate, nel volgere di alcuni anni, la prima fonte di finanziamento delle imprese, avvicinando il nostro Paese a quanto è già avvenuto nei Paesi più sviluppati.
      Colpire il risparmio è quindi un grave colpo per l'economia italiana, già gravemente debilitata.
      Del resto, secondo valutazioni del Governo, gli scandali finanziari italiani hanno pesato per circa un punto di prodotto interno lordo annuale e quindi già di per sé hanno creato danni pesanti in un Paese che, se andrà bene, nel 2004 crescerà dell'1,2-1,4 per cento. Malgrado la Commissione parlamentare di inchiesta sugli scandali finanziari abbia indagato nei primi mesi del 2004 sulle origini di questi scandali e abbia portato a risultati, che indicano con chiarezza l'esigenza di una svolta legislativa e di una maggiore incisività nell'azione delle strutture di controllo, come la Commissione nazionale per le società e la borsa, il Parlamento - per responsabilità della sua attuale maggioranza
 

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- non è riuscito ad approvare una nuova legislazione in grado di rasserenare risparmiatori e imprese.
      La maggioranza parlamentare attuale ha infatti abbassato drasticamente in poco più di tre anni il tasso di legalità nell'economia italiana, a partire dalla depenalizzazione del falso in bilancio, che è stato tra i primi provvedimenti del centro destra, poi seguito da condoni di ogni tipo e da altro ancora.
      Con la presente proposta di legge intendiamo richiamare l'attenzione sull'esigenza non solo di una nuova e più severa regolazione legislativa dei reati societari, a partire dai falsi, per contrastare truffe e malversazioni, a imitazione del comportamento di altri Paesi come, ad esempio, gli Stati Uniti che dopo gli scandali hanno inasprito duramente le pene e rafforzato i controlli, mentre il nostro Paese ha fatto, per responsabilità della attuale maggioranza, il contrario. C'è l'esigenza anche di intervenire con urgenza (sono già passati dieci mesi senza alcun provvedimento di legge) per tentare di ridurre i danni subiti dai risparmiatori che hanno agito senza intenti speculativi e di solo investimento. La presente proposta di legge si propone di dare vita ad un'iniziativa con carattere d'urgenza e non esaustiva delle più generali esigenze di riforma in questa materia. Del resto la costruzione della proposta di legge tiene conto non solo della gravità della situazione ma cerca di fare tesoro di concrete esperienze già in corso.
      Anzitutto la legge per il commissariamento straordinario della Parmalat che, dopo una prima versione che li escludeva, ha preso in considerazione, almeno in parte, anche i problemi dei risparmiatori truffati.
      Poi le esperienze in corso da parte di intermediari finanziari che, pur ritenendosi incolpevoli e talora truffati, hanno dato vita a tavoli paritetici, come atto di disponibilità unilaterale, per valutare la possibilità di venire incontro ai risparmiatori truffati.
      Questa possibilità può essere estesa e sostenuta dalla legge e questo è lo scopo della presente proposta.
      Questa proposta di legge si compone di quattro articoli.
      All'articolo 1 vengono chiarite le finalità e in particolare si cerca di individuare il risparmiatore non speculatore incolpevolmente truffato e quindi meritevole di aiuto.
      All'articolo 2 viene individuata la via dei tavoli paritetici per valutare e stabilire la procedura del risarcimento.
      All'articolo 3 vengono fissati gli incentivi per la procedura prevista all'articolo 2 e le forme di alimentazione del Fondo di incentivazione.
      All'articolo 4 viene prevista la relazione annuale del Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è finalizzata ad agevolare la composizione di controversie volte alla restituzione parziale o totale dell'investimento finanziario in obbligazioni o in altri titoli emessi sul mercato italiano da società di qualunque natura che successivamente si trovano soggette alle disposizioni sul fallimento e/o in stato di insolvenza, qualora la persona fisica che ha compiuto l'investimento lo abbia fatto in buona fede nonché quando abbia subìto danni derivanti da responsabilità anche indirette di chi ha emesso i titoli o degli intermediari che hanno collocato il titolo, anche quando questi ultimi sono stati indotti da terzi in errore.

Art. 2.
(Procedure risarcitorie).

      1. Le persone fisiche che ritengono di avere diritto al risarcimento di cui all'articolo 1 devono farne richiesta e se possibile dimostrare nelle sedi di conciliazioni paritetiche, costituite con la presenza delle rappresentanze dei cittadini interessati nelle forme previste al comma 2, che il loro investimento finanziario non aveva carattere speculativo in relazione alla durata e alle finalità del medesimo.
      2. Le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono costituirsi in apposite associazioni, rappresentative di almeno l'1 per cento del totale dei titoli interessati, o rivolgersi alle organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, al fine di attivare le procedure di conciliazione di cui

 

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all'articolo 3 della medesima legge n. 281 del 1998, e successive modificazioni.
      3. Le somme riconosciute e corrisposte in conformità agli accordi raggiunti tra le parti nelle sedi di conciliazione di cui al comma 2 costituiscono risarcimento individuale del danno patrimoniale subìto e precludono l'esercizio di ulteriori azioni individuali e collettive volte al medesimo fine.

Art. 3.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Gli importi corrisposti ai sensi dell'articolo 2 possono essere integralmente detratti ai fini fiscali dai bilanci delle società, anche nel caso in cui le stesse si trovino in stato di amministrazione controllata o abbiano in corso una procedura fallimentare.
      2. A copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è istituito un Fondo iscritto in apposita unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo di risarcimento per i risparmiatori truffati». Il Fondo è alimentato con le sanzioni derivanti da reati societari comminate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dall'istituzione di un prelievo fiscale sul mercato azionario, pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni di investimento mobiliare e da quanto previsto in sede di legge finanziaria annuale. Gli intermediari collocatori, in qualità di sostituto d'imposta, trattengono direttamente detto prelievo e provvedono conseguentemente al versamento immediato al Fondo.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate l'operatività del Fondo di cui al comma 2 nonché le modalità di esazione e di corresponsione del prelievo fiscale di cui al medesimo comma 2.

 

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      4. Il risparmio non restituito, in tutto o in parte, ai sensi di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, e tuttavia rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2, può essere detratto dal reddito delle persone fisiche nell'arco dei tre anni successivi, nella misura massima complessiva dell'80 per cento.

Art. 4.
(Relazione al Parlamento).

      1. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo alla gestione del Fondo di cui all'articolo 3.


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