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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5369 |
1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: «Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso» sono sostituite dalle seguenti: «L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa»; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza»; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili»; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.
2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: "con l'arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni";
b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni";
c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
"13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo"»;
al comma 5, capoverso 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza»; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13»; al secondo periodo, le parole: «del centro di trattenimento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1»;
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:
"5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni"»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto"»;
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle università".
"2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni"»;
al comma 7, lettera b), capoverso 3-quater, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti: ", degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero".
7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro»;
è premessa la seguente rubrica: «(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350)».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano".
Art. 1-ter. - (Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni";
b) al comma 3, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
d) al comma 3-ter, le parole: "si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona" sono sostituite dalle seguenti: "la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona";
e) dopo il comma 3-sexies, è inserito il seguente:
"3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere".
2. All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze".
Art. 1-quater. - (Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno). - 1. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
2. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
Art. 1-quinquies. - (Modifiche all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3). - 1. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"».
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l'anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto ad euro 19.755.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
All'articolo 3, è premessa la seguente rubrica: «(Entrata in vigore)».
Decretolegge 14 settembre 2004, n. 241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2004.
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| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
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| Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.222 del 15 luglio 2004, di modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni;
| Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
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| Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
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| 1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1. Identico:
| Pag. 12-13 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
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| «5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. «5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
| 5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo».
| 5-ter. Identico».
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| 2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace». 2. Identico.
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| 2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e
| Pag. 14-15
| l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.
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| 2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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| a) al comma 13, le parole: «con l'arresto da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni»;
b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni»;
c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
«13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo».
«4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione».
5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:
«5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore
6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto».
6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «ai corsi universitari», sono inserite le seguenti: «e alle scuole di specializzazione delle università».
«2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni».
7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10»;
c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonché 3-quater,».
7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «e degli uffici consolari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero».
«5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano».
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) al comma 3, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a quindici anni» e il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3» e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»;
d) al comma 3-ter, le parole: «si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona» sono sostituite dalle seguenti: «la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona»;
e) dopo il comma 3-sexies, è inserito il seguente:
«3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere».
2. All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze».
1. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
1. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 2004.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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