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PDL 5330-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5330-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 ottobre 2004 (v. stampato Senato n. 3105)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno
(PISANU)

di concerto con il ministro della difesa
(MARTINO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

e con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 ottobre 2004

(Relatori:  SAIA, per la I Commissione;
FALLICA, per la IV Commissione)


NOTA:  Il presente stampato contiene il parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 5330. Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa), il 21 ottobre 2004, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 5330. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 5330.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

         Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5330 e rilevato che:

                 esso reca disposizioni che, pur diversificate tra loro, presentano un contenuto omogeneo, relativo al trattamento giuridico ed economico di personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

                interviene in una materia oggetto di notevoli stratificazioni legislative che rendono difficile la ricostruzione del complessivo contesto normativo vigente - cui il provvedimento in esame ampiamente rinvia, peraltro estendendo retroattivamente gli effetti di numerose disposizioni - non contribuendo alla definizione di una normativa unitaria che, viceversa, potrebbe maggiormente garantire il pieno rispetto delle esigenza di conoscibilità e fruibilità da parte degli utenti e dei destinatari finali della normativa;

                nel disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, è presente una norma di carattere «sostanziale» (in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia), il cui inserimento in un disegno di legge di conversione, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;

                la tecnica della novellazione, all'articolo 5-bis, comma 1, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                si sopprima l'articolo 2 del disegno di legge di conversione in quanto, alla luce di quanto detto in premessa, l'inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni di carattere sostanziale non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge.


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