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PDL 5213

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5213



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZANETTA, BIONDI, COLLÈ, DUILIO, DANIELE GALLI, GALVAGNO, NICOTRA, PATRIA, ROSSO, STRADELLA, TARDITI, ZACCHERA

Celebrazione del primo centenario della realizzazione
del traforo ferroviario del Sempione

Presentata il 31 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il 1o giugno del 2006 ricorre il primo centenario della realizzazione del traforo del Sempione, grandiosa opera ferroviaria inaugurata nel 1906. Nello stesso anno ricorre il secondo centenario della strada napoleonica attraverso il Sempione, primo valico reso carrozzabile nel massiccio alpino, aperta al traffico nel 1806. La galleria ferroviaria è la più lunga mai realizzata fino alla data della sua entrata in servizio. Con essa le comunicazioni internazionali ferroviarie della Lombardia con la Svizzera occidentale e con la Francia furono enormemente potenziate. Entrambi gli eventi hanno fatto del Sempione una via di comunicazione di dimensioni europee con un ruolo primario nella storia moderna dei trasporti, senza eguali per l'Italia. Peraltro, il valico ferroviario del Sempione figura nel 1o Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale previste dalla cosiddetta «legge obiettivo» (legge n. 443 del 2001) ed è stato infatti inserito nella delibera CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, con la quale tale Programma è stato approvato.
      Questa ricorrenza non deve essere solo l'occasione di importanti manifestazioni di natura celebrativa, ma deve rappresentare
 

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l'occasione per l'impostazione degli eventi storico-economico-sociali connessi all'importante arteria.
      A tale scopo la presente proposta di legge prevede nell'anno 2006 una serie di iniziative tra cui: la cerimonia ufficiale con la presenza delle più alte cariche italo-elvetiche; una mostra sul grande valico alpino, con particolare riferimento all'importanza degli aspetti storico-economico-sociali di ricaduta sugli assi diretti nord-sud (Londra-Parigi-Genova e Rotterdam-Genova) a raffronto con gli altri valichi alpini, nonché ulteriori iniziative collaterali, come la pubblicazione degli atti del convegno previsto in occasione della presentazione del comitato organizzatore e del comitato esecutivo, e di pubblicazioni celebrative dell'evento, di congressi storici e scientifici, intrattenimenti artistici e musicali, ristrutturazioni di antiche mulattiere, promozioni turistiche e altri interventi destinati a ricordare la storica realizzazione del traforo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'anno 2006, primo centenario della realizzazione del traforo ferroviario del Sempione e secondo centenario della realizzazione della via carrozzabile del Sempione, è proclamato «Anno del Sempione».

Art. 2.

      1. Le celebrazioni dell'«Anno del Sempione» di cui all'articolo 1 hanno lo scopo di:

          a) promuovere lo sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori del trasporto ferroviario e ingegneristico, nonché interventi finalizzati allo sviluppo economico delle zone interessate;

          b) finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni e singoli privati, il potenziamento di strutture scientifiche e formative, nonché la realizzazione di attività editoriali, divulgative, congressuali, culturali e di spettacolo al fine di dare alle celebrazioni la più vasta diffusione in Italia e in Svizzera;

          c) favorire i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio dell'opera ingegneristica costituita dal traforo ferroviario del Sempione;

          d) promuovere e realizzare esposizioni temporanee o permanenti di documentazione dello sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie nel settore del trasporto ferroviario, con particolare riguardo alle opere di valico dall'epoca della realizzazione del traforo all'epoca attuale, anche con finalità di divulgazione scientifica e di supporto alla didattica delle discipline ingegneristiche e geologiche;

 

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          e) promuovere la conoscenza e lo studio della storia del valico del Sempione dall'antichità ad oggi, attraverso la valorizzazione delle sue evoluzioni nel tempo, dal trasporto someggiato nel medioevo, alla diligenza, alla carrozzabile, alla ferrovia, alla prima trasvolata aerea nella storia delle Alpi, riaffermandone il ruolo primario nella storia dei trasporti e nella storia economica e civile dell'Europa.

Art. 3.

      1. La realizzazione delle celebrazioni è demandata al comitato nazionale, di cui all'articolo 4; alla giunta esecutiva, di cui all'articolo 5; e al segretario generale del comitato nazionale, di cui all'articolo 6.

Art. 4.

      1. Il comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della realizzazione del traforo ferroviario del Sempione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:

          a) nomina i membri della giunta esecutiva;

          b) propone orientamenti e indirizzi;

          c) approva il programma generale delle celebrazioni e i relativi piani di settore, sentite le giunte delle regioni Piemonte e Lombardia;

          d) assume iniziative sull'attività di controllo per l'attuazione del programma generale.

      2. Il comitato nazionale è composto da diciannove membri scelti tra personalità di indiscusso prestigio e autorevolezza, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, che assume le funzioni di presidente; tre su designazione, rispettivamente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

 

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del Ministero per i beni e le attività culturali; uno su designazione della regione Piemonte e uno su designazione della regione Lombardia; uno su designazione della provincia del Verbano-Cusio-Ossola; uno su designazione del comune di Domodossola; nonché da un rappresentante di Rete ferroviaria italiana SpA-(RFI). Del comitato nazionale fanno inoltre parte i presidenti delle regioni Piemonte e Lombardia e, quali espressioni del mondo tecnico-scientifico, un rappresentante per ciascuno dei seguenti istituti: università degli studi di Milano, di Torino, di Pavia, dell'Insubria, del Piemonte orientale, politecnico di Milano e politecnico di Torino, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche, e uno su designazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
      3. Per la realizzazione degli obiettivi del programma e dei piani di cui al comma 1, lettera c), il comitato nazionale si avvale delle università degli studi di Milano, Torino, Pavia, dell'Insubria e del Piemonte orientale, dei politecnici di Milano e di Torino, delle competenti amministrazioni statali e locali, che operano in piena autonomia finanziaria, di organizzazione e di gestione, nonché di enti pubblici e privati, di associazioni e fondazioni, e di singoli soggetti privati.
      4. La localizzazione dei progetti da realizzare è concordata con le giunte delle regioni Piemonte e Lombardia.

Art. 5.

      1. La giunta esecutiva nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), è composta, oltre che dal segretario generale del comitato nazionale che la presiede, da otto membri di cui tre scelti tra i dipendenti delle amministrazioni centrali dei Ministeri competenti, di cui all'articolo 4, comma 2, due scelti tra i dipendenti delle amministrazioni delle regioni Piemonte e Lombardia, uno scelto tra i dipendenti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola,

 

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uno scelto tra i dipendenti del comune di Domodossola, e uno scelto tra i dipendenti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, e ha i seguenti compiti:

          a) formula il programma generale delle celebrazioni, sentite le giunte delle regioni Piemonte e Lombardia, e i piani di settore sulla base dei programmi e dei progetti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici e privati territoriali competenti;

          b) espleta attività di coordinamento tra le iniziative, promuovendo anche attività di collaborazione con analoghe iniziative promosse in Stati esteri e finalizzate alle celebrazioni del Sempione;

          c) esercita attività di controllo sull'attuazione del programma generale e sui singoli progetti.

      2. I componenti della giunta esecutiva non percepiscono compensi ulteriori per l'attività prestata da parte delle amministrazioni di rispettiva provenienza.

Art. 6.

      1. Il segretario generale del comitato nazionale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto tra personalità in possesso di riconosciuta professionalità in incarichi di direzione, gestione e organizzazione aziendale, svolge i seguenti compiti:

          a) presiede la giunta esecutiva e ne coordina l'attività;

          b) cura i rapporti con le amministrazioni statali, le regioni Piemonte e Lombardia, gli enti territoriali, e tutti gli altri enti pubblici e privati che partecipano alle attività connesse alle celebrazioni;

          c) cura il coordinamento dell'attuazione del programma generale delle celebrazioni, verificando la puntuale esecuzione dei singoli programmi e progetti e riferendone al comitato nazionale.

 

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      2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì definiti: la sede, l'organizzazione, il funzionamento e l'attività del comitato nazionale nonché le misure e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti al segretario generale e ai membri dello stesso comitato nazionale.

Art. 7.

      1. Al termine delle celebrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sulle attività svolte in attuazione della presente legge.

Art. 8.

      1. Per l'attuazione della presente legge è assegnata al comitato nazionale una somma pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2004, e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, comprensiva delle spese di funzionamento dello stesso comitato nazionale, della giunta esecutiva e dei compensi da attribuire ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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