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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5213 |
1. L'anno 2006, primo centenario della realizzazione del traforo ferroviario del Sempione e secondo centenario della realizzazione della via carrozzabile del Sempione, è proclamato «Anno del Sempione».
1. Le celebrazioni dell'«Anno del Sempione» di cui all'articolo 1 hanno lo scopo di:
a) promuovere lo sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori del trasporto ferroviario e ingegneristico, nonché interventi finalizzati allo sviluppo economico delle zone interessate;
b) finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni e singoli privati, il potenziamento di strutture scientifiche e formative, nonché la realizzazione di attività editoriali, divulgative, congressuali, culturali e di spettacolo al fine di dare alle celebrazioni la più vasta diffusione in Italia e in Svizzera;
c) favorire i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio dell'opera ingegneristica costituita dal traforo ferroviario del Sempione;
d) promuovere e realizzare esposizioni temporanee o permanenti di documentazione dello sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie nel settore del trasporto ferroviario, con particolare riguardo alle opere di valico dall'epoca della realizzazione del traforo all'epoca attuale, anche con finalità di divulgazione scientifica e di supporto alla didattica delle discipline ingegneristiche e geologiche;
e) promuovere la conoscenza e lo studio della storia del valico del Sempione dall'antichità ad oggi, attraverso la valorizzazione delle sue evoluzioni nel tempo, dal trasporto someggiato nel medioevo, alla diligenza, alla carrozzabile, alla ferrovia, alla prima trasvolata aerea nella storia delle Alpi, riaffermandone il ruolo primario nella storia dei trasporti e nella storia economica e civile dell'Europa.
1. La realizzazione delle celebrazioni è demandata al comitato nazionale, di cui all'articolo 4; alla giunta esecutiva, di cui all'articolo 5; e al segretario generale del comitato nazionale, di cui all'articolo 6.
1. Il comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della realizzazione del traforo ferroviario del Sempione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:
a) nomina i membri della giunta esecutiva;
b) propone orientamenti e indirizzi;
c) approva il programma generale delle celebrazioni e i relativi piani di settore, sentite le giunte delle regioni Piemonte e Lombardia;
d) assume iniziative sull'attività di controllo per l'attuazione del programma generale.
2. Il comitato nazionale è composto da diciannove membri scelti tra personalità di indiscusso prestigio e autorevolezza, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, che assume le funzioni di presidente; tre su designazione, rispettivamente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
1. La giunta esecutiva nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), è composta, oltre che dal segretario generale del comitato nazionale che la presiede, da otto membri di cui tre scelti tra i dipendenti delle amministrazioni centrali dei Ministeri competenti, di cui all'articolo 4, comma 2, due scelti tra i dipendenti delle amministrazioni delle regioni Piemonte e Lombardia, uno scelto tra i dipendenti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola,
a) formula il programma generale delle celebrazioni, sentite le giunte delle regioni Piemonte e Lombardia, e i piani di settore sulla base dei programmi e dei progetti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici e privati territoriali competenti;
b) espleta attività di coordinamento tra le iniziative, promuovendo anche attività di collaborazione con analoghe iniziative promosse in Stati esteri e finalizzate alle celebrazioni del Sempione;
c) esercita attività di controllo sull'attuazione del programma generale e sui singoli progetti.
2. I componenti della giunta esecutiva non percepiscono compensi ulteriori per l'attività prestata da parte delle amministrazioni di rispettiva provenienza.
1. Il segretario generale del comitato nazionale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto tra personalità in possesso di riconosciuta professionalità in incarichi di direzione, gestione e organizzazione aziendale, svolge i seguenti compiti:
a) presiede la giunta esecutiva e ne coordina l'attività;
b) cura i rapporti con le amministrazioni statali, le regioni Piemonte e Lombardia, gli enti territoriali, e tutti gli altri enti pubblici e privati che partecipano alle attività connesse alle celebrazioni;
c) cura il coordinamento dell'attuazione del programma generale delle celebrazioni, verificando la puntuale esecuzione dei singoli programmi e progetti e riferendone al comitato nazionale.
2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì definiti: la sede, l'organizzazione, il funzionamento e l'attività del comitato nazionale nonché le misure e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti al segretario generale e ai membri dello stesso comitato nazionale.
1. Al termine delle celebrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sulle attività svolte in attuazione della presente legge.
1. Per l'attuazione della presente legge è assegnata al comitato nazionale una somma pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2004, e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, comprensiva delle spese di funzionamento dello stesso comitato nazionale, della giunta esecutiva e dei compensi da attribuire ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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