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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5310-septies |
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1. Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:
«40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti».
2. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziate su un unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base.
3. L'articolo 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali».
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