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PDL 5310-quater

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5310-quater



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Disposizioni in materia ambientale

Presentato il 30 settembre 2004

(Già articoli 18, 25, commi 4, 5, 6, 7, 8, e 10, 26, comma 4, e 29, comma 9, ultimo periodo, del disegno di legge 5310 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, comunicato all'Assemblea il 6 ottobre 2004)

 

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-17.

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Art. 18.
(Riorganizzazione delle strutture in materia di tutela dall'inquinamento marino e di energie rinnovabili).

      1. Al fine di assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la partecipazione costante ed efficiente a livello nazionale ed internazionale in materia di lotta all'inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è soppressa e sostituita, a decorrere dal 1o gennaio 2005, dalla Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione. La Segreteria dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinnovati.
      2. La Segreteria tecnica opera presso la competente Direzione protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composta da un numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all'inquinamento marino e sicurezza della navigazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. La Segreteria fornisce il supporto tecnico alle politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per quanto concerne la fissazione degli standard normativi, di metodi e tecnologie di sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle varie commissioni, gruppi di studio e di lavoro

 

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istituiti in esecuzione ovvero in preparazione della stipula di accordi internazionali riguardanti le medesime materie. Fornisce, altresì, al competente Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elementi tecnici in merito alle attività di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale.
      3. Nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.

Artt. 19-24.

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Art. 25.
(Attività in materia ambientale e culturale).

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      4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e alle leggi 1o gennaio 1963, n. 366, 3 agosto 1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale di Società per azioni già esistente, controllata direttamente o indirettamente

 

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dallo Stato, con la quale stipula apposita convenzione.
      5. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie.
      6. All'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «, attraverso il finanziamento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. La ripartizione dei predetti limiti di impegno è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo di tali risorse avviene mediante accordi di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tale fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio concorre con contributi quindicennali al finanziamento degli interventi contenuti nei predetti accordi di programma quadro e realizzati da soggetti privati attuatori».
      7. Per l'utilizzo dei limiti d'impegno quindicennali di cui all'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di risorse idriche, iscritti a decorrere dall'anno 2005 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono applicate le procedure di cui all'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 6.
      8. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti
 

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disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

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      10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: «, a seguito dell'approvazione» fino a: «delle aree» sono soppresse e dopo le parole: «gli interventi della bonifica» sono inserite le seguenti: «di interesse pubblico». Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è aggiunto il seguente:

      «1-quater. Per l'attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, e al regolamento di cui al decreto e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468».

Art. 26.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

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      4. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005.

 

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Artt. 27-28.

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Art. 29.
(Disposizioni varie).

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..................... È abrogato il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

Artt. 30-38.

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