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PDL 5310-ter

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5310-ter



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Disposizioni in materia di testi scolastici e norme per la conservazione dei beni culturali. Contributo al Museo della Shoah

Presentato il 30 settembre 2004

(Già articoli 16, commi 4, 5, 6 e 7, 25, commi 2 e 3, e 30, comma 4, del disegno di legge n. 5310 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, comunicato all'Assemblea il 6 ottobre 2004)

 

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-15.

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Art. 16.
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).

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      4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, al fine di ampliare la disponibilità e fruibilità a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici, da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, i libri di testo scolastici possono essere prodotti in via sperimentale al fine della loro adozione nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e negli istituti di istruzione secondaria superiore, nella doppia versione, a stampa, e «on-line» scaricabile da INTERNET.

      5. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazione nazionali dei piani di studio e sono realizzati in fascicoli o in sezioni tematici a sé stanti corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e possibilità di successivi arricchimenti e aggiornamenti. Essi sono composti in materiali leggeri, in modo da ridurre il peso trasportato dagli alunni.
      6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, con decreto non avente natura regolamentare, le caratteristiche tecniche dei libri di testo ed il prezzo massimo dei libri stessi nelle due versioni di cui al comma 4, assicurando comunque il compenso per il diritto d'autore e la copertura dei costi di produzione.

 

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      7. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, i dirigenti scolastici adottano le disposizioni organizzative idonee a consentite la conservazione, presso la scuola, di libri e del restante materiale didattico in uso agli studenti.

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Artt. 17-24.

Art. 25.
(Attività in materia ambientale e culturale).

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      2. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino all'entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
      3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, a decorrere dall'anno 2005 la percentuale di cui al citato articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aumentata di un ulteriore 2 per cento, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione e la fruizione dei beni culturali.

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Artt. 26-29.

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Art. 30.
(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali e Museo della Shoah).

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      4. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione della sede del Museo della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.

Artt. 31-38.

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