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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5310-ter |
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4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, al fine di ampliare la disponibilità e fruibilità a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici, da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, i libri di testo scolastici possono essere prodotti in via sperimentale al fine della loro adozione nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e negli istituti di istruzione secondaria superiore, nella doppia versione, a stampa, e «on-line» scaricabile da INTERNET.
5. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazione nazionali dei piani di studio e sono realizzati in fascicoli o in sezioni tematici a sé stanti corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e possibilità di successivi arricchimenti e aggiornamenti. Essi sono composti in materiali leggeri, in modo da ridurre il peso trasportato dagli alunni.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, con decreto non avente natura regolamentare, le caratteristiche tecniche dei libri di testo ed il prezzo massimo dei libri stessi nelle due versioni di cui al comma 4, assicurando comunque il compenso per il diritto d'autore e la copertura dei costi di produzione.
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2. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino all'entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, a decorrere dall'anno 2005 la percentuale di cui al citato articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aumentata di un ulteriore 2 per cento, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione e la fruizione dei beni culturali.
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4. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione della sede del Museo della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.
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