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PDL 5303-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5303-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 settembre 2004 (v. stampato Senato n. 3097)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

dal ministro per l'innovazione e le tecnologie
(STANCA)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 settembre 2004

(Relatore: BLASI)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 5303. La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 13 ottobre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 5303.

 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5303 e rilevato che:

          esso reca norme il cui carattere eterogeneo, già presente nella formulazione originaria, risulta notevolmente accentuato a seguito delle modifiche introdotte nel corso del procedimento di conversione al Senato;

            riprende sostanzialmente, all'articolo 1, il contenuto di una disposizione già presente nel decreto-legge n. 136/2004 (articolo 1, comma 4) e soppressa nell'iter di conversione, ancorché sulla base di un erroneo presupposto determinato da un errore materiale contenuto nel parere della Commissione bilancio: ciò potrebbe comunque determinare dubbi sulla compatibilità di tale intervento normativo con il divieto, fissato dall'articolo 15, comma 2, lett. c), della legge n. 400 del 1988, di utilizzare lo strumento del decreto-legge per «rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere»;

            analoghi dubbi solleva altresì l'articolo 3-ter il cui contenuto appare assimilabile, ancorchè non del tutto coincidente, a quello di una disposizione anch'essa presente nel decreto-legge n. 136/2004 e soppressa durante l'iter di conversione (articolo 2, comma 1);

            incide, oltre che con le disposizioni sopra citate, anche con altre norme su materie già regolate da decreti legge di recente emanazione (ad esempio: l'articolo 2, comma 1, detta una norma qualificata di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.    191; l'articolo 3-quater abroga il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 168/2004);

            presenta, all'articolo 3-sexies, una norma, inserita nel corso del procedimento di conversione al Senato, che appare priva del requisito della «immediata applicabilità», statuito dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, e pertanto non rispettosa del limite di contenuto ivi previsto che, per costante giurisprudenza, il Comitato per la legislazione ha sempre inteso come riferibile non soltanto ai decreti-legge ma anche alle relative leggi di conversione;

            dispone, all'articolo 3, il differimento di termini definito da provvedimenti di rango secondario;

 

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            la tecnica della novellazione - agli artt. 1-bis, comma 1, 1-quinquies, 2, comma 1-quinquies, 3-bis - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            determina, all'articolo 3-sexies, una modifica indiretta dell'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 334/2000, in quanto proroga il termine in materia di aggiornamento professionale ivi previsto senza apportare una novella alla stessa disposizione;

            reca in due distinte norme (articolo 1-bis e articolo 3) disposizioni concernenti entrambe le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994, che pertanto potrebbero essere accorpate;

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si sopprima l'articolo 3 - che dispone il differimento di termini previsti dagli artt. 1 e 2 del decreto ministeriale 383/2003, relativi alla presentazione delle domande per le relative agevolazioni concesse alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare termini contenuti in provvedimenti di rango subordinato.

        Il Comitato osserva altresì che:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1-quater - ove si dispone in materia di personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se tale materia sia riservata alla contrattazione collettiva;

            all'articolo 2, comma 1 - ove si detta una interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge n. 168/2004, limitandone l'ambito di applicazione ai soli finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo - dovrebbe verificarsi se essa, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, configuri effettivamente una norma interpretativa ovvero

 

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sia una norma innovativa del contenuto della disposizione interpretata;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 2, comma 1-quater - ove si affida al Ministro dell'economia e delle finanze il «monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter» - dovrebbe valutarsi la congruità del riferimento al comma 1-ter, che riguarda esclusivamente la copertura dell'onere recato dal comma 1-bis;

                all'articolo 3-ter - ove si autorizza il commissario straordinario della Croce Rossa «a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1o gennaio 2003» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata normativa complessiva della disposizione, specificando, in particolare, se si intenda attribuire il potere di intervenire con effetti retroattivi sui rapporti giuridici sorti da tali provvedimenti.

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

            sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente con le proprie caratteristiche, sia considerata l'esigenza di assicurare il corretto impiego dello strumento normativo del decreto legge, con specifico riferimento al rispetto delle norme ordinamentali che ne definiscono i limiti di contenuto, ed in particolare del limite di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988, nonché delle necessarie caratteristiche di immediata applicabilità, di specificità, di omogeneità e di corrispondenza al titolo delle norme recate nei decreti legge.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5303 del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 220 del 2004, già approvato dal Senato, e recante disposizioni urgenti in materia di personale del CNIPA, di imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali,

 

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            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame, appaiono riconducibili, in prevalenza, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «sistema tributario e contabile dello Stato», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed e) della Costituzione,

            osservato, altresì, che le disposizioni recate dagli articoli 1-bis, 1-quinquies e 3 sembrano inoltre incidere sulle materie «protezione civile» e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

            considerati i criteri dettati dalla Corte Costituzionale in ordine alla verifica dei caratteri propri delle disposizioni di interpretazione autentica, in particolare nelle sentenze n. 233 del 1988 e nn. 155 e 380 del 1990,

            rilevato che l'articolo 29, commi primo e terzo, della legge 20 marzo 1975, n.70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» dispone che le delibere con le quali gli enti pubblici non economici adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono soggette all'approvazione del Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito se la disposizione recata dall'articolo 2, comma 1, abbia effettivamente i caratteri propri della norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, atteso che, a prescindere dalla qualificazione giuridica ad essa attribuita, la stessa non pare limitarsi a chiarire o esplicitare il significato normativo, ovvero a escludere o enucleare uno dei sensi ritenuti possibili della disposizione «interpretata», ma pare palesare una natura innovativa, in quanto ne restringe la portata normativa nella misura in cui limita l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento dell'imposta sostitutiva ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, laddove invece il predetto comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento a tutte

 

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le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

        e con la seguente condizione:

            all'articolo 3-ter, preveda la Commissione di merito, in luogo dell'autorizzazione ivi disposta al Commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa per la ratifica o la modifica di provvedimenti dallo stesso adottati a partire dal 1o gennaio 2003, una procedura tale da consentire che eventuali atti volti a fare salvi gli effetti giuridici ed economici di provvedimenti adottati dal Commissario straordinario o a modificarne il contenuto, siano comunque sottoposti, ricorrendone i presupposti, all'approvazione del Ministero cui compete, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004, che ha disposto la riclassificazione dell'associazione italiana della Croce Rossa, la vigilanza sull'ente medesimo e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto, con disposizione applicabile alla generalità degli enti pubblici non economici, dall'articolo 29, commi primo e terzo, della legge 20 marzo 1975, n.70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5303, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 220 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali;

            evidenziato, con riferimento all'articolo 2, comma 1, come la mens del legislatore in relazione all'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 168 del 2004, che ha incrementato l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, fosse quella di circoscrivere l'applicazione della maggiorazione ai soli mutui contratti per l'acquisto della seconda e delle ulteriori case di abitazione, e che quindi l'intervento interpretativo operato dal decreto-legge in esame va inteso nel senso che l'aumento dell'aliquota

 

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non trova applicazione per i finanziamenti che non sono in relazione con beni immobili «ad uso abitativo» ovvero che sono erogati in favore di soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa;

            rilevato positivamente come il comma 1-bis del medesimo articolo 2, il quale prevede che l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecarie e catastali prevista per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, e la correlativa sottoposizione di tali operazioni all'imposta sostitutiva si applichi anche alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti, consenta di eliminare una ingiusta penalizzazione in danno di quei cittadini che, invece di ricorrere al sistema bancario per finanziare l'acquisto della propria casa di abitazione, fanno ricorso a mutui erogati dagli enti di previdenza cui essi sono iscritti, e che, in assenza di tale intervento normativo rischiavano di veder annullato a causa dell'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva operato dal citato comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 168 del 2004 il vantaggio derivante dalla minor spesa per interessi da essi sostenuta;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire espressamente che l'aumento dell'aliquota non opera nel caso in cui il soggetto mutuatario agisca nell'esercizio dell'attività d'impresa.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

        esaminato il testo del disegno di legge C. 5303, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 220 del 2004, disposizioni urgenti in materia di personale del CNIPA, di imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali;

            rilevato come alcuni degli interventi proposti, quali ad esempio quelli concernenti la protezione civile, appaiono investire in modo improprio materie rientranti nell'ambito di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

 

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            ritenuto che l'articolo 1-quater, in materia di personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche, incida su questioni da affrontare più appropriamente in sede di contrattazione sindacale con le organizzazioni del personale interessato;

            considerato che le disposizioni dell'articolo 3-bis rischiano di danneggiare lo stato giuridico del personale degli enti di ricerca interessati;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia soppresso l'articolo 1-quater;

            2) sia soppresso l'articolo 3-bis.

        


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5303, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali», approvato dal Senato;

            considerata la rilevanza delle disposizioni contenute nel decreto-legge, volte a favorire la concessione di contributi finanziari alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del l994 per la promozione e la ripresa delle attività produttive nell'area colpita;

            rilevato che tali norme sono finalizzate alla semplificazione delle procedure volte alla concessione dei contributi finanziari;

            osservato che il comma 3 dell'articolo 1-bis del provvedimento prevede che le somme disimpegnate a seguito dell'applicazione del comma 2 siano recuperate alle entrate del bilancio dello Stato e che invece tali somme potrebbero essere destinate alla liquidazione dei danni, derivanti dalla stessa alluvione del 1994, subiti da soggetti privati che non siano stati ancora risarciti per mancanza di fondi;

            considerato, altresì, che l'articolo 2, in materia di imposte sui mutui, dispone l'innalzamento dell'aliquota di imposta del 2 per cento esclusivamente per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la

 

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costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, e relative pertinenze, per i quali il proprietario non possa avvalersi delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa;

            valutata, infine, l'opportunità di integrare il contenuto dell'articolo 3, in materia di differimento dei termini concessi per la presentazione delle domande di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni, nonché per la presentazione della relativa documentazione concernente le spese sostenute con i finanziamenti agevolati, con espresso riferimento alle disposizioni in materia contenute nel decreto-legge n. 691 del 1994;

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) al comma 3 dell'articolo 1-bis, valuti la Commissione di merito, nella parte in cui si stabilisce che le somme disimpegnate a seguito dell'applicazione del comma 2 siano recuperate alle entrate del bilancio dello Stato, di prevedere la previa verifica circa la disponibilità di tali somme, o di parti di esse, da destinare alla liquidazione di danni ai privati derivanti dalla stessa alluvione del 1994, non ancora risarciti per mancanza di fondi;

            b) all'articolo 2, valuti la Commissione di merito se la formulazione della norma non rischi di determinare una distorsione del meccanismo di applicazione dell'aliquota del 2 per cento nel caso di immobili acquisiti da un'impresa e, dunque, non da persone fisiche;

            c) all'articolo 3, valuti infine la Commissione di merito l'inserimento di un riferimento espresso alle norme contenute nel decreto-legge n. 691 del 1994 per la concessione di contributi finanziari per il ripristino degli impianti e delle strutture aziendali danneggiate.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il decreto-legge n. 220 del 2004 recante disposizioni urgenti in materia di personale del CNIPA, di imposte sui mutui e di

 

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agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (C. 5303 Governo, approvato dal Senato),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 5303 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali» approvato dal Senato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 5303 Governo, di conversione del decreto legge n. 220 del 2004, approvato dal Senato;

            premesso che l'articolo 3-quinquies, comma 1, sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, originariamente inserito dall'articolo 3, comma 122, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e il successivo comma 2 abroga l'articolo 3, comma 123, della legge n. 350 del 2003;

            rilevato in particolare, che l'articolo 3, comma 122, della legge finanziaria per il 2004 ha introdotto agevolazioni fiscali in deroga alla disciplina generale della direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva

 

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IVA), tanto che il successivo comma 123 ne subordinava l'entrata in vigore alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE;

            considerato che l'articolo 1 della direttiva 2004/7/CE del Consiglio del 20 gennaio 2004, ha modificato in senso più restrittivo l'articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE, stabilendo in particolare al paragrafo 2 che lo Stato che intende introdurre misure agevolative deve inviare preventivamene una domanda alla Commissione europea fornendole tutti i dati necessari;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            verifichi la Commissione di merito che la nuova disciplina introdotta dall'articolo 3-quinquies sia conforme all'articolo 27 della sesta direttiva IVA, come modificato dalla direttiva 2004/7/CE.


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