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PDL 5231

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5231



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLA

Disposizioni concernenti i rapporti
tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria

Presentata il 19 agosto 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Le recenti vicende sportive hanno reso necessario chiarire normativamente i rapporti tra ordinamento sportivo e giustizia ordinaria, con particolare riferimento al mondo del calcio.
      Ciò perché le incertezze interpretative delle regole previste dai relativi sistemi hanno generato disorientamento e situazioni di conflitto con turbamento dell'opinione pubblica nazionale, particolarmente interessata alle vicende sportive.
      Il presente intervento legislativo, elaborato dal proponente con il prezioso contributo scientifico del professor avvocato Gabriello Piazza, ordinario di diritto privato nell'università di Napoli Federico II, ha come finalità quella di risolvere i molteplici conflitti sorti in materia, determinando i confini dell'oggetto di tutela dei due ordinamenti.
      In tale ottica, l'ordinamento sportivo regolerà in via esclusiva tutta l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività agonistica ed in tale ambito sarà riconosciuta piena autonomia nel rispetto e in conformità ai princìpi di ordine pubblico.
      Gli aspetti di natura patrimoniale, anche connessi in via indiretta all'attività sportiva ma comunque suscettibili di una valutazione economica, saranno regolati in via esclusiva dall'ordinamento statuale.
      La ratio di tale scelta è riposta nella natura di diritto privato delle società sportive.
      La presente proposta di legge si compone di un solo articolo con il quale vengono disciplinate in modo tecnico le esigenze esposte.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale al quale spetta, in via esclusiva, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività agonistiche. L'autonomia prevista dal presente comma è esercitata in conformità ai princìpi di ordine e sicurezza pubblica.
      2. La giurisdizione sulle eventuali controversie sorte in materia di patrimonio aziendale delle società sportive, soggetti di diritto privato, costituito da tutti gli elementi materiali e immateriali suscettibili di valutazione economica, incluso il titolo sportivo, è riservata agli organi competenti dello Stato individuati ai sensi della legislazione vigente in materia.
      3. Sono altresì riservate alla giurisdizione esclusiva dei competenti organi dello Stato le eventuali controversie sorte in materia di fallimento, cessazione di attività, mutamenti nell'assetto patrimoniale delle società sportive, connessi, anche in via indiretta, con l'esercizio dell'attività sportiva.


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