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PDL 5329

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5329



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 ottobre 2004 (v. stampato Senato n. 3102)

presentato dal ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n.215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 ottobre 2004


NOTA:  Il presente disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati l'8 settembre 2004 (atto Camera n. 5249) e successivamente trasferito al Senato della Repubblica il 17 settembre 2004.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 6 settembre 2004, n.233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n.215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE, IN SEDE DI CONVERSIONE,
AL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2004, N.233

        All'articolo 1:

            al comma 2, dopo le parole: «sono inserite le seguenti», la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «nonché»;

            al comma 3, dopo le parole: «31 luglio 1997, n.249», il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «e dell'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, e dell'articolo 14».

        Al titolo, le parole: «conflitti di interesse» sono sostituite dalle seguenti: «conflitti di interessi».

 

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Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 122/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'8 settembre 2004.

Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal senato della repubblica

Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Rilevato che per errore di coordinamento formale del testo della legge 20 luglio 2004, n. 215, il comma 1 dell'articolo 7, concernente le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, opera un riferimento normativo esterno all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disposizione che in realtà risulta già abrogata dall'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che lo stesso comma 1 omette di richiamare la legge 3 maggio 2004, n. 112;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla conseguente rettifica, al fine di garantire la piena operatività della medesima legge;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il contenuto del comma 2 dell'articolo 4 della medesima legge n. 215 del 2004, concernente l'abuso di posizione dominante, con il rinvio anche all'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

        Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Articolo 1.

        1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle

        1. Identico.


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comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112».
        2. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le seguenti: «e alla legge 3 maggio 2004, n. 112,».         2. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le seguenti: «nonché alla legge 3 maggio 2004, n. 112,».
        3. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249,» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112».         3. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112».

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 6 settembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gasparri, Ministro delle comunicazioni.
Castelli, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

    


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