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PDL 3452-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3452-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GHEDINI, PECORELLA, BONDI, FRAGALÀ

Disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato

Presentata il 4 dicembre 2002

(Relatore: GHEDINI)


NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), il 1o luglio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3452, recante disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            al fine di assicurare il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 2, secondo periodo, di espungere l'inciso «il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del processo», in quanto la previsione, contenuta nello stesso articolo, in base alla quale il giudice, agli stessi fini, può fissare una nuova udienza davanti a sé, appare più idonea a soddisfare le esigenze connesse al principio costituzionale sopra richiamato.

 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Messa alla prova dell'imputato).

Art. 1.
(Messa alla prova dell'imputato).

      1. Il giudice su istanza dell'imputato, sentite le parti e se non vi è l'opposizione della persona offesa, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di doverne valutare la personalità all'esito della prova disposta ai sensi del comma 2.

      1. Quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, il giudice prima delle formalità di apertura del dibattimento su istanza dell'imputato, sentite le parti e con il consenso della persona offesa o della parte civile, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e ritiene di doverne valutare la personalità all'esito della prova disposta ai sensi dei commi 3 e 4 e quando ritiene utilmente esperibile l'istituto.

        2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui all'articolo 99, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale.
      2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a cinque anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.       3. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione: Per il computo della pena si applica l'articolo 4 del codice di procedura penale.
      3. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida l'imputato ai servizi sociali per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, di trattamento e di sostegno.       4. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida l'imputato ai servizi sociali per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, di trattamento e di sostegno e, ove necessario, impartisce disposizioni per le attività di controllo tramite la polizia giudiziaria. I servizi sociali riferiscono al giudice ogni sei mesi sulla evoluzione della messa alla prova, ed immediatamente nei casi di cui al comma 6.
      4. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato, a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato nonché le ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in quanto compatibili.       5. Identico.

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      5. La sospensione è revocata in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte o se chi ne ha usufruito commette un delitto non colposo per il quale riporta condanna a pena detentiva.       6. Identico.

Art. 2.
(Estinzione del reato).

Art. 2.
(Estinzione del reato).

      1. Decorso il periodo di sospensione il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, del rispetto delle prescrizioni e della evoluzione della personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del processo.

      1. Decorso il periodo di sospensione o anche prima nei casi di cui all'articolo 1, comma 5, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, del rispetto delle prescrizioni e della evoluzione della personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del processo o fissa una nuova udienza per la prosecuzione del processo.


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