PDL 5256
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5256
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CICALA
Disposizioni a tutela dell'infanzia nella programmazione televisiva
Presentata il 10 settembre 2004
Onorevoli Colleghi! - A partire dagli anni cinquanta la televisione ha fatto la comparsa nelle case di tutto il mondo, prima ammantata di stupore e di meraviglia poi sempre più come consuetudine, abitudine e dipendenza fino al punto di non poter farne a meno.
Questo bene è diventato per lo più il «compagno» di molti bambini che hanno finito con il preferirlo ai giochi e naturalmente allo studio.
Da numerose ricerche è emerso che, in Italia, i bambini in età prescolare guardano la televisione, in media, due ore e mezza al giorno, con punte massime fino a cinque ore. In conseguenza di questi dati è necessario che ci siano rigidi controlli sulla programmazione televisiva al fine di evitare che, soprattutto nella fascia pomeridiana, vadano in onda programmi che possono rivelarsi diseducativi se non addirittura pericolosi per la crescita del bambino.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Programmazione televisiva destinata
all'infanzia e all'adolescenza).
1. Tutte le reti televisive autorizzate a trasmettere sul territorio nazionale devono limitare la programmazione giornaliera destinata all'infanzia e all'adolescenza a sole quattro ore, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Art. 2.
(Altre programmazioni).
1. In tutte le programmazioni giornaliere comprese nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 22, le reti televisive sono tenute ad escludere i programmi che contengono scene particolarmente cruente o di violenza.
2. Nelle fasce orarie di cui al comma 1 le reti televisive devono altresì escludere le scene indicate al medesimo comma dai notiziari di informazione, limitando la notizia alla parte descrittiva.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni emana uno o più decreti che stabiliscono i requisiti degli spettacoli di animazione di produzione nazionale ed estera trasmessi dalle reti televisive e destinati al pubblico infantile e adolescente.
Art. 3.
(Sanzioni).
1. Ai trasgressori delle disposizioni stabilite dalla presente legge, qualora il fatto non costituisca reato più grave ai sensi
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delle leggi vigenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari all'intero introito pubblicitario relativo alla giornata in cui la trasgressione è stata commessa.
2. Le sanzioni incamerate ai sensi del comma 1 sono riversate all'
United Nations Children's Found (UNICEF).
3. Con i decreti di cui all'articolo 2, comma 3, il Ministro delle comunicazioni individua, altresì, le procedure di accertamento delle trasgressioni, l'autorità competente a comminare le sanzioni e quella competente all'esame di eventuali ricorsi.