PDL 5311
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5311
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DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007
Presentato il 30 settembre 2004
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Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato a legislazione vigente per il 2005 e per il triennio 2005-2007, in base a quanto previsto dalla legge n. 208 del 1999, viene presentato alle Camere il 30 settembre, contestualmente alla manovra correttiva di finanza pubblica.
In sostanza, la manovra viene incentrata su due strumenti normativi, l'uno a carattere formale, mirante alla ricognizione della legislazione in essere, costituita dal bilancio a legislazione vigente; l'altro a carattere sostanziale, recante le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), mediante la legge finanziaria.
La contestuale ricognizione della situazione dei conti pubblici e le relative innovazioni normative ritenute necessarie, comportano una complessiva razionalizzazione del disegno programmatorio; nel contempo, il contemporaneo ampliamento del contenuto normativo della legge finanziaria funge da potente stimolo verso un miglioramento della strumentazione del processo di bilancio.
Nel disegno di legge di bilancio, la ricognizione si esprime, come di consueto, nella definizione di ciascuna posta, riferita al livello decisionale individuato dal Parlamento con la riforma di cui alla legge n. 94 del 1997, lasciando alla proposta dell'Esecutivo solo la parte di spesa non quantificata, direttamente o indirettamente, dalla legislazione vigente, mentre le previsioni di entrata considerano l'evoluzione del gettito sulla base del quadro di riferimento macroeconomico tendenziale considerato nella citata nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria, valutandone con una doverosa dose di prudenza i riflessi finanziari.
In tale contesto, le esigenze di contenimento e di razionalizzazione della spesa sono state contemperate con quelle incomprimibili destinate ad assicurare, in ogni caso, l'operatività minima delle Amministrazioni; la possibilità di compensazione diretta tra capitoli di spesa non legislativamente vincolati, nell'ambito del medesimo stato di previsione, nonché la disponibilità del fondo di riserva per i consumi intermedi, istituito con l'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), facilita tale contemperamento e costituisce un importante elemento di elasticità nella parte discrezionale del bilancio gestionale, essenzialmente per le spese di funzionamento.
Sull'andamento della spesa ha inciso in maniera significativa anche la legge n. 246 del 2002 (di conversione del decreto-legge n. 194 del 2002), la quale, come è noto, ha disciplinato una più puntuale applicazione del principio costituzionale di copertura dei nuovi o maggiori oneri, di cui all'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Ne è derivata l'esclusione della possibilità di utilizzare il bilancio a legislazione vigente per una serie di oneri che
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si configurano più propriamente come spese eccedenti la relativa previsione normativa. Tali spese, riguardanti generalmente benefici assimilabili a diritti soggettivi - in gran parte già utilizzati dai beneficiari e oggetto di rimborso agli enti previdenziali - ovvero spese aventi natura obbligatoria, sono state proposte per il rifinanziamento col contestuale disegno di legge finanziaria.
La proposta del bilancio per il 2005, tenendo conto delle incomprimibili esigenze connesse alla operatività delle Amministrazioni, particolarmente rilevanti in alcuni settori come l'ordine pubblico, la giustizia e l'istruzione, evidenzia un lieve incremento delle spese correnti «discrezionali» rispetto alle previsioni assestate 2004. Su tali spese incide l'attuazione del sistema delle «convenzioni quadro» definite, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, da un'apposita struttura dedicata individuata nella Consip Spa, la cui partecipazione azionaria è interamente posseduta dal Tesoro.
Resta sostanzialmente inalterata la caratteristica di estrema rigidità delle previsioni di bilancio anche per il prossimo anno, risultante dall'incidenza delle spese legislativamente vincolate sul totale delle spese finali (vedi Tabella n. 1). Sotto tale profilo, gli stanziamenti di competenza direttamente o indirettamente stabiliti dalla legge si attestano intorno a 419.731 milioni di euro, su un totale di 433.523 milioni di euro di spesa, con una incidenza del 96,82 per cento.
Viene confermata nelle nuove previsioni la distinzione formulata dalle amministrazioni interessate per quanto attiene alle quote di spesa vincolate; ciò anche ai fini dell'esame parlamentare, per il quale i descritti elementi informativi potranno costituire prezioso supporto per una efficace autoregolamentazione delle Assemblee legislative.
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Sotto il profilo quantitativo, il bilancio a legislazione vigente per il 2005 recepisce le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria, approvato nell'agosto scorso con specifiche risoluzioni dalle Camere e della relativa Nota di aggiornamento, presentata contestualmente al presente disegno di legge.
Ciò premesso, il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente per il 2005, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie, nonché dei rimborsi IVA, conclude con entrate finali per 373.227 milioni di euro e spese finali per 433.523 milioni di euro; il saldo netto da finanziare si attesta a 60.295 milioni di euro (Tabella n. 2)
Le proposte di autorizzazione di cassa si attestano per il saldo netto da finanziare a 90.241 milioni di euro, comprensivo sia del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di 10.000 milioni di euro, sia del fisiologico gap tra incassi ed accertamenti di entrata, quantificabile intorno ai 10.690 milioni di euro (Tabella n. 3).
Tenendo conto della manovra correttiva presentata all'esame del Parlamento con il disegno di legge finanziaria, le risultanze complessive per il bilancio 2005 assicurano la piena compatibilità con gli obiettivi programmati e definiti nella Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria.
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1. Le previsioni 2005 a legislazione vigente: criteri adottati.
Il Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008 - in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, ai commi 2, lettera e), e 3 della legge n. 468 del 1978, come modificata, da ultimo, dalla legge n. 208 del 1999 - indica le regole di variazione dell'entrata e della spesa del bilancio statale di competenza per ciascuno degli anni del quadriennio richiamato, nonché i criteri ed i parametri per la formazione delle relative previsioni.
Conseguentemente, l'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2005, ha assunto come quadro di riferimento generale le ipotesi di evoluzione del bilancio statale di competenza coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento richiamato e nella relativa Nota di aggiornamento, al fine di conseguire, mediante la legge finanziaria, i volumi di entrata e di spesa programmati.
In questa sede, pertanto, si precisano le modalità con cui il criterio della legislazione vigente è stato applicato per le previsioni 2005.
1.1. Entrate.
Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato attuato valutando l'ammontare dei proventi tributari ed extratributari con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2005.
Con riferimento alle entrate di natura tributaria, la previsione per il 2005 a legislazione vigente è stata formulata tenendo conto dell'andamento del gettito registrato nei primi mesi del secondo semestre 2004 e del nuovo quadro macroeconomico tendenziale delineato nella Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008.
Tale previsione considera gli effetti finanziari derivanti dalla legge finanziaria 2004, dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
È opportuno sottolineare che la valutazione del gettito tributario è ispirata a criteri prudenziali, in relazione all'esito, conosciuto al momento, dei versamenti relativi all'autotassazione e dei più recenti andamenti degli accertamenti relativi.
Per quanto riguarda le altre entrate si è tenuto conto per lo più dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci di entrata.
La struttura classificatoria delle entrate non si discosta da quella degli anni precedenti. La ripartizione delle relative poste è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
La nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata è integrata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate di bilancio dello Stato informato ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione (si veda, al riguardo, l'indicazione del relativo codice posta tra parentesi in prossimità di ciascun capitolo ed articolo).
1.2. Spese.
Per le spese, si è proceduto analogamente alle entrate. Come sempre è stato utilizzato il riferimento metodologico accolto dalla legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, per l'individuazione e catalogazione dei fattori di variazione rispetto alle previsioni assestate emendate dell'anno in corso.
Prescindendo dalla voce relativa agli interessi, i fattori di variazione rispetto
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alle previsioni assestate emendate 2004 si possono ricondurre a tre fattispecie:
- variazioni dovute a spese giuridicamente obbligatorie, vale a dire sia quelle predeterminate da provvedimenti legislativi preesistenti o intervenuti successivamente alla definizione del bilancio di previsione 2004, sia quelle che, sebbene non legate direttamente a specifiche disposizioni legislative, costituiscono tuttavia oneri inderogabili, essendo vincolate a particolari meccanismi che autonomamente regolano l'evoluzione di questo tipo di spese, nonché le variazioni di quei capitoli inclusi nell'elenco delle spese obbligatorie di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978. Per la determinazione degli stanziamenti di quest'ultima tipologia di spesa, ovviamente, si è tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 246 del 2002, che non consente (in materia di copertura delle leggi di spesa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione) l'integrazione di quei capitoli che presentano una evoluzione della spesa strutturalmente eccedente le previsioni quantificate nelle relative norme autorizzative. In questi casi sarà uno specifico strumento legislativo a farsi carico della copertura di tale differenziale;
- variazioni dovute a spese giuridicamente non obbligatorie che si rendono indispensabili per assicurare l'operatività dei vari servizi delle Amministrazioni.
In ordine alla previsione della spesa per interessi, le ipotesi assunte derivano dall'analisi delle tendenze in atto per la struttura del debito, per l'evoluzione dei tassi di interesse e per il fabbisogno, tendenze analoghe a quelle assunte nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Più specificamente, si è tenuto conto:
a) con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2004 e di quelle programmate per il secondo;
b) con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nella Nota di aggiornamento del DPEF 2005-2008;
c) con riferimento al fabbisogno del settore statale e relative modalità di copertura, dell'ammontare individuato per l'anno 2005 nello scenario tendenziale previsto nella predetta Nota di aggiornamento del DPEF;
d) istituzione dei capitoli inerenti i buoni postali fruttiferi ed interessi su conti correnti postali in attuazione del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, concernente la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.
Circa i redditi da lavoro dipendente si fa presente che lo stanziamento della contribuzione aggiuntiva per il 2005 è stato calcolato tenendo conto dell'aliquota del 16 per cento fissata con il decreto 12 luglio 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze.
Relativamente ai trasferimenti agli enti previdenziali iscritti in bilancio, gli stanziamenti tengono conto delle autorizzazioni di spesa disposte con i nuovi provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento in tale comparto, nonché delle disposizioni previste dalla legge n. 246 del 2002. In particolare, si fa presente che:
per i trasferimenti all'INPS, lo stanziamento del capitolo relativo alle «anticipazioni di bilancio» è stato determinato in funzione del fabbisogno previsto per l'anno 2005 (che tiene conto delle ipotesi indicate nella Nota di aggiornamento del DPEF circa l'evoluzione della spesa pensionistica e dei contributi sociali), nonché delle disponibilità finanziarie giacenti sui conti di Tesoreria;
l'apporto dello Stato all'INPDAP per garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito in via residuale (differenziale tra contributi previsti ed erogazioni pensionistiche).
Relativamente alla spesa sanitaria per l'anno 2005 e seguenti, per la sua costruzione a legislazione vigente si è tenuto
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conto del livello di spesa sanitaria, delle diverse componenti del suo finanziamento (IRAP, concorso regioni a statuto speciale, entrate proprie, addizionale IRPEF) nonché delle modalità di finanziamento stabilite con decreto legislativo n. 56 del 2000, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale.
I trasferimenti alle regioni sono stati aggiornati con le risorse finanziarie necessarie per consentire lo svolgimento delle funzioni loro attribuite con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito del federalismo amministrativo (articolo 7, legge 15 marzo 1997, n. 59). Per tali funzioni sono stati appositamente istituiti, negli anni passati, due capitoli (uno di parte corrente e uno di conto capitale), con contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri interessati.
Analogamente si è proceduto per i trasferimenti ai comuni e alle province in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno stabilito il trasferimento di funzioni a loro favore.
In attuazione di quanto previsto nel decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, concernente la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, si ricorda la «trasformazione» di tutti i trasferimenti all'Ente in apporto al capitale sociale, lasciando in distinta evidenza la quota destinata all'ammortamento di mutui.
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Quadro di sintesi.
Prima di procedere al confronto delle previsioni iniziali 2005 con quelle assestate 2004, si ritiene utile ricordare che tutte le tabelle di analisi sono al netto delle regolazioni contabili e debitorie riportate nella Tabella n. 5.
Il quadro di sintesi, per competenza e cassa, delle proposte di previsione del 2005 a legislazione vigente quali risultano dall'applicazione dei criteri appena precisati, trova esposizione nella Tabella n. 6 a raffronto con le previsioni iniziali ed assestate per l'anno in corso. In particolare si evidenzia:
per le entrate finali un incremento sia in termini di competenza (milioni di euro 563: 0,2 per cento), che in termini di cassa (milioni di euro 3.988: 1,1 per cento);
per le spese finali, un incremento in termini di competenza (milioni di euro 3.915), risultante dall'aumento registrato sia nelle spese correnti per milioni di euro 3.384, sia di quelle in conto capitale per milioni di euro 531; un incremento in termini di cassa (milioni di euro 2.442) dovuto all'espansione sia delle spese correnti (milioni di euro 1.915), che di quelle in conto capitale (527 milioni di euro);
per le spese correnti al netto degli interessi, l'aumento ha riguardato per milioni di euro 5.587 la competenza e per milioni di euro 3.616 la cassa.
In conseguenza dei rilevati andamenti, il saldo netto da finanziare passa da 56.943 milioni di euro a 60.295 milioni di euro in termini di competenza e da 91.788 milioni di euro a 90.241 milioni di euro in termini di cassa (Tabella n. 6-bis).
Qui di seguito, con riferimento ai dati prima precisati, vengono ora brevemente illustrate le previsioni concernenti:
il bilancio di competenza 2005;
il bilancio di cassa 2005;
il bilancio pluriennale 2005-2007;
il bilancio programmatico 2005-2007.
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2. Il bilancio di competenza dello Stato per il 2005.
2.1. Saldi.
Le previsioni di competenza per l'anno 2005 sono riepilogate nelle Tabelle n. 7 e n. 8 e poste a raffronto con le previsioni assestate emendate per il 2004.
In particolare la Tabella n. 7 pone in evidenza, nell'ambito delle operazioni di natura finale, un aumento complessivo delle entrate di milioni di euro 563, dovuto esclusivamente alle entrate tributarie la cui espansione di 7.170 milioni di euro è riassorbita sia dal decremento delle entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali per milioni di euro 5.516, che da quello delle entrate extratributarie per milioni di euro 1.091.
Le spese finali evidenziano un incremento di 3.915 milioni di euro, imputabile quasi esclusivamente alla crescita delle spese correnti.
Il descritto andamento delle nuove previsioni di entrata e di spesa finali si è ovviamente riflesso sui correlativi saldi di bilancio, e più precisamente:
sul risparmio pubblico, il cui livello è risultato, in base alle nuove previsioni, negativo, di milioni di euro 17.354; mentre nelle previsioni assestate emendate 2004 si è attestato sul livello di 20.048 milioni di euro;
sul saldo netto da finanziare, attestatosi sul livello di - 60.295 milioni di euro contro i - 56.943 milioni di euro delle previsioni assestate emendate 2004;
sull'avanzo primario, passato da 17.962 milioni di euro ai previsti 12.404 milioni di euro.
Nei successivi paragrafi si analizzano, distintamente per l'entrata e per la spesa, le previsioni 2005 a legislazione vigente.
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2.2. Entrate.
Le nuove previsioni per entrate finali, poste a raffronto con quelle assestate 2004 (al netto del decreto-legge n. 168 del 2004) sono analizzate per titoli e categorie nelle Tabelle n. 9 e n. 10.
Nel complesso emerge una variazione positiva pari a 2.167 milioni di euro derivante dall'aumento delle entrate tributarie per 8.774 milioni di euro e dalla riduzione delle altre entrate di 6.607 milioni di euro. Come si evince dalla successiva Tabella n. 11, concernente l'analisi per principali cause d'evoluzione delle entrate finali 2005, sulla dinamica del gettito tributario ha inciso la variazione negativa derivante dai fattori legislativi (- 1.720 milioni di euro), compensata dalla variazione positiva connessa all'evoluzione tendenziale del gettito (+ 10.494 milioni di euro).
Nell'ambito delle entrate diverse da quelle tributarie, si evidenziano le riduzioni previste per i recuperi, rimborsi e contributi (- 2.544 milioni di euro) e la vendita di beni ed affrancazione di canoni (- 5.555 milioni di euro) parzialmente compensate dall'aumento delle entrate per interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro (+ 1.586 milioni di euro).
Ulteriori analitici ragguagli sulla complessiva evoluzione delle entrate finali sono contenuti nella Nota preliminare allo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2005.
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2.3. Spese.
Per la spesa, le nuove previsioni di competenza per operazioni finali sono analizzate per categorie economiche nella Tabella n. 12 a raffronto con le previsioni iniziali assestate 2004 (al netto del decreto-legge n. 168 del 2004).
2.3.1. Parte corrente.
Le spese correnti presentano un incremento rispetto all'assestato di 1.450 milioni di euro, le principali variazioni riguardano i seguenti comparti:
redditi da lavoro dipendente (+ 1.608 milioni di euro). Tale aumento è dovuto soprattutto ai maggiori stanziamenti previsti per le retribuzioni corrisposte al personale militare e Polizia nonché per gli incentivi per l'offerta formativa del comparto scuola;
trasferimenti a enti di previdenza (+ 2.874 milioni di euro) il cui aumento è imputabile a maggiori trasferimenti all'INPS;
trasferimenti alle amministrazioni locali il cui aumento pari a 2.172 milioni di euro è imputabile prevalentemente alle regioni (+ 3.264 milioni di euro) ed è la risultante di maggiori assegnazioni al fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale e alla compartecipazione IVA da attribuire alle regioni per l'attuazione del federalismo fiscale, in cui sono confluiti i fondi del federalismo amministrativo. Per contro nel comparto in esame, si registra una flessione di trasferimenti da attribuire al Fondo sanitario nazionale ed alla devoluzione di quote di entrate erariali da attribuire alle regioni a statuto speciale;
finanziamento al bilancio dell'Unione europea (+ 950 milioni di euro) dovuti all'incremento dei trasferimenti concernenti le risorse IVA e il contributo calcolato sul PNL;
interessi passivi e redditi di capitale, registrano una flessione pari a 2.202 milioni di euro dovuta principalmente a titoli del debito pubblico. È utile ricordare che all'interno del comparto in esame sono stati istituiti i capitoli inerenti interessi su buoni postali fruttiferi e sulle giacenze dei conti correnti postali in attuazione del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, concernente la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;
le poste correttive e compensative delle entrate diminuiscono per 3.041 milioni di euro di cui 2.594 milioni per minori assegnazioni all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione del servizio del gioco del lotto.
2.3.2. Conto capitale.
Le spese in conto capitale presentano una riduzione pari a 1.210 milioni di euro attribuibile in particolar modo a minori contributi agli investimenti ad amministrazioni locali (- 2.731 milioni di euro), la cui riduzione è imputabile in particolar modo a minori somme destinate alla tutela ambientale ed al federalismo amministrativo, compensati da maggiori erogazioni per gli altri pagamenti in conto capitale, la cui forte espansione pari a 1.837 milioni di euro è imputabile al fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate.
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3. Bilancio di cassa per l'anno 2004.
3.1. Il bilancio di cassa per l'anno 2005, riportato in sintesi nella Tabella n. 13, conclude, per le operazioni di natura finale, con previsioni di incassi e pagamenti, rispettivamente, pari a milioni di euro 362.530 e 452.772, a fronte di una massa acquisibile di 517.751 e di una massa spendibile di 510.883 milioni di euro (vedi Tabelle nn. 14 e 15).
I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 70,0 per cento per le entrate finali ed al 88,63 per cento per le spese finali.
Ai fini di una esatta valutazione dei menzionati coefficienti va peraltro ricordato che in sede di impostazione del bilancio previsionale di cassa, la determinazione del potenziale di entrata e di spesa presenta necessariamente notevoli margini di incertezza per ciò che attiene alla componente residui.
In sede di elaborazione del bilancio 2005, la linea direttiva seguita è stata quella di porre in essere ogni possibile iniziativa per avvicinare la consistenza presunta dei residui passivi all'inizio del nuovo esercizio a quella che dovrebbe definitivamente essere accertata in sede di rendiconto dell'anno 2004, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 246 del 2002.
Ulteriori condizionamenti sono inoltre connessi con i fenomeni delle «economie» e delle «eccedenze» con riferimento alla gestione di competenza, e delle «perenzioni» e «prescrizioni» per la gestione dei residui, fenomeni che - com'è noto - possono quantificarsi solo dopo alcuni mesi dalla chiusura dell'esercizio, rappresentando essi l'ultima fase precedente la definitiva parifica del consuntivo da parte della Corte dei conti.
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Va peraltro avvertito che i risultati differenziali espressi dal bilancio, soprattutto per la sua caratterizzazione di bilancio di «trasferimenti», costituiscono parametri idonei solo in parte a valutare la compatibilità dell'evoluzione degli aggregati reali dell'economia, in specie consumi ed investimenti (risparmio pubblico, indebitamento netto), nonché dei flussi finanziari ed in particolare del credito totale interno (saldo netto da finanziare e ricorso al mercato).
A tali fini i medesimi risultati differenziali rispondono infatti pienamente solo se riferiti all'intero settore pubblico e nel suo ambito al settore statale, inteso quest'ultimo come consolidato della gestione di cassa del bilancio statale e della tesoreria.
La gestione di tesoreria, infatti, quale intermediaria tra bilancio e destinatari delle somme dallo stesso trasferite, consente a questi ultimi per un verso di utilizzarle in relazione alle esigenze e, dall'altro, di far fronte anche ad occorrenze non considerate nel bilancio dell'anno.
La trattazione analitica delle principali componenti delle previsioni degli incassi e dei pagamenti statali per il 2005, ivi compresa la manovra di finanza pubblica da realizzare, nonché della loro integrazione con le operazioni di Tesoreria e della stima del complessivo fabbisogno «del bilancio e della tesoreria», verrà effettuata nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2005.
In questa sede si ritiene utile presentare le tabelle di analisi, nelle quali si espongono le disaggregazioni per categorie delle previsioni 2005 delle somme acquisibili e dei relativi incassi, nonché quelle delle somme spendibili e dei corrispondenti pagamenti per categorie economiche.
3.2. In sede di impostazione delle previsioni in termini di cassa per l'anno 2005, si è tenuto conto, per i capitoli interessati, delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria, operando una riconsiderazione in senso riduttivo delle correlative appostazioni di bilancio in funzione dell'effettivo presumibile fabbisogno di pagamento e in coerenza anche con gli obiettivi dei flussi di cassa.
Tutto ciò è correlato all'esigenza sia di continuare lo «svuotamento» dei conti di tesoreria, al fine di ricondurre sotto controllo i flussi di cassa diretti verso soggetti esterni, sia di consentire una maggiore efficacia delle manovre correttive che dovranno adottarsi per consentire il rispetto dei parametri fissati per far parte dell'Unione europea.
In questo senso le autorizzazioni di cassa iscritte in bilancio non possono essere considerate delle poste puramente contabili, ovvero il bilancio di cassa un semplice «derivato» di quello di competenza, bensì le stesse devono ritenersi uno strumento indispensabile per il «mantenimento» in bilancio, sotto forma di residui, delle somme che si prevede non verranno utilizzate e, in tal modo, porre le basi per un serio monitoraggio dell'evoluzione dei flussi di spesa.
In altre parole, il bilancio di cassa non è più costruito applicando determinati coefficienti di realizzazione alla massa acquisibile e a quella spendibile; da ciò ne deriva che lo stesso diviene anche un valido strumento per lo svolgimento di una funzione regolatoria dei flussi di spesa, che si realizza mediante la previsione di «autorizzazioni di cassa», che costituiscono un limite alla facoltà delle Amministrazioni di effettuare pagamenti.
Pertanto, alle citate autorizzazioni - pur nei limiti derivanti dalla tecnica di valutazione dei residui presunti che unitamente alla competenza concorrono a formare la massa spendibile - è attribuibile non solo una funzione giuridico- amministrativa e quindi di informativa sul volume dei pagamenti previsti dal bilancio statale, ma di fatto le stesse hanno acquisito una tale rilevanza da essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
La più volte citata legge n. 94 del 1997 ha ratificato questa «nuova funzione» delle richiamate autorizzazioni, attraverso l'istituzione del Fondo di riserva per
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l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che costituisce un vero e proprio strumento di controllo dei pagamenti. La stessa legge n. 94, peraltro, nel prevedere l'invio dei decreti di prelevamento dal predetto fondo alle competenti Commissioni parlamentari sancisce la volontà di monitorare anche a livello politico la dinamica dei flussi di spesa e conferma il ruolo di primaria importanza del bilancio di cassa.
4. Bilancio triennale 2005-2007.
4.1. In relazione a quanto dispone l'articolo 4 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, le previsioni di competenza per l'anno 2005 sono accompagnate dal bilancio pluriennale 2005-2007.
La normativa in proposito recata dalla citata legge n. 468 prevede l'articolazione del bilancio pluriennale in due distinte sezioni - l'una «a legislazione vigente», l'altra «programmatica» - precisando peraltro che:
la sezione «a legislazione vigente», senza gli effetti della legge finanziaria, deve essere presentata al Parlamento, insieme al progetto annuale di bilancio, entro il 30 settembre [articolo 1-bis, comma 1, lettera b)], della legge n. 468 del 1978, introdotto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 208 del 1999;
la sezione «programmatica» - in coerenza anche con il disposto dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 468 del 1978, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 362 del 1988 - si concreta nella traduzione in termini finanziari della manovra e degli obiettivi di finanza pubblica posti a base del Documento di programmazione economico-finanziaria e pertanto, deve essere presentata dal Governo alle Camere entro il mese di settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce, unitamente al disegno di legge finanziaria e alla relazione previsionale e programmatica (articolo 1-bis della legge n. 468 del 1978, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 362 del 1988);
entrambe le sezioni («vigente» e «programmatica»), da aggiornare annualmente, devono essere redatte - ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 468 - per unità previsionali di entrata e di spesa (con ulteriore specificazione, nell'ambito di queste ultime, dei trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata) e devono essere approvate con apposito articolo della legge di bilancio, il che - comunque - non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate (articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 468 del 1978, come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 362 del 1988) ed è aggiornato annualmente.
Pertanto, nel Quadro generale riassuntivo del progetto di bilancio 2005 si presenta la proiezione negli anni 2006 e 2007 della previsione annuale di competenza 2005 a legislazione vigente (Sezione C).
L'evoluzione a legislazione vigente delle previsioni di competenza dell'anno 2005, che si riflette negli anni 2006 e 2007, analiticamente rappresentata nella sezione C del Quadro generale riassuntivo, è riassunta nella Tabella n 16.
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4.2. Va ricordato che, come già operato negli ultimi anni, la proiezione al successivo biennio della nuova previsione di competenza è stata realizzata, per l'entrata come per la spesa, a livello di singola unità previsionale: tale elaborazione analitica, da un lato, è resa possibile dalla realizzata piena operatività del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, e dall'altro ha consentito di tenere nel dovuto conto le variabili rilevanti ed i meccanismi specifici che incidono sull'evoluzione di ciascuna unità previsionale del bilancio.
In particolare, per ciò che concerne le entrate, la proiezione della previsione formulata per il 2005 è stata elaborata sulla scorta delle variabili ritenute di volta in volta più appropriate: per quelle tributarie si è tenuto conto essenzialmente dell'evoluzione del gettito con riferimento ai profili delle principali grandezze macroeconomiche, mentre per le altre entrate, ove necessario, le valutazioni sono state integrate con la considerazione della prospettica evoluzione di correlate voci di spesa.
In particolare, nei comparti impositivi diretto ed indiretto, la proiezione è stata effettuata avendo riguardo alle caratteristiche proprie dei singoli tributi, atteso che la specifica natura della materia imponibile ed i diversi meccanismi di applicazione dei singoli tributi influenzano in maniera determinante le ipotesi di evoluzione del gettito.
Per le entrate extratributarie, il carattere anelastico e la eterogeneità degli introiti hanno reso necessaria una specifica valutazione riferita alle caratteristiche di ciascun cespite, risultando estremamente aleatoria l'adozione di un criterio che ne collegasse l'andamento al solo quadro economico globale.
Con riferimento alle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti, va sottolineato che nessuna previsione di introiti è stata formulata per le dismissioni patrimoniali.
La proiezione delle singole unità previsionali di spesa ha richiesto una elaborazione più complessa essendo i singoli stanziamenti caratterizzati da una evoluzione molto più varia e sovente, da un lato, completamente sganciata da ogni riferimento al quadro economico generale, dall'altro, condizionata da obblighi più squisitamente giuridici.
La proiezione peraltro si è sviluppata ancora una volta con riferimento alle già menzionate fattispecie che condizionano l'evoluzione delle spese nel tempo.
Per quanto riguarda gli oneri giuridicamente obbligatori, si è tenuto conto, per gli anni 2006 e 2007, sia delle cadenze degli oneri quali risultano stabilite nella legge finanziaria 2005 e nelle rispettive norme autorizzative, sia delle specifiche variabili macroeconomiche che influenzano la previsione, giusta quanto previsto nelle norme sostanziali di autorizzazione. Tuttavia, per talune spese, specie di trasferimento, per le quali non risultano ancora determinate precise regole di evoluzione, si è tenuto soprattutto conto del tasso di adeguamento monetario connesso con l'ipotizzata evoluzione dei prezzi impliciti nel prodotto interno lordo.
Per quanto riguarda gli oneri giuridicamente non obbligatori, per tali spese di carattere discrezionale si è operato considerando per gli anni 2006 e 2007 le ipotesi assunte nella Nota di aggiornamento del DPEF per l'evoluzione dei prezzi.
4.3. Per ciò che concerne invece gli accantonamenti dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso, se ne è stimata l'evoluzione valutando per ciascuna voce il prevedibile sviluppo, secondo quanto esposto nella proiezione per il triennio 2005-2007 di cui all'Allegato C/3 del Quadro generale riassuntivo.
Per quanto, infine, riguarda il rimborso dei prestiti, si precisa che il volume di spesa previsto per gli anni 2006 e 2007 non può avere, al momento, che carattere provvisorio.
Esso, infatti, verrà ad essere modificato dalle ulteriori scadenze dei debiti che saranno contratti sia in questo scorcio d'anno 2004 (titoli biennali o triennali con
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effetti sul 2006 e 2007), e sia nel corso del 2005 (titoli biennali con scadenza 2007).
5. Bilancio programmatico 2005-2007.
5.1. In relazione alla presentazione al Parlamento del disegno di legge di assestamento al bilancio dello Stato per l'anno 2004, si allega la Tabella aggiornata con i dati relativi al predetto provvedimento, relativa al bilancio programmatico dello Stato per gli anni 2005-2007.
Gli stati di previsione della spesa dei Ministeri, in sintonia con le disposizioni della legge di riforma n. 94 del 1997, sono corredate dell'allegato tecnico per capitoli e da una serie di allegati specifici concernenti:
le quote giuridicamente obbligatorie;
il nomenclatore degli atti;
le risorse destinate alla ricerca scientifica e tecnologica;
il raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico;
il raggruppamento dei capitoli secondo le funzioni obiettivo;
le risorse destinate alle regioni per le spese in conto capitale;
le risorse destinate alle aree depresse;
da altri specifici allegati previsti da particolari disposizioni.
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BILANCIO AMBIENTALE
Nel corso degli ultimi anni l'attenzione politica verso le tematiche ambientali - manifestatasi più volte anche in sede parlamentare in occasione dell'esame dei documenti di bilancio - è andata costantemente crescendo.
La sempre maggior rilevanza che la materia riveste nella pubblica opinione - rappresentata da numerose associazioni ambientaliste - e, soprattutto, lo scenario internazionale sempre più rivolto alle problematiche del perseguimento del cosiddetto «sviluppo sostenibile», stanno determinando, nel nostro come in altri Paesi, la crescente presa di coscienza della delicatezza delle questioni poste sull'argomento.
Ciò che ne consegue è il maggior interesse rivolto alla valorizzazione delle politiche ambientali da cui promana, pertanto, la necessità di avere a disposizione maggiori e migliori informazioni in materia.
In tale contesto, il Ministro dell'economia e delle finanze, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2005, propone una versione sperimentale di bilancio ambientale (o ecobilancio), che si pone come approccio alla rappresentazione dei dati quantitativi delle politiche statali in tema di ambiente, svolte sia in via diretta che mediata, e quindi nel quadro organico posto in essere, attraverso il bilancio dello Stato, dalle diverse componenti interessate (Stato, imprese, enti pubblici e privati e ambiente naturale).
In questa fase di crescente sensibilità politica e civile verso le tematiche ambientali, si è ritenuto, inoltre, opportuno offrire un maggior contributo anche sul versante della rappresentazione contabile dei dati di bilancio relativi alle risorse pubbliche destinate all'ambiente. Essi sono esposti, infatti, secondo la classificazione funzionale COFOG - SEC 95 (Divisione 5: Protezione dell'ambiente) scendendo nel dettaglio delle Missioni istituzionali svolte da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli altri soggetti coinvolti nello svolgimento di tali politiche pubbliche.
È opportuno ricordare che le Missioni istituzionali identificano le politiche pubbliche di settore che lo Stato nel suo complesso persegue ai fini, nel caso di specie, della protezione dell'ambiente, che possono essere svolte tanto in maniera esclusiva da parte di una Amministrazione centrale dello Stato, quanto in maniera condivisa da più Amministrazioni centrali o da esse e altri soggetti pubblici e privati.
La struttura documentale e le cifre dell'ecobilancio.
Le spese.
Per l'anno 2005, le spese per la protezione dell'ambiente sono così esposte:
1o livello: DIVISIONE «Protezione dell'ambiente»;
2o livello: GRUPPO «Trattamento dei rifiuti»;
3o livello: CLASSE «Trattamento dei rifiuti».
Il terzo livello, come detto, è quindi ulteriormente disaggregato secondo l'elenco delle Missioni istituzionali previste per ciascuna classe:
4o livello: MISSIONI ISTITUZIONALI:
«Rifiuti solidi urbani»;
«Rifiuti speciali, ecc.»;
«Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione».
La tabella, che espone gli stanziamenti di competenza per la protezione dell'ambiente per l'anno 2005, è divisa in due parti, la prima relativa alle spese per la protezione dell'ambiente perseguita direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato; la seconda afferente alle spese per trasferimenti,
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aventi sempre quale destinazione finale la protezione dell'ambiente, ma non utilizzate direttamente dall'Amministrazione centrale, bensì trasferite a favore di soggetti, pubblici e privati (finanziamenti, contributi, sussidi, eccetera, assegnati con vincolo di destinazione).
Le spese per l'esecuzione di attività dirette di tutela ambientale da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato comprendono i capitoli del bilancio dello Stato funzionalmente destinati alla protezione dell'ambiente appartenenti ai macroaggregati «funzionamento», «oneri comuni» e «investimenti». I capitoli del bilancio dello Stato funzionalmente destinati alla protezione dell'ambiente, appartenenti agli altri macroaggregati, confluiscono, invece, nelle spese per trasferimenti a fini di protezione ambientale.
Questa doppia possibilità di lettura delle cifre del bilancio ambientale consente di cogliere e valutare le interrelazioni tra la pubblica amministrazione centrale e tutti gli altri soggetti, pubblici e privati, che svolgono funzioni volte alla protezione dell'ambiente, permettendo, tra l'altro, una più accurata analisi ed una più attenta programmazione degli interventi.
Le entrate.
Per quanto riguarda le entrate, solo il Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio presenta un capitolo di entrata, la cui consistenza può variare mediante riassegnazioni in corso d'esercizio, mentre i fondi comunitari eventualmente accordati, rimarrebbero comunque da assegnare.
La composizione della descritta tabella viene ad assumere la configurazione esposta nell'allegato.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2005, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all' attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
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3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2005, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 , 9 e 9-
bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro,
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1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
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12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza dell'anno 2005 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle
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Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti,
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alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
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20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei Ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
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23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei
referendum, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall' effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2005 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
25. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli
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ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2005, è stabilito in 150.
26. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 10 dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
27. Per l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
28. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali, nonché in applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in relazione alla trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico.
29. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province
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autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
30. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
31. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
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società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
34. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico della legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
35. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative agli interventi connessi alle politiche antidroga, in applicazione dell'articolo 6-
bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
36. Per l'anno 2005, una quota delle entrate, nel limite di 270 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.
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Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo investimenti - incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005.
4. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
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nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell' economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, in attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle
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politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dellagiustizia, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2005, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (Oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità
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«Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2005.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2005, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2005 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2005.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell' economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti
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nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2005, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento degli uffici all'estero, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti,
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i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche,per l'anno finanziario 2005, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione
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al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
6. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all' erogazione delle suddette competenze.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2005 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell' economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del
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centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all' anno finanziario 2005, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell' economia e delle finanze, sii proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2005, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
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Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974 n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, è stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2005, è fissato in 150 unità.
5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
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e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-
bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato
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a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è fissato, in termini di forza media, nell'anno 2005, come segue:
a) Esercito n. 10.787;
b) Marina n. 1.600;
c) Aeronautica n. 1.215.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo
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8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 397;
2) Marina n. 725;
3) Aeronautica n. 302;
4) Carabinieri n. 578;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 200;
3) Aeronautica n. 92;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 74;
2) Marina n. 7;
3) Aeronautica n. 20.
4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2005, in n. 102 unità.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2005, in n. 1.330 unità.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1o luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2005, in n. 965 unità.
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7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2005, in n. 593 unità.
8. Il contingente di carabinieri ausiliari da mantenere in servizio di leva per l'anno finanziario 2005, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è fissato, in termini di forza media, in 4.589 unità.
9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-
bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, d'assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti
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militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».
12. Ai fini dell' attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell' articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
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3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell' economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2005 il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell' unità previsionale di base «Interventi diversi» - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni,
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recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Per l'anno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il Centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle somme versate in entrata dall' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
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Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2005, con propri decreti,
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le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all'articolo n. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-
bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 16.
(Totale generale della spesa).
1. È approvato, in euro 641.054.915.523 in termini di competenza ed in euro
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660.304.236.280 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2005.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo).
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2005, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse).
1. Per l'anno finanziario 2005, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2005, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e
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le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2005, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
8. Il Ministro dell' economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di
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previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni - il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuzione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell' economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2004 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.
11. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
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modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
12. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
13. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2005, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
15. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
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Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
16. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
17. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
18. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con
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il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
19. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
20. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il Fondo investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei Fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.
21. Per l'anno finanziario 2005, al fini di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per
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le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
22. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2005, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
24. Per l'anno finanziario 2005, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
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(Bilancio pluriennale).
1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2005-2007, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
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TABELLE E ALLEGATI
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TABELLA A
Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263).
Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 3100).
Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813 ); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015).
Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap.7211 e 7212);
Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303), 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601);
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Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).
Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (capp. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (capp. 2502 e 2503).
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TABELLA B
Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
Difesa del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8582).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Trasporti terrestri: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055).
Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap.7841);
Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341);
Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 3.2.3.1. «Ricerca scientifica» (cap. 7101);
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca» (cap. 7000).
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