Frontespizio Relazione Pareri Relazioni Commissioni Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5179-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5179-A



 

Pag. 1

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

presentata alla Presidenza il 1o ottobre 2004

(Relatore: STRANO)

sul

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 luglio 2004 (v. stampato Senato n. 2742)

presentato dal ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 luglio 2004

 

Pag. 2


      

torna su
Onorevoli Colleghi!

      Il disegno di legge che si sottopone all'Assemblea reca le Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. La legge Comunitaria 2004, nel testo modificato dalla XIV Commissione nel corso dell'esame svolto in sede referente, è volta a consentire il regolare e tempestivo adeguamento della Repubblica italiana all'ordinamento comunitario.

Ambito di intervento normativo.

      La struttura del disegno di legge comunitaria per il 2004, nel testo approvato dalla XIV Commissione, al termine dell'esame in sede referente sulla base della procedura delineata dall'articolo 126-ter del regolamento della Camera, riproduce lo schema consueto dei disegni di legge comunitaria recando al Capo I (articoli da 1 a 7) le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e al Capo II (articoli da 8 a 25) le disposizioni particolari di delega legislativa. Essa si compone dunque di 25 articoli e di due allegati A e B.
      In particolare, la legge comunitaria per il 2004 - nel testo modificato dalla Commissione - dispone il recepimento di 47 direttive (6 contenute nell'allegato A, e 41 nell'allegato B). Come negli anni precedenti si conferma quindi la tendenza all'aumento del numero delle direttive da recepire in via amministrativa.
      Com'è noto, il Governo è tenuto a fornire, nella relazione al disegno di legge comunitaria, informazioni di particolare rilevanza tra le quali, quelle relative allo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario, allo stato delle procedure d'infrazione, alle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive scadute o in scadenza ed alla legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie. Tale obbligo viene adempiuto in generale, mentre si sottolinea che - come d'altronde avvenuto per le precedenti leggi comunitarie - non risultano disponibili i dati relativi alla legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie.

Il contenuto delle disposizioni generali.

      Per quanto riguarda i contenuti delle disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, si riporta di seguito una sintesi dei primi sette articoli.
      L'articolo 1 delega il Governo all'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, con la fissazione di un termine di 18 mesi. In particolare, al comma 3 viene previsto il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Sulla base delle indicazioni pervenute dalla Commissione bilancio sono state aggiunte inoltre alcune direttive al comma 4 dell'articolo 1, ai sensi del quale gli schemi di decreti legislativi recanti attuazione di alcune direttive specificamente indicate sono corredate dalla relazione tecnica e sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Nel corso dell'esame in Commissione è stato quindi previsto - sempre in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio - che ove il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate al

 

Pag. 3

fine di rispettare l'articolo 81 della Costituzione deve trasmettere nuovamente alle Camere i testi corredati dagli ulteriori elementi informativi per i pareri definitivi delle Commissioni competenti che dovranno esprimersi entro venti giorni. Troviamo inoltre mantenuta, al comma 6, la natura suppletiva e cedevole dell'intervento dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive. Ai sensi del comma 7, poi, il Ministro per le politiche comunitarie è tenuto a relazionare i motivi di eventuali ritardi nell'esercizio delle deleghe nonché con cadenza quadrimestrale è chiamato a fornire le indicazioni sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e delle province autonome. Il comma 8, poi, stabilisce che vi sia il «doppio parere parlamentare» sugli schemi di decreti legislativi recanti sanzioni penali, con una intensificazione del rapporto tra Parlamento e Governo, rilevata anche nel parere del Comitato per la legislazione.
      L'articolo 2, contenente i principi e i criteri generali della delega legislativa, stabilisce in particolare che le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, e che ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa. È da segnalare che nel corso dell'esame in Commissione è stata introdotta una lettera h in base alla quale i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra legislazioni interne ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.
      L'articolo 3, non modificato dalla Commissione, reca quindi la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa.
      Il successivo articolo 4, anch'esso non modificato dalla Commissione in sede referente, stabilisce il principio in base al quale gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da parte delle pubbliche amministrazione in applicazione di normative comunitarie sono in generale a carico dei soggetti interessati e fissati sulla base di tariffe predeterminate e pubbliche.
      L'articolo 5, identico rispetto al testo trasmesso dal Senato, reca quindi disposizioni per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.
      L'articolo 6, introdotto invece nel corso dell'esame in sede referente con un articolo aggiuntivo approvato dalla Commissione attività produttive, dà invece esecuzione ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per l'abrogazione della legge quadro sul settore fieristico.
      L'articolo 7, anch'esso introdotto con un articolo aggiuntivo presentato dalla X Commissione attività produttive, modifica, anch'esso in esecuzione di una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee - 13 febbraio 2003 nella causa C-131/01 - l'articolo 2 del decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, concernente l'ordinamento della professione di consulente di proprietà industriale e la formazione del relativo Albo, fissando i requisiti per l'iscrizione al medesimo Albo.

Contenuti e criteri specifici di delega legislativa.

      I contenuti e i criteri specifici di delega legislativa, di cui al Capo II del disegno di legge, sono riferiti quindi al recepimento di direttive in materia di:

          abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. In particolare l'indicazione della direttiva 2003/6/CE

 

Pag. 4

sottolinea la volontà di recepirne i contenuti in ordine alla complessa materia degli «abusi di mercato» (articolo 8 introdotto al Senato), e, allo stato dell'iter parlamentare, non ancora modificato da questo ramo del Parlamento;

          revisione della disciplina in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, ai sensi dell'articolo 9, introdotto da un articolo aggiuntivo della XII Commissione affari sociali;

          modifica della modalità di accesso alla professione notarile (articolo 10), introdotto da un articolo aggiuntivo presentato dal Governo;

          attuazione della direttiva concernente i prodotti fitosanitari (articolo 11) nonché la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti (articolo 12);

          disposizioni per l'attuazione della direttiva sull'istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità (articolo 13); a fronte dell'indicazione della VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, viene incentivata la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nonché le modalità di informazione e di accesso al pubblico necessari per l'attuazione della stessa direttiva;

          attuazione della direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica fissandone i principi e i criteri direttivi (articolo 14), introdotto da un articolo aggiuntivo della X Commissione attività produttive rivolto ad una riduzione dei costi dell'energia, alla chiara informazione fornita agli utenti, alla sostenibilità ambientale delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento, alla salvaguardia del funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale mediante efficaci sistemi di controllo dei prezzi, allo sviluppo dell'impiego di nuove fonti di energia rinnovabile ed alla promozione dei sistemi tecnologici più avanzati nonché la promozione dei sistemi di sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicità delle forniture;

          disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale con attenzione particolare al completamento del processo di liberalizzazione del mercato del gas e la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione di regole comuni, e rafforzando le funzioni del Ministero delle attività produttive in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti infrastrutturali, introdotte all'articolo 15 dall'articolo aggiuntivo della X Commissione attività produttive;

          obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti sostanze quali il PCB (policlorodifenili e policlorotrifenili) soggette ad inventario e a precisi programmi di smaltimento (articolo 16), in riferimento al quale la Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, ha previsto una anticipazione al 31 dicembre 2002 del termine di detenzione degli apparecchi contenenti tali sostanze;

          ai sensi dell'articolo 17, il recepimento della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, dove alla VIA (valutazione di impatto ambientale) si affianca la VAS (valutazione ambientale strategica);

          recepimento della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (articolo 18), a cui è stata aggiunta la previsione, nel corso dell'esame in sede referente, della necessità che dall'attuazione di tale articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto richiesto dalla V Commissione bilancio;

          attuazione della direttiva 2004/8/CE, sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia in attuazione

 

Pag. 5

della direttiva 2004/8/CE (articolo 19), introdotto con un articolo aggiuntivo presentato dalla X Commissione attività produttive e in riferimento al quale è stato previsto, secondo quanto richiesto dalla V Commissione bilancio, che dall'attuazione di tale articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

          attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura (articolo 20), introdotto con un articolo aggiuntivo presentato dalla X Commissione attività produttive e in riferimento al quale è stato previsto, secondo quanto richiesto dalla V Commissione bilancio, che dall'attuazione di tale articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

          attuazione della direttiva 2004/67/CE, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale (articolo 21), introdotto con un articolo aggiuntivo presentato dalla X Commissione attività produttive e in riferimento al quale, anche in questo caso, è stato previsto - secondo quanto richiesto dalla V Commissione bilancio - che dall'attuazione di tale articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

          rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi nonché modifiche alla legge quadro sui lavori pubblici, in attuazione della direttiva 92/50/CE (articolo 22);

          procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, energia, trasporti e servizi postali, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (articolo 23);

          attuazione delle direttive 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (articolo 24), introdotto da un articolo aggiuntivo presentato dal Governo;

          modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che introduce un diverso criterio per l'individuazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (articolo 25).

Il contenuto delle direttive.

      Il disegno di legge comunitaria per il 2004 dispone il recepimento di numerose direttive che intervengono su una vasta serie di settori quali:

          la tutela dell'ambiente (emissioni, rifiuti, piani e programmi ambientali, incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

          la sanità (zoonosi, afta episodica,medicinali);

          lavori pubblici (appalti);

          giustizia (diritto d'autore);

          disciplina del lavoro (società cooperativa europea, informazione e consultazione dei lavoratori, orario di lavoro, esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da rumore, amianto, enti pensionistici);

          trasporti e comunicazioni (cinture di sicurezza, aviazione civile, formazione conducenti);

          finanze e assicurazioni (conti annuali e consolidati di società e banche, requisiti di pubblicità delle società, offerta pubblica, ammissione alla negoziazione, tassazione elettricità, abusi di mercato);

          agricoltura (prodotti fitosanitari, fertilizzanti);

          immigrazione e sicurezza (soggiornanti di lungo periodo, espulsione per via aerea, ricongiungimento familiare);

          attività produttive (mercato interno del gas e dell'energia elettrica, sostanze pericolose).

 

Pag. 6

L'istruttoria legislativa svolta e il testo della Commissione.

      La XIV Commissione ha dedicato numerose sedute all'esame del disegno di legge comunitaria per il 2004. In particolare, dopo lo svolgimento di un'ampia ed articolata discussione di carattere generale, la Commissione ha proceduto - come previsto dall'articolo 126-ter del Regolamento - all'esame delle proposte emendative presentate direttamente presso la Commissione nonché degli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore.
      Nel corso dell'esame degli emendamenti in Commissione sono state apportate al disegno di legge originario talune modifiche volte in particolare a prevedere il recepimento di nuove direttive ed in particolare:

          la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalle direttive 2002/98/CE del 27 gennaio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;

          la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

          la direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;

          le direttive 2004/17/CE-2004/18/CE-2004/25/CE-2004/39/CE nelle materia di fornitura di servizi e trasporti, sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, sulle offerte pubbliche di acquisto e sui mercati degli strumenti finanziari;

          la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

          la direttiva 2004/67/CE volta a garantire le misure di sicurezza per l'approvvigionamento di gas naturale.

      In particolare è da ricordare che sulla base del parere reso dalla V Commissione bilancio sugli emendamenti e articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione in sede referente, le direttive 2004/12/CE, 2004/8/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/35/CE, 2004/39/CE e 2004/67/CE sono state inserite all'articolo 1, comma 4, tra quelle per le quali è necessaria la relazione tecnica a corredo degli schemi di decreto legislativo di attuazione e il parere delle Commissioni parlamentari competenti. È da rimarcare in questa sede in particolare l'importanza della procedura seguita nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2004, che per la prima volta ha consentito alla Commissione politiche dell'unione europea di avvalersi del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, e quindi di conformarsi ai rilievi mossi sul piano della compatibilità con le previsioni dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione. È in questo senso, come si è detto, che agli articoli 14, 15, 19, 20 e 21 è stata espressamente inserita la previsione dell'invarianza di spesa derivante dall'attuazione di ciascuno di essi. Nel rispetto, quindi, ancora una volta dei rigorosi parametri finanziari a cui il Governo in sede europea si è sempre attenuto.

Lo strumento della legge comunitaria.

      L'utilità e l'importanza dello strumento della legge comunitaria annuale è stata più volte sottolineata dalla XIV Commissione. Non vi è infatti dubbio che la legge comunitaria rimanga lo strumento principale per l'attuazione del diritto comunitario.
      In particolare, la legge comunitaria annuale ha tra i suoi pregi anche quello di consentire al Parlamento una regia complessiva in ordine alla trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale attraverso le diverse forme in cui questo avviene. Si tratta di un pregio sicuramente da conservare soprattutto nel momento in cui il decentramento alle differenti forme di attuazione (Governo,

 

Pag. 7

regioni, parti sociali) rischia di disperdere un processo che deve, al contrario, avere una sua unitarietà.
      A ciò si deve aggiungere senz'altro la tenuta del meccanismo previsto ormai in tutte le ultime leggi comunitarie con il comma 6 dell'articolo 1 quello cioè dell'intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive, le quali in base alla Costituzione danno attuazione diretta al diritto comunitario nelle materie di loro competenza.
      In conclusione, senza nulla togliere alla celebrata attenzione di questa Assemblea, si raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge comunitaria 2004, al fine di consentire al nostro Paese di tenersi al passo con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Nino STRANO, Relatore.

torna su
 

Pag. 9


PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
 

Pag. 10


PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

        esaminato il disegno di legge n. 5179 e rilevato che:

            esso reca una pluralità di deleghe legislative al Governo per il recepimento di 38 direttive, secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno;

            interviene fisiologicamente su una pluralità di settori, dettando sia disposizioni di carattere propriamente ordinamentale e generale (Capo I), sia disposizioni relative a materie afferenti i singoli settori di intervento (Capo II);

            contiene innovative previsioni che appaiono idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, l'introduzione del "doppio parere parlamentare" su schemi di decreti legislativi contenenti sanzioni penali (articolo 1, comma 8); il previsto parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sulle relazioni tecniche concernenti direttive la cui attuazione comporti conseguenze finanziare (articolo 1, comma 4); infine, la previsione di un'informativa periodica (quadrimestrale) da parte del Ministro per le politiche comunitarie alle Camere sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome e la connessa trasmissione di una relazione qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risulti esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto (articolo 1, comma 7);

            dispone opportunamente l'obbligo di esplicitare, nei decreti legislativi di attuazione, la natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute, in relazione alla nuova ripartizione delle competenze legislative successiva all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, auspicata dal Comitato in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2001 e per il 2002 (pareri del 6 febbraio 2002 e del 3 ottobre 2002);

            presenta, tuttavia, una delega per il recepimento della direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato già contenuta nell'allegato B della legge comunitaria per il 2003 (legge n. 306 del 31 ottobre 2003), ed i cui termini di esercizio non sono ancora scaduti;

            reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, all'articolo 10, comma 4, si richiamano "le sanzioni previste dalla normativa vigente");

            la tecnica della novellazione - all'articolo 15 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei

 

Pag. 11

Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            il disegno di legge reca alcune disposizioni ove non è esplicitato il carattere attuativo della normativa comunitaria nella rubrica o nel testo (articoli 8, 10, 13 e 15), che comunque risulta dalla relazione di accompagnamento;

            la medesima relazione di accompagnamento del disegno di legge appare non del tutto conforme alle prescrizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 86/89, e successive modificazioni, che ne individua contenuti tipici;

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            richiamando analoghi rilievi già formulati in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2001 e per il 2002, si ribadisce che:

                1) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dovrebbe chiarirsi se l'inciso che fa salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa intenda escludere dal campo di intervento dei decreti legislativi i settori già disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidate da leggi di delegificazione, al fine di evitare possibili rilegificazioni di tali settori; se così fosse, occorrerebbe formulare tale prescrizione in modo più chiaro, alla stregua di un autonomo criterio direttivo, precisando che, qualora l'attuazione delle direttive oggetto di delega comporti l'intervento su procedure per le quali sono state disposte delegificazioni, il Governo debba procedere attraverso l'adozione di regolamenti;

                2) all'articolo 2, comma 1, lettera f) - ove si prevede che il Governo tenga conto, nell'esercizio della delega, anche delle eventuali modificazioni del diritto comunitario intervenute fino al momento dell'esercizio della delega - appare opportuno evidenziare la necessità che nell'esercizio della delega siano comunque rispettati i limiti posti dall'articolo 76 della Costituzione, anche con riguardo al recepimento di disposizioni comunitarie ancora non esistenti nell'ordinamento;

            all'articolo 6 - ove si definiscono specifici principi e criteri di delega per il recepimento della direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato (inserita nell'allegato B) e di ulteriori due direttive (2003/124/CE e 2003/125/CE), che disciplinano modalità di esecuzione

 

Pag. 12

della precedente direttiva 2003/6/CE - dovrebbe considerarsi l'opportunità di un coordinamento tra la delega in oggetto e la precedente delega, concernente anch'essa la suddetta direttiva, contenuta nella legge comunitaria per il 2003 (legge n. 306 del 31 ottobre 2003), tenuto conto, peraltro, che il termine di esercizio della delega non è ancora scaduto;

            nell'Allegato B - ove è inserita la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, la quale provvede a codificare la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE - dovrebbe valutarsi l'opportunità di espungere la direttiva in oggetto dall'elenco di quelle da recepire, in quanto è stata già data organica attuazione alla direttiva n. 93/104/CE, come modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE (con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, adottato in base alla delega contenuta negli articoli 1, commi 1 e 3, e 22 della legge 1o marzo 2002, n. 39 - legge comunitaria 2001);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 5, commi 3 e 4 - ove si delega il Governo ad adottare un testo unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - dovrebbe valutarsi l'opportunità di collocare la disposizione nel capo II, relativo alle disposizioni particolari di adempimento, piuttosto che nel capo I, che reca disposizioni di carattere generale;

            all'articolo 6, comma 3, lettera h) - ove si delega il Governo alla definizione di sanzioni penali in materia di abusi di informazioni privilegiate e di "manipolazioni del mercato di maggiore gravità", prevedendo le pene della reclusione "e della multa nella misura indicata alla lettera g)" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare direttamente la misura della multa, evitando il richiamo alla lettera g), che potrebbe generare qualche equivoco, in quanto tale ultima lettera reca due distinti limiti massimi alle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili negli ambiti oggetto della lettera h).

torna su
 

Pag. 13


RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

 

Pag. 14


RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2004,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004»,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria C. 5179 recante «Disposizioni per l'adempimento di

 

Pag. 15

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004»

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004» (C. 5179),

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge comunitaria 2004 (A.C. 5179),

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                dalla formulazione dell'articolo 9 non sembra di potersi escludere che l'applicazione delle relative disposizioni, nonostante la clausola di invarianza di cui al comma 3, possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente per l'attuazione del Piano nazionale di riduzione delle emissioni. In particolare, non è chiaro in che misura

 

Pag. 16

il costo derivante dall'acquisto, da parte delle imprese, di nuovi permessi, quantificato dal Governo in 1 miliardo di euro, potrà ricadere sul bilancio dello Stato;

                la formulazione dell'articolo 11 non appare coerente con la vigente disciplina contabile in quanto, per un verso, non reca una quantificazione dei relativi oneri e, per l'altro, prevede, al comma 2, una clausola di copertura finanziaria che risulta inidonea in quanto suscettibile di determinare, piuttosto che un aumento, una riduzione del gettito;

                gli adempimenti derivanti dagli obblighi informativi previsti dall'articolo 14, commi 8 e 9, possono essere assolti nell'ambito delle risorse già disponibili in base alla normativa vigente;

            considerato che:

                relativamente al comma 4 dell'articolo 1, in precedenti analoghe disposizioni di delega si è stabilito l'obbligo del Governo di trasmettere nuovamente gli schemi dei decreti legislativi alle Camere, qualora il Governo stesso non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili finanziari;

                le disposizioni di cui all'articolo 6, in quanto attribuiscono nuovi compiti alla Consob, appaiono suscettibili di determinare ulteriori spese a carico della Commissione stessa, per cui risulta necessario, per un verso, escludere l'emersione di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e, per l'altro, chiarire se la Consob possa far fronte alle eventuali maggiori spese nell'ambito della propria autonomia finanziaria;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            sia riformulato l'articolo 11, quantificando l'onere derivante dalle relative disposizioni e modificando la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 2 allo scopo di individuare risorse adeguate a far fronte al medesimo onere;

            all'articolo 12 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        e con le seguenti ulteriori condizioni:

            al comma 4 dell'articolo 1, si introduca una disposizione diretta a stabilire che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, debba ritrasmettere alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti;

 

Pag. 17

            si provveda a quantificare le eventuali nuove e maggiori spese a carico della Consob derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, inserendo una clausola di invarianza volta ad escludere l'emersione di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            con specifico riferimento ai costi connessi all'acquisto, da parte delle imprese, di nuovi permessi, siano riformulate le disposizioni di cui all'articolo 9, allo scopo di garantire l'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 3, volta ad escludere l'emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5179, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004;

            rilevata la necessità di procedere nei tempi più brevi possibili al recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato (market abuse), per la cui attuazione l'articolo 6 del disegno di legge attribuisce specifica delega al Governo, al fine di completare il quadro normativo relativamente ad una tematica già affrontata dalla Commissione nell'ambito dell'esame dei provvedimenti recanti disposizioni in materia di tutela del risparmio, nonché in occasione dell'esame della proposta di legge, già approvata dalla Camera, recante disposizioni relative all'attività degli analisti finanziari;

            valutata positivamente la previsione, contenuta nella citata direttiva 2003/6/CE e nelle disposizioni di delega di cui all'articolo 6, di rafforzare ed ampliare i poteri di vigilanza e di indagine attribuiti alla Consob per l'esercizio delle sue funzioni, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza e di altre pubbliche amministrazioni;

            valutato altresì positivamente l'inasprimento delle sanzioni amministrative previste dal citato articolo 6 del disegno di legge in particolare per quanto riguarda l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, che consente di stabilire una misura delle sanzioni più adeguata all'effettiva portata del profitto conseguito o degli effetti prodotti sul mercato dalla condotta illecita;

 

Pag. 18

            rilevato come, in occasione dell'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 7 della legge n. 80 del 2003, relative alla riforma del sistema delle accise, occorrerà tenere conto del contenuto della direttiva 2003/96/CE, inserita nell'allegato B del disegno di legge, la quale ristruttura il quadro comunitario in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

            valutata positivamente l'opportunità, prevista dalla direttiva 2003/96/CE, di consentire agli Stati membri una proroga delle riduzioni o esenzioni dall'accisa su talune tipologie di carburanti, quali il biodiesel, il metano impiegato come carburante per veicoli a motore ed il gasolio da autotrazione utilizzato dagli autotrasportatori;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità, con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera h), di specificare ulteriormente i criteri quantitativi in base ai quali, tra gli altri, devono essere individuati gli abusi di informazioni privilegiate e le manipolazioni di mercato di maggiore gravità, tenendo conto che l'illiceità della condotta perseguita non è necessariamente connessa all'effettivo verificarsi di variazioni nei valori di mercato, nonché della necessità di coordinare tale fattispecie con quella sanzionata dall'articolo 2637 del codice civile in materia di aggiotaggio, il quale richiede la semplice idoneità della condotta a provocare alterazioni del prezzo di strumenti finanziari;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, tra le direttive di cui si prevede il recepimento, anche la direttiva 2004/72/CE, relativa alle prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da operazioni che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette.


RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per la parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2004,

 

Pag. 19

            rilevato che il provvedimento prevede tra l'altro l'attuazione, tramite decreto legislativo da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;

            considerato che, ai sensi dell'articolo 3 di tale direttiva, la misura del compenso spettante all'autore sulle successive vendite dell'opera è determinata esclusivamente in relazione al prezzo di vendita dell'opera stessa, mentre sembra necessario tenere adeguatamente conto anche di altri fattori significativi;

            ritenuto pertanto opportuno che il Governo promuova, nelle opportune sedi comunitarie, una revisione di tale disciplina, al fine di giungere a una rideterminazione dei compensi spettanti agli autori che risulti più aderante ai meccanismi del mercato delle opere d'arte contemporanee;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5179, approvato dal Senato, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004»;

            rilevato che l'articolo 9 del disegno di legge contiene una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2003/87/CE sulla istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità a modifica della direttiva 96/61/CE, la cui attuazione richiede comunque una attenta valutazione sotto il profilo dei costi e dei benefici che si prevede discendano dalla direttiva medesima;

            rilevato che l'articolo 11 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente entro il 30 ottobre 2004;

            rilevato altresì che l'articolo 12 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 96/82/CE,

 

Pag. 20

anche al fine di introdurre le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione avviata per recepimento non conforme della stessa direttiva 96/82/CE;

            osservato che l'articolo 13 è volto a correggere le condizioni e le procedure di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, con l'obiettivo di ovviare alle censure della Commissione europea, espresse nel parere motivato del 16 dicembre 2003;

            rilevato che l'articolo 14 del disegno di legge comunitaria modifica opportunamente alcune disposizioni della legge n. 109 del 1994 relativamente ai settori dei rapporti fra certificazione di qualità e qualificazione per la partecipazione ad appalti di lavori; dei contratti misti; della progettazione e della direzione dei lavori; delle procedure di collaudo; della disciplina del promotore; dello svincolo delle garanzie e delle coperture assicurative;

            osservato che, in relazione al citato articolo 14, potrebbero risultare opportune alcune modifiche di natura formale al testo, che consentano di applicare con maggiore chiarezza le disposizioni ivi previste;

            considerato infine che l'articolo 15 del disegno di legge adegua la disciplina dei tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 14, comma 6, si valuti la possibilità che, anziché l'articolo 17, comma 14, della legge n. 109 del 1994, sia novellato l'articolo 27, comma 2, lettera b), della medesima legge, avendo la Commissione europea censurato, con la procedura di infrazione 2001/2182 e con parere motivato del 15 ottobre 2003, la predetta disposizione, che vincola le amministrazioni aggiudicatrici a nominare, quale direttore dei lavori, colui che è già stato incaricato della progettazione;

            b) all'articolo 14, comma 9, si valuti altresì l'opportunità di riformulare la disposizione come novella alla legge n. 109 del 1994, potendo altrimenti risultare problematica l'individuazione della portata normativa della disposizione medesima.


EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VIII COMMISSIONE

ART. 1.

        Ai commi 1 e 3, Allegato «B», inserire, in fine, la seguente voce: 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

 

Pag. 21

ART. 9.

        Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: , incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

        Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le modalità di informazione e di accesso al pubblico.


RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 5179, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004»;

            tenuto conto che sono previste specifiche deleghe legislative al Governo per assicurare il tempestivo recepimento della direttiva 2003/20/CE che interviene sulla direttiva 91/671/CEE, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate, della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di eventi nel settore dell'aviazione civile e della direttiva 2003/59/CE, che è diretta a fissare norme comunitarie uniformi in materia di formazione dei conducenti dei veicoli stradali adibiti al trasporto merci o passeggeri;

            preso atto dell'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa, per le parti di competenza della IX Commissione, contenuto nella relazione di accompagnamento al disegno di legge C. 5179;

            richiamato altresì quanto previsto dal regolamento CE n. 502/2004 del Consiglio dell'11 marzo 2004 - che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo

 

Pag. 22

per la costruzione navale - che ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2005 delle disposizioni del regolamento 1177/2002 consentendo, in particolare, la concessione di aiuti per il settore nel limite del 6 per cento del valore della commessa;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            si segnala l'opportunità di dare tempestiva applicazione, come già avvenuto in molti paesi dell'Unione europea, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1177/2002 che consentono, fino al 31 marzo 2005, la concessione di aiuti per il settore della cantieristica nel limite del 6 per cento del valore della commessa.


RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5179, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 2004);

            rilevato che la legge comunitaria ha mostrato in questi anni la propria validità quale strumento per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, con potenzialità che potranno essere oggetto di ulteriore valorizzazione;

            considerato che il disegno di legge in particolare prevede, all'allegato B, il recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con gli emendamenti da essa approvati.

 

Pag. 23

ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA X COMMISSIONE

ART. 5.

        Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7 «legge quadro sul settore fieristico», in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99).

        1. È abrogata la legge 11 gennaio 2001, n. 7, «Legge quadro sul settore fieristico».

        Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342 concernente «Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo», in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 febbraio 2003 nella causa C-131/01).

        1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, concernente «Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo» è sostituito dal seguente:

        «Art. 2. - (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

            a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;

            b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

            c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

            d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

        2. Sono altresì ammessi all'attività di rappresentanza professionale di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con carattere di

 

Pag. 24

temporaneità, previa dichiarazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e legalmente la professione corrispondente a quella di consulente in proprietà industriale.
        3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione temporanea e automatica all'Albo dei consulenti in proprietà industriale al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni relative al godimento dei diritti e all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.
        4. Per l'iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui alla lettera c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo non partecipano all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'Ordine. L'iscrizione decade con il decorso del periodo per il quale l'iscrizione è stata effettuata.
        5. La prestazione di servizi di cui al comma 2 è effettuata utilizzando, in lingua originale, o il titolo professionale, se esistente, o il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di cui allo stesso comma.
        6. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi».

ART. 9.

        Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE).

        1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in condizioni di trasparenza e di reciprocità, promuovendo idonee

 

Pag. 25

misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del servizio di ultima istanza;

            b) assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle attività di produzione e di vendita dell'energia elettrica;

            c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, con la chiara identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea, efficiente e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale;

            d) definire indirizzi e priorità che devono essere seguiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dal Gestore della rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e dello sviluppo delle interconnessioni con altri paesi; garantire la regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualità del servizio e non discriminazione;

            e) sorvegliare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale mediante efficaci sistemi di controllo nella formazione dei prezzi anche definendo una strategia per l'evoluzione del sistema di transazioni e delle strutture di mercato, ivi inclusi i mercati della riserva di potenza, dei derivati e di altri certificati;

            f) sviluppare l'impiego delle nuovi fonti rinnovabili di energia e della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate e ancora lontane dalla competitività commerciale, e ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;

            g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in situazioni vicine alle medie europee, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti;

            h) prevedere che il Ministero delle attività produttive in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti

 

Pag. 26

operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicità delle forniture, salvaguardando la competitività del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;

            i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti previsti per la loro realizzazione, ivi compresa le procedure di VIA;

            l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari, nonché lo svolgimento di attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero.

        Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE).

        1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento;

            b) stabilire norme affinché il mercato nazionale del gas risulti sempre più integrato nel mercato interno europeo del gas naturale, promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo, e garantendo

 

Pag. 27

effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali, anche individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il rilascio di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme vigenti;

            c) prevedere lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, in relazione allo sviluppo della domanda e all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale, definendo le componenti dello stoccaggio relative alla prestazione dei servizi essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;

            d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale del gas naturale relativamente alle nuove importanti infrastrutture e all'aumento significativo della capacità di quelle esistenti, e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, per assicurarne la conformità alla disciplina comunitaria;

            e) promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;

            f) incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, prevedendo meccanismi che tengano conto degli investimenti effettuati, e incentivi, anche di natura fiscale, per la rivalutazione delle attività delle imprese concessionarie, anche a favore dell'efficienza complessiva del sistema;

            g) stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio di capacità e di volumi di gas, al fine di accrescere gli scambi e la liquidità del mercato nazionale, avviando ad operatività, con l'apporto dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati della prima esperienza di funzionamento del punto virtuale di scambio;

            h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attività produttive in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture di approvvigionamento affinché gli stessi siano commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas nonché in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas, l'economicità delle forniture, anche promuovendo le attività di esplorazione

 

Pag. 28

e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.

ART. 12.

        Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione, basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza energetica;

            b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresì stabilità del quadro normativo per gli investimenti effettuati;

            c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate, l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle potenzialità della cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;

            d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parità di gettito complessivo, per la realizzazione di unità di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.

 

Pag. 29

        Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva comunitaria 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura secondo i seguenti principi e criteri specifici:

            a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2004/22/CE, di tutti i dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, MI-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010;

            b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della direttiva 2004/22/CE, la valutazione di conformità, come previsto dall'articolo 9 della citata direttiva;

            c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura di conformità, di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/22/CE, nel caso la funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealtà delle transazioni commerciali;

            d) prevedere per il Ministero delle attività produttive la qualità di autorità competente per gli adempimenti connessi alla designazione nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 12 della direttiva 2004/22/CE, nonché alla relativa notifica agli Stati membri e alla Commissione europea, dei propri organismi nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità, di cui all'articolo 9 della citata direttiva;

            e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva 2004/22/CE, non possono essere commercializzati né utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c);

            f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione della marcatura «CE», nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 21 della direttiva 2004/22/CE, vengano introdotte misure finalizzate all'obbligo di:

                1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura «CE»;

                2) limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello strumento di misura non conforme;

                3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;

 

Pag. 30

            g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni della direttiva 2004/22/CE;

            h) prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato.

        Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale).

        1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti e non discriminatorie cui debbono conformarsi i soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le responsabilità;

            b) stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza per i clienti civili nelle eventualità di una parziale interruzione degli approvvigionamenti o di avversità climatiche o di altri eventi eccezionali, nonché per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle stesse circostanze;

            c) stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;

            d) definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per l'utilizzo condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche e infrastrutturali lo consentano, di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo tra più Stati;

            e) stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro coordinamento a livello di Unione europea, e per la gestione di emergenze dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o più altri Stati membri;

 

Pag. 31

            f) prevedere che il Ministero delle attività produttive predisponga ogni tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e che tale programma venga presentato al Parlamento prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas, e misure per lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.


RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 5179, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004»;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 5179 Governo «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004», già approvato dal Senato,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

Pag. 32


ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE

ART. 6.

        Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari).

        1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente il recepimento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con specifico riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze, come individuati dall'allegato III bis della direttiva 2003/89/CE, il Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) stabilire, anche mediante rinvio ad un provvedimento del Ministro della salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti ingredienti;

            b) qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici disponibili a livello internazionale, che la soglia di tossicità dei suddetti ingredienti per i soggetti affetti da allergia o intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera a), nelle etichette dei prodotti alimentari può essere indicato che i suddetti ingredienti sono presenti, ma in misura inferiore alla soglia di tossicità;

            c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono adottare per la verifica della presenza dei suddetti ingredienti nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai processi di lavorazione utilizzati;

            d) stabilire la disciplina relativa all'indicazione delle suddette informazioni in etichetta, al fine di garantire l'agevole leggibilità delle medesime da parte dei consumatori.

 

Pag. 33


RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 5179 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004»;

            sottolineata l'esigenza che il Governo assicuri una tempestiva attuazione delle norme di delega previste dal disegno di legge, eventualmente abbreviando i termini fissati dall'articolo 1, anche al fine di garantire un adeguamento ancora più tempestivo alla normativa comunitaria;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

Pag. 34


    

TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
    
torna su
TESTO
della Commissione

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

      1. Identico.

      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.       2. Identico.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine di quaranta giorni prima indicato scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.       3. Identico.

Pag. 35
      4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/6/CE, 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/12/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.       4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/6/CE, 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/35/CE, 2004/39/CE e 2004/67/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, deve ritrasmettere alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
      5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.       5. Identico.
      6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i       6. Identico.

Pag. 36
decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
      7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.       7. Identico.
      8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.       8. Identico.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

      1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

      1. Identico:

          a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

          a) identica;

          b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le

          b) identica;


Pag. 37
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

          c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

          c) identica;

          d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive

          d) identica;


Pag. 38
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

          e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

          e) identica;

          f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

          f) identica;

          g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

          g) identica;

 

          h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati


Pag. 39
  membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

      1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

      Identico.

      2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
      3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

Pag. 40

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

      1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

      Identico.

      2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

      Identico.

      2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Pag. 41
      3. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in materia e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformità dei seguenti princìpi:

          a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

          b) garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del procedimento ove siano previste sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio.

      4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      5. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
      6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
 

Art. 6.
(Abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico).
 

      1. La legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, è abrogata, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle


Pag. 42
  Comunità europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.
 

Art. 7.
(Modifica dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, in materia di ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale).
 

      1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 13 febbraio 2003 nella causa C-131/01, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo, è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 2. - (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

 

          a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;

 

          b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

 

          c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

 

          d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

 

      2. Sono altresì ammessi all'attività di rappresentanza professionale di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione


Pag. 43
  all'Ufficio italiano brevetti e marchi e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e legalmente la professione corrispondente a quella di consulente in proprietà industriale.
        3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione temporanea e automatica all'Albo dei consulenti in proprietà industriale al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni relative al godimento dei diritti e all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.
        4. Per l'iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo non partecipano all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'Ordine. L'iscrizione decade con il decorso del periodo per il quale l'iscrizione è stata effettuata.
        5. La prestazione di servizi di cui al comma 2 è effettuata utilizzando, in lingua originale, o il titolo professionale, se esistente, o il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di cui allo stesso comma.
        6. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano brevetti e marchi».

Art. 6.
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive 2003/6/CE, 2003/124/CE e 2003/125/CE, in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato).

Art. 8.
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive 2003/6/CE, 2003/124/CE e 2003/125/CE, in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, commi

      Identico.


Pag. 44
3 e 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle attività produttive, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché delle direttive 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, e 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse.
      2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dallo stesso comma 1, nonché dall'articolo 1, comma 4, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE.
      3. Il recepimento delle direttive è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo altresì le nozioni d'informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari e i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti delle


Pag. 45
direttive medesime, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE;

          b) individuare nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre autorità nazionali ed estere, al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio;

          c) disciplinare, anche mediante l'attribuzione del relativo potere regolamentare alla CONSOB, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE:

              1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a) anche in relazione alle prassi di mercato ammesse;

              2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

          2.1) gli obblighi di comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico;

          2.2) il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il potere della CONSOB di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;

          2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione di informazioni privilegiate a terzi senza obbligo di comunicazione al pubblico;

          2.4) la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;


Pag. 46
          2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione, o per conto di esse, nonché da soggetti a queste strettamente collegati, o per conto di essi, individuandone a tale fine la nozione;

              3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie d'investimento;

              4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

              5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB;

              6) le modalità, conformi a princìpi di trasparenza e correttezza, per la diffusione di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari da parte di istituzioni pubbliche;

              7) i casi d'inapplicabilità delle disposizioni adottate nel recepimento della direttiva 2003/6/CE in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi e alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

          d) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e d'indagine di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/6/CE, anche nei confronti di soggetti non vigilati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva stessa, salvo l'ispezione e la perquisizione di locali non adibiti all'esercizio


Pag. 47
di attività professionali, consentite previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, stabilendo inoltre che la CONSOB possa:

              1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE, avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza;

              2) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni;

              3) accedere alle informazioni relative al traffico telefonico, via INTERNET o per via telematica, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, senza oneri aggiuntivi;

              4) procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero richiedere all'autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono essere oggetto di confisca;

              5) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vigilanza in materia;

          e) disciplinare i rapporti tra la CONSOB e l'autorità giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;

          f) prevedere la pena dell'arresto fino a un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e d'indagine previsti dalla direttiva 2003/6/CE da parte della CONSOB, e la pena dell'ammenda, non inferiore nel minimo a 1.000 euro e non superiore nel massimo a 25.000 euro, per i soggetti che non ottemperino nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritardino l'esercizio delle sue funzioni, con aggravamento della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;

          g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei princìpi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per l'abuso di


Pag. 48
informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 20.000 euro e non superiori nel massimo ad 1.000.000 di euro, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 10.000 euro e non superiori nel massimo a 200.000 euro; escludere per tali sanzioni la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni; prevedere adeguate sanzioni accessorie;

          h) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono derivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il comportamento, prevedere le pene della reclusione non inferiore nel minimo a un anno e non superiore nel massimo a sei anni, e della multa nella misura indicata alla lettera g);

          i) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e prevedere norme di coordinamento dell'attività di accertamento amministrativo con quella dell'autorità giudiziaria;

          l) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

          m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore delle medesime disposizioni.


Pag. 49
 

Art. 9.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con specifico riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze, come individuati dall'allegato III bis della direttiva 2003/89/CE, il Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

 

          a) stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti ingredienti;

 

          b) qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici disponibili a livello internazionale, che la soglia di tossicità degli ingredienti di cui all'alinea, per i soggetti affetti da allergia o intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera a), nelle etichette dei prodotti alimentari può essere indicato che i suddetti ingredienti sono presenti, ma in misura inferiore alla soglia di tossicità;

 

          c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono adottare per la verifica della presenza degli ingredienti di cui all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai processi di lavorazione utilizzati;

 

          d) stabilire la disciplina relativa all'indicazione delle informazioni di cui al


Pag. 50
  presente comma in etichetta, al fine di garantire l'agevole leggibilità delle medesime da parte dei consumatori.
 

Art. 10.
(Modifica all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).
 

      1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il numero 5o è inserito il seguente:

 

      «5o-bis. I requisiti di cui ai commi 4o e 5o possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;».

Art. 7.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari).

Art. 11.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari).

      1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

      Identico.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi ed ai criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
      3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.

Pag. 51

Art. 8.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

Art. 12.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      Identico.

          a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

          b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»;

          c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

          d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

      2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

Art. 9.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio).

Art. 13.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su

      1. Identico:


Pag. 52
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale;

          a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;

          b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

          b) identica;

          c) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

          c) identica;

          d) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera c), al piano di azione

          d) identica;


Pag. 53
nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico, sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

          e) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

          e) identica.

      2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della citata direttiva.

      2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonché le modalità di informazione e di accesso del pubblico

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       3. Identico.
 

Art. 14.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE).
 

      1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo


Pag. 54
  è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 

          a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in condizioni di trasparenza e di reciprocità, promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del servizio di ultima istanza;

 

          b) assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle attività di produzione e di vendita dell'energia elettrica;

 

          c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, con la chiara identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea, efficiente e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale;

 

          d) definire indirizzi e priorità che devono essere seguiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dal Gestore della rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e dello sviluppo delle interconnessioni con altri Paesi; garantire la regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle


Pag. 55
  reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualità del servizio e non discriminazione;
 

          e) sorvegliare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale mediante efficaci sistemi di controllo nella formazione dei prezzi anche definendo una strategia per l'evoluzione del sistema di transazioni e delle strutture di mercato, ivi inclusi i mercati della riserva di potenza, dei derivati e di altri certificati;

 

          f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate e ancora lontane dalla competitività commerciale, e ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;

 

          g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in situazioni vicine alle medie europee, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti;

 

          h) prevedere che il Ministero delle attività produttive, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicità delle forniture, salvaguardando la competitività del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;

 

          i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW


Pag. 56
  attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti previsti per la loro realizzazione, ivi compresa le procedure di valutazione di impatto ambientale;
 

          l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari, nonché lo svolgimento di attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero.

 

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 15.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE).
 

      1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

          a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas


Pag. 57
  naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
 

          b) stabilire norme affinché il mercato nazionale del gas risulti sempre più integrato nel mercato interno europeo del gas naturale, promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo, e garantendo effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali, anche individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il rilascio di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme vigenti;

 

          c) prevedere lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, in relazione allo sviluppo della domanda e all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale, definendo le componenti dello stoccaggio relative alla prestazione dei servizi essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;

 

          d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale del gas naturale relativamente alle nuove importanti infrastrutture e all'aumento significativo della capacità di quelle esistenti, e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, per assicurarne la conformità alla disciplina comunitaria;

 

          e) promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;

 

          f) incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione


Pag. 58
  del gas, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, prevedendo meccanismi che tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la rivalutazione delle attività delle imprese concessionarie, anche a favore dell'efficienza complessiva del sistema;
 

          g) stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio di capacità e di volumi di gas, al fine di accrescere gli scambi e la liquidità del mercato nazionale, avviando ad operatività, con l'apporto dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati della prima esperienza di funzionamento del punto virtuale di scambio;

 

          h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attività produttive in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture di approvvigionamento affinché gli stessi siano commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas nonché in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas, l'economicità delle forniture, anche promuovendo le attività di esplorazione e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.

 

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.
(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento).

Art. 16.
(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento).

      1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili,

      1. Identico:


Pag. 59
di seguito denominati: «PCB», soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti è effettuato nel rispetto del seguente programma temporale:

          a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2005;

          a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;

          b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2007;

          b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;

          c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2009;

          c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;

          d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.

          d) identica.

      2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento.

      2. Identico.

      3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.       3. Identico.
      4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.       4. Identico.

Pag. 60
      5. Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1, nonché con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.       5. Identico.

Art. 11.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

Art. 17.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 30 ottobre 2004, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      Identico.

          a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;

          b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

          c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

          d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

          e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;


Pag. 61
          f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;

          g) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

          h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

          i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.

      2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del 5 per cento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

Art. 12.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

Art. 18.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

      1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo è delegato ad adottare, entro il 1o luglio 2005, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonché per introdurre, contestualmente, le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2003/2014 avviata per recepimento

      1. Identico.


Pag. 62
non conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
 

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 19.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

          a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione, basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza energetica;

 

          b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo


Pag. 63
  altresì la stabilità del quadro normativo per gli investimenti effettuati;
 

          c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate, l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle potenzialità della cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;

 

          d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parità di gettito complessivo, per la realizzazione di unità di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.

 

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 20.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

 

          a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, M1-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010;

 

          b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della direttiva, la valutazione della conformità, come previsto dall'articolo 9 della direttiva stessa;


Pag. 64
            c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura di conformità, di cui all'articolo 7 della direttiva, nel caso la funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealtà delle transazioni commerciali;
 

          d) prevedere per il Ministero delle attività produttive la qualità di autorità competente per gli adempimenti connessi alla designazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 12 della direttiva, nonché alla relativa notifica, agli Stati membri e alla Commissione europea, degli organismi nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità, di cui all'articolo 9 della citata direttiva;

 

          e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non possono essere commercializzati né utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c);

 

          f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione della marcatura «CE», nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 21 della direttiva, vengano introdotte misure finalizzate a stabilire l'obbligo di:

 

              1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura «CE»;

 

              2) limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello strumento di misura non conforme;

 

              3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;

 

          g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni della direttiva;


Pag. 65
            h) prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato.
 

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 21.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale).
 

      1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

          a) stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti operanti nel sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le responsabilità;

 

          b) stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza per i clienti civili nelle eventualità di una parziale interruzione degli approvvigionamenti o di avversità climatiche o di altri eventi eccezionali, nonché la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle stesse circostanze;

 

          c) stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;


Pag. 66
            d) definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per l'utilizzo condiviso, qualora le condizioni tecniche, geologiche e infrastrutturali lo consentano, di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo tra più Stati;
 

          e) stabilire procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro coordinamento a livello di Unione europea e per la gestione di emergenze dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o più Stati membri;

 

          f) prevedere che il Ministero delle attività produttive predisponga ogni tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e che tale programma venga presentato al Parlamento prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas e misure per lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.

 

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.
(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi).

Art. 22.
(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi).

      1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è soppresso.

      Identico.

      2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pag. 67

Art. 14.
(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994).

Art. 23.
(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994).

      1. L'articolo 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

      «11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento».

      Identico.

      2. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

      3. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore


Pag. 68
al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

      4. L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

      «12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

      5. All'articolo 30, comma 6-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

      6. L'articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

      «14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione».

      7. All'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 e 11.

      8. All'articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'avviso deve indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera

Pag. 69
b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2004 non contengano quest'ultima indicazione espressa».
      9. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all'atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.
 

Art. 24.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

          a) compilazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di


Pag. 70
  procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
 

          b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici.

 

      2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.

        3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
        4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 25.
(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

      1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad

      Identico.

Pag. 71
euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto».

torna su
 

Pag. 72-73

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
 

        2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalle direttive 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004.

        2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

        Identica.

        2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

        Identica.

        2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

        Identica.

        2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i princìpi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

        Identica.

        2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

        Identica.

 

Pag. 74-75


ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

        2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

        Identica.

        2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

        Identica.

        2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

        Identica.

        2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

        Identica.

        2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

        Identica.

        2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

        Identica.

        2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

        Identica.

        2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

        Identica.

        2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

        Identica.

        2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

        Identica.

 

Pag. 76-77

        2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.         Identica.

        2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

        Identica.

        2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

        Identica.

        2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

        Identica.

        2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

        Identica.

        2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

        Identica.

        2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

        Identica.

        2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

        Identica.

        2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze gb-agoniste nelle produzioni animali.

        Identica.

        2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

        Identica.

        2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

        Identica.

 

Pag. 78-79

        2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.         Identica.

        2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

        Identica.

        2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

        Identica.

        2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

        Identica.

        2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

        Identica.

        2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

        Identica.

        2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

        Identica.

        2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

        Identica.

        2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

        Identica.

        2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato.

        Identica.

        2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse.

        Identica.

 

Pag. 80-81

          2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

        2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

        Identica.

 

        2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

 

        2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

 

        2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

 

        2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

 

        2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

 

        2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

 

        2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.


Frontespizio Relazione Pareri Relazioni Commissioni Progetto di Legge Allegato
torna su