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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5276 |
1) l'evidenziazione del costo sostenuto all'origine, che corrisponde al prezzo pagato agli agricoltori, che, il più delle volte, è di entità irrisoria rispetto al prezzo al minuto praticato ai consumatori;
2) la possibilità di evidenziare facilmente e con trasparenza il valore aggiunto della commercializzazione rispetto alla produzione.
Il fatto che la Francia, che è il Paese europeo che ha sempre posto al centro della sua politica la cura e il sostegno della propria produzione e delle categorie su cui il relativo buon andamento poggia, abbia previsto nel proprio ordinamento norme di evidenziazione dei costi all'origine, ne spiega l'utilità e il senso e, soprattutto, ne consiglia l'imitazione quantomeno per ragioni di contiguità geografica e di inevitabile concorrenza sul piano della qualità di taluni particolari prodotti.
Con la presente proposta di legge si intende venire incontro alle esigenze più volte manifestate dalla categoria dei produttori del settore ortofrutticolo, spesso subordinate agli interessi della rete degli intermediari operanti nel settore.
1. I prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al consumatore devono recare, oltre alle indicazioni del prezzo al consumatore, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, anche l'indicazione del prezzo di acquisto al produttore.
2. Agli effetti della presente legge si intende per prezzo di acquisto al produttore il prezzo medio pagato, in un dato tempo per una data origine e per una data qualità e pezzatura, in cambio dell'acquisto della partita commercializzata, al netto di sconti, come risultanti dalle fatture o dai documenti prodotti dal soggetto che ha immesso per primo i prodotti sul mercato.
3. L'indicazione del prezzo di acquisto al produttore, obbligatoria ai sensi del comma 1, deve essere riportata con caratteri leggibili e con lo stesso formato del prezzo di vendita al pubblico.
4. La mancata indicazione del prezzo di acquisto al produttore o l'indicazione in modo non chiaro e visibile, in violazione di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, comporta l'irrogazione, a carico del venditore della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
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