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PDL 5275

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5275



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GRUA

Disposizioni in materia di efficacia delle iscrizioni ipotecarie

Presentata il 21 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), all'articolo 4, commi da 21 a 24 e 27, ha disposto, in favore delle aziende del settore agricolo che siano state interessate da eventi eccezionali alla data del 30 settembre 2003, benefìci consistenti nella possibilità di concessione di una rateazione fino a 20 rate trimestrali per il pagamento dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, nonché la riduzione della misura delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali.
      Molte aziende agricole aventi le caratteristiche previste dalla citata norma hanno avanzato regolare istanza all'ente previdenziale ma, ciò nonostante, non si sono viste cancellare le ipoteche accese dall'ente esattoriale in forza del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che, com'è noto, consente l'iscrizione ipotecaria gratuita per un importo fino al doppio della somma indicata nella cartella, nonché la facoltà di intraprendere l'esecuzione immobiliare decorsi sei mesi dall'iscrizione ipotecaria.
      In tale modo, tutti quei soggetti proprietari di immobili che hanno debiti contribuitivi e che si trovano nelle condizioni di potere beneficiare delle agevolazioni sopraindicate, pur avendo ottenuto la sospensione delle partite iscritte a ruolo, vedono i loro beni gravati da un credito sproporzionato che continua ad allarmare le banche anche in presenza di una riduzione della sorte e degli accessori e di un pagamento dilazionato fino a 20 rate trimestrali.
      Analoga situazione potrà verificarsi in futuro in presenza di ulteriori provvedimenti di condono previdenziale che dovessero essere disposti dalle leggi dello Stato.
      Appare, pertanto, indispensabile un provvedimento legislativo, come quello
 

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previsto dalla presente proposta di legge, che consenta a chi proponga istanza tendente a beneficiare di un provvedimento di condono previdenziale di riottenere la piena disponibilità del proprio patrimonio, anche al fine di non costringere i terzi creditori a pretendere l'immediato rientro e a rifiutare ogni sovvenzione o fornitura.
      L'articolo 1 della presente proposta prevede che le iscrizioni ipotecarie accese da enti esattoriali per crediti previdenziali su beni immobili di proprietà di soggetti ammessi in forza di legge al pagamento rateale perdono efficacia a decorrere dalla data di sospensione delle partite iscritte a ruolo.
      All'articolo 2 è previsto l'obbligo per l'ente esattoriale di trascrivere il provvedimento di sospensione di cui all'articolo 1.
      L'articolo 3, infine, prevede la perdita del beneficio del termine a seguito del mancato pagamento di due rate consecutive e consente all'ente esattoriale di procedere ad una nuova iscrizione ipotecaria in una misura che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati, nelle more, dal contribuente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le iscrizioni ipotecarie accese da enti esattoriali per crediti previdenziali su beni immobili di proprietà di soggetti ammessi in forza di legge al pagamento rateale perdono efficacia a decorrere dalla data di sospensione delle partite iscritte a ruolo.

Art. 2.

      1. L'ente esattoriale che ha iscritto l'ipoteca ai sensi dell'articolo 1 è tenuto a procedere immediatamente alla trascrizione del provvedimento di sospensione di cui al medesimo articolo 1.

Art. 3.

      1. Il mancato pagamento di due rate consecutive dell'ipoteca di cui all'articolo 1 comporta per il contribuente la perdita del beneficio del termine e consente all'ente esattoriale di procedere a nuova iscrizione ipotecaria in una misura che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati dal contribuente.


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