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PDL 5303

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5303



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 settembre 2004 (v. stampato Senato n. 3097)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

dal ministro per l'innovazione e le tecnologie
(STANCA)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 settembre 2004

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2004, N.  220

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. - (Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994). - 1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75 per cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di euro 259.000".
        2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n.364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n.130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n.448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
        3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

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        4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua è corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
        5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n.130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.
        6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1o gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.
        7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni.
        8. Mediocredito centrale spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

        Art. 1-ter. - (Assunzioni di personale a tempo determinato delle università). - 1. All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 per le università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1o gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo".

        Art. 1-quater. - (Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche). - 1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole

 

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italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero.

        Art. 1-quinquies. - (Differimento di termini). - 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005";

            b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005" e le parole: "31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"».

        All'articolo 2:

            dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        1-ter All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 2 milioni di euro per il 2004 ed in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468.
        1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.342, e successive modificazioni, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 31 dicembre 2002)"»;

            nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui».

        All'articolo 3, al comma 1, le parole: «Il termine di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di cui agli articoli 1 e 2» e le parole: «è differito» sono sostituite dalle seguenti: «sono differiti».

 

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        Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165). - 1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: "i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA," sono soppresse.

        Art. 3-ter. - (Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa). - 1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n.70, è autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1o gennaio 2003.
        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Art. 3-quater. - (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191, il comma 12 è abrogato.

        Art. 3-quinquies. - (Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari). - 1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        "1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n.347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1o gennaio 2004".

        2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.350, il comma 123 è abrogato.

 

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        Art. 3-sexies. - (Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale). - 1. Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, è prorogato al 31 dicembre 2007».

      Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari».

 

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Decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 2004.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali.
Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Rilevato che per mero errore materiale, in sede di conversione, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, è stato soppresso il comma 4 dell'articolo 1, concernente la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ripristinare il disposto della citata norma, al fine di garantire la piena operatività del Centro medesimo;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire, in via di interpretazione autentica, l'ambito di applicazione della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti per immobili ad uso abitativo;

        Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di presentazione delle domande relative ad agevolazioni previste per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze;


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emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA).

Articolo 1.
(Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA).

        1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non può comunque superare la data del 31 dicembre 2004.

        Identico.

 
Articolo 1-bis.
(Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994).
          1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 75 per cento» e le parole: «nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo complessivo di euro 259.000».
          2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n.364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n.130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n.448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per

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  inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
          3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
          4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua è corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
          5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n.130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.
          6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1o gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.
          7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni.
          8. Mediocredito centrale spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
 

Articolo 1-ter.
(Assunzioni di personale a tempo determinato delle università).
          1. All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 per le

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  università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1o gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo».
 

Articolo 1-quater.
(Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche).
          1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero.
 

Articolo 1-quinquies.
(Differimento di termini).
          1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005»;
              b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005» e le parole: «31 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

Articolo 2.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168).

Articolo 2.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui).

        1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,

        1. Identico.


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n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
 

        1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 2 milioni di euro per il 2004 ed in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
          1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468.
          1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.342, e successive modificazioni, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «in corso alla data del 31 dicembre 2002».

Articolo 3.
(Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994).

Articolo 3.
(Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994).

        1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, è differito al 31 dicembre 2004.

        1. I termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, sono differiti al 31 dicembre 2004.


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Articolo 3-bis.
(Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165).
          1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,» sono soppresse.
 

Articolo 3-ter.
(Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa).
          1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n.70, è autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1o gennaio 2003.
        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Articolo 3-quater.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191).
          1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191, il comma 12 è abrogato.
 

Articolo 3-quinquies.
(Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari).
          1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
 

        «1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.86, e successive modificazioni, costituiti da una


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  pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n.347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1o gennaio 2004».
        2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.350, il comma 123 è abrogato.
 

Articolo 3-sexies.
(Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale).
          1. Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, è prorogato al 31 dicembre 2007.
Articolo 4.
(Entrata in vigore).
        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 3 agosto 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

    


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