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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4913-A |
La I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4913 recante Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La V Commissione,
sul testo del provvedimento:
considerato che:
gli oneri derivanti dal provvedimento, come rilevato dalla relazione tecnica, decorrono soltanto successivamente all'adesione all'Accordo e che, pertanto, appare privo di giustificazione economica il previsto utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio 2003;
esprime:
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, il comma 1, sia sostituito con il seguente:
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede
TESTO |
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000, e sua esecuzione. |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000. |
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1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso. |
Identico. |
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1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio |
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
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triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 2. Identico. |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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