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PDL 5199

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5199



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUONTEMPO, AMORUSO, CANELLI, FATUZZO, GALLO, GERACI, ALBERTO GIORGETTI, LA STARZA, LANDI DI CHIAVENNA, MENIA, MEROI, ONNIS, PORCU, RAISI, SAIA

Norme per l'acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia

Presentata il 29 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Le vicissitudini dei nostri avi hanno portato all'esistenza, fuori dei confini della Repubblica, di numerose comunità di lingua e cultura italiane sparse per il mondo, stabilmente residenti all'estero e che tuttora mantengono il legame con il nostro Paese e spesso il desiderio di vedere riconosciuti la cittadinanza e i diritti dei connazionali che risiedono in Italia. Per alcune di queste persone si è trattato di riacquistare una cittadinanza già goduta e perduta per effetto delle vicende diplomatiche.
      Il Parlamento e il Governo hanno cercato di soddisfare quell'aspirazione, anche grazie al favorevole mutamento dell'organizzazione internazionale e al maggiore rispetto delle popolazioni di minoranza da parte dei Governi esteri.
      Il documento principale per seguire la via del riconoscimento della cittadinanza è la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza», con cui il Parlamento ha dato la possibilità di vedere riconosciuta la cittadinanza italiana ai membri di comunità che le vicende militari e diplomatiche hanno posto definitivamente sotto la sovranità di altri Paesi dei quali i membri delle minoranze italiane sono spesso cittadini fondanti. Nei confronti degli italiani che vivevano in quella che era la Repubblica di Jugoslavia la citata legge prevede norme specifiche all'articolo 17, il quale dava la possibilità
 

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di riacquistare la cittadinanza a coloro che ne erano in possesso prima del trattato di Osimo. Inoltre queste persone potevano trasmettere la cittadinanza nuovamente ottenuta ai figli minori. Gli effetti enunciati si verificano a condizione che i soggetti interessati avessero reso una dichiarazione entro un dato termine, prorogato due volte e infine scaduto il 31 dicembre del 1997.
      Gli effetti di tale formulazione hanno portato all'acquisto o al riacquisto della cittadinanza per molti nostri connazionali, ma hanno dato alcuni risultati certo non desiderati dal legislatore, poiché nei fatti non rispettava lo jus sanguinis.
      In primo luogo il limite di tempo ha rappresentato una barriera per l'esercizio di un diritto che non dovrebbe essere temporaneo, e che comunque ha trovato degli ostacoli nella difficile situazione interna della Croazia, coinvolta nelle guerre di disgregazione della Repubblica di Jugoslavia. La situazione di quegli anni, con la mancanza di informazioni esatte e la difficoltà di ricevere e di rinvenire la documentazione in un Paese in cui i cittadini e le istituzioni avevano problemi più pressanti, non assicurano che tutti abbiano avuto la piena possibilità di ristabilire il loro diritto. Inoltre vi è stato l'effetto paradossale della norma che parlava di riacquisto per chi aveva perso la cittadinanza e per i figli minori: coloro che erano nati dopo il 1947 - e che quindi non hanno mai posseduto originariamente la cittadinanza italiana - e prima del 1974 - cioè maggiorenni alla data di entrata in vigore della legge - si sono trovati esclusi dalla possibilità di riacquistare o di avere trasmessa la cittadinanza che invece ricevevano i familiari. Abbiamo casi di famiglie in cui padre e madre e un figlio sono ora in possesso della doppia cittadinanza, mentre la figlia più grande, di nazionalità italiana come il resto della famiglia, non ha potuto chiedere la cittadinanza e risulta in tutto e per tutto una straniera, condizione legittima, non negativa, ma ingiusta nei confronti sia della persona come membro di una famiglia, sia del nostro connazionale come membro della comunità culturale italiana.
      La presente proposta di legge cerca di andare incontro al desiderio di chi, pur essendo membro della nostra comunità culturale, non riesce ad ottenere la possibilità di conseguire la cittadinanza che è già stata concessa ai familiari.
      Nell'articolo 1 si introduce l'articolo 17-bis della citata legge n. 91 del 1992, con il quale si dà la possibilità di chiedere la cittadinanza a chi dimostra di avere genitori o un ascendente che sono cittadini - o sono stati membri della nostra comunità di minoranza - abitanti nel territorio di quelle che sono adesso la Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia.
      Rispetto a normative analoghe, non si richiede la presentazione di un attestato di appartenenza alla comunità di cultura italiana - concetto vago e non dimostrabile - né di fornire un attestato di buona condotta da parte delle autorità giudiziarie straniere e questo per due motivi: il primo è che il diritto di sangue non può dipendere dalle vicissitudini legali dei cittadini, dalla loro maggiore o minore conoscenza di certe nozioni; il secondo è che ogni documento obbligatorio può diventare uno strumento di pressione e di ostacolo. La procedura di acquisto di una seconda cittadinanza, nell'ottica dell'unità dell'Europa, ha oggi una minore valenza di possibile contrasto tra le Nazioni, ma resta sempre un'occasione di scorrettezza e di corruttela.
      Si noti, infine, che si è scelto di non limitare il diritto ai residenti nei territori interessati alle vicende del Trattato di pace perché in questi decenni le persone possono essersi trasferite per motivi di lavoro o di studio sul territorio delle nuove Repubbliche nate dalla disgregazione della Repubblica di Jugoslavia, pur essendo quei cittadini originari di quella che è ora la minoranza di lingua e cultura italiane delle Repubbliche di Croazia e di Slovenia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto alle persone che hanno un genitore o un ascendente in linea retta il quale:

              a) risiede o ha risieduto nel territorio della Repubblica di Croazia o della Repubblica di Slovenia;

              b) è cittadino italiano oppure cittadino della Repubblica di Croazia o della Repubblica di Slovenia e ha fatto o fa tuttora parte del gruppo etnico di lingua italiana».

Art. 2.

      1. Le persone di cui all'articolo 17-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, esercitano il diritto alla cittadinanza italiana mediante richiesta da presentare al prefetto o all'autorità consolare italiana, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, corredata:

          a) dal certificato di cittadinanza del genitore o dell'ascendente;

          b) dai certificati di nascita che attestano la discendenza;

          c) dall'attestazione dell'appartenenza al gruppo etnico di lingua italiana del genitore o dell'ascendente da parte delle autorità consolari italiane.


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