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PDL 5225

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5225



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CÈ, LUCIANO DUSSIN, BRICOLO, BALLAMAN, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, GIBELLI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STEFANI, VASCON

Nuove norme in materia di contrassegni elettorali e di sottoscrizione di liste e di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, dei presidenti di provincia, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali

Presentata il 3 agosto 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende incidere sulla legge elettorale della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, sulle norme per l'elezione dei consigli regionali, del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, nella parte relativa al procedimento elettorale preparatorio, e in particolare sulla disciplina riguardante la presentazione dei contrassegni elettorali e la sottoscrizione delle liste e delle candidature.
      Il primo problema a cui si vuole porre rimedio è quello della presentazione di contrassegni elettorali che, utilizzando simboli e diciture appartenenti tradizionalmente ad altri partiti, sono diretti, nelle intenzioni dei presentatori, a trarre in inganno l'elettore.
      Queste pratiche, più volte ripropostesi in occasione delle diverse consultazioni elettorali, minano un momento fondamentale del funzionamento della democrazia e cioè quello dell'espressione consapevole del voto da parte dell'elettore.
      Le condotte a cui si vuole qui porre rimedio costituiscono un grave attentato alla libera manifestazione delle proprie preferenze elettorali da parte dell'elettore.
      L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, già contiene, anche per effetto di modifiche apportate nel 1993, una disciplina diretta ad evitare la presentazione di simboli confondibili, tuttavia l'interpretazione
 

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sinora datane non ha evitato il verificarsi di abusi.
      Si è assistito cioè ad operazioni fraudolente a danno degli elettori, tanto più odiose e intollerabili se si considera che in democrazia qualsiasi formazione politica deve affermarsi per la forza delle proprie idee e programmi e non appropriandosi indebitamente dell'immagine e del patrimonio di battaglie e ideali di un partito già consolidatosi nel Paese.
      Per questo motivo si propone di introdurre nella norma citata un nuovo comma in cui si chiarisce che un contrassegno è confondibile con altro quando contiene i medesimi simboli o i medesimi elementi e diciture, o alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica. Il riferimento alla composizione e alla rappresentazione grafica dovrebbe comunque orientare la valutazione dei soggetti chiamati a decidere sull'ammissibilità del simbolo verso un giudizio complessivo e sintetico, che tenga conto più che di una mera comparazione degli elementi strutturali dei simboli, che pure resta rilevante, della «impressione d'insieme» che il simbolo confondibile è in grado di esercitare sull'elettore.
      Si vuole così impedire che l'utilizzo di determinati simboli e diciture, accompagnati a certi accorgimenti grafici, possa essere posto in essere con il solo fine di ingannare gli elettori e di impedire una genuina e consapevole espressione delle proprie preferenze politiche.
      La stessa modifica viene proposta anche con riferimento all'elezione dei consigli regionali, nonché dei sindaci, dei consigli comunali, del presidente della provincia e dei consigli provinciali.
      Una seconda questione che si intende affrontare con la presente proposta di legge è quella relativa al numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature.
      Si propongono due innovazioni, la prima diretta ad aumentare il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature nelle diverse consultazioni elettorali, l'altra finalizzata ad esonerare da tale incombenza quelle forze politiche che hanno già una significativa rappresentanza, essendosi costituite in gruppo parlamentare in una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il quarto comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Un contrassegno è confondibile con altro quando contiene i medesimi simboli o i medesimi elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

Art. 2.

      1. Dopo il secondo periodo del numero 4) dell'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «un contrassegno è confondibile con altro quando contiene i medesimi simboli o i medesimi elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

Art. 3.

      1. Dopo il primo periodo della lettera b) del primo comma dell'articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Un contrassegno è confondibile con altro quando contiene i medesimi simboli o i medesimi elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

 

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Art. 4.

      1. Dopo il primo periodo della lettera b) del primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Un contrassegno è confondibile con altro quando contiene i medesimi simboli o i medesimi elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

Art. 5.

      1. Il comma 4 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni».

Art. 6.

      1. Il comma 1 dell'articolo 18-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta:

 

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da almeno 3.000 e da non più di 3.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 5.000 e da non più di 5.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 8.000 e da non più di 8.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'articolo 18».

Art. 7.

      1. Il comma 6 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

      «6. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 3.500 e da non più di 4.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 7.000 e da non più di 8.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio».

 

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Art. 8.

      1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Le liste devono essere presentate:

          a) da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

          b) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

          c) da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

          d) da almeno 3.000 e da non più di 4.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti».

Art. 9.

      1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

          a) da almeno 400 e da non più di 800 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

          b) da almeno 700 e da non più di 1.400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

          c) da almeno 1.000 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di

 

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comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

          d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti».

Art. 10.

      1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

          a) da non meno di 2.000 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

          b) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

          c) da non meno di 700 e da non più di 1000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

          d) da non meno di 400 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

          e) da non meno di 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

          f) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

          g) da non meno di 120 e da non più di 240 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

          h) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

 

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          i) da non meno di 50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti».

Art. 11.

      1. In occasione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni già utilizzati da partiti, da movimenti o da gruppi politici che si sono costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi.
      2. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per i partiti, per i movimenti o per i gruppi politici di cui al comma 1 ogni volta che essi utilizzano i loro contrassegni tradizionali integrati da nuovi motti o sigle. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui le liste o le candidature sono contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale è contenuto quello di un partito, di un movimento o di un gruppo politico esente da tale obbligo ai sensi del presente articolo, nonché nel caso in cui le liste o le candidature sono contraddistinte da più contrassegni, tra i quali almeno uno di un partito, di un movimento o di un gruppo politico esente dal medesimo obbligo.



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