|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5225 |
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Un contrassegno è confondibile con altro quando contiene i medesimi simboli o i medesimi elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».
1. Dopo il secondo periodo del numero 4) dell'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «un contrassegno è confondibile con altro quando contiene i medesimi simboli o i medesimi elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».
1. Dopo il primo periodo della lettera b) del primo comma dell'articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Un contrassegno è confondibile con altro quando contiene i medesimi simboli o i medesimi elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».
1. Dopo il primo periodo della lettera b) del primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Un contrassegno è confondibile con altro quando contiene i medesimi simboli o i medesimi elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».
1. Il comma 4 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni».
1. Il comma 1 dell'articolo 18-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta:
1. Il comma 6 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«6. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 3.500 e da non più di 4.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 7.000 e da non più di 8.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio».
1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 3.000 e da non più di 4.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti».
1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
a) da almeno 400 e da non più di 800 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
b) da almeno 700 e da non più di 1.400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
c) da almeno 1.000 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti».
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 2.000 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
b) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
c) da non meno di 700 e da non più di 1000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d) da non meno di 400 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e) da non meno di 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g) da non meno di 120 e da non più di 240 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti».
1. In occasione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni già utilizzati da partiti, da movimenti o da gruppi politici che si sono costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi.
2. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per i partiti, per i movimenti o per i gruppi politici di cui al comma 1 ogni volta che essi utilizzano i loro contrassegni tradizionali integrati da nuovi motti o sigle. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui le liste o le candidature sono contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale è contenuto quello di un partito, di un movimento o di un gruppo politico esente da tale obbligo ai sensi del presente articolo, nonché nel caso in cui le liste o le candidature sono contraddistinte da più contrassegni, tra i quali almeno uno di un partito, di un movimento o di un gruppo politico esente dal medesimo obbligo.
|