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PDL 5232

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5232



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PERROTTA, ARNOLDI, CARLUCCI, COLLAVINI, DI TEODORO, FRAGALÀ, DANIELE GALLI, FILIPPO MANCUSO, MANINETTI, MILANESE, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SARDELLI, SAVO, VITALI, ZAMA, ZANETTA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sugli enti di Stato

Presentata il 25 agosto 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli esempi di spreco degli enti di Stato, messi in evidenza dalla stampa, denotano un costume di lassismo economico e una sicura alterazione della legislazione vigente, cosa quanto meno assurda rispetto alla necessità di buon governo.
      Gli esempi si sprecano: costi di consigli di amministrazione aumentati soprattutto negli anni 1996-2001, emolumenti dei direttori e dei segretari generali duplicati, benefit infiniti, eccetera. Soprattutto abbiamo triplicato gli enti nel quinquennio 1996-2001.
      Pertanto, senza delegittimare nessuno, è necessario capire: a) come è nato il problema; b) come è degenerato; c) quali sono stati i danni economici per la società; d) come risolvere il problema.
      Questo è il motivo della richiesta di istituzione di una apposita Commissione parlamentare di inchiesta, anche perché nessun parlamentare, vista la farraginosità del modo di archiviare e catalogare gli atti, sarebbe in grado di sapere il numero preciso degli enti di Stato interessati. Di qui la necessità di una Commissione parlamentare di inchiesta che abbia gli stessi poteri, per la ricerca degli atti, della magistratura.
      Si tenga presente che già il precedente Governo ha tentato di risolvere il problema e l'unico risultato è stato quello di creare un altro ente che è costato 42 miliardi di vecchie lire e in tre anni non ha risolto nulla, tanto che l'attuale Governo ha dovuto scioglierlo
      Si fa presente che allo stato attualmente nessuno è in grado di sapere il numero degli enti di Stato, o di enti dagli stessi controllati, né il loro costo, né quanti sono gli sprechi, né quante persone vi lavorino (o meno).
      Una riflessione del Parlamento potrebbe eliminare sprechi e meglio indirizzare il personale inutile negli uffici dello Stato dove ve ne sia necessità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

      1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per indagare sugli enti di Stato o consociati o controllati dallo Stato per una quota almeno pari al 51 per cento, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti deputati e venti senatori nominati rispettivamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo proporzionale ai gruppi parlamentari esistenti in ciascuno dei rami del Parlamento.
      2. La Commissione nella prima seduta elegge a maggioranza assoluta dei componenti il presidente e due vice presidenti, di cui almeno uno appartenente alla coalizione di minoranza.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) svolgere indagini per conoscere e individuare tutti gli enti di Stato o consociati o controllati dallo Stato per una quota almeno pari al 51 per cento;

          b) raccogliere dati, delibere dei consigli di amministrazione, ordinanze, decreti e ogni altro elemento che la Commissione stessa ritenga opportuno per catalogare gli enti di cui alla lettera a);

 

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          c) ottenere entro trenta giorni dalla data della richiesta tutti gli atti di cui alla lettera b);

          d) svolgere indagini atte a comprendere come si sia diffuso il fenomeno della proliferazione degli enti;

          e) proporre soluzioni atte ad eliminare il fenomeno di cui alla lettera d);

          f) riferire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ogni sei mesi per iscritto;

          g) determinare il costo totale degli enti di cui alla lettera a);

          h) formulare proposte per eliminare gli enti di cui alla lettera a) ritenuti, sulla base dei dati acquisiti, inutili;

          i) formulare proposte per eliminare gli enti di cui alla lettera a) i cui costi sono superiori ai benefìci e le cui attività possono essere svolte direttamente dallo Stato, nonché quelli che svolgono funzioni già esercitate da altri enti o dalle regioni, anche se solo in parte.

      2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso organismi amministrativi e non, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari e non, nonché ogni altro atto o documento che ritiene necessario ai fini dell'inchiesta.
      2. Per il segreto di ufficio si applica la normativa vigente in materia.

 

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Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

      1. La Commissione organizza i propri lavori con modalità da essa stessa stabilite.
      2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di consulenti di sua scelta. Può, altresì, avvalersi della collaborazione di esperti, estranei al personale delle Camere, scelti anche tra i magistrati.
      3. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, mettono a disposizione della Commissione personale, locali e strumenti operativi.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 7.
(Durata della Commissione).

      1. La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2005.


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