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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5232 |
1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per indagare sugli enti di Stato o consociati o controllati dallo Stato per una quota almeno pari al 51 per cento, di seguito denominata «Commissione».
1. La Commissione è composta da venti deputati e venti senatori nominati rispettivamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo proporzionale ai gruppi parlamentari esistenti in ciascuno dei rami del Parlamento.
2. La Commissione nella prima seduta elegge a maggioranza assoluta dei componenti il presidente e due vice presidenti, di cui almeno uno appartenente alla coalizione di minoranza.
1. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere indagini per conoscere e individuare tutti gli enti di Stato o consociati o controllati dallo Stato per una quota almeno pari al 51 per cento;
b) raccogliere dati, delibere dei consigli di amministrazione, ordinanze, decreti e ogni altro elemento che la Commissione stessa ritenga opportuno per catalogare gli enti di cui alla lettera a);
c) ottenere entro trenta giorni dalla data della richiesta tutti gli atti di cui alla lettera b);
d) svolgere indagini atte a comprendere come si sia diffuso il fenomeno della proliferazione degli enti;
e) proporre soluzioni atte ad eliminare il fenomeno di cui alla lettera d);
f) riferire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ogni sei mesi per iscritto;
g) determinare il costo totale degli enti di cui alla lettera a);
h) formulare proposte per eliminare gli enti di cui alla lettera a) ritenuti, sulla base dei dati acquisiti, inutili;
i) formulare proposte per eliminare gli enti di cui alla lettera a) i cui costi sono superiori ai benefìci e le cui attività possono essere svolte direttamente dallo Stato, nonché quelli che svolgono funzioni già esercitate da altri enti o dalle regioni, anche se solo in parte.
2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso organismi amministrativi e non, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari e non, nonché ogni altro atto o documento che ritiene necessario ai fini dell'inchiesta.
2. Per il segreto di ufficio si applica la normativa vigente in materia.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. La Commissione organizza i propri lavori con modalità da essa stessa stabilite.
2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di consulenti di sua scelta. Può, altresì, avvalersi della collaborazione di esperti, estranei al personale delle Camere, scelti anche tra i magistrati.
3. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, mettono a disposizione della Commissione personale, locali e strumenti operativi.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2005.
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