PDL 5240
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5240
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PERROTTA, ARNOLDI, EMERENZIO BARBIERI, BERTUCCI, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FRAGALÀ, DANIELE GALLI, MEREU, MILANESE, MORETTI, RAMPONI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SARDELLI, SAVO, ZAMA, ZANETTA
Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia antisismica e di difesa del suolo
Presentata il 27 agosto 2004
Onorevoli Colleghi! - È recente l'emanazione di nuove norme per la progettazione di dighe e di edifici antisismici. Ma la complessità delle norme e soprattutto il proliferare di leggi complica notevolmente il coordinamento di tali disposizioni; sopravvivono così norme che a volte sono, soprattutto per gli anni passati, in contrasto tra loro.
Per tali motivi è stata predisposta la presente proposta di legge con la quale si delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia antisismica e di difesa del suolo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia antisismica e di difesa del suolo.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede al riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di difesa del suolo e di prevenzione delle catastrofi naturali, adeguandole ai più recenti ed elevati standard antisismici relativi alle dighe e alle costruzioni.
3. Ai fini della predisposizione del testo unico di cui al comma 1, i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio possono avvalersi dell'opera di enti, istituiti universitari, esperti della protezione civile e di altri consulenti qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega.
Art. 2.
1. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro due mesi dalla data di trasmissione.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
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Art. 3.
1. Ai consulenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 è corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute. Il relativo onere è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei Ministeri competenti.