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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5144 |
1) istituire un percorso di scuole musicali pubbliche che prendano il posto dei conservatori di musica nella fascia di istruzione primaria e secondaria;
2) definire e completare la riforma dei conservatori di musica.
In una parola, vi è la necessità di riordinare il sistema dell'istruzione musicale in Italia.
La presente proposta di legge si propone alcuni obiettivi fondamentali.
1. Il primo obiettivo, che sta alla base della proposta di legge stessa, è di riconoscere la musica quale «patrimonio storico e culturale della Repubblica e del popolo italiano».
Negli anni e in tutti i tentativi di riforma del sistema scolastico c'è sempre stato nei confronti della musica un peccato di omissione, a mio giudizio gravissimo: quello di non ritenere la musica - e tutte le sue manifestazioni espressive - patrimonio storico della nostra cultura. Questo progetto di riforma ha la giusta ambizione di cancellare tale peccato di omissione, nello spirito di un ripensamento
a) 8 per mille degli introiti annui complessivi dei diritti d'autore della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provenienti dalla voce «musica»;
b) 8 per mille degli introiti annui della SIAE provenienti da spettacoli musicali (teatri lirici, sale da concerto, festival, sale da ballo, discoteche);
c) 8 per mille degli introiti annui dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori;
d) 8 per mille dell'accisa sulla vendita annua di supporti audio, video e multimediali registrati e da registrare (audiocassette, videocassette, cd-rom, dvd).
2. Questo progetto di riforma intende dunque riportare al prestigio antico un'arte che appartiene alle nostre radici storiche e culturali: la musica in tutte le sue manifestazioni espressive, colte e popolari. Apportare prestigio per il legislatore vuol dire incominciare dalle fondamenta, ovvero dall'educazione del fare musica e dell'ascoltare musica. Si vuole prefigurare un nuovo «sistema musica» italiano, per dare alla didattica musicale nel nostro Paese il ruolo che la sua storia e il suo prestigio esigono. Per questo, il secondo obiettivo della presente proposta di legge è di delineare con chiarezza e completezza un nuovo sistema della didattica musicale in Italia e dare vita a un sistema chiaro e trasparente di abilitazioni all'insegnamento delle materie musicali, in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Il passaggio dei conservatori di musica alla fascia universitaria accelera e rende improcrastinabile un intervento legislativo. I conservatori, che prima della riforma si occupavano di tutte le fasce di età, saranno adesso riservati ai diciottenni in possesso di diploma di maturità. È necessaria e indifferibile l'istituzione di un sistema organico di scuole pubbliche musicali che prenda il posto dei conservatori di musica nella fascia della scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado (didattica musicale di indirizzo).
Sono punti cardine della presente proposta di legge:
a) il potenziamento dell'insegnamento della musica nel ciclo della scuola dell'infanzia e nel ciclo ordinario della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado (didattica musicale di base);
b) l'istituzione della scuola primaria ad indirizzo musicale, con inizio al terzo anno, rifacendosi all'attuale impianto delle scuole medie ad indirizzo musicale, ma evitando le rigidità che caratterizzano queste ultime, in linea con la già avviata «riforma Moratti». Ricordiamo che, con il vecchio ordinamento, si accedeva al conservatorio di musica anche a 8 anni di età; che i grandi musicisti hanno cominciato gli studi fin da bambini; non prevedere una scuola primaria ad indirizzo musicale vuol dire impedire che bambini di talento possano intraprendere gli studi musicali in scuole pubbliche;
c) per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, si prevede la creazione dell'istituto musicale e coreutico;
d) per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, si prevede l'istituzione del liceo musicale e coreutico, già contemplato nel progetto di riforma del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Moratti. Ha accesso al liceo musicale chi semplicemente è in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, in linea con l'esigenza di flessibilità nelle scelte fatta propria dalla «riforma Moratti»; prevedendo comunque un sistema di debiti formativi che permetta agli allievi di colmare eventuali lacune. Il diploma conseguito al termine del liceo musicale (corrispondente a grandi linee all'attuale compimento medio nei conservatori
e) viene delineato un sistema chiaro, trasparente e progressivo di abilitazione all'insegnamento delle discipline musicali, affidato definitivamente ed esclusivamente ai conservatori di musica. La musica deve essere insegnata da docenti professionalmente competenti. L'unica istituzione che può assicurare e certificare la competenza didattica in campo musicale è il conservatorio. Si deve porre fine, almeno in campo musicale, alla vera e propria sciagura delle cosiddette «abilitazioni riservate». Il principio generale (fatto proprio dai Paesi di grande tradizione musicale) è che a titolo più elevato corrisponde abilitazione più elevata: a grandi linee, il diploma di liceo musicale e coreutico conferisce l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, la laurea di primo livello (triennale) la conferisce per la scuola primaria, la laurea di secondo livello (quinquennale) per la scuola secondaria di primo grado, un ulteriore corso di un anno per la scuola secondaria di secondo grado, il dottorato di ricerca per i conservatori di musica;
f) viene sancito definitivamente e senza possibilità di equivoco il principio fondamentale della separazione, anche nella disciplina delle abilitazioni, tra didattica di base (insegnamento della musica: classi 79/A, 80/A, 31/A e 32/A) e didattica di indirizzo (insegnamento dello strumento musicale, del canto e della danza - classi 81/A, 77/A e 78/A - e delle discipline teoriche e storiche - classi 82/A, 83/A, 84/A, 85/A, 86/A). La didattica musicale di indirizzo, infatti, non dà una preparazione musicale generale come la didattica musicale di base, ma si muove su un suo percorso autonomo, dando competenze musicali specifiche, che possono essere fornite esclusivamente da docenti forniti di specifiche professionalità.
È naturale che una oculata ed economica gestione delle risorse, materiali e umane, non possa prescindere dal riconoscimento e dal potenziamento delle strutture già esistenti e operanti nel territorio. Una di queste, e forse la più importante, accanto alle scuole ad indirizzo musicale e ai licei musicali sperimentali, è costituita dai circa 400 laboratori musicali istituiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle scuole di ogni ordine e grado e negli istituti comprensivi. Il laboratorio musicale è, secondo la definizione dello stesso Ministero, uno «spazio fisico attrezzato», cioè un luogo dedicato esclusivamente al fare e all'ascoltare musica e a tale scopo dotato degli accessori necessari (strumenti musicali in primis). Il Ministero ha investito in media 40 milioni delle vecchie lire per la creazione di ciascuno dei circa 400 laboratori esistenti in Italia, per un totale di circa 16 miliardi. Questi soldi sono stati spesi dalle scuole per l'acquisto di materiali, attrezzature e strumenti musicali.
Le scuole sono state invitate a porre in essere «accordi di rete» e «convenzioni» bilaterali e multilaterali con enti pubblici e privati (altre scuole, associazioni, comuni, eccetera) allo scopo di assicurare il funzionamento dei laboratori e di aprire gli stessi alla fruizione da parte di un pubblico di utenti che non si identificasse per forza con gli alunni della scuola sede del laboratorio, ma si estendesse il più possibile - visto l'esiguo numero di laboratori - al territorio circostante la scuola stessa. Gli istituti scolastici, attraverso la stipulazione di tali accordi e convenzioni, ma anche attraverso un'attenta e previdente opera di programmazione e di progettazione, hanno spesso creato - pur tra mille difficoltà - delle vere e proprie «scuole musicali», coinvolgendo esperti esterni qualificati per mezzo del contratto d'opera, o contratto di collaborazione. Ai laboratori musicali è stato dedicato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione il progetto VALMUSS,
3. Il terzo obiettivo della presente proposta di legge è di agganciare in maniera chiara e definitiva il sistema dell'alta formazione musicale al sistema universitario.
Così come strutturata attualmente, infatti, la legge n. 508 del 1999 lascia i conservatori di musica in una posizione ambigua, e non sufficienti sembrano le pur rilevanti modifiche apportate dalla predetta legge per dare chiarezza al quadro giuridico delle strutture e dei docenti. La presente proposta di legge vuole inserire pienamente tali istituti nel sistema universitario, sia per quanto riguarda i titoli rilasciati (finalmente lauree in senso proprio), sia per quanto riguarda lo stato giuridico del personale, che viene definitivamente equiparato a quello universitario.
Nel sistema delineato dalla presente proposta di legge:
a) gli studi di alta formazione musicale sono impartiti dai conservatori di musica, che divengono vere e proprie università. Conseguentemente, si apportano le necessarie modificazioni alla legge n. 508 del 1999, che rimaneva ambigua in tale senso: in particolare, si dà finalmente con chiarezza il nome di «laurea» ai titoli rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale; si prevede che le docenze siano assimilate a quelle universitarie; si abroga finalmente il discutibilissimo comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, che in combinato disposto con il comma 7, lettera c), dello stesso articolo praticamente procrastinava sine die l'elevazione dei conservatori di musica al rango universitario; si equiparano i diplomi conseguiti con il vecchio ordinamento alle lauree di primo livello in maniera chiara e completa, eliminando la vergognosa clausola «Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi» contenuta nell'articolo 4, comma 3-bis, della citata legge n. 508 del 1999;
b) per le già menzionate esigenze di flessibilità, si dà la possibilità di accesso al conservatorio di musica semplicemente a chi è in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo anche in questo caso un sistema di debiti formativi che permetta agli allievi di colmare eventuali lacune;
c) la formazione nelle cosiddette «arti del palcoscenico», come canto solistico, canto corale, direzione di coro, danza, coreografia, viene posta all'interno di facoltà universitarie dotate di autonomia all'interno del conservatorio di musica-università; si prevede una possibilità autonoma di convenzionamento di tali facoltà con gli enti lirici e teatrali, in maniera da consentire la piena collaborazione tra strutture di formazione e strutture di produzione;
d) viene data ai corsi di laurea istituiti nei conservatori di musica una precisa articolazione, rispondente alle esigenze
e) come già detto, viene affidato esclusivamente e definitivamente ai conservatori di musica il compito di conferire le abilitazioni in materie musicali, per tutti gli ordini e gradi di scuola;
f) viene finalmente risolta l'annosa questione dell'equiparazione degli accompagnatori al pianoforte al personale docente;
g) viene previsto un sistema di reclutamento attraverso un concorso a cattedre per titoli ed esami, per evitare la sciagura delle nomine arbitrarie dei direttori, del precariato cronico e dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999. Lo svolgimento degli ultimi concorsi a cattedre (decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 luglio 1990) ha dato ottimi frutti nei conservatori di musica. Dopo anni di immissioni in ruolo ope legis che avevano fatto scandalosamente precipitare il livello di tali istituzioni, finalmente i concorsi hanno ridato loro linfa nuova e vitale, permettendo l'ingresso di solidissime professionalità, che hanno dovuto passare il vaglio di prove selettive e rigorose.
Sono previsti appositi organi territoriali, coordinati dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, cui spetterà il compito di definire la programmazione della didattica musicale e di ridisegnare sul territorio nazionale la nuova mappa dei vari momenti formativi (scuole primarie ad indirizzo musicale, istituti musicali, licei musicali, conservatori), con l'obiettivo di una distribuzione armonica ed equilibrata dell'offerta didattica.
1. La musica è riconosciuta patrimonio storico e culturale della Repubblica e del popolo italiano.
2. In osservanza degli articoli 9, 33 e 34 della Costituzione, lo Stato:
a) promuove lo sviluppo della didattica musicale;
b) garantisce il diritto di accesso all'istruzione musicale;
c) sviluppa gli strumenti attraverso i quali è esercitato il diritto di accesso di cui alla lettera b);
d) incentiva una didattica dell'ascolto della musica.
1. La presente legge reca disposizioni per il riordino della didattica musicale di base e di indirizzo, mediante segmenti formativi di progressione piramidale, al fine di garantire l'attuazione dei seguenti obiettivi:
a) ampliamento della didattica musicale di base, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria, di primo e di secondo grado;
b) riforma della didattica musicale di indirizzo, con l'istituzione della scuola primaria ad indirizzo musicale, dell'istituto
c) equiparazione delle istituzioni di alta formazione musicale alle università;
d) istituzione di un sistema di abilitazione all'insegnamento delle discipline musicali demandato in via esclusiva alle istituzioni dell'alta formazione musicale.
1. La didattica musicale di indirizzo è collocata all'interno del Sistema dell'istruzione nazionale con suo ordinamento autonomo, tale da garantire le specificità dei percorsi didattici e la loro pratica attuazione, e si articola nei contenuti espressivi di:
a) musica strumentale;
b) canto solistico e corale;
c) danza.
1. Nella scuola dell'infanzia, della durata di tre anni, la didattica musicale di base, intesa come attività educativa, è obbligatoria e gratuita per non meno di 6 ore settimanali.
1. L'attività educativa musicale deve comprendere i seguenti contenuti didattici:
a) educazione all'ascolto;
b) educazione ritmica;
c) espressività corporea;
d) alfabetizzazione vocale.
1. È istituita la classe di concorso 79/A (musica nella scuola dell'infanzia).
2. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 79/A il diploma conseguito ai sensi dell'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il diploma accademico di laurea di primo livello conseguiti presso un conservatorio di musica, nonché il diploma conseguito presso un liceo musicale e coreutico.
3. L'insegnamento della musica nella scuola dell'infanzia è affidato esclusivamente al personale in possesso di diplomi di cui al comma 2.
1. Nella scuola primaria, della durata di cinque anni, la didattica musicale di base è obbligatoria e gratuita per non meno di 6 ore settimanali.
1. L'offerta formativa di didattica musicale di base nella scuola primaria è articolata in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e in due periodi didattici biennali successivi.
2. I contenuti didattici dell'anno di raccordo di cui al comma 1 sono:
a) alfabetizzazione vocale;
b) alfabetizzazione sonora;
c) espressività corporea.
3. I contenuti didattici del primo biennio di cui al comma 1 sono:
a) educazione all'ascolto;
b) fondamenti di danza;
c) canto corale;
d) alfabetizzazione vocale e strumentale.
4. I contenuti didattici del secondo biennio di cui al comma 1 sono:
a) elementi teorici;
b) solfeggio vocale;
c) educazione all'ascolto;
d) canto corale;
e) fondamenti di danza;
f) elementi di storia della musica.
1. È istituita la classe di concorso «80/A (musica nella scuola primaria)».
2. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 80/A il diploma conseguito ai sensi dell'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il diploma accademico di laurea di primo livello conseguiti presso un conservatorio di musica.
3. L'insegnamento della musica nella scuola primaria è affidato esclusivamente al personale in possesso di diplomi di cui al comma 2.
1. Le scuole primarie sedi di laboratorio musicale e le scuole primarie facenti parte di un istituto comprensivo sede di
1. Nel ciclo ordinario della scuola secondaria di primo grado l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di 3 ore settimanali, suddivise con le seguenti modalità:
a) un'ora di storia della musica e ascolto;
b) un'ora di teoria musicale e solfeggio;
c) un'ora di canto corale e didattica strumentale.
2. La classe di concorso 31/A è ridenominata «1/A (musica nella scuola secondaria di primo grado)».
3. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 31/A il diploma accademico di laurea di secondo livello, conseguito presso un conservatorio di musica e la laurea in discipline della musica e in musicologia.
1. Nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, per agevolare l'avvio o il proseguimento del percorso didattico-formativo di indirizzo musicale, è istituito, con sedi su tutto il territorio nazionale, l'istituto musicale e coreutico della durata di tre anni.
2. L'offerta formativa dell'istituto musicale e coreutico sviluppa nel triennio la
1. All'istituto musicale e coreutico si accede mediante una prova di ingresso, mirante a comprovare una conoscenza elementare della didattica musicale e a verificare le necessarie attitudini e la predisposizione naturale allo studio della musica.
2. L'esame di Stato, oltre alla conoscenza delle materie di didattica generale,
1. La classe di concorso 77/A è ridenominata «77/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di primo grado)».
2. Ha valore abilitante per la classe di concorso 77/A, per lo specifico indirizzo o strumento cui il diploma stesso si riferisce, il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo interpretativo, conseguito presso un conservatorio di musica.
3. Sono istituite le classi di concorso «82/A (discipline storico-musicali negli istituti musicali e coreutici)» e «83/A (discipline teorico-musicali negli istituti musicali e coreutici)».
4. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 82/A il diploma accademico di laurea di secondo livello, conseguito presso un conservatorio di musica e la laurea in discipline della musica e in musicologia. Ha valore abilitante per la classe di concorso 83/A il diploma accademico di laurea di secondo livello, conseguito presso un conservatorio di musica.
5. Le scuole secondarie di primo grado non ad indirizzo musicale possono liberamente organizzare, nelle ore opzionali e facoltative, corsi di strumento musicale, canto e danza, anche in deroga alle norme vigenti sull'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado. Esse assumono in servizio i docenti attingendo alle graduatorie provinciali della classe di concorso 77/A.
1. Nel ciclo ordinario della scuola secondaria di secondo grado l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di 2 ore settimanali, suddivise con le seguenti modalità:
a) un'ora di storia della musica e ascolto;
b) un'ora di teoria, solfeggio, canto corale e didattica strumentale.
2. La classe di concorso 32/A è ridenominata «32/A (musica nella scuola secondaria di secondo grado)».
1. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, allo scopo di portare a compimento la didattica musicale di indirizzo, è istituito, con sedi su tutto il territorio nazionale, il liceo musicale e coreutico della durata di cinque anni.
2. L'offerta formativa del liceo musicale e coreutico sviluppa nel quinquennio la didattica musicale superiore nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, con il completamento degli studi teorici superiori di armonia e contrappunto, di storia della musica, di analisi musicale, e di quanto contribuisce a definire un corredo educativo sulla cultura musicale in generale, compresi i nuovi linguaggi e le nuove tendenze. È posta particolare attenzione alla didattica formativa di professionisti d'orchestra, degli artisti del coro e degli organici d'assieme per la danza.
3. Gli obiettivi e le finalità del liceo musicale e coreutico non rientrano nell'ambito di applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.
4. L'orario annuale delle lezioni è fissato in 891 ore, con l'aggiunta di 198 ore annue per esercitazioni didattiche solistiche e d'assieme. Nel caso di particolari programmi didattici o di specifici percorsi formativi personalizzati è data facoltà di superare il suddetto limite orario annuale.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
1. Si accede al liceo musicale e coreutico con il possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado e previo esame di ammissione, mirante a comprovare il possesso di competenze vocali, strumentali o coreutiche analoghe a quelle previste per l'esame di compimento inferiore della didattica musicale di cui all'articolo 13. Con deliberazione del consiglio d'istituto possono essere attribuiti debiti formativi che devono comunque essere colmati entro un anno dalla data di ammissione.
2. L'esame di maturità musicale e coreutica, oltre alle materie di didattica generale, deve accertare il compimento superiore della didattica musicale e coreutica mediante prove scritte e orali per le materie teoriche e una prova pratica per lo strumento, il canto o la danza.
3. Il liceo musicale e coreutico, dopo il superamento dell'esame di Stato, rilascia il diploma di maturità musicale e coreutica, attestante il compimento superiore della
1. È istituita la classe di concorso «78/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di secondo grado)».
2. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 78/A, per lo specifico in indirizzo o strumento cui il diploma e il corso si riferiscono, il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo interpretativo, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica strumentale vocale o coreutica conseguiti presso un conservatorio di musica.
3. È istituita la classe di concorso «84/A (discipline storico-musicali nei licei musicali e coreutici)».
4. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 84/A il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo musicologico, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica musicologica, conseguiti presso un conservatorio di musica. Hanno il medesimo valore la laurea in discipline della musica e in musicologia, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica musicologica conseguito presso un conservatorio di musica.
5. È istituita la classe di concorso «85/A (discipline teorico-musicali nei licei musicali e coreutici)».
6. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 85/A il diploma di composizione conseguito ai sensi dell'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo compositivo, unitamente a un corso di specializzazione di un anno in didattica della composizione, conseguiti presso un conservatorio di musica.
1. Al fine di collegare il momento formativo a occasioni di esibizione artistica, solistica o d'assieme, e di favorire uno stretto collegamento con lo specifico mondo del lavoro, è riconosciuta al liceo musicale e coreutico un'ampia autonomia gestionale che, attraverso l'istituzione di un apposito consiglio di amministrazione, a lato dell'attività didattica, permetta di:
a) gestire, totalmente o parzialmente, spazi teatrali e concertistici e di programmare stagioni;
b) sviluppare programmi di supporto all'ascolto e di sostegno alla formazione di un pubblico consapevole;
c) promuovere ogni intervento necessario a preparare alla futura attività professionale gli studenti;
d) realizzare le opportune sinergie e collaborazioni con le altre strutture formative e con le strutture di produzione presenti sul territorio.
1. L'ufficio scolastico regionale, di intesa con i centri servizi amministrativi provinciali e previo parere del comitato di cui al comma 2, provvede al coordinamento:
a) dell'istituzione e della distribuzione sul territorio delle scuole primarie ad indirizzo musicale, degli istituti musicali e coreutici e dei licei musicali e coreutici;
b) dell'offerta didattica per l'avviamento allo studio degli strumenti musicali, del canto e della danza.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno dell'ufficio scolastico regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento per la didattica musicale e coreutica. Il comitato, presieduto da un funzionario dello stesso ufficio scolastico regionale, è composto da un docente di materie musicali di ciascuna provincia, da un docente di un'istituzione di alta formazione artistica e musicale e da un rappresentante delle associazioni delle categorie musicali presenti sul territorio. L'ufficio scolastico regionale fissa, con un apposito
1. Per alta formazione musicale si intende il percorso finale dell'offerta didattica musicale sul territorio nazionale.
2. Gli studi di alta formazione musicale sono impartiti dai conservatori di musica, che sono equiparati alle università degli studi, conservando la propria denominazione. La docenza dell'alta formazione musicale è inquadrata analogamente alla docenza universitaria ordinaria. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte.
3. I programmi didattici dell'alta formazione musicale sono predisposti in analogia a quelli previsti nelle istituzioni scolastiche di pari livello esistenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, ai conservatori di musica si applica la normativa vigente per le università degli studi.
5. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 5 dopo le parole: «Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici» sono inserite le seguenti: «di laurea», e le parole da: «Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni» fino alla fine del comma sono soppresse;
d) la lettera c) del comma 7 è abrogata;
e) la lettera c) del comma 8 è sostituita dalla seguente:
«c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali, prevedendo modalità e strumenti di raccordo su base territoriale con le altre istituzioni universitarie e con la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;»;
f) la lettera d) del comma 8 è abrogata.
g) la lettera f) del comma 8 è sostituita dalla seguente:
«f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, anche in rapporto alle altre istituzioni universitarie e al sistema della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;»;
h) la lettera h) del comma 8 è sostituita dalla seguente:
«h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con altre istituzioni universitarie».
6. Al comma 3-bis dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi» sono soppresse.
1. L'articolazione dei corsi di laurea presso i conservatori di musica è la seguente:
a) un triennio di primo livello, al termine del quale viene conferito il diploma accademico di laurea di primo livello in discipline musicali, articolato per scuole;
b) un biennio di secondo livello, al termine del quale viene conferito il diploma
1) indirizzo interpretativo, articolato per scuole;
2) indirizzo didattico, articolato per scuole;
3) indirizzo jazz, articolato per scuole;
4) indirizzo compositivo;
5) indirizzo musicologico;
6) indirizzo tecnologico;
c) un biennio di dottorato, al termine del quale viene conferito il dottorato di ricerca in materie musicali, articolato per indirizzi e scuole, che conferisce l'abilitazione all'insegnamento nei conservatori di musica. Si accede al biennio di dottorato esclusivamente per lo stesso indirizzo e scuola cui si riferisce il biennio di secondo livello. Il biennio di dottorato, indirizzo interpretativo, conferisce in via esclusiva l'abilitazione all'insegnamento dello strumento musicale, del canto e della danza nei conservatori di musica. Il biennio di dottorato, indirizzo didattico, conferisce in via esclusiva l'abilitazione all'insegnamento delle discipline didattiche nei conservatori di musica. Il biennio di dottorato, indirizzo jazz, conferisce in via esclusiva l'abilitazione all'insegnamento delle discipline jazzistiche, dello strumento canto jazz nei conservatori di musica. Il biennio di dottorato, indirizzo compositivo, conferisce in via esclusiva l'abilitazione all'insegnamento delle discipline teorico-compositive nei conservatori di musica. Il biennio di dottorato, indirizzo musicologico, conferisce in via esclusiva l'abilitazione all'insegnamento delle discipline storico-musicologiche nei conservatori di musica. Il biennio di dottorato, indirizzo tecnologico, conferisce in via esclusiva l'abilitazione all'insegnamento delle discipline tecnologiche nei conservatori di musica.
1. Si accede al conservatorio di musica con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e previo esame di ammissione, mirante a comprovare il possesso di competenze musicali analoghe a quelle previste per l'esame di compimento superiore della didattica musicale di cui all'articolo 17.
2. Con deliberazione del consiglio accademico possono essere attribuiti debiti formativi che devono comunque essere colmati entro un anno dalla data di ammissione.
1. Il conservatorio di musica può essere istituito, ove non già esistente, nelle città capoluogo di regione e di provincia.
2. Ai fini dell'istituzione di un nuovo conservatorio di musica sono considerate la distribuzione territoriale, le ragioni storiche e la tradizione didattica e artistica. Le città che hanno dato i natali a celebri compositori italiani, anche se non capoluogo di regione o di provincia, possono istituire nuovi conservatori di musica.
3. Per l'istituzione di un nuovo conservatorio di musica si adotta la medesima procedura prevista dalla normativa vigente per l'istituzione di sedi universitarie, previo parere del CNAM.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i regolamenti di cui all'articolo 2,
1. Allo scopo di assicurare autonomia all'alta formazione della didattica vocale e corale e all'alta formazione coreutica, all'interno dei conservatori di musica possono essere istituite, con deliberazione del collegio dei professori, la facoltà di canto e la facoltà di danza.
2. Le facoltà di cui al comma 1 possono autonomamente convenzionarsi con gli enti preposti alla produzione teatrale dell'opera lirica e del balletto, al fine di:
a) programmare stagioni annuali con la partecipazione degli allievi del conservatorio di musica;
b) agevolare la carriera artistica di giovani solisti, cantanti e ballerini;
c) avviare progetti didattici speciali, aperti alla partecipazione di giovani artisti provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari, sullo studio e sulla prassi interpretativa del melodramma italiano nella sua evoluzione storica e stilistica.
3. Con deliberazione del collegio dei professori, all'interno del conservatorio di
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Accademia nazionale di danza, con sede a Roma, è trasformata in facoltà di danza all'interno del conservatorio di musica di Roma.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CNAM, sono rese omogenee e riportate ad ordinamento le sperimentazioni già avviate nei conservatori di musica.
2. Entro tre anni dalla data in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono ridefinite le classi di concorso per l'insegnamento nei conservatori di musica.
3. Per il reclutamento del nuovo personale docente da assumere presso i conservatori di musica entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente a cadenza quinquennale, sono definite e bandite, con lo stesso regolamento di cui al comma 2, apposite e specifiche procedure concorsuali su base nazionale, secondo i princìpi e criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettera a), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ogni classe di concorso, fatta eccezione per le discipline musicologiche, deve prevedere almeno tre prove, una scritta, una pratica e una orale, nonché una valutazione dei titoli artistico-professionali. Almeno metà del
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di istituire corsi di abilitazione in materie musicali presso le università degli studi. Le abilitazioni conseguite nei corsi di abilitazione già istituiti alla medesima data hanno valore solo ed esclusivamente per le classi di concorso 31/A e 32/A. Dei corsi di abilitazione iniziati viene comunque assicurato il completamento.
1. Il CNAM è integrato nella sua composizione da un rappresentante dei licei musicali e coreutici e da un rappresentante degli istituti musicali e coreutici.
2. Al CNAM, oltre ai compiti istituzionali già stabiliti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, è attribuito il compito di definire la programmazione della didattica musicale in Italia, tenendo conto dei princìpi stabiliti dalla presente legge.
3. Ai fini dell'organizzazione e del coordinamento delle strutture previste dall'articolo 20, il CNAM programma, a cadenza semestrale, apposite conferenze interregionali degli uffici scolastici regionali.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse seguenti:
a) 8 per mille degli introiti annui della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per diritti d'autore provenienti dalla voce «musica»;
b) 8 per mille degli introiti annui della SIAE provenienti da spettacoli musicali;
c) 8 per mille degli introiti annui dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE);
d) 8 per mille dell'accisa sulla vendita annuale di supporti audio, video e multimediali registrati e da registrare.
2. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo speciale per la didattica musicale, cui affluiscono le risorse finanziarie indicate al comma 1.
3. La gestione del fondo speciale di cui al comma 2 è affidata ad una apposita commissione composta da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze nonché da rappresentanti della SIAE, dell'IMAIE e dell'Associazione generale italiana dello spettacolo.
4. È competenza del Ministero dell'economia e delle finanze provvedere alla riscossione e al controllo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo.
5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il versamento delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
6. In sede di prima attuazione della presente legge, al fine di consentire l'attivazione delle strutture di coordinamento regionali e di garantire il finanziamento del fondo speciale per la didattica musicale previsti dalla presente legge è erogato un contributo straordinario una tantum di 800.000 euro.
7. Il contributo straordinario di cui al comma 6 è finanziato:
a) per il 60 per cento a carico del fondo di riserva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per il 40 per cento a carico del fondo di riserva del Ministero per i beni e le attività culturali.
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