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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5257 |
pianificare il tessuto urbano in funzione delle nuove priorità: più spazio ai mezzi pubblici, più aree pedonali, estensione (temporale e di superficie) della ZTL (zona a traffico limitato), più «zone 30»;
ridurre le necessità di spostamento, agevolando il trasferimento delle informazioni rispetto a quello delle persone e delle merci;
potenziare e aumentare l'efficienza dei mezzi pubblici, in particolare attraverso la creazione di una rete tramviaria capillare e funzionale;
promuovere i sistemi di mobilità alternativa: mobilità ciclistica, car pooling, car sharing;
incentivare l'intermodalità;
introdurre un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
valorizzare lo strumento del mobility management, il cui ruolo potrebbe permettere di realizzare una strategia vincente per l'organizzazione della rete degli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
realizzare percorsi vigilati e protetti casa-scuola.
1. Lo Stato riconosce la necessità di realizzare interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'area urbana del comune di Roma e al miglioramento della qualità dell'aria.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Roma predispone il programma degli interventi destinati alla riduzione delle emissioni inquinanti, sulla base delle seguenti linee di azione:
a) interventi a favore del trasporto pubblico locale:
1) graduale sostituzione del parco veicoli con veicoli ad impatto ambientale basso o nullo;
2) realizzazione di una rete di percorsi riservati e protetti per i mezzi pubblici;
3) realizzazione di nuove linee tramviarie;
4) potenziamento delle linee ferroviarie regionali;
b) interventi a favore della mobilità privata:
1) assegnazione di incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti esclusivamente con veicoli ad impatto zero;
2) introduzione di agevolazioni fiscali per i titolari di abbonamento al servizio di trasporto pubblico;
c) altri interventi:
1) erogazione di contributi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento particolarmente inquinanti;
2) realizzazione di nodi di scambio per la consegna di merci nel centro storico da effettuare utilizzando rigorosamente veicoli ad impatto ambientale zero;
3) rafforzamento e ampliamento della politica dell'intermodalità, attraverso la realizzazione di nuovi punti di scambio modale e altri interventi per agevolare i collegamenti a breve raggio;
4) realizzazione di parcheggi in prossimità di nodi di scambio;
5) realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti in prossimità delle scuole;
6) realizzazione degli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, in materia di mobilità ciclistica.
2. Al fine di attuare il programma degli interventi di cui al comma 1 al sindaco del comune di Roma sono conferiti i poteri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in materia di programmazione dei trasporti locali, nonché i poteri di cui agli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, per quanto concerne le opere e i servizi di competenza esclusivamente comunale.
1. Nei casi in cui gli interventi individuati necessitano dell'azione integrata di amministrazioni, enti e altri soggetti pubblici è promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per la mobilità sostenibile nel comune di Roma» con la dotazione di 50 milioni di euro per il 2005 e 70 milioni di euro per il 2006 e il 2007. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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