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PDL 5257

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5257



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Disposizioni in materia di traffico, inquinamento
e viabilità nella città di Roma

Presentata il 10 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La mobilità urbana rappresenta uno degli argomenti più complessi e spinosi che affliggono le nostre città e, in particolare, la città di Roma, che - per importanza, dimensioni e conformazione urbanistica - è costretta a subire livelli di traffico e inquinamento ormai insostenibili. È necessario quindi affrontare con pragmatismo e studiare con attenzione e senso di responsabilità una situazione davvero difficile.
      A questo punto è importante porre in essere in tempi brevi interventi strutturali per dare una risposta nuova alla domanda di mobilità, cercando di modificare i comportamenti individuali, evitando il ricorso a «soluzioni tampone» che rischiano di costituire ulteriori incentivi all'uso dell'automobile, creando nuovi punti di criticità e imponendo nuove decisioni per superarli.
      La situazione di emergenza in cui si trova la città di Roma non consente però ulteriori perdite di tempo per programmare e pianificare gli interventi di cui si sente l'esigenza ormai da anni e la proposta di legge prevede proprio la possibilità - per il sindaco di Roma - di dare il via senza indugi ad una nuova strategia della mobilità, che tenga maggiormente conto della salute dei cittadini, della loro qualità della vita, del loro benessere.
      Di pari passo quindi con una capillare ed esaustiva campagna di informazione la proposta di legge prevede la realizzazione di un piano di interventi finalizzato a:

          pianificare il tessuto urbano in funzione delle nuove priorità: più spazio ai mezzi pubblici, più aree pedonali, estensione (temporale e di superficie) della ZTL (zona a traffico limitato), più «zone 30»;

          ridurre le necessità di spostamento, agevolando il trasferimento delle informazioni rispetto a quello delle persone e delle merci;

          potenziare e aumentare l'efficienza dei mezzi pubblici, in particolare attraverso la creazione di una rete tramviaria capillare e funzionale;

 

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          promuovere i sistemi di mobilità alternativa: mobilità ciclistica, car pooling, car sharing;

          incentivare l'intermodalità;

          introdurre un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

          valorizzare lo strumento del mobility management, il cui ruolo potrebbe permettere di realizzare una strategia vincente per l'organizzazione della rete degli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;

          realizzare percorsi vigilati e protetti casa-scuola.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato riconosce la necessità di realizzare interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'area urbana del comune di Roma e al miglioramento della qualità dell'aria.

Art. 2.
(Programma degli interventi).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Roma predispone il programma degli interventi destinati alla riduzione delle emissioni inquinanti, sulla base delle seguenti linee di azione:

          a) interventi a favore del trasporto pubblico locale:

              1) graduale sostituzione del parco veicoli con veicoli ad impatto ambientale basso o nullo;

              2) realizzazione di una rete di percorsi riservati e protetti per i mezzi pubblici;

              3) realizzazione di nuove linee tramviarie;

              4) potenziamento delle linee ferroviarie regionali;

          b) interventi a favore della mobilità privata:

              1) assegnazione di incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti esclusivamente con veicoli ad impatto zero;

              2) introduzione di agevolazioni fiscali per i titolari di abbonamento al servizio di trasporto pubblico;

          c) altri interventi:

 

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              1) erogazione di contributi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento particolarmente inquinanti;

              2) realizzazione di nodi di scambio per la consegna di merci nel centro storico da effettuare utilizzando rigorosamente veicoli ad impatto ambientale zero;

              3) rafforzamento e ampliamento della politica dell'intermodalità, attraverso la realizzazione di nuovi punti di scambio modale e altri interventi per agevolare i collegamenti a breve raggio;

              4) realizzazione di parcheggi in prossimità di nodi di scambio;

              5) realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti in prossimità delle scuole;

              6) realizzazione degli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, in materia di mobilità ciclistica.

      2. Al fine di attuare il programma degli interventi di cui al comma 1 al sindaco del comune di Roma sono conferiti i poteri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in materia di programmazione dei trasporti locali, nonché i poteri di cui agli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, per quanto concerne le opere e i servizi di competenza esclusivamente comunale.

Art. 3.
(Accordi di programma).

      1. Nei casi in cui gli interventi individuati necessitano dell'azione integrata di amministrazioni, enti e altri soggetti pubblici è promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

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Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per la mobilità sostenibile nel comune di Roma» con la dotazione di 50 milioni di euro per il 2005 e 70 milioni di euro per il 2006 e il 2007. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
            


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