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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5190 |
a) prorogare per un periodo significativo il termine per l'adeguamento degli edifici e degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 1990;
b) adeguare il regolamento di attuazione della legge n. 46 del 1990 per superare i problemi di applicazione rispetto agli edifici esistenti, anche introducendo più precise specifiche per l'adeguamento degli impianti esistenti;
c) scaglionare nel tempo gli adeguamenti in relazione alle diverse tipologie di impianto, sia di trasporto del gas all'interno degli edifici che di utilizzazione del gas (ad esempio: impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, sistemi di cottura dei cibi), in relazione alla diversa rilevanza ai fini della sicurezza, anche eventualmente tenendo conto della loro vetustà;
d) evitare disparità di trattamento fra edifici pubblici e privati, che non si giustificano sul piano della sicurezza.
Superato il problema contingente, si potrà avviare un progetto più generale di razionalizzazione delle norme valide per il settore gas, unificando gli aspetti di sicurezza, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti e dei dispositivi di utilizzazione del gas secondo princìpi di uso razionale dell'energia e di tutela dell'ambiente, attraverso la predisposizione di un progetto di legge quadro per il settore gas, che riveda, sulla base dell'esperienza, il sistema dei controlli e ricomprenda le tematiche connesse alla diffusione di una cultura della sicurezza e dell'uso razionale della risorsa gas attraverso iniziative di informazione, comunicazione e formazione, rivolte sia agli utenti finali che agli operatori del settore, promuovendo globalmente la qualità nel settore del gas.
1. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono fissati i requisiti di sicurezza per l'adeguamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, degli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 46 del 1990, secondo il criterio della compatibilità dei requisiti di sicurezza previsti per gli edifici di nuova costruzione con le caratteristiche e con le strutture degli edifici esistenti.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede una differenziazione delle scadenze per l'adeguamento degli edifici e degli impianti in relazione alle diverse tipologie di impianto e alla loro vetustà, che comunque deve avvenire entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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