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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5203 |
l'articolo 1 enuncia che scopo del Memorandum è il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa su basi di reciprocità;
l'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare il Memorandum;
l'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i campi e le forme di cooperazione, che possono essere così sintetizzati:
a) formazione e addestramento del personale militare con frequenza corsi;
b) informatica;
c) partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori;
d) visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti;
e) politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa;
f) assistenza tecnica riguardo ai mezzi ed ai sistemi di difesa;
l'articolo 5, che approfondisce le questioni legate alle operazioni di interscambio di materiali d'armamento dei quali viene data definizione, costituisce un'apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, che disciplina l'esportazione dei materiali d'armamento;
l'articolo 6 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati nel Memorandum e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle due Parti;
l'articolo 7 fissa il principio della non interferenza di questo Memorandum con gli altri impegni assunti dalle Parti in ambito internazionale;
l'articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante;
l'articolo 9 contempla i casi di violazione della legislazione dello Stato ospitante da parte del personale del Paese inviante;
l'articolo 10 regola gli aspetti finanziari dell'attuazione del Memorandum;
l'articolo 11 disciplina le modalità per apportare emendamenti al Memorandum;
l'articolo 12 regola l'entrata in vigore del Memorandum e la durata, disciplinando, inoltre, le modalità di recesso.
Il Memorandum, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato, compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale; pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.
L'attuazione del Memorandum d'Intesa tra l'Italia e il Kuwait in materia di cooperazione nel campo della difesa comporta i seguenti oneri per il bilancio dello Stato in relazione al sottoindicato articolo.
Articolo 2:
Si prevede l'invio in Kuwait di funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l'esame dei programmi operativi e per le attività relative al Memorandum, che si terranno alternativamente in Kuwait ed in Italia.
Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a Kuwait City, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione: | |
pernottamento (euro 139 al giorno x 4 persone x 4 giorni) = | euro 2.224 |
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 169, cui si aggiungono euro 51, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 169 viene ridotto di euro 56, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 164 + euro 64) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 228 x 4 persone x 4 giorni) = | euro 3.648
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Spese di viaggio: | |
biglietto aereo A/R Roma-Kuwait City (euro 2.551 x 4 persone = euro 10.204 + euro 510 quale maggiorazione del 5 per cento) = | euro 10.714
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Totale onere (articolo 2) | euro 16.586 |
Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall'anno 2004 e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 16.586, in cifra tonda euro 16.585.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
Peraltro, tenuto conto della esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore, si precisa che:
le eventuali domande di personale e osservatori per la partecipazione ad esercitazioni militari ed ai corsi di formazione militare e di istruzione [articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c)] saranno accolte, previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente, e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
l'eventuale scambio di visite ufficiali e la partecipazione ai progetti ed alle attività di assistenza tecnica in materia di equipaggiamenti e sistemi di difesa, [articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e)] saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
la disposizione relativa all'alloggio (articolo 10, paragrafo 1) prevede il rimborso del relativo costo da parte del Paese inviante, mentre la spesa relativa al trasporto rientra negli stanziamenti autorizzati dalla legislazione nazionale per il Ministero della difesa che utilizza, per tali finalità, i mezzi di trasporto già disponibili;
l'articolo 11, paragrafo 1, prevede la possibilità di apportare emendamenti al Memorandum con il consenso delle Parti contraenti; qualora si verifichi detta ipotesi e venga modificato l'attuale programma operativo, con la previsione di oneri aggiuntivi, si fa presente che si renderà necessario prevedere un ulteriore disegno di legge che autorizzi la copertura delle maggiori spese.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Memorandum d'Intesa (MoU), che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con lo Stato del Kuwait nel campo della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento e nei settori tecnologico ed industriale, in conformità agli obblighi assunti a livello internazionale.
B) Analisi del quadro normativo.
Il Memorandum impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il Memorandum, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato, compiute sul territorio dello Stato ospitante incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma , lettera d), della Costituzione.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il provvedimento proposto non può assumere forma e valore normativo diversi.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.
Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.D
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Le norme del presente provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia, né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
In materia di accordi con lo Stato del Kuwait nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.
Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti del Memorandum sono il Ministero della difesa italiano e quello del Kuwait. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Il recepimento del Memorandum nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefìci indicati al punto f), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.
C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.
Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.
D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.
E) Impatto sui destinatari diretti.
Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.
F) Impatto sui destinatari indiretti.
L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto A) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.585 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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