PDL 5185
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5185
|
Pag. 1
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ASCIERTO
Modifica all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di provvidenze in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
Presentata il 23 luglio 2004

Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si vogliono estendere le norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dei Corpi di polizia e di pubblica sicurezza alle vittime colpite dal dovere nell'esercizio istituzionale quotidiano. Per eversione dell'ordine democratico, infatti, non solo si deve giustamente intendere il macroscopico danno arrecato dalle organizzazioni terroristiche e mafiose, ma anche il danno arrecato dalla criminalità comune, che purtroppo miete vittime nei grandi e nei piccoli centri abitati. Per vittime del dovere si devono quindi intendere quei poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, quei membri della polizia municipale e penitenziaria, caduti o resi permanentemente invalidi nell'adempimento del loro dovere. Senza dimenticare o, men che meno, sminuire tutti i «Figli d'Italia» che si recano in missioni di pace all'estero, si vuole porre l'attenzione anche su coloro che rimangono alla difesa e alla sorveglianza del rispetto delle regole in «terra patria». Dopo l'entrata in vigore della legge n. 407 del 1998, si è creata paradossalmente una discriminazione che vede penalizzate le vittime del dovere per fatti avvenuti dal 1967 al 1990, mentre un'estensione dei benefìci della citata legge a tutte le vittime del dovere e ai loro familiari si sposerebbe perfettamente con le norme inserite nella decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.
Con la presente proposta di legge, si vogliono dunque estendere i benefìci previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo a tutte le vittime cadute nell'adempimento quotidiano del proprio dovere.
Pag. 2
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere, e ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1967, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del 1990, e successive modificazioni, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.