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PDL 5210

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5210



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LETTIERI

Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di estensione delle ipotesi di confisca dei beni per taluni reati contro la pubblica amministrazione

Presentata il 31 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata ad estendere ai reati di corruzione e concussione contro la pubblica amministrazione le disposizioni relative al sequestro e alla confisca dei beni previste per i reati di mafia, dando ai cittadini un messaggio forte circa la volontà e la necessità di combattere la corruzione con strumenti che abbiano in sé funzioni «riparatorie» e non solo punitive.
      Si tratta di approvare un articolato che amplia le ipotesi di confisca e quindi di sequestro preventivo già previste dall'articolo 322-ter del codice penale e dell'articolo 321 del codice di procedura penale, estendendo anche ai più gravi delitti contro la pubblica amministrazione la disciplina contenuta nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1992, n. 356.
      In questo modo sarà possibile procedere al sequestro di quei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, ma anche di quelli di cui «il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica» (comma 1 del citato articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992).
 

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      Si prevede che il procuratore della Repubblica provveda direttamente a disporre anticipatamente il sequestro dei beni anche nel corso delle indagini preliminari.
      Si estendono, inoltre, ai beni sequestrati ai corrotti le stesse disposizioni previste per i beni sequestrati e poi confiscati ai mafiosi.
      È altresì prevista per i comuni non solo la possibilità di amministrare direttamente gli immobili confiscati, ma anche la possibilità di alienarli.
      In definitiva, la proposta di legge mira ad affermare che il principio di legalità deve essere sempre rispettato, soprattutto da parte di chi opera nella pubblica amministrazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323, 325».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è inserito il seguente:

      «2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323 e 325 del codice penale, si applicano gli articoli 2-nonies, 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

Art. 3.

      1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «Il comune può amministrare direttamente il bene» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune può disporre del bene o amministrarlo direttamente».


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